E’ previsto che alcuni prodotti agricoli possano
essere importati in esenzione totale o parziale dai normali dazi. Le
norme generali per la gestione di tali contingenti tariffari,
soggetti ad un regime di titoli, sono indicate nel
Reg. CE 1301 del
31.8.2006.
I contingenti sono aperti per un periodo di tempo
di dodici mesi consecutivi (periodo contingentale) che può essere
suddiviso in più sottoperiodi.
Possono parteciparvi, ad esclusione degli agenti
doganali e dei rappresentanti in dogana, tutti gli operatori in
grado di comprovare, con documenti doganali, il commercio con Paesi
Terzi dei prodotti del settore negli ultimi 2 anni.
La domanda, che indicherà il numero d’ordine del
contingente che si intende richiedere, dovrà essere presentata nello
Stato membro in cui si risiede e nel quale si è iscritti nel
registro dell’IVA. Sembra opportuno sottolineare che può essere
presentata una sola istanza per lo stesso numero d’ordine del
contingente tariffario in un dato periodo (o sottoperiodo)
contingentale. Le modalità relative alla presentazione delle istanze
e le ulteriori norme di gestione sono stabilite dai regolamenti
della Commissione relativi ai singoli contingenti.
SVINCOLO DELLA CAUZIONE
Lo svincolo della cauzione costituita al momento
del rilascio dei titoli è subordinato alla presentazione
all’organismo competente della prova di utilizzo del certificato.
Pertanto, i titoli originali, utilizzati / parzialmente utilizzati /
non utilizzati, dovranno essere restituiti al Ministero Sviluppo
Economico, salvo casi di forza maggiore, entro 2 mesi dal termine
della validità, ad eccezione di titoli di importazione rilasciati
nell’ambito di contingenti tariffari che dovranno essere
riconsegnati entro 45 giorni e delle banane per le quali sono
previsti 30 giorni di tempo dalla loro scadenza.
I certificati in ogni caso, seppur con un
incameramento del 15% della cauzione, potranno essere riconsegnati
entro il 24° mese dal proprio termine.
I titoli di esportazione con prefissazione della
restituzione non potranno essere resi oltre il 6° mese dalla data
ultima della loro validità e, se riconsegnati dopo il secondo mese,
incorreranno in un meccanismo di incameramento progressivo.
Pertanto, la restituzione del titolo
- entro il 3° mese darà luogo ad un incameramento
del 10%
- entro il 4° mese darà luogo ad un incameramento
del 50%
- entro il 5° mese darà luogo ad un incameramento
del 70%
- entro il 6° mese darà luogo ad un incameramento
del 80%
Gli stessi agrex prefissati potranno comunque beneficiare di riduzioni sull’eventuale cauzione
da incamerare. In particolare, i titoli resi all’organismo emittente
nel periodo relativo ai primi due terzi della propria validità si
avvarranno di uno sconto del 40% sull’eventuale incameramento. Gli
stessi, riconsegnati nell’ultimo terzo di validità del titolo e in
ogni caso entro il mese successivo il giorno di scadenza del
certificato, registreranno una riduzione del 25% sulla potenziale
somma da versare all’erario.
Relativamente a tutti i titoli di esportazione,
oltre al certexport sarà necessario presentare, entro i 12 mesi
successivi alla scadenza del titolo, la prova che la merce è uscita
dal territorio della comunità entro i 60 gg. successivi alla data di
accettazione della dichiarazione doganale.
La mancata presentazione di tale prova comporterà l’incameramento
della cauzione prestata corrispondente alla quantità di prodotto che
non risulta aver lasciato la comunità.
Nel caso in cui tale documentazione sia prodotta tra il 12° e il 24°
mese dalla scadenza dell’agrex, verrà applicato l’incameramento del
15% della cauzione.
In caso di perdita di un certificato totalmente /
parzialmente utilizzato, l’Amministrazione eccezionalmente, su
richiesta dell’interessato, può rilasciare un duplicato che potrà
essere utilizzato ai soli fini dello svincolo dopo essere stato
debitamente regolarizzato in dogana.
Riguardo ai soli titoli / estratti di
esportazione con fissazione anticipata della restituzione, in caso
di perdita di un certificato non utilizzato / parzialmente
utilizzato è data facoltà all’Amministrazione di rilasciare, su
richiesta del titolare o del cessionario, un titolo/estratto
sostitutivo (Reg. CE 376/08 art. 35) per la quantità di prodotto
corrispondente a quella ancora disponibile sul titolo smarrito.
L’eventuale rilascio del titolo/estratto sostitutivo, che riporterà
un diverso numero di protocollo, sarà subordinato alla costituzione
di altra nuova e maggiorata cauzione.
Se il titolo/estratto perduto dovesse essere ritrovato, la cauzione
relativa al documento sostitutivo sarebbe immediatamente svincolata;
in caso contrario lo svincolo delle 2 cauzioni prestate potrà
avvenire solo dopo 15 mesi dalla scadenza di validità dei
certificati.
Non saranno rilasciati titoli sostitutivi nell’ambito di contingenti
quantitativi.
In caso di distruzione totale o parziale di un
certificato o di un estratto di importazione, esportazione e di
fissazione anticipata della restituzione sarà emesso un titolo
sostitutivo, anche nell’ambito di contingenti quantitativi, senza
che sia costituita nuova ulteriore cauzione.
Il Dirigente
Dott.ssa Anna Flavia Pascarelli
tel. +39 06 5993 2175
fax +39 06 5993 2730
e-mail:
annaflavia.pascarelli@sviluppoeconomico.gov.it
e-mail:
polcom2@sviluppoeconomico.gov.it