Viale Boston, 25 - 00144 Roma tel.: 06 59931

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DIREZIONE GENERALE
PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
Div.II

Le operazioni doganali di importazioni e di esportazioni con Paesi terzi di prodotti agroalimentari rientranti nell'organizzazione comune dei mercati agricoli (Reg. CE 1234/07 del Consiglio del 22.10.2007) possono essere subordinate al rilascio di un titolo di importazione o di esportazione emesso da questa Amministrazione secondo le modalità stabilite nel Reg. CE 376/08 della Commissione del 23.04.2008.
I settori per i quali attualmente sono previsti certificati per l'importazione, l'esportazione o la prefissazione della restituzione sono:
 

E' inoltre disciplinato, con specifica normativa comunitaria di settore, il rilascio di titoli di prodotti agricoli trasformati esportati sotto forma di merci non comprese nell'all. I del Trattato (FUORI ALLEGATO I)

I titoli, emessi dai competenti organismi degli Stati membri su richiesta degli interessati e utilizzabili in tutto il territorio della Comunità, autorizzano e obbligano ad importare ed esportare, entro il periodo della propria validità, il quantitativo di prodotto in essi indicato.

I diritti derivanti dai titoli sono cedibili; durante il periodo di efficacia del certificato è pertanto previsto che il titolare possa trasferire - ad un solo cessionario - le quantità non ancora imputate sul certificato o sull'estratto.

Inoltre, per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla base di uno stesso documento, è stato previsto il rilascio di estratti del titolo che producono gli stessi effetti giuridici dei relativi certificati limitatamente alle quantità per i quali sono rilasciati.

Le richieste di titolo, redatte sugli appositi formulari previsti dall'all.1 del Reg.CE 376/08 o su carta semplice preferibilmente intestata alla ditta, dovranno essere compilate in conformità all'art.17 del già citato Reg.CE 376/08 avendo cura di indicare il numero di Partita Iva della Ditta o del richiedente.

Le domande, firmate dal titolare della ditta o da un suo delegato e indirizzate al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale - Uff.II - Viale Boston, 25 00144 Roma - potranno essere trasmesse anche via fax.

Nei casi in cui la ditta si debba impegnare ad osservare particolari adempimenti o si debba assumere la responsabilità di specifiche dichiarazioni, è necessario che tali attestazioni siano redatte su carta intestata alla ditta richiedente e firmate dal titolare dell'azienda o da un suo legale rappresentante.

Disposto, inoltre, che l'impiego dei procedimenti informatici nei vari settori dell'attività amministrativa debba progressivamente sostituire la gestione manuale dei dati, è prevista una prossima possibilità di utilizzo di procedure elettroniche e telematiche anche in fase di richiesta e di rilascio dei certificati.

La cauzione, che è indicata nei singoli Regolamenti di settore ed è in funzione delle quantità richieste, dovrà essere costituita entro le ore 13 del giorno in cui è presentata la domanda di titolo. Nel caso in cui venga attribuito un quantitativo ridotto rispetto a quanto richiesto, la stessa si intenderà proporzionalmente ridotta. La cauzione potrà essere prestata:

  • In contanti, mediante deposito provvisorio nei modi d'uso presso la Tesoreria provinciale del tesoro competente per territorio
     

  • Sotto forma di garanzia fidejussoria prestata da una banca o da una società assicuratrice autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, con sede nell'Unione Europea
     

  • A valere su una garanzia fidejussoria cumulativa di importo non inferiore a 10.000 (diecimila) euro e già presente agli atti del MInistero in originale

 

Se l'importo della cauzione di un titolo:

- è pari o inferiore a 100 euro ....................... la cauzione non è dovuta
- è compreso tra i 100,01 e i 499,99 euro.......

la cauzione può essere non richiesta dall'Amministrazione competente la quale può rinunciare ad esigere la cauzione ed accettare la prevista dichiarazione di impegno dell'interessato a pagare succesivamente l'eventuale somma incamerata

 

CONTINGENTI TARIFFARI DI IMPORTAZIONE,
SOGGETTI AD UN REGIME DI TITOLI

E’ previsto che alcuni prodotti agricoli possano essere importati in esenzione totale o parziale dai normali dazi. Le norme generali per la gestione di tali contingenti tariffari, soggetti ad un regime di titoli, sono indicate nel Reg. CE 1301 del 31.8.2006.

I contingenti sono aperti per un periodo di tempo di dodici mesi consecutivi (periodo contingentale) che può essere suddiviso in più sottoperiodi.

Possono parteciparvi, ad esclusione degli agenti doganali e dei rappresentanti in dogana, tutti gli operatori in grado di comprovare, con documenti doganali, il commercio con Paesi Terzi dei prodotti del settore negli ultimi 2 anni.

La domanda, che indicherà il numero d’ordine del contingente che si intende richiedere, dovrà essere presentata nello Stato membro in cui si risiede e nel quale si è iscritti nel registro dell’IVA. Sembra opportuno sottolineare che può essere presentata una sola istanza per lo stesso numero d’ordine del contingente tariffario in un dato periodo (o sottoperiodo) contingentale. Le modalità relative alla presentazione delle istanze e le ulteriori norme di gestione sono stabilite dai regolamenti della Commissione relativi ai singoli contingenti.

SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Lo svincolo della cauzione costituita al momento del rilascio dei titoli è subordinato alla presentazione all’organismo competente della prova di utilizzo del certificato. Pertanto, i titoli originali, utilizzati / parzialmente utilizzati / non utilizzati, dovranno essere restituiti al Ministero Sviluppo Economico, salvo casi di forza maggiore, entro 2 mesi dal termine della validità, ad eccezione di titoli di importazione rilasciati nell’ambito di contingenti tariffari che dovranno essere riconsegnati entro 45 giorni e delle banane per le quali sono previsti 30 giorni di tempo dalla loro scadenza.

I certificati in ogni caso, seppur con un incameramento del 15% della cauzione, potranno essere riconsegnati entro il 24° mese dal proprio termine.

I titoli di esportazione con prefissazione della restituzione non potranno essere resi oltre il 6° mese dalla data ultima della loro validità e, se riconsegnati dopo il secondo mese, incorreranno in un meccanismo di incameramento progressivo.

Pertanto, la restituzione del titolo

- entro il 3° mese darà luogo ad un incameramento del 10%

- entro il 4° mese darà luogo ad un incameramento del 50%

- entro il 5° mese darà luogo ad un incameramento del 70%

- entro il 6° mese darà luogo ad un incameramento del 80%

Gli stessi agrex prefissati potranno comunque beneficiare di riduzioni sull’eventuale cauzione da incamerare. In particolare, i titoli resi all’organismo emittente nel periodo relativo ai primi due terzi della propria validità si avvarranno di uno sconto del 40% sull’eventuale incameramento. Gli stessi, riconsegnati nell’ultimo terzo di validità del titolo e in ogni caso entro il mese successivo il giorno di scadenza del certificato, registreranno una riduzione del 25% sulla potenziale somma da versare all’erario.

Relativamente a tutti i titoli di esportazione, oltre al certexport sarà necessario presentare, entro i 12 mesi successivi alla scadenza del titolo, la prova che la merce è uscita dal territorio della comunità entro i 60 gg. successivi alla data di accettazione della dichiarazione doganale.
La mancata presentazione di tale prova comporterà l’incameramento della cauzione prestata corrispondente alla quantità di prodotto che non risulta aver lasciato la comunità.
Nel caso in cui tale documentazione sia prodotta tra il 12° e il 24° mese dalla scadenza dell’agrex, verrà applicato l’incameramento del 15% della cauzione.

In caso di perdita di un certificato totalmente / parzialmente utilizzato, l’Amministrazione eccezionalmente, su richiesta dell’interessato, può rilasciare un duplicato che potrà essere utilizzato ai soli fini dello svincolo dopo essere stato debitamente regolarizzato in dogana.

Riguardo ai soli titoli / estratti di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, in caso di perdita di un certificato non utilizzato / parzialmente utilizzato è data facoltà all’Amministrazione di rilasciare, su richiesta del titolare o del cessionario, un titolo/estratto sostitutivo (Reg. CE 376/08 art. 35) per la quantità di prodotto corrispondente a quella ancora disponibile sul titolo smarrito.
L’eventuale rilascio del titolo/estratto sostitutivo, che riporterà un diverso numero di protocollo, sarà subordinato alla costituzione di altra nuova e maggiorata cauzione.
Se il titolo/estratto perduto dovesse essere ritrovato, la cauzione relativa al documento sostitutivo sarebbe immediatamente svincolata; in caso contrario lo svincolo delle 2 cauzioni prestate potrà avvenire solo dopo 15 mesi dalla scadenza di validità dei certificati.
Non saranno rilasciati titoli sostitutivi nell’ambito di contingenti quantitativi.

In caso di distruzione totale o parziale di un certificato o di un estratto di importazione, esportazione e di fissazione anticipata della restituzione sarà emesso un titolo sostitutivo, anche nell’ambito di contingenti quantitativi, senza che sia costituita nuova ulteriore cauzione.

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Flavia Pascarelli
tel. +39 06 5993 2175
fax +39 06 5993 2730
e-mail: annaflavia.pascarelli@sviluppoeconomico.gov.it
e-mail: polcom2@sviluppoeconomico.gov.it