INTRODUZIONE
I ventisette stati membri della
Comunità europea elaborano una politica commerciale comune verso i paesi terzi,
finalizzata a favorire lo sviluppo del commercio mondiale, l’abolizione
progressiva delle restrizioni agli scambi e la riduzione delle barriere
tariffarie.
La liberalizzazione degli scambi presuppone tuttavia diritti ed
obblighi da parte di tutti i partner commerciali: ciò comporta la necessità di
prevedere meccanismi che consentano di assicurare il rispetto delle regole di
una corretta concorrenza tra imprese che operano nel commercio internazionale.
La legislazione comunitaria prevede tre misure principali di difesa commerciale:
-
misure antidumping,
nei confronti di importazioni
effettuate sul mercato comunitario da parte di imprese di paesi terzi che
vendono sul mercato europeo prodotti a prezzi inferiori al prezzo di vendita
sul mercato d’origine della merce (importazioni in dumping);
-
misure antisovvenzione, nei
confronti di importazioni che
godono di aiuti e sovvenzioni statali concessi dai governi alle proprie imprese;
-
salvaguardie, che possono essere attivate in presenza di grave danno alle imprese comunitarie derivante da distorsioni del mercato, come ad
esempio flussi anomali di importazioni.
La normativa comunitaria ha lo
scopo di rimuovere gli effetti distorsivi delle importazioni in dumping o
oggetto di sovvenzioni e di ripristinare un’effettiva concorrenza sul mercato
europeo.
Il
Regolamento antidumping 1225/09 ed
il
Regolamento 597/09
recepiscono le regole negoziate a livello internazionale in ambito GATT
(ora parte dell’accordo istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio -
OMC). Con le modifiche apportate dal Regolamento
461/04, negoziato durante il semestre di presidenza italiana, le
procedure di difesa commerciale sono diventate più efficienti grazie alla
semplificazione del meccanismo decisionale ed alla riduzione dei termini; è
stato inoltre aumentato il grado di trasparenza verso tutte le parti coinvolte.
I Regolamenti
260/09 e
519/94 recepiscono le disposizioni in materia di
salvaguardie generali previste nell’accordo OMC, mentre con il
Regolamento n. 427/03 sono state introdotte
salvaguardie speciali temporanee nei confronti di alcuni beni provenienti dalla
Cina, a seguito dell’accordo di adesione di tale paese all’OMC.
Le politiche di difesa commerciale rappresentano quindi un aspetto importante
della politica commerciale comune, in quanto operano come strumenti volti ad
assicurare, a livello internazionale, la coerenza dei comportamenti aziendali
con le regole della libera concorrenza internazionale.
PROCEDURA ANTIDUMPING
A cosa serve
Serve a proteggere il mercato
comunitario di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti
dalle importazioni di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi
beni venduti sul mercato d’origine.
In cosa consiste
Si tratta di in un procedimento quasi amministrativo regolato dal diritto
comunitario e condotto dalla Commissione europea d’ufficio o dietro
presentazione di un ricorso da parte dei soggetti interessati. Tale
procedimento, in caso di accertamento dell’esistenza di un comportamento di
dumping, prevede l’applicazione di dazi all’importazione, ovvero di dazi
che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al
livello dei prezzi vigente nel mercato d’origine della merce, a meno che non sia
possibile concludere con le aziende produttrici dei beni importati un accordo
di prezzo minimo che abbia lo stesso effetto.
Quando e a chi è applicato il dazio
I dazi antidumping sono applicati se, nel corso del procedimento, sono accertate
4 condizioni:
-
esistenza della pratica di
dumping, cioè quando il prezzo di vendita di un prodotto esportato nel mercato
comunitario risulta inferiore al prezzo dello stesso prodotto in vigore sul
mercato d’origine della merce;
-
esistenza di un importante
pregiudizio a carico dei produttori comunitari derivante dal dumping;
-
esistenza di un nesso causale tra
il pregiudizio e il dumping (ossia il danno dell’industria europea deve essere
causato dalle importazioni in dumping);
-
interesse della Comunità: i
benefici derivanti dalla introduzione del dazio devono essere superiori ai costi
che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).
Il dazio è applicato a tutte le imprese esportatrici del Paese da cui proviene
la merce in dumping. Il livello del dazio antidumping sarà pari alla differenza
tra il prezzo in vigore nel Paese d’origine della merce e il prezzo di vendita
nel mercato europeo (il dazio è espresso in percentuale rispetto al prezzo di
esportazione). Qualora un dazio inferiore sia in grado di eliminare ogni
pregiudizio per l’industria europea, il valore del dazio sarà pari al livello in
cui il danno dell’industria è eliminato (tale regola è detta del “dazio
minimo”).
Chi può presentare un ricorso
Sono legittimati a presentare ricorso i produttori del bene in concorrenza con
quello importato che rappresentino almeno il 25% del totale della produzione
comunitaria. I soggetti interessati possono presentare ricorso (anche
avvalendosi della propria associazione di categoria) direttamente alla
Commissione europea, oppure per il tramite del Ministero dello Sviluppo
Economico.
Gli stati membri possono trasmettere alla Commissione gli elementi in loro
possesso anche in mancanza di un ricorso dei privati e la Commissione, in alcuni
casi, può decidere di aprire una procedura d’ufficio. E’ quindi importante che
anche le aziende che non rispettano la soglia del 25% della produzione
comunitaria trasmettano le informazioni in loro possesso al Ministero dello
Sviluppo Economico o alla Commissione, in modo che quest’ultima acquisisca
elementi per decidere di aprire una procedura di propria iniziativa.
Per le P.M.I. è attivo un servizio di assistenza alla compilazione dei ricorsi
presso la Direzione Generale per la politica commerciale internazionale del
Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione I Unità Gestione Strumenti di Difesa Commerciale:
-
Dr.ssa Patrizia Iorio (Capo
Unità) tel.: 06 - 5993 2197 e-mail:
polcom1@sviluppoeconomico.gov.it
-
Dr. Paolo Passerini (Esperto
economia internazionale) tel.: 06 - 5993 2529
-
Dr. Pietro Orefice (Direttore
amministrativo) tel.: 06 - 5993
2424
-
Dr.ssa Maria Giulia Magrini
(Funzionario) tel.: 06 - 5993 2637
Quali sono i soggetti coinvolti nella procedura
-
La azienda o le aziende interessate sono tenute a presentare un
ricorso che contenga
elementi di prova relativi alle condizioni necessarie per l’imposizione
di un dazio compensativo, oltre ad
elementi relativi all’azienda o alle
aziende che agiscono ed al mercato di riferimento. Nel corso della procedura
possono comunque intervenire per presentare proprie osservazioni. La Commissione ha
predisposto una guida per la presentazione dei ricorsi.
-
La associazione di categoria che
può presentare il ricorso per conto dei propri associati e che, comunque, può svolgere una importante attività di raccolta di dati.
-
Il Ministero dello Sviluppo
Economico che può fungere da tramite tra le aziende interessate e la
Commissione, assistendo entrambi nella costruzione del dossier.
La Commissione europea che gestisce tutta la procedura e propone al Consiglio l’eventuale adozione dei
dazi compensativi.
-
Le aziende produttrici nei paesi terzi che sono chiamati a partecipare attivamente al procedimento, fornendo alla Commissione i dati necessari per valutare l’eventuale esistenza di un
comportamento di dumping.
-
Il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea che
decide l’adozione delle misure definitive.
Quali sono i tempi della procedura
La procedura normalmente si chiude in un anno dal suo inizio. In ogni caso, il
termine perentorio è di 15 mesi.
Dopo 60 giorni dall’inizio della procedura, possono essere imposti dazi
provvisori.
I dazi definitivi vengono decisi dal Consiglio dei ministri dell’Unione europea,
su proposta della Commissione e dietro consultazione con gli Stati membri. A
seguito della entrata in vigore del Regolamento
461/04, la proposta della Commissione si considera approvata in mancanza
di una maggioranza di Stati membri che si esprimano per il suo rigetto (c.d.
maggioranza semplice negativa). In questo modo si garantisce la utilizzabilità
di questo strumento anche nell’Europa a 27.
Il regolamento di imposizione dei dazi resta in vigore per cinque anni, a meno
che le parti interessate, o la Commissione d’ufficio, non richiedano l’avvio di
una procedura di revisione (c.d. interim review e/o sunset review).
Per saperne di più
La procedura è disciplinata dal Regolamento 384
del 22 dicembre 1996 (il c.d. “regolamento base”), recentemente modificato
dal Regolamento 461 dell' 8 marzo 2004.
La Commissione europea ha elaborato una Guida alla
compilazione di una denuncia antidumping per gli utenti, destinata ai
soggetti interessati a presentare un ricorso antidumping (il documento non è
ancora aggiornato al Regolamento 1972 del 5
novembre 2002, che concede alla Federazione russa lo status di paese ad
economia di mercato e al regolamento 641/04 di modifica del regolamento base).
PROCEDURA ANTISOVVENZIONI
A cosa serve
Serve a proteggere il mercato comunitario di un determinato prodotto dai danni
al sistema produttivo derivanti dalle importazioni di beni prodotti da aziende
di paesi terzi che beneficiano o hanno beneficiato di aiuti di stato.
In cosa consiste
Si tratta in un procedimento quasi amministrativo regolato dal diritto
comunitario e condotto dalla Commissione europea d’ufficio o dietro
presentazione di un ricorso da parte dei soggetti interessati. Tale
procedimento, in caso di accertamento dell’esistenza di aiuti di stato vietati,
prevede l’applicazione di dazi compensativi all’importazione, ovvero di dazi che
sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato, compensando
l’effetto al ribasso causato dai sussidi.
Quando e a chi è applicato il dazio
I dazi compensativi sono applicati se, nel corso del procedimento, sono
accertate 4 condizioni:
-
esistenza di un aiuto di stato
specifico, cioè diretto ad un singolo settore produttivo o ad una singola
azienda o categoria di aziende;
-
esistenza di un importante
pregiudizio a carico dei produttori comunitari derivante dalle importazioni
sovvenzionate;
-
esistenza di un nesso causale
tra il pregiudizio e il sussidio (ossia il danno dell’industria europea deve
essere causato dalle importazioni dei prodotti sovvenzionati);
-
interesse della Comunità:
i benefici derivanti dalla introduzione del dazio devono essere superiori ai
costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).
Il dazio compensativo è applicato
alle aziende esportatrici che hanno beneficiato dei sussidi e al Paese erogatore
delle sovvenzioni. Il livello del dazio anti-sovvenzione sarà pari all’entità
del sussidio beneficiato dalle imprese (espresso in percentuale rispetto al
prezzo di esportazione). Qualora un dazio inferiore sia in grado di eliminare
ogni pregiudizio per l’industria europea, il valore del dazio sarà pari al
livello in cui il danno dell’industria è eliminato (tale regola è detta del
“dazio minimo”).
La procedura di presentazione dei ricorsi ed i soggetti coinvolti a vario titolo
nei procedimenti sono gli stessi già indicati per le indagini antidumping.
Per saperne di più
La procedura è disciplinata dal Reg. (CE) n.597/09
dell'11 giugno 2009.
MISURE DI SALVAGUARDIA
A cosa servono
Servono a proteggere il mercato comunitario di un determinato prodotto dai danni
al sistema produttivo derivanti da sensibili alterazioni dei flussi commerciali
(ad esempio improvvisi e consistenti flussi di importazioni che non consentono
ai produttori comunitari di riorganizzare la produzione per contrastarne
l’impatto). Le salvaguardie c.d. ordinarie sono previste in via generale
dall’accordo OMC, mentre alcuni accordi internazionali possono prevedere
salvaguardie speciali, come le salvaguardie temporanee negoziate nell’accordo di
accessione della Cina all’OMC.
In cosa consistono
Si tratta in un procedimento regolato dal diritto comunitario e condotto dalla
Commissione europea d’ufficio o dietro presentazione di un ricorso da parte di
uno o più Stati Membri. Tale procedimento, in caso di accertamento
dell’esistenza di una grave crisi o di un pericolo di grave crisi determinata da
improvvise alterazioni dei flussi commerciali, consente l’applicazione di
dazi o di quote all’importazione nei confronti di un determinato prodotto
allo scopo di proteggere in via eccezionale e temporanea la produzione
comunitaria.
Un Regolamento ad hoc (427/03 detto TPSSM,
Transitional Product-Specific Safeguard Mechanism) detta una normativa speciale
nei confronti delle importazioni cinesi. Su questo stesso sito è possibile
consultare una guida pratica
a tale nuovo strumento e le
istruzioni per le imprese e le associazioni di categoria per richiedere
l’attivazione della Salvaguardia specifica nei confronti della Cina.
Quando e a chi è applicata la misura di salvaguardia (dazio e/o quota)
La misura di salvaguardia è applicabile se, nel corso del procedimento, sono
accertate tre condizioni:
-
incremento, improvviso, evidente e rilevante delle importazioni del prodotto in
esame;
-
esistenza di una grave crisi attuale o di una minaccia di potenziale crisi di un
settore produttivo comunitario, derivante da un repentino e sostanziale
incremento delle importazioni;
-
interesse della Comunità: i benefici derivanti dalla introduzione del dazio
devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei
consumatori).
La Salvaguardia è applicata erga omnes, cioè alle importazioni del prodotto in
esame provenienti da tutto il mondo extra-UE. Nel caso di salvaguardia contro la
Cina, la misura sarà selettiva, applicata cioè alle importazioni del prodotto in
questione provenienti dalla sola Cina.
Quali sono i tempi della procedura
La durata della procedura è fissata in nove mesi dalla data del suo inizio,
prorogabili in caso di necessità per altri due mesi.
Dopo 60 giorni dall’inizio della procedura, possono essere imposte misure
provvisorie per una durata massima di 200 giorni.
Le misure vengono adottate dalla Commissione, dietro consultazione con gli Stati
membri per un periodo che non può eccedere i quattro anni (compresa la durata
delle eventuali misure provvisorie).
E’ importante notare che le misure di salvaguardia comportano una maggiore
sensibilità politica in quanto non sono destinate a contrastare fenomeni di
concorrenza sleale come nel caso delle misure antidumping o antisovvenzione.
Per saperne di più
La procedura di imposizione delle salvaguardie ordinarie è disciplinata dai
Regolamenti 260/09 e
519/94.
Le salvaguardie temporanee nei confronti della Cina sono disciplinate dal
Regolamento 427/03 (TPSSM).
Unità Gestione degli strumenti di Difesa Commerciale
Dr.ssa Patrizia Iorio - Dirigente
Dr. Paolo Passerini - Esperto di Economia Internazionale
E-mail:
polcom1@sviluppoeconomico.gov.it
Tel: 06 5993 2197/2529 - Fax: 06 5993 2500/2839
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A cura di Paolo Passerini e Alberto Petrangeli