Art. 1
Finalità
La Biblioteca del Ministero dello
Sviluppo economico-Commercio Internazionale, denominata d’ora in poi
Biblioteca, è specializzata nella raccolta della documentazione inerente
le diverse discipline afferenti al Commercio Internazionale.
Essa offre al personale interno, nonché agli utenti esterni, il
materiale bibliografico per condurre studi e ricerche nelle discipline
amministrative, giuridiche ed economiche, che interessano l’attività e
le funzioni di specifica competenza dell’ex Ministero del Commercio
Internazionale.
Art. 2
Compiti
La Biblioteca cura la conservazione ed
il potenziamento delle dotazioni librarie.
A tal fine la Biblioteca raccoglie e conserva:
-
le opere e i periodici, anche
stranieri, relativi alle discipline elencate nell’art. 1;
-
le pubblicazioni di cultura
generale che costituiscono necessario complemento per gli studi
afferenti alle stesse materie, con particolare riguardo alle opere
di consultazione (enciclopedie, dizionari, codici, normativa)
La Biblioteca, inoltre, provvede
all’acquisto e alla distribuzione della stampa quotidiana e delle
pubblicazioni necessarie per esigenze di servizio alle DD.GG.
Art. 3
Organizzazione
La Biblioteca è incardinata nella Div.
IV della Direzione Generale delle Politiche di Internazionalizzazione
del Ministero dello Sviluppo Economico, ed ha sede in Roma, V.le Boston
25.
Del servizio è responsabile un funzionario appartenente all’area terza,
con specifiche conoscenze biblioteconomiche, supportate dal possesso di
titoli universitari.
Art. 4
Incremento del patrimonio
La Biblioteca provvede annualmente,
utilizzando i fondi assegnati sull’apposito capitolo di spesa, ad una
pianificazione degli acquisti concernenti:
-
la sottoscrizione di abbonamenti a
riviste e periodici in genere, anche su supporti informatici, nonché
banche dati;
-
incremento del patrimonio
bibliotecario mediante l’acquisto di libri.
L’incremento delle raccolte avviene
anche mediante l’acquisizione di pubblicazioni a titolo gratuito.
Art. 5
Pianificazione acquisti
La pianificazione degli acquisti è
compito del Responsabile della Biblioteca che, ad inizio di ogni anno
finanziario, predispone un Programma Acquisti, a firma del Direttore
Generale della D.G. Politiche di Internazionalizzazione, sottoposto alla
registrazione da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il
Ministero, nel quale sono indicati:
-
i quotidiani economici da fornire
a ciascuna Direzione Generale;
-
gli abbonamenti da sottoscrivere
nell’anno corrente;
-
i criteri di massima per
l’acquisto delle pubblicazioni.
Per gli acquisti di cui al punto c) il
Responsabile della Biblioteca redige le proposte di ordine, firmati dal
Dirigente della Div. IV, in base alle novità del mercato editoriale ed
alle esigenze di aggiornamento della dotazione libraria, tenuto conto
delle eventuali richieste dell’utenza.
Art. 6
Operazioni contabili
Tutte le pubblicazioni che entrano in
Biblioteca sono soggette agli adempimenti contabili a carico del
consegnatario, responsabile della tenuta degli inventari, dei registri e
di ogni altra scrittura necessaria, anche su supporto informatico,
idonea ad evidenziare la giacenza ed il movimento delle pubblicazioni.
A conclusione delle operazioni contabili il consegnatario attribuisce un
numero progressivo di:
-
inventario ai documenti che fanno
parte del fondo librario;
-
registro dei beni di facile
consumo alle opere acquistate per le esigenze dei vari uffici ed ai
documenti digitali.
Art. 7
Procedimenti tecnico amministrativi
All’ingresso in Biblioteca le
pubblicazioni vengono registrate sul quaderno d’inventario, secondo il
numero progressivo attribuito dal Consegnatario.
Su ogni documento vengono apposti:
-
sul verso della copertina un bollo
recante il nome della Biblioteca, riprodotto a pag. 45 ed ogni 100
pagine all’interno del volume;
-
sul frontespizio di ogni volume il
numero di inventario.
Nel caso delle pubblicazioni
periodiche, il numero di inventario è attribuito all’annata in corso.
Solo dopo essere stato registrato il
documento può essere pagato al fornitore, quindi viene schedato,
cartellinato, collocato e si procede all’inserimento della scheda in
tutti i cataloghi.
Art. 8
Utenza
La Biblioteca è aperta al pubblico per
la lettura e consultazione.
Per l’ammissione di utenti esterni all’amministrazione è sufficiente il
permesso d’entrata rilasciato dal personale operante presso l’Ufficio
Passi del Ministero.
Art. 9
Apertura al pubblico
La Biblioteca è aperta tutti i giorni
lavorativi dalle 9.30 alle 15.30 .
Per lettura e consultazione dell’utenza esterna è necessaria la
prenotazione telefonica.
Art. 10
Consultazione testi
La consultazione delle pubblicazioni è
consentita esclusivamente nei locali della biblioteca.Sono ammessi
utenti interni ed esterni che dovranno apporre la propria firma sul
registro delle presenze, posto all’ingresso della Biblioteca. Le
ricerche nei cataloghi vengono eseguite dai lettori per i cataloghi
cartacei, dal personale della Biblioteca per il catalogo on line.
Ogni richiesta di opera in lettura va fatta mediante apposito modulo.
Non si possono dare in lettera più di 4 volumi per volta; è facoltà del
personale in servizio permettere la consultazione di un numero maggiore
di opere ovvero rifiutare la concessione in lettura di qualsiasi opera,
motivandone le ragioni.
Art. 11
Fotoriproduzioni
Il personale della Biblioteca può
concedere un prestito temporaneo, non superiore all’ordinario orario di
servizio, per consentire la riproduzione, su istanza degli interessati,
di materiale librario o documentario, presso una copisteria esterna.
Per fruirne l’utente è obbligato a lasciare in deposito un documento di
identità valido.
Art. 12
Prestito
Sono ammessi al prestito, con
l’osservanza delle modalità di cui ai successivi articoli, tutti i
dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico, le biblioteche e gli
studenti universitari ammessi al prestito da biblioteche dipartimentali
con le quali questa Biblioteca abbia stipulato accordi di reciprocità.
E’ vietato al fruitore del prestito consegnare a terzi le opere
ricevute. Chi trasgredisce tale norma è escluso dal prestito.
Art. 13
Opere escluse
Non possono essere concesse in
prestito:
-
le opere di particolare pregio
storico, artistico o bibliografio e non più edite;
-
le carte geografiche e
topografiche;
-
le enciclopedie, i codici, i
repertori bibliografici e le opere il cui prestito possa essere
pregiudizievole dell’integrità dell’opera stessa;
-
i libri non ancora inventariati;
-
le pubblicazioni da rilegare, ivi
compresi i singoli fascicoli dell’annata in corso dei periodici.
Art. 14
Limitazioni
Non possono darsi in prestito
contemporaneamente ad una sola persona più di quattro opere, salvo
speciali esigenze di servizio.
Delle opere e delle riviste in più volumi possono darsi in prestito
contemporaneamente alla stessa persona soltanto quattro volumi.
Art. 15
Modalità
L’impiegato addetto accerta l’identità
ed il diritto al prestito della persona che fa richiesta e compila
l’apposito modulo, sottoscritto da chi prende a prestito l’opera.
Il trattamento dei dati personali degli utenti è improntato al rispetto
del diritto di riservatezza, ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
Art. 16
Responsabilità dell’utente
Al momento del prestito l’utente deve
accertare lo stato di conservazione dell’opera invitando l’addetto al
prestito ad annotare eventuali imperfezioni.
L’utente è responsabile di tutti i danni riscontrati all’atto della
restituzione della pubblicazione e non segnalati al momento della
consegna.
In caso di smarrimento o danneggiamento dell’opera il richiedente
provvede all’acquisto di altro esemplare integro ed alla consegna alla
Biblioteca nel più breve tempo possibile; qualora l’opera smarrita non
fosse reperibile in commercio, è compito del Responsabile comunicare per
iscritto all’utente l’importo da corrispondere e le modalità di
versamento.
Art. 17
Restituzione
Le pubblicazioni avute in prestito
devono essere restituite alla Biblioteca entro trenta giorni
dalla data del prestito; il Responsabile ha facoltà di richiedere la
restituzione delle pubblicazioni prima della scadenza dei termini, per
motivate esigenze di servizio.
Chi allo scadere del termine non restituisce l’opera è invitato alla
restituzione della pubblicazione entro il termine perentorio di dieci
giorni, trascorsi inutilmente i quali viene escluso a tempo
indeterminato dalla Biblioteca e, fatte salve possibili azioni di
carattere giudiziario, deferito al superiore gerarchico, anche ai fini
dell’eventuale erogazione di una sanzione disciplinare.
Il Responsabile della Biblioteca può riammettere il dipendente escluso
dal prestito qualora cessino le cause che ne determinarono l’esclusione.
Art. 18
Rinnovo
Trascorsi trenta giorni dalla
concessione del prestito è possibile uno o più rinnovi a condizione che
l’opera non sia richiesta da altro utente.
Il Responsabile ha facoltà, comunque, di richiedere l’immediata
restituzione dell’opera in qualsiasi momento.
Art. 19
Normativa applicabile
Per tutto quanto non previsto dal
presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni per le Biblioteche pubbliche statali.
Art. 20
Forme di pubblicità
Il presente regolamento sarà reso
pubblico a tutti gli utenti mediante pubblicazione sulla pagina della
Biblioteca del sito Internet del Ministero e, in forma cartacea, presso
i locali della Biblioteca.