AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato
è stato redatto ai sensi delI'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione
regola la delega al Governo delI'esercizio della funzione legislativa e stabilisce
che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo
1997 - supplemento ordinario n. 56/L.
- Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali)
è pubblicato nella Gazzetta Uff iciale - serie generale n. 202 del 30 agosto
1997.
Nota all'art. 2:
- Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n.
449, recante: «Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private»
è pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Uff ciale 6 luglio 1959, n.
158.
Nota all'art. 9:
- La legge 21 marzo 1958, n. 259,
recante: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'è aprile 1958. Il testo dell'art. 12 così recita:
«Art. 12.- 1. Il controllo previsto
dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'amministrazione dello Stato o una azienda autonoma statale contribuisca
con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione
di garanzia finanziaria, è esercitato anziché nei modi previsti dagli articoli
5 e 6, da un magistrato deha Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte
stessa che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e revisione».
Nota all'art. 12:
- Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611,
recante: «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato». Il testo dell'art. 43 così recita:
«Art. 43 (Assunzione da parte
dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non
statali e degli impiegati). —1. L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza
e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche
non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza
dello Stato, sempreché sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento
o di altro prowedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni ed i provvedimenti
anzidetti debbono essere promossi di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia
e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione,
di cui al primo comma la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello
stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva,
eccettuati i casi di conflitto di mteressi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di confitto, ove
tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura
dello Stato debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi
di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti
commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti».
Note all'art. 13:
- La legge 24 maggio 1977, n. 227, recante: «Disposizioni
sulI'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni
di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione
economica e finanziaria in campo internazionale» è pubblicata nella Gazzetta Uff
iciale, n. 143, 27 maggio 1977. Si riporta il testo degli articoli 14, 15, e 16:
«Art. 14—1. Le garanzie che la sezione è autorizzata
ad assumere a norma dell'art. 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti
gli operatori nazionali:
1) mancata riscossione derivante da:
a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione,
sommossa e tumulto popolare, che si verifichmo in un Paese diverso dall'Italia;
b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione,
ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;
c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite
deve essere effettuato il pagamento;
d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice;
e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione
del contratto;
2) mancata riscossione per qualsiasi
ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato,
un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno
Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;
3) sospensione revoca di commessa
o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al n. 1) del presente
articolo, ovvero impossibilità di dare esecuzione al contratto, sia a causa del
verificarsi degli eventi di cui al predetto n. 1), sia a causa di disposizioni
emanante dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione
da parte del comimittente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;
4) difficoltà di trasferimenti
valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato
di somme dovute dal committente rispetto a quanto previsto contrattualmente;
5) distruzione danneggiamento,
in dipendenza degli eventi previsti dalle lettere a) e b ) del precedente
n. 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello
Stato estero che impediscano la riesportazione o la libera disponibilità di prodotti
costituiti in deposita ovvero esposti in mostre o fiere omero esportati in temporanea
per tentarne la vendita: di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati
in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;
6) escussione di fideiussioni,
mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazione, di cui
alla lettera m) del successivo art. 15 per cause non dipendenti da inadempienze
contrattuali dell'operatore nazionale;
7) nazionalizzazione, espropriazione
senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita
all'estero da parte dell'autorità straniera omero altri provvedimenti 0 comportamenti
posti in essere da parte della stessa autorità o eventi di cui alle lettere
a) e b) del n. 1) del presente articolo, che provochino una perdita
o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'impresa,
mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza
di atto arbitrario dell'autorità straniera;
8) aumenti di costi di produzione
derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento
della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti
nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di "prezzo fisso";
9) mancato pagamento derivante
da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;
10) mancato rimborso di finanziamenti
concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni
di merci o prestazioni di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della
presente legge;
11) variazioni del corso di cambio
per contratti stipulati in valuta estera;
12) mancato o incompleto ammortamento
dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza
degli eventi di cui alle lettere a) e b) del n. 1) del presente articolo
nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca,
sequestro da parte dell'autorità straniera, omero di altri provvedimenti o comportamenti
posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione
di cui al presente punto 12) è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato
da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».
«Art. 15. - Le operazioni assicurabili
sono le seguenti:
a) esportazioni di merci relativamente
ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) ed 11) dell'art.
14;
b) prestazioni di servizi,
studi e progettazioni, relativamente ai rischi di ci ai n. 1), 2), 3), 4), 5),
6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;
c) esecuzione di lavori all'estero
e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui numeri
1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;
d) depositi all'estero per la vendita
di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente
ai rischi di cui al n. 5) dell'art. 14;
e) investimenti diretti all'estero
costituiti da apporto di capitali destinati all'approwigionamento di materie prime
o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni o di servizi,
investimenti diretti all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di
tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori,
di assistenza gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al
n. 7) dell'art. 14;
f) locazioni finanziarie di macchinari,
attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di ai numeri 1), 2),
3), 4), 5), 9) ed 11) dell'art. 14;
g) crediti concessi da istituti
e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della
legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o banche centrali estere, ad enti o imprese
pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni
italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori,
prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali relativamente
ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'art. 14,
h) crediti finanziari concessi
ai sensi del successivo art. 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni
speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25
luglio 1952 n. 949, relativamente ai rischi di cui ai n. 1), 2), 4) ed 11) dell'articolo
14;
i) linee di credito a breve termine
concesse da aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito,
legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione
di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di
cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 14;
1) finanziamenti a breve termine
accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni
di merci e prestazioni di servizi, relativamente ai rischi di cui al n. 10) dell'art.
14;
m) prestazioni o costituzioni di
fideiussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono
tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti
indetti da Stati o enti esteri omero a fronte di quote di pagamenti anticipati
omero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione
di servizi o di esecuzione di lavori, omero in sostituzione di trattenute a garanzia,
relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'art. 14;
n) programmi di penetrazione commerciale
comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per
la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti
all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali,
spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente
ai rischi e alle condizioni di cui al n. 12) dell'art. 14.
Nei casi in cui i crediti previsti
alle lettere g) ed h) vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli
obbligazionali, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari
del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito
a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952 n. 949,
garantisce i titoli in tal modo emessi o acquistati, nei confronti die loro portatori
relativamente ai rischi da essa coperti».
«Art. 16.—In estensione di quanto
previsto dai precedenti articoli 3, 14 e 15, lettera g), la sezione è autorizzata
a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e
9) dell'art. 14 in ordine ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari
di altri Paesi esteri, purché detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni
italiane o di attività ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazione
e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di mmprese nazionali.
Nel caso di lavori all'estero la
garanzia assicurativa puo essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto
per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese
in cui si eseguono i lavori nelle quali, qualumque sia la loro forma giuridica
vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In
tal caso la copertura assicurativa sarà commisurata aD'entità della partecipazione
italiana all'impresa avente sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore
effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli
studi e delle progettazioni».
- La legge 22 dicembre 1953, n.
995, recante: «Disposizioni sulI'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti
a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da
esportazioni relative a forniture speciali» è pubblicata nella Gazzetta Uff
iciale n. 299 del 31 dicembre 1953.
- La legge 5 luglio 1961, n. 635,
recante: «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione
di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza
ai Paesi in via di sviluppo» è pubblicata nella Gazzetta Uff iciale n.
185, 28 luglio 1961.
- La legge 28 febbraio 1967, n.
131, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 80 del 30 maggio 1967, è abrogata
dall'art. 38 della legge 24 maggio 1977, n. 227, succitata.
- Il titolo I (Costituzione del
Comitato interministeriale per la politica economica estera), il titolo II (Sezione
speciale presso l'INA per l'assicurazione del credito all'esportazione), ed il
titolo III (Rischi assumibili in garanzia ed operazioni assicurabili) della legge
n. 227/1977 citata, articoli da I a 17, sono abrogati».
Note all'art. 14:
- La legge 28 marzo 1973, n. 295,
recante: «Aumento del Fondo di dotazione del Mediocredito centrale» è pubblicata
nella Gazzetta Uff ciale n. 153 del 15 giugno 1973. Il testo dell'art. 3 così
recita:
«Art. 3. - È istituito presso l'Istituto
centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la
concessione in sostituzione e a completamento delle operazioni indicate alle lettere
a), b), c), d), e) ed f) del secondo comma
dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni
stesse di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti
ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con
parziale ricorso al Mediocredito stesso.
2. A partire dall'anno 1971 è attribuito
allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito
centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto
decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui
due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria
dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità
istituzionali del Mediocredito centrale.
3. I limiti e le modalità per la
concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente
nel piano generale di utilizzo delle disponibilità fmanziarie di cui al sesto
comma dell'art. 24 della legge 28 febbraiol967, n. 131».
- La legge 26 novembre 1993, n.
48, reca: «Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio
1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del
patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli
istituti medesimi». Il testo dell'art. 3 così recita:
«Art. 3.-1. Le società per azioni
derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il
credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle
situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di
leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di
cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali,
con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia,
prowedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate
contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione
dei prowedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino
adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano
altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei prowedimenti agevolativi.
2. Le convenzioni indicate al comma
I possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione
di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione,
sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con le altre banche per disciplinare
la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da
queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione
competente.
3. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari
di cui al comma I, conservano il loro grado e la loro validità a favore delle
società derivanti dalla trasformazione senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
4. Gli organi in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge prowedono entro tre mesi agli adempimenti
previsti dalla legge stessa.
5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al
comma i si applicano le disposizioni vigenti.
6. Sono abrogati l'art. 4 della
legge 22 giugno 1950, n. 445, nonché l'art. 17, il sesto comma dell'art. 34, lettera
c) del secondo comma dell'art. 37 e i commi terzo e quarto dell'art. 39 della
legge 25 luglio 1952, n. 949».
Nota all'art. 16:
- Sulla legge 28 maggio 1973, n. 295, art. 3 vedi
nota all'art. 4.
Nota all'art. 17:
- Sulla legge 29 maggio 1973, n. 295, art. 3, vedi
nota all'art. 14.
Nota all'art. 19:
- La legge 24 maggio 1977, n. 227, citata, reca
agli articoli 18 comma 4, 19, comma 2, e 24 quanto segue:
«Art. 18, comma 4. Le condizioni,
le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni
di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del
Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio tenendo conto anche della durata delle operazioni delle valute nelle
quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista».
«Art. 19, comma 2. Le operazioni
di cui all'art. 18 e all'art. 24 della presente legge possono essere compiute
o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito
rile sciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati
presso una banca nazionale od estera,oppure a fronte di idonea documentazione.
Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio».
«Art. 24.- 1. In estensione a quanto
previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni,
il Mediocredito centrale potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano
finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e
servizi nonché di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la
cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro secondo le modalità previste al
quarto comma dell'art. 18 della presente legge.
Con le stesse modalità e condizioni
di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:
a) un contributo agli interessi
agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonché ai committenti esteri
di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione
alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16 della presente
legge;
b) un contributo agli interessi
in favore degli istituti e del aziende di credito di cui al regio decreto legge
12 marzo 1936, n. 37 e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti
dalle operazioni previste alle lettere a), b), c), f) e
n) del precedente art. 15 che detti istituti
ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a 18
mesi;
c) un contributo agli interessi
in favore di istituti e banche estere che finanzino direttamente esportazioni
di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonché l'esecuzione di studi,
progettazione lavori da esse effettuati>>.
Il titolo IV della legge
n. 227/1977 reca: «finanziamento di crediti a medio termine relativi alle esportazioni
di merci, alla prestazione di servizi all'esecuzione di lavori all'estero» è abrogato.
Gli articoli dal 28 al 30, dal 36
al 37 della legge n. 227/1977 sono abrogati
- La legge 6 marzo 1987, n. 78, recante: «Estensione
delle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli
16 e 2 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia
di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1987.
Note all'art. 20:
- La legge 24 aprile 1990, n. 100,
recante: «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste
all'estero» pubblicata nella Gazzetta Uffciale, n. 101 del 3 maggio 1990.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 esistenti, Ala data di entrata in
vigore del presente decreto, sono modificate. Si riporta il testo degli articoli
1, 3 e 4 con le novelle apportate:
«Art. 1.-1.Il Ministro del commercio
con l'estero è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria
per azioni denominata Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.a.,
con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione a imprese e società all'estero
promosse o partecipate da imprese italiane, ovvero da imprese aventi stabile organizzazione
in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione
ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative
di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte
di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni,
anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.
2. La Simest S.p.a. anche avvalendosi,
in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito centrale) provvede in particolare, sulla base di
programmi che evidenziano gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione
di società all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro
consorzi e associazioni cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri
organismi pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di
minoranza, nel limite indicato all'art. 3, comma 1, a società ed imprese all'estero,
anche già costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni
convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di
opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a) e b),
con il limite previsto alla lettera b);
d) a partecipare ad associazioni
temporanee di imprese e altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero,
con limite previsto alla lettera b);
e) ad effettuare a favore delle
società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa,
organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato,
sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate
alla costitituzione di società ed imprese all'estero, anche d'intesa con l'lstituto
nazionale per il commercio con l'estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore
di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri
locali a fronte del loro partecipazione nelle società ed imprese, nel rispetto
del limite cui alla lettera b);
h) a partecipare, in posizione
di minoranza, a consorzi società consortili fra piccole e medie imprese che abbiano
come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano
dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
h-bis)a concedere finanziamenti,
di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui all'art.
I, comma 2 lettera b) anche nell'ambito di operazioni di cofi nanziamento con
la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca europea per
gli investimenti (BEI), la International financial corporation (I.F.C.) ovvero
altri enti sovranazionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno
finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera;
h-ter) a partecipare a società
italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento
degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane
di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali
società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring.
3. Le finalità di cui alle lettere
e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi
dei consorzi e società consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma
2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte
dell'impresa italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in
parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale
della Simest S.p.a. non può esere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98
milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed è sottoscritto
per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo
delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto
dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale
sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, da istituti ed aziende di credito
ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 19M, n. 227, nel rispetto della
relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria
delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società a partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi
aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva
somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato.
I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti
indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente
detenute.
6.Il consiglio di amministrazione
della Simest S.p.a. è composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri
dello stesso, compreso il presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente,
dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
7.Il collegio sindacale della Simest
S.p.a. è formato da tre membri effetivi e due supplenti. Il presidente e uno dei
membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria
generale dello Stato.
8. La Simest S.p.a. è regolata
da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni».
«Art. 3.—1. Le partecipazioni
acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'art. 1 non possono superare il 25
per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa e devono essere
cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima
acquisizione. Il
CIPE con propria delibera adottata su proposta del Ministro
del commerciò con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, stabilisce:
1) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento
della partecipazione può essere aumentato;
2) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;
3) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo,
non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
4) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. può essere autorizzata a partecipare ad
aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati
a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero.
2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della
Simest S.p.a e subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare
le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1»
3. (Soppresso).
4. Una quota delle partecipazioni
complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi
o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota è determinata ogni
anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della
Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore
generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale
per il commercio estero.
5. Gli utili conseguiti dalla Simest
S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni
di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti agli azionisti diversi
dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero
affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata
ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per
le finalità di cui alla presente legge».
«Art. 4.-1. Il soggetto gestore
del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi
agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento
della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese
ali Estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalità, condizioni ed importo
massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica
l'art. 3, commi 1, 2 e 5 della legge 26 novembre 1993, n. 489. In ogni caso il
tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato
per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di
stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo
di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.
2. In caso di mancato conferimento,
anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981 n. 394 e relative
norme d'attuazione.
3. Gli operatori italiani che partecipano
a società e imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. sono ammessi, nei
limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della
Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i
rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di
fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore
nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato
di gestione della medesima SACE».
- Sulla legge 26 novembre 1993, n. 489, art. 3,
commi 1, 2, 5 vedi nota all'art. 14.
- La legge 5 ottobre 1991, n. 317,
reca: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1991. Il testo dell'art. 14 (agevolazioni
per la diffusione commerciale), comma 2, è modificato, nel primo periodo, dal
presente decreto. Si riporta il testo del comma 2 come modificato dal presente
decreto.
«2. La SlMEST S.p.a. corrisponde contributi agli
interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e
associazioni, cui possono partecipare enti pubblici e altri organismi pubblici
e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di
essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'Estero. Gli stessi operatori
sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione
del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione,
per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento
di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile
all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate
dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'art. 4, comma
3, della medesima legge n. 100 del 1990.
Note all'art 21:
- La legge 9 gennaio 1991, n. 19,
recante: «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno
e delle aree limitrofe» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 21 gennaio
1991. Si riporta il testo novellato dell'art. 2 come modificato dal presente decreto.
«Art. 2.-1. Per il finanziamento
e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forma di collaborazione
commerciale e industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate
da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia
Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige ovvero da imprese
o società aventi stabile organizzazione in uno Stato delI'Unione europea controllate
da imprese residenti nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria
Finest.
2. Al fine di assicurare il collegamento
degli interventi della società finanziaria con l'attività della Società italiana
per le imprese miste all'estero - Simest S.pa. il Ministro del commercio con l'estero
è autorizzato a concedere alla Simest S.p.a. la somma di lire 10 miliardi per
l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del
capitale sociale della società finanziaria. Si applica l'art. 2458 del codice
civile. L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese
di cui al comma I si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina
disposta da apposita convenzione tra le due società, tale convenzione deve valorizzare
la specificità del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese
di cui al comma 1.
3. Alla società finanziaria possono partecipare
enti pubblici economici e soggetti privati.
4. L'attività della società finanziaria
dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera
stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES)
tenuto conto della specificità dell'intervento regionale e della destinazione
ai Paesi di cui all'art. 1, comma 1.
5. Di norma le partecipazioni della
società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa
o società estera e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare
il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno
finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute
di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori
correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.
6. Gli interventi della società
finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo,
promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione
nei territori di cui al comma 1. La destinazione delle risorse alle iniziative
del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio
di cui al comma I avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi
speciali assegnati dallo Stato alle regioni. La società finanziaria può inoltre
partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto
ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite
le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali,
nell'ambito dell'oggetto sociale.
7. Alle operazioni poste in essere
dalla società finanziaria può partecipare, per quote aggiuntive, la Simest S.p.a.,
in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento.
Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni
dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100. Il coordinamento tra la Finest
e la Simest sarà effettuato, in base all'art. 2458 del codice civile, anche mediante
le nomine negli organi amministrativi e di controllo.
8. Può essere istituita, nell'ambito
della società finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni
indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese
aventi stabile e prevalente organizzazione nella area della regione Veneto nei
limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata
dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente
legge. Potrà altresi essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione
Trentino Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le
province autonome di Trento e di Bolzano».
- Sull'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100,
vedi nota all'art. 20.
- L'art. 2458 (Società con partecipazione dello
Stato e di enti pubblici) del codice civile così recita:
«Art. 2458.-1. Se lo Stato o gli
enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo
può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci.
2. Gli amministratori e sindaci
nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti
che li hanno nominati.
3. Essi hanno diritti e gli obblighi
dei membri nominati dall'assemblea».
Note all'art. 2.2:
- La legge 25 marzo 1997, n. 68,
recante: «Riforma dell'lstituto nazionale per il commercio con l'estero» è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 72, 27 marzo 1997. Il testo dell'art. 7 così recita:
«Art. 7.-1. Il Ministro del commercio
con l'estero, sentito il comitato consultivo dell'lCE, emana annualmente, entro
il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell'attività
dell'lCE dell'anno successivo, per la individuazione delle aree e dei settori
di intervento prioritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo
italiano.
2. Entro il mese di giugno l'ICE,
in attuazione delle direttive di cui al comma I, e sulla base delle proposte pervenute
dalle associazioni di categoria, dalle regioni, dalle province autonome e dai
sog getti costituiti a livello regionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, comprensive
delle proposte di attività degli altri soggetti pubblici e privati operanti nella
regione, elabora la proposta di piano annuale cor proiezione triennale dell'attività
dell'lCE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi,
nonché il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attività. Ai fini
dell'applicazione del presente comma le regioni e le province autonome stabiliscono
le modalità per il coordinamento delle proposte di attività formulato dagli altri
soggetti pubblici operanti nel territorio.
3. Il Ministro vigilante approva entro il mese
di settembre il piano di attività di cui al comma 2.
4. Entro il mese di ottobre i privati,
che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, con l'utilizzo di fondi pubblici
comunicano a Ministero vigilante ad all'lCE i programmi e le iniziative promozionati
già decise o adottate. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse
pubbliche, in conformità con gli indirizzi generali di politica del commercio
estero, il ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative
che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di
attività. Per le iniziative comunicate successivamente alla scadenza del termine
di cui al comma 3, l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Le regioni e le province autonome
o i soggetti costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l'ICE convenzioni
opera tive per la realizzazione dell'attività programmata e per la regolazione
degli apporti di compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente
le procedure di indirizzo e di coordinamento in. materia di attività promozionale
all'estero.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno
il Ministero vigilante, anche sulla base delle verifiche di cui all'art. 4, comma
6, ultimo periodo, dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16
marzo 1976 n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE».
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549,
recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995. Si riporta il testo dell'art.
1, comma 40:
«40. Gli importi dei contributi
dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi,
di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico
capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo
riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto di concerto
con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai
suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni
di spesa».
- La legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante:
«Collaborazione con i Paesi dell'Europa
centrale ed orientale» è pubblicata nella Gazretta Ufficiale n. 55 del 6 marzo
1992. Il testo dell'art. 1, comma 1 come modificato dal presente decreto, così
recita:
«1. A sostegno della realizzazione
di riforme strutturali e di ira ziative rivolte a favorire la transizione verso
forme di economia di mercato nei Paesi individuati annualmente dal CIPE con delibera
adottata su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro
del commercio con l'estero, il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti
degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica,
formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione
europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento
dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo,
secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione
in Europa (CSCE)».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 192 del 18 agosto 1990. Il testo dell'art. 12, comma 1, così recita:
«1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità
cui le amministrazioni stesse devono attenersi».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo
1997. Si riporta il testo dell'art. 20, comma 5:
«5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri
e principi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni
per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la
confusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti
per procedimenti fra loro analoghi;
e) regolazione uniforme dei procedimenti
dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi
uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima
attività, anche riunendo in unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa disposizioni provenienti
da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo
restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione
delle procedure di spese e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle
fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle
di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
I) trasferimento ad organi monocratici
o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano,
in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione
degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle
procedure di verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato
rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del prowedimento
di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte
della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario
a favore dei soggetti richiedenti il prowedimento; contestuale individuazione
delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere
l'indennizzo assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico
delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione delI'indennizzo
stesso».
- La legge 20 ottobre 1990, n.
304, recante: «Prowedimenti per la promozione delle esportazioni» è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1990. Il testo dell'art. 3 così
recita:
«Art. 3.-1. Le disponibilità finanziarie
di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981 n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di cinquanta
miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese
da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare
internazionali.
2. Sono obbligate alla restituzione
immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato
applicati ai finanziamenti di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del
1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici
della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende
che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento
alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate
degli mteressi a tasso di riferimento.
3. I settori beneficiari, nonché
i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti
di cui al comma I saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento delibererà
il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato art. 2 del decreto-legge
n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981».
- Il D.L. 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modifiche, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante: «Prowedimenti
per il sostegno delle esportazioni italiane» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 147 del 30 maggio 1981. Il testo dell'art. 2, comma 3, così recita:
«3. Le condizioni e le modalità
per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo
nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma
di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976 n. 71. Saranno ammesse con priorità
ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese
quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle
società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione
all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno».
Note all'art. 24:
- Il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n.
430, recante: «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge
3 aprile 1997, n. 94» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del
17 dicembre 1997. Il testo dell'art. 1, comma 3, così recita:
«3. Il CIPE, nell'esercizio delle
sue funzioni, può costituire con propria delibera, comitati, commissioni o gruppi
di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di proposte su problemi e materie
di particolare complessità e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi
e secondo le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 5».
- Sulla legge 28 maggio 1973, n. 295, art. 3, vedi
nota all'art. 14.