Segreteria della V Commissione del Cipe
"ELENCO DEI PAESI AMMESSI A BENEFICIARE NEL 2003 DEI
CONTRIBUTI
PREVISTI DALLA LEGGE N. 212/1992, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI"
LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE
VISTO il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.143 recante disposizioni in materia di commercio
estero e, in particolare, l'articolo 24, comma 1, che costituisce presso il
CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico
della politica commerciale con l’estero;
VISTO il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante, tra l'altro, norme per la
razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri e,
in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione
e le attribuzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero
delle Attività Produttive;
VISTO l'articolo 33 del
decreto legislativo n.300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;
VISTA la delibera n. 63
del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento
interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430;
VISTA la delibera n. 79
del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le
commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;
VISTA la delibera n. 25
del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del
regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con
delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella
composizione della Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23,
27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;
VISTA
la legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, recante
disposizioni in materia di collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale e
orientale;
VISTO
l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 citato, il quale,
nel modificare l'articolo 1 della legge n. 212/1992 summenzionata, ha
demandato al CIPE il compito di individuare annualmente, con apposita
delibera, i paesi ammessi a beneficiare dei contributi erogabili ai sensi
della predetta legge;
SU PROPOSTA
del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero delle Attività
Produttive
DELIBERA
Nel corso del 2003 sono ammessi
a beneficiare dei contributi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e
successive modificazioni, i seguenti paesi: Albania, Algeria, Armenia,
Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Estonia,
Federazione Russa, Georgia, Giordania, Iraq, Kazakistan, Kirghizistan,
Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia,
Repubblica Ceca, Repubblica Federale Iugoslava, Romania, Siria, Slovacchia,
Slovenia, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.
Ciascuna Amministrazione
coinvolta nell’attuazione della legge summenzionata definirà i paesi
prioritari per i propri interventi tra quelli elencati nel paragrafo
precedente.
I Ministeri degli Affari Esteri
e delle Attività Produttive, inoltre, sottolineano l’assoluta necessità che -
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica – vengano reperiti
ulteriori, adeguati fondi per il finanziamento delle iniziative di cui alla
legge in questione.
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Il Segretario |
Il Ministro |
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(dr A. di Stasi) |
(On.le A. Marzano) |
Roma, 15 maggio 2003