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Segreteria della V Commissione del Cipe

"ELENCO DEI PAESI AMMESSI A BENEFICIARE NEL 2003 DEI CONTRIBUTI
PREVISTI DALLA LEGGE N. 212/1992, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI"

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'articolo 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Attività Produttive;

VISTO l'articolo 33 del decreto legislativo n.300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;

VISTA la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

VISTA la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

VISTA la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

VISTA la legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale e orientale;

VISTO l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 citato, il quale, nel modificare l'articolo 1 della legge n. 212/1992 summenzionata, ha demandato al CIPE il compito di individuare annualmente, con apposita delibera, i paesi ammessi a beneficiare dei contributi erogabili ai sensi della predetta legge;

SU PROPOSTA del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive

DELIBERA

Nel corso del 2003 sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, i seguenti paesi: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Giordania, Iraq, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Federale Iugoslava, Romania, Siria, Slovacchia, Slovenia, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.

Ciascuna Amministrazione coinvolta nell’attuazione della legge summenzionata definirà i paesi prioritari per i propri interventi tra quelli elencati nel paragrafo precedente.

I Ministeri degli Affari Esteri e delle Attività Produttive, inoltre, sottolineano l’assoluta necessità che - compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica – vengano reperiti ulteriori, adeguati fondi per il finanziamento delle iniziative di cui alla legge in questione.

 

         Il Segretario

                                                             Il Ministro

       (dr A. di Stasi)

                                                     (On.le A. Marzano)

 

Roma, 15 maggio 2003