Segreteria della V Commissione
del Cipe
"DEROGHE AI LIMITI ORDINARI
DELL’ATTIVITA’ DELLA FINEST SPA"
LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE
VISTO il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio
estero e, in particolare, l’articolo 24, comma 1, che costituisce presso il
CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico
della politica commerciale con l’estero;
VISTO il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra
l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la
fusione dei ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti
rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'Economia e
delle Finanze e del Ministero delle Attività Produttive;
VISTO l'articolo 33 del
decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;
VISTA la delibera n. 63
del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento
interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430;
VISTA la delibera n. 79
del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le
commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;
VISTA la delibera n. 25
del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del
regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con
delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella
composizione della Commissione stessa, per effetto degli anzidetti articoli
23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;
VISTA la legge 9 gennaio
1991, n. 19, recante norme in materia di sviluppo delle attività economiche e
della cooperazione internazionale del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della
provincia di Belluno e delle aree limitrofe e, in particolare, l’articolo 2,
comma 1, che ha previsto la costituzione di una società finanziaria per
azioni, la FINEST, con il compito di finanziare o partecipare ad imprese e
società miste (e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale)
promosse o partecipate nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché
nell’Unione Sovietica, da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione
nel Friuli Venezia Giulia, nel Veneto e nel Trentino-Alto Adige, ovvero da
imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell’U.E.,
controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate;
VISTO
l'articolo 21, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 143/1998, il quale prevede che alle partecipazioni e ai
finanziamenti della FINEST si applicano le stesse disposizioni che regolano le
analoghe attività svolte dalla SIMEST S.p.A, di cui all'articolo 20, comma 1,
lettera c), sub h-ter) e lettere d), e) ed f),
e commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
VISTO
l’articolo 20, comma 1, lettera d), che stabilisce
che le partecipazioni acquisite dalla SIMEST S.p.A. in imprese e società
all’estero non possono superare di norma il 25 per cento del capitale e fondo
sociale della società o impresa e devono, inoltre, essere cedute, a prezzo non
inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione;
VISTO
il successivo periodo dello stesso articolo 20,
comma 1, lettera d), che prevede che il CIPE, con propria delibera adottata su
proposta del Ministro del Commercio Estero, di concerto con il Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, stabilisce:
-
le ipotesi in cui il limite
del 25 percento della partecipazione può essere aumentato;
-
le ipotesi in cui il termine
per la cessione può essere prorogato;
-
le ipotesi in cui, in ragione
dell’uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite
massimo di partecipazione o l’obbligo di cessione;
-
le ipotesi in cui la SIMEST
S.p.A. può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale
di società di diritto italiano, interamente destinati a realizzare
l’acquisizione di partecipazioni di imprese o società all’estero;
VISTA la delibera n. 87
del 9 giugno 1999 concernente le deroghe ai limiti ordinari dell’attività
svolta dalla SIMEST SpA;
VISTA
la proposta del Ministro delle Attività Produttive
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze,
DELIBERA
Con riferimento alla lettera a)
dell’articolo 20 comma 1, lettera d), citato nelle premesse:
Il limite del 25 percento della
partecipazione della FINEST S.p.A. al capitale o fondo sociale dell’impresa
può essere aumentato, ferma restando la partecipazione di minoranza della
FINEST stessa, nei seguenti casi:
-
al fine di favorire
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, -
identificate secondo i parametri comunitari - entro il limite massimo di 260
mila euro per singola partecipazione;
-
al fine di favorire
investimenti italiani nei Paesi di interesse strategico per l’Italia, la cui
lista viene elaborata periodicamente di comune intesa dai Ministeri, che
fanno parte della V Commissione permanente per il coordinamento e
l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero;
-
al fine di favorire la
partecipazione di imprese italiane al processo di privatizzazione in atto in
molti Paesi. FINEST può acquistare congiuntamente alle imprese
italiane interessate partecipazioni di minoranza anche eccedenti il limite
del 25 per cento del capitale sociale di imprese estere in via di
privatizzazione. Tale deroga alla operatività ordinaria ha valore
esclusivamente in via transitoria, con il vincolo per FINEST di dismettere,
appena i tempi tecnici dell’operazione lo renderanno possibile e comunque
prima del termine ordinario di otto anni, l’eccedenza di partecipazione
rispetto al limite ordinario del 25 per cento del capitale o fondo sociale
dell’impresa partecipata.
Con riferimento alla lettera b)
Il termine ordinario di
cessione delle partecipazioni acquisite da FINEST può essere prorogato:
-
nei casi di intervento di
istituzioni finanziarie sovranazionali (BERS, BEI, Gruppo World Bank, ADB,
ecc.) a favore di società estere partecipate da imprese italiane. In tali
circostanze il periodo di partecipazione di FINEST è, di norma, coerente con
quello delle suddette istituzioni finanziarie;
-
nei casi di partecipazione ad
iniziative di sviluppo di parchi e distretti industriali e commerciali
all’estero promossi e/o partecipati da aziende italiane o da consorzi da
queste costituiti. In tali casi la partecipazione di FINEST dovrà comunque
essere ceduta al raggiungimento degli obiettivi cui il progetto è
finalizzato e, comunque, non potrà eccedere il termine di 12 anni;
-
nei casi di intervento di
FINEST in società estere che realizzino opere infrastrutturali di carattere
strategico ed i cui termini di avviamento richiedano una durata di
partecipazione di FINEST più lunga di quella ordinaria; in ogni caso le
partecipazioni in oggetto non potranno eccedere il termine di 15 anni.
Con riferimento alla lettera c)
-
Non si applica il limite
massimo ordinario di partecipazione qualora FINEST utilizzi risorse proprie
unitamente a fondi affidati in gestione da terzi, quali Regioni, Provincie,
ed Enti territoriali. In ogni caso la partecipazione pubblica complessiva
non potrà eccedere il 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna
impresa partecipata all’estero.
Resta fermo comunque il limite massimo del 25 percento per le partecipazioni
di FINEST a società strumentali per la gestione dei fondi stessi.
-
Non si applicano l’obbligo di
cessione, il vincolo di durata e la percentuale di partecipazione qualora
FINEST partecipi a società italiane ed estere per le finalità di cui
all’articolo 20, comma 1, lettera h-ter, del decreto legislativo 143/98.