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Segreteria della V Commissione del Cipe

"DEROGHE AI LIMITI ORDINARI DELL’ATTIVITA’ DELLA FINEST SPA"

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l’articolo 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Attività Produttive;

VISTO l'articolo 33 del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;

VISTA la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

VISTA la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

VISTA la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa, per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme in materia di sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che ha previsto la costituzione di una società finanziaria per azioni, la FINEST, con il compito di finanziare o partecipare ad imprese e società miste (e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale) promosse o partecipate nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché nell’Unione Sovietica, da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Friuli Venezia Giulia, nel Veneto e nel Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell’U.E., controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate;

VISTO l'articolo 21, comma 3, del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che alle partecipazioni e ai finanziamenti della FINEST si applicano le stesse disposizioni che regolano le analoghe attività svolte dalla SIMEST S.p.A, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), sub h-ter) e lettere d), e) ed f), e commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

VISTO l’articolo 20, comma 1, lettera d), che stabilisce che le partecipazioni acquisite dalla SIMEST S.p.A. in imprese e società all’estero non possono superare di norma il 25 per cento del capitale e fondo sociale della società o impresa e devono, inoltre, essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione;

VISTO il successivo periodo dello stesso articolo 20, comma 1, lettera d), che prevede che il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del Commercio Estero, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, stabilisce:

  1. le ipotesi in cui il limite del 25 percento della partecipazione può essere aumentato;

  2. le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;

  3. le ipotesi in cui, in ragione dell’uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l’obbligo di cessione;

  4. le ipotesi in cui la SIMEST S.p.A. può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano, interamente destinati a realizzare l’acquisizione di partecipazioni di imprese o società all’estero;

VISTA la delibera n. 87 del 9 giugno 1999 concernente le deroghe ai limiti ordinari dell’attività svolta dalla SIMEST SpA;

VISTA la proposta del Ministro delle Attività Produttive

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,

DELIBERA

Con riferimento alla lettera a) dell’articolo 20 comma 1, lettera d), citato nelle premesse:

Il limite del 25 percento della partecipazione della FINEST S.p.A. al capitale o fondo sociale dell’impresa può essere aumentato, ferma restando la partecipazione di minoranza della FINEST stessa, nei seguenti casi:

  1. al fine di favorire l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, - identificate secondo i parametri comunitari - entro il limite massimo di 260 mila euro per singola partecipazione;

  2. al fine di favorire investimenti italiani nei Paesi di interesse strategico per l’Italia, la cui lista viene elaborata periodicamente di comune intesa dai Ministeri, che fanno parte della V Commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero;

  3. al fine di favorire la partecipazione di imprese italiane al processo di privatizzazione in atto in molti Paesi. FINEST può acquistare congiuntamente alle imprese italiane interessate partecipazioni di minoranza anche eccedenti il limite del 25 per cento del capitale sociale di imprese estere in via di privatizzazione. Tale deroga alla operatività ordinaria ha valore esclusivamente in via transitoria, con il vincolo per FINEST di dismettere, appena i tempi tecnici dell’operazione lo renderanno possibile e comunque prima del termine ordinario di otto anni, l’eccedenza di partecipazione rispetto al limite ordinario del 25 per cento del capitale o fondo sociale dell’impresa partecipata.

Con riferimento alla lettera b)

Il termine ordinario di cessione delle partecipazioni acquisite da FINEST può essere prorogato:

  1. nei casi di intervento di istituzioni finanziarie sovranazionali (BERS, BEI, Gruppo World Bank, ADB, ecc.) a favore di società estere partecipate da imprese italiane. In tali circostanze il periodo di partecipazione di FINEST è, di norma, coerente con quello delle suddette istituzioni finanziarie;

  2. nei casi di partecipazione ad iniziative di sviluppo di parchi e distretti industriali e commerciali all’estero promossi e/o partecipati da aziende italiane o da consorzi da queste costituiti. In tali casi la partecipazione di FINEST dovrà comunque essere ceduta al raggiungimento degli obiettivi cui il progetto è finalizzato e, comunque, non potrà eccedere il termine di 12 anni;

  3. nei casi di intervento di FINEST in società estere che realizzino opere infrastrutturali di carattere strategico ed i cui termini di avviamento richiedano una durata di partecipazione di FINEST più lunga di quella ordinaria; in ogni caso le partecipazioni in oggetto non potranno eccedere il termine di 15 anni.

Con riferimento alla lettera c)

  1. Non si applica il limite massimo ordinario di partecipazione qualora FINEST utilizzi risorse proprie unitamente a fondi affidati in gestione da terzi, quali Regioni, Provincie, ed Enti territoriali. In ogni caso la partecipazione pubblica complessiva non potrà eccedere il 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all’estero.
    Resta fermo comunque il limite massimo del 25 percento per le partecipazioni di FINEST a società strumentali per la gestione dei fondi stessi.

  2. Non si applicano l’obbligo di cessione, il vincolo di durata e la percentuale di partecipazione qualora FINEST partecipi a società italiane ed estere per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1, lettera h-ter, del decreto legislativo 143/98.

 

Con riferimento alla lettera d)

  1. FINEST è autorizzata a partecipare, nei limiti ordinari previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 100/90, ad aumenti di capitale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l’acquisizione di partecipazioni di imprese o società all’estero, nei seguenti casi:

  2. quando l’aumento di capitale è destinato a capitalizzazione di società di scopo per la partecipazione a gare internazionali finalizzate alla acquisizione e/o alla gestione di società estere.

  3. nel caso di aumenti del capitale sociale, effettuati da piccole e medie imprese di diritto italiano esclusivamente appartenenti alla categoria delle PMI secondo quanto stabilito dai parametri comunitari, che siano interamente destinati a realizzare l’acquisizione di partecipazioni di imprese o società all’estero. La V Commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero ha facoltà, sulla base di rapporti quadrimestrali inviati da FINEST al Ministero delle Attività Produttive, di confermare o modificare gli indirizzi che determinano le priorità di investimento, sia per settori, aree geografiche, o tipologia di azienda.

         Il Segretario

                                                             Il Ministro

       (Dr. A. di Stasi)

                                                     (On.le A. Marzano)

Roma, 15 luglio 2003