Segreteria della V Commissione del CIPE
"DESTINAZIONE DELLO
STANZIAMENTO DI SETTANTA MILIONI DI EURO, DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 2,
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289, AL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DELLE
IMPRESE ITALIANE IN RUSSIA E IN UCRAINA"
LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE
VISTO il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio
estero e, in particolare, l’articolo 24, comma 1, che costituisce presso il
CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico
della politica commerciale con l’estero;
VISTO il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra
l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la
fusione dei ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti
rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'Economia e
delle Finanze e del Ministero delle Attività Produttive;
VISTO l'articolo 33 del
decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;
VISTA la delibera n. 63
del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento
interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430;
VISTA la delibera n. 79
del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le
commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;
VISTA la delibera n. 25
del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del
regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con
delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella
composizione della Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23,
27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;
VISTO l'articolo 24,
comma 2, del decreto legislativo n.143/1998 sopra citato, che prevede che la
Commissione di cui al comma 1 dello stesso articolo, al fine di razionalizzare
l’impiego delle risorse, può emanare direttive volte ad indicare delle
priorità alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore
del commercio con l’estero;
VISTO l’articolo 46
della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che autorizza il Ministero delle
Attività Produttive a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge
24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per la gestione delle risorse
deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle PMI nella
Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di
venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di
internazionalizzazione delle imprese italiane;
VISTO l’articolo 80,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto che le
disponibilita` finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della
legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, vengano destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel triennio
2003-2005, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministro degli Affari Esteri e delle Attivita` Produttive, a fondi
rotativi per l'internazionalizzazione, finalizzati all'erogazione di prestiti
per attivita` di investimento delle imprese italiane nei PVS e in quelli in
via di transizione;
VISTO
l’articolo 1 del decreto 31 luglio 2003 con cui è
stata attribuita al Ministero delle Attività Produttive la somma di 160
milioni di euro, da destinare a fondi rotativi per l'internazionalizzazione
delle imprese italiane;
CONSIDERATA
l’opportunità di promuovere e sostenere il
processo di internazionalizzazione delle imprese italiane in Russia e in
Ucraina, attraverso strumenti finanziari che favoriscano la realizzazione di
investimenti diretti in quei paesi;
DELIBERA
La somma di settanta milioni di
euro, di cui all'articolo 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e
all’articolo 1 del decreto 31 luglio 2003 summenzionati, viene destinata al
finanziamento di operazioni di "venture capital" in Russia e in Ucraina, al
fine di mettere a disposizione delle imprese italiane strumenti finanziari che
ne agevolino il processo di internazionalizzazione nei due predetti paesi.
Con apposito provvedimento, il
Ministero delle Attivita` Produttive disciplinerà le finalità e le modalità di
utilizzo della somma in questione, alla luce di quanto stabilito dall’articolo
46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, citata nelle premesse.
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Il Segretario |
Il Ministro |
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(dr. A. di Stasi) |
(On.le A. Marzano) |