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Segreteria della V Commissione del CIPE

"DESTINAZIONE DELLO STANZIAMENTO DI SETTANTA MILIONI DI EURO, DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 2, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289, AL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE ITALIANE IN RUSSIA E IN UCRAINA"

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l’articolo 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Attività Produttive;

VISTO l'articolo 33 del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;

VISTA la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

VISTA la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

VISTA la delibera n. 25 del 12 marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;

VISTO l'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n.143/1998 sopra citato, che prevede che la Commissione di cui al comma 1 dello stesso articolo, al fine di razionalizzare l’impiego delle risorse, può emanare direttive volte ad indicare delle priorità alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l’estero;

VISTO l’articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che autorizza il Ministero delle Attività Produttive a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle PMI nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTO l’articolo 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto che le disponibilita` finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, vengano destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e delle Attivita` Produttive, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione, finalizzati all'erogazione di prestiti per attivita` di investimento delle imprese italiane nei PVS e in quelli in via di transizione;

VISTO l’articolo 1 del decreto 31 luglio 2003 con cui è stata attribuita al Ministero delle Attività Produttive la somma di 160 milioni di euro, da destinare a fondi rotativi per l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

CONSIDERATA l’opportunità di promuovere e sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane in Russia e in Ucraina, attraverso strumenti finanziari che favoriscano la realizzazione di investimenti diretti in quei paesi;

DELIBERA

La somma di settanta milioni di euro, di cui all'articolo 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e all’articolo 1 del decreto 31 luglio 2003 summenzionati, viene destinata al finanziamento di operazioni di "venture capital" in Russia e in Ucraina, al fine di mettere a disposizione delle imprese italiane strumenti finanziari che ne agevolino il processo di internazionalizzazione nei due predetti paesi.

Con apposito provvedimento, il Ministero delle Attivita` Produttive disciplinerà le finalità e le modalità di utilizzo della somma in questione, alla luce di quanto stabilito dall’articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, citata nelle premesse.

         Il Segretario

                                                             Il Ministro

       (dr. A. di Stasi)

                                                     (On.le A. Marzano)