Segreteria della V Commissione del Cipe
"MODIFICA DELLA DELIBERA N. 93/1999:
INCLUSIONE DEL RISCHIO DI ESCUSSIONE DELLE FIDEIUSSIONI TRA LE OPERAZIONI
ASSICURABILI DALLA SACE".
LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE
VISTO il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in
particolare, l’articolo 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una
commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della
politica commerciale con l’estero;
VISTO il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme
per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei
ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente
l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
del Ministero delle Attività Produttive;
VISTO l'articolo 33 del decreto
legislativo n. 300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero
per le Politiche Agricole e Forestali;
VISTA la delibera n. 63 del 9
luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
VISTA la delibera n. 79 del 5
agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni
previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;
VISTA la delibera n. 25 del 12
marzo 2002 con cui il CIPE ha modificato alcune disposizioni del regolamento
interno di funzionamento della V Commissione, approvato con delibera n. 51 del
21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della
Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del
decreto legislativo n. 300/1999;
VISTO l’articolo 2, comma 3,
dello stesso decreto legislativo, il quale prevede che le operazioni e le
categorie di rischi assicurabili dalla SACE sono definite con delibera del
CIPE, su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministero delle Attività Produttive;
VISTA la delibera del CIPE n.93
del 9 giugno 1999 con cui è stata fissata la tipologia dei rischi e delle
operazioni assicurabili dalla SACE;
CONSIDERATA l'opportunità di
includere tra le operazioni assicurabili dalla SACE ai sensi della delibera
sopra citata anche l’escussione delle fideiussioni;
Su proposta del Ministro
dell'Economia e delle Finanze
di concerto con il Ministro delle
Attività Produttive,
DELIBERA
1. L’articolo 1, punto 1.1.4,
della delibera n.93 del 9 giugno 1999 è così sostituito:
"Rischio di escussione delle
fideiussioni indicate al punto 3.1.7 dell’articolo 3, che si articola in:
i) escussione determinata da cause non
dipendenti da inadempienze contrattuali degli operatori nazionali;
ii) escussione determinata da cause
dipendenti da inadempienze contrattuali degli operatori nazionali".
2. Le condizioni di ammissibilità
alla copertura assicurativa del rischio di cui al punto precedente sono
definite dal Consiglio di Amministrazione della SACE, nell’ambito della
politica assicurativa generale dell’Istituto, avuto riguardo, in particolare,
alle capacità di performance dell’operatore nazionale, in caso di
copertura del rischio previsto al punto ii) e ai conseguenti aspetti relativi
al livello di condivisione del rischio e al premio assicurativo.