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ANNO 2003

 

4. Piano previsionale degli impegni assicurativi della SACE per il 2004.

Adottata nella riunione del 15 luglio 2003. Deliberazione CIPE n.51/2003.
(Pubblicata nella G.U. n.269 del 19/11/2003, pag.18)

L’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 143/1998 prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE, su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il Ministro del Commercio con l’estero, deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi assumibili dalla SACE, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione, dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e della relativa incidenza sul bilancio pubblico.
Per effetto di detto articolo, il CIPE è quindi chiamato a pronunciarsi sui limiti globali degli impegni assumibili in garanzia fino a 24 mesi e oltre detto termine, che vengono recepiti nella legge di approvazione di bilancio.
Le previsioni economiche del F.M.I. per il 2004 stimano una crescita del commercio mondiale del 6,4 per cento; l’aumento maggiore è atteso dalle importazioni dei P.V.S. - l’8,9 per cento - mentre quelle dei paesi industrializzati e dei paesi in transizione dovrebbero crescere rispettivamente del 6 e del 2,2 per cento.
In questo contesto, le esportazioni italiane, dirette per oltre due terzi verso l’area industrializzata, potrebbero incontrare nel 2004 alcune difficoltà nei paesi in transizione e particolarmente in Russia, mentre notevoli possibilità di espansione dovrebbero presentarsi nei paesi asiatici, in quelli del Medio Oriente e in America Latina.
Diversi fattori inducono a ritenere possibile nel 2004 un incremento degli impegni assicurativi; l’avvio degli strumenti assicurativi più recenti ha, infatti, fornito infatti riscontri molto incoraggianti.
Entro l’anno dovrebbero essere rese operative la nuova polizza lavori e la polizza leasing mentre il perfezionamento della politica di sviluppo commerciale, attraverso un marketing più "aggressivo", dovrebbe permettere di raggiungere anche le aziende esportatrici di medie dimensioni con rilevante portafoglio verso paesi non OCSE.
A tale incremento dovrebbe contribuire sia il ritorno sul mercato dell’Export Credit di paesi importanti come la Libia e l’Iraq.
Riguardo al primo, che sta negoziando con i principali creditori le pendenze residue e potrebbe quindi ottenere un miglioramento della categoria di rischio, la SACE è già stata autorizzata dal CIPE con la delibera n. 21/2002 ad assumere nuovi impegni per 1 miliardo di euro.
Per quanto concerne l’Iraq, è possibile prefigurare per il 2004 un incremento degli impegni assicurativi fino a circa 5 miliardi di euro, alla luce della delibera della V Commissione del CIPE del 15 maggio scorso, che ha fissato un plafond dello stesso ammontare di 1 miliardo di euro.
Nel 2004, la domanda potenziale di copertura assicurativa dovrebbe continuare a concentrarsi in maniera prevalente nel settore dei rischi a medio e lungo termine, sebbene il ritmo di crescita dei rischi a breve termine potrebbe rivelarsi più sostenuto in virtù dei nuovi servizi messi a disposizione delle imprese.
In tale ottica, il Plafond rotativo potrebbe essere quindi confermato allo stesso livello del 2003, pari 5.165 milioni di euro, mentre il plafond annuale potrebbe essere indicato in 6.000 milioni di euro, al fine di evitare carenze di disponibilità nella eventualità di una crescita della domanda assicurativa superiore a quella sopra ipotizzata.

 

5. Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2004 del Fondo ex articolo 3 della legge 295/1973 e del Fondo ex articolo 2 della legge 394/1981.

Adottata nella riunione del 15 luglio 2003. Deliberazione CIPE n.52/2003
(Pubblicata nella G.U. n.269 del 19/11/2003, pag.19)

L’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 143/1998 prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, il CIPE su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il Ministro del Commercio con l’estero, deliberi il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l’anno successivo del Fondo ex articolo 3 della legge 295/1973 per gli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione.
Il Piano si divide in due parti: la prima riguarda l’attività del Fondo ex articolo 3 della legge 295/1973, il quale comprende gli interventi agevolativi - nella forma di contributo in conto interessi – fissati dalle seguenti norme: il capo II del decreto 143 (crediti all'esportazione); la legge n.100/1990 (costituzione di società miste all'estero); la legge n.19/1991 (costituzione di società miste nei paesi dell'Europa centro orientale e dell'ex Unione Sovietica).
Per i predetti interventi è stata fissata una dotazione di fondi complessiva pari 614 milioni di euro, ripartita nei seguenti termini: 68 milioni di euro nel 2004, 261 milioni di euro nel 2005 e 285 milioni di euro nel 2006.
La seconda parte del Piano concerne l’attività del Fondo rotativo ex articolo 2 della legge 394/1981, il quale finanzia, a tasso agevolato, i programmi di penetrazione commerciale all'estero (articolo 2 della legge n.394/1981); i finanziamenti per la partecipazione a gare internazionali (articolo 3 della legge n.304/1990); la prestazione di garanzie integrative e sussidiarie (articolo 21,comma 5, della legge n.57/2001); i finanziamenti per studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica (art.22, comma 5 del decreto legislativo 143).
Per i predetti interventi è stata fissata una dotazione di fondi complessiva pari a 69 milioni di euro, interamente riferita all’anno 2006.

 

6. Estensione ai paesi dell’Africa sub-sahariana dell’utilizzo dello stanziamento di 36,15 milioni di euro per il finanziamento di operazioni di "venture capital" nei paesi del Mediterraneo (Delibera 28 marzo 2002, n. 20).

Adottata nella riunione del 15 luglio 2003. Deliberazione CIPE n.54/2003
(Pubblicata nella G.U. n.269 del 13/11/2003, pag.42)

Per supportare la partecipazione del sistema produttivo nazionale al processo di ricostruzione dell’Iraq, la V Commissione ha adottato, nella seduta del 15 maggio scorso, una delibera con cui ha ammesso il paese arabo tra i destinatari degli interventi finanziabili a valere sullo stanziamento di 36,15 milioni di euro destinato dalla delibera n. 20 del 2002 al finanziamento di operazioni di "venture capital" nei paesi del Mediterraneo.
Allo scopo di sostenere l’implementazione delle iniziative per promuovere il commercio, gli investimenti, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile, previste nel "Piano di Azione per l’Africa", elaborato dagli stati, che fanno parte del G8, la stessa Commissione ha inteso estendere anche ai paesi dell’Africa sub-sahariana l’utilizzo dei fondi in questione.

 

7. Deroghe ai limiti ordinari dell’attivita’ della FINEST SpA.

Adottata nella riunione del 15 luglio 2003. Deliberazione CIPE n.54/2003
(Pubblicata nella G.U. n.269 del 19/11/2003, pag.22)

L'articolo 21, comma 3, del citato decreto legislativo n. 143/1998 prevede che alle partecipazioni e ai finanziamenti della FINEST si applicano le disposizioni che regolano le analoghe attività svolte dalla SIMEST S.p.A.
Ne deriva che il CIPE, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può stabilire i casi in cui la FINEST, nella sua attività di partecipazione agli investimenti italiani nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica e nell’Unione Sovietica, può derogare ai limiti di partecipazione e di durata e all’obbligo di cessione connessi all’assunzione di tali partecipazioni.
La delibera adottata dalla V Commissione del CIPE è volta a rendere più efficace l’azione di supporto prestata dalla FINEST agli investimenti realizzati nei Paesi sopra citati dalle imprese del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino-Alto Adige.
In particolare, il provvedimento in questione, in linea con quanto previsto dell’articolo 20 comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 143/1998,
precisa i casi in cui:

- il limite del 25 percento della partecipazione della FINEST S.p.A. al capitale o fondo sociale dell’impresa può essere aumentato, ferma restando la partecipazione di minoranza della FINEST stessa;

- il termine ordinario di otto anni di cessione delle partecipazioni acquisite da FINEST può essere prorogato;

- il limite massimo ordinario di partecipazione non viene applicato;

- FINEST è autorizzata a partecipare, nei limiti ordinari previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 100/90, ad aumenti di capitale di società di diritto italiano, interamente destinati a realizzare l’acquisizione di partecipazioni di imprese o società all’estero.