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ANNO 2003
4. Piano previsionale degli impegni
assicurativi della SACE per il 2004.
Adottata nella riunione del 15 luglio 2003. Deliberazione CIPE n.51/2003.
(Pubblicata nella G.U. n.269 del 19/11/2003, pag.18)
L’art. 8, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 143/1998 prevede che, entro il 30 giugno di ciascun
anno, il CIPE, su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione economica, di concerto con il Ministro del
Commercio con l’estero, deliberi il piano previsionale degli impegni
assicurativi assumibili dalla SACE, tenendo conto delle esigenze di
internazionalizzazione, dei flussi di esportazione, della rischiosità dei
mercati e della relativa incidenza sul bilancio pubblico.
Per effetto di detto articolo, il CIPE è quindi chiamato a pronunciarsi sui
limiti globali degli impegni assumibili in garanzia fino a 24 mesi e oltre
detto termine, che vengono recepiti nella legge di approvazione di bilancio.
Le previsioni economiche del F.M.I. per il 2004 stimano una crescita del
commercio mondiale del 6,4 per cento; l’aumento maggiore è atteso dalle
importazioni dei P.V.S. - l’8,9 per cento - mentre quelle dei paesi
industrializzati e dei paesi in transizione dovrebbero crescere
rispettivamente del 6 e del 2,2 per cento.
In questo contesto, le esportazioni italiane, dirette per oltre due terzi
verso l’area industrializzata, potrebbero incontrare nel 2004 alcune
difficoltà nei paesi in transizione e particolarmente in Russia, mentre
notevoli possibilità di espansione dovrebbero presentarsi nei paesi asiatici,
in quelli del Medio Oriente e in America Latina.
Diversi fattori inducono a ritenere possibile nel 2004 un incremento degli
impegni assicurativi; l’avvio degli strumenti assicurativi più recenti ha,
infatti, fornito infatti riscontri molto incoraggianti.
Entro l’anno dovrebbero essere rese operative la nuova polizza lavori e la
polizza leasing mentre il perfezionamento della politica di sviluppo
commerciale, attraverso un marketing più "aggressivo", dovrebbe permettere di
raggiungere anche le aziende esportatrici di medie dimensioni con rilevante
portafoglio verso paesi non OCSE.
A tale incremento dovrebbe contribuire sia il ritorno sul mercato dell’Export
Credit di paesi importanti come la Libia e l’Iraq.
Riguardo al primo, che sta negoziando con i principali creditori le pendenze
residue e potrebbe quindi ottenere un miglioramento della categoria di
rischio, la SACE è già stata autorizzata dal CIPE con la delibera n. 21/2002
ad assumere nuovi impegni per 1 miliardo di euro.
Per quanto concerne l’Iraq, è possibile prefigurare per il 2004 un incremento
degli impegni assicurativi fino a circa 5 miliardi di euro, alla luce della
delibera della V Commissione del CIPE del 15 maggio scorso, che ha fissato un
plafond dello stesso ammontare di 1 miliardo di euro.
Nel 2004, la domanda potenziale di copertura assicurativa dovrebbe continuare
a concentrarsi in maniera prevalente nel settore dei rischi a medio e lungo
termine, sebbene il ritmo di crescita dei rischi a breve termine potrebbe
rivelarsi più sostenuto in virtù dei nuovi servizi messi a disposizione delle
imprese.
In tale ottica, il Plafond rotativo potrebbe essere quindi confermato allo
stesso livello del 2003, pari 5.165 milioni di euro, mentre il plafond annuale
potrebbe essere indicato in 6.000 milioni di euro, al fine di evitare carenze
di disponibilità nella eventualità di una crescita della domanda assicurativa
superiore a quella sopra ipotizzata.
5. Piano previsionale dei fabbisogni finanziari
per il 2004 del Fondo ex articolo 3 della legge 295/1973 e del Fondo ex
articolo 2 della legge 394/1981.
Adottata nella riunione del 15 luglio 2003.
Deliberazione CIPE n.52/2003
(Pubblicata nella G.U. n.269 del 19/11/2003, pag.19)
L’articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 143/1998 prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, il
CIPE su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, di concerto con il Ministro del Commercio con
l’estero, deliberi il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l’anno
successivo del Fondo ex articolo 3 della legge 295/1973 per gli interventi di
sostegno finanziario all’internazionalizzazione.
Il Piano si divide in due parti: la prima riguarda l’attività del Fondo
ex articolo 3 della legge 295/1973, il quale comprende gli interventi
agevolativi - nella forma di contributo in conto interessi – fissati dalle
seguenti norme: il capo II del decreto 143 (crediti all'esportazione); la
legge n.100/1990 (costituzione di società miste all'estero); la legge
n.19/1991 (costituzione di società miste nei paesi dell'Europa centro
orientale e dell'ex Unione Sovietica).
Per i predetti interventi è stata fissata una dotazione di fondi complessiva
pari 614 milioni di euro, ripartita nei seguenti termini: 68 milioni di euro
nel 2004, 261 milioni di euro nel 2005 e 285 milioni di euro nel 2006.
La seconda parte del Piano concerne l’attività del Fondo rotativo ex
articolo 2 della legge 394/1981, il quale finanzia, a tasso agevolato, i
programmi di penetrazione commerciale all'estero (articolo 2 della legge
n.394/1981); i finanziamenti per la partecipazione a gare internazionali
(articolo 3 della legge n.304/1990); la prestazione di garanzie integrative e
sussidiarie (articolo 21,comma 5, della legge n.57/2001); i finanziamenti per
studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica
(art.22, comma 5 del decreto legislativo 143).
Per i predetti interventi è stata fissata una dotazione di fondi complessiva
pari a 69 milioni di euro, interamente riferita all’anno 2006.
6. Estensione ai paesi
dell’Africa sub-sahariana dell’utilizzo dello stanziamento di 36,15 milioni di
euro per il finanziamento di operazioni di "venture capital" nei paesi del
Mediterraneo (Delibera 28 marzo 2002, n. 20).
Adottata nella riunione del 15 luglio 2003.
Deliberazione CIPE n.54/2003
(Pubblicata nella G.U. n.269 del 13/11/2003, pag.42)
Per supportare la partecipazione del
sistema produttivo nazionale al processo di ricostruzione dell’Iraq, la V
Commissione ha adottato, nella seduta del 15 maggio scorso, una delibera con
cui ha ammesso il paese arabo tra i destinatari degli interventi finanziabili
a valere sullo
stanziamento di 36,15 milioni di euro destinato dalla delibera n. 20 del
2002 al finanziamento di operazioni di "venture capital" nei paesi del
Mediterraneo.
Allo scopo di sostenere l’implementazione delle iniziative per promuovere il
commercio, gli investimenti, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile,
previste nel "Piano di Azione per l’Africa", elaborato dagli stati, che fanno
parte del G8, la stessa Commissione ha inteso estendere anche ai paesi
dell’Africa sub-sahariana l’utilizzo dei fondi in questione.
7. Deroghe ai limiti ordinari
dell’attivita’ della FINEST SpA.
Adottata nella riunione del 15 luglio 2003.
Deliberazione CIPE n.54/2003
(Pubblicata nella G.U. n.269 del 19/11/2003, pag.22)
L'articolo 21, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 143/1998 prevede che alle partecipazioni e ai
finanziamenti della FINEST si applicano le disposizioni che regolano le
analoghe attività svolte dalla SIMEST S.p.A.
Ne deriva che il CIPE, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può stabilire i casi
in cui la FINEST, nella sua attività di partecipazione agli investimenti
italiani nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica e nell’Unione Sovietica,
può derogare ai limiti di partecipazione e di durata e all’obbligo di cessione
connessi all’assunzione di tali partecipazioni.
La delibera adottata dalla V Commissione del CIPE è volta a rendere più
efficace l’azione di supporto prestata dalla FINEST agli investimenti
realizzati nei Paesi sopra citati dalle imprese del Friuli Venezia Giulia, del
Veneto e del Trentino-Alto Adige.
In particolare, il provvedimento in questione, in linea con quanto previsto
dell’articolo 20 comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 143/1998,
precisa i casi in cui:
- il limite del 25 percento
della partecipazione della FINEST S.p.A. al capitale o fondo sociale
dell’impresa può essere aumentato, ferma restando la partecipazione di
minoranza della FINEST stessa;
- il termine ordinario di
otto anni di cessione delle partecipazioni acquisite da FINEST può essere
prorogato;
- il limite massimo
ordinario di partecipazione non viene applicato;
- FINEST è autorizzata a
partecipare, nei limiti ordinari previsti dall’articolo 3, comma 1, della
legge 100/90, ad aumenti di capitale di società di diritto italiano,
interamente destinati a realizzare l’acquisizione di partecipazioni di imprese
o società all’estero.
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