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ANNO 2003

8. Destinazione dello stanziamento di settanta milioni di euro, di cui all’articolo 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al sostegno degli investimenti delle imprese italiane in Russia e in Ucraina.

Adottata nella riunione del 22 ottobre 2003. Deliberazione CIPE n.99/2003.
Attualmente alla firma del Presidente del CIPE. Entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’obiettivo del Ministero delle Attività Produttive è quello di mettere a disposizione delle imprese italiane uno strumento finanziario, che ne supporti il processo di penetrazione economico-commerciale in Russia e in Ucraina.
Lo stanziamento di 70 milioni di euro verrà utilizzato per il finanziamento di operazioni di venture capital, attraverso l’intervento della SIMEST SpA, la quale potrà sottoscrivere quote del capitale di rischio di società costituite, o costituende, nel predetto paese, in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100.
Con apposito provvedimento, il Ministero disciplinerà le finalità e le modalità di utilizzo delle predette risorse, alla luce di quanto stabilito dall’articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che autorizza il Dicastero stesso a costituire fondi rotativi per il sostegno degli investimenti delle PMI.
 

9. Modifica della delibera n. 93/1999: ampliamento delle operazioni assicurabili dalla SACE.

Adottata nella riunione del 22 ottobre 2003. Deliberazione CIPE N.100/2003
Attualmente alla firma del Presidente del CIPE. Entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La delibera è volta ad includere tra le operazioni assicurabili dalla SACE una nuova fattispecie, relativa alla escussione delle fideiussioni.
In proposito si è voluto distinguere due ipotesi: la prima concerne l’escussione determinata da cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell’operatore nazionale; la seconda prende in esame il caso in cui questa dipende, invece, da una inadempienza contrattuale dell’operatore stesso.
Alle due ipotesi in questione – che potranno essere assicurate in modo autonomo o congiunto – verranno associati da parte della SACE tassi di premio diversi, nonché differenti condizioni di polizza, dovendo quest’ultime disciplinare potenziali eventi generatori di sinistro (e conseguenti azioni di recupero), che, nel primo caso, hanno natura genericamente politica mentre, nel secondo caso, hanno una valenza commerciale, riferita alla capacità dell’operatore di adempiere alle proprie obbligazioni verso il compratore estero.
La delibera contiene, infine, un esplicito richiamo alla competenza del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, in ordine alla definizione delle condizioni di ammissibilità alla copertura assicurativa del rischio di cui trattasi.