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ANNO 2004
6. Estensione alla Bulgaria e alla
Romania dell’utilizzo dello stanziamento complessivo di 40,329 milioni di
euro, gia’ destinato al sostegno degli investimenti delle imprese italiane
nella Repubblica Federale di Jugoslavia, in Albania, in Bosnia e in Macedonia.
Adottata nella riunione del 21 dicembre 2004. Pubblicata
nella G.U. n.97 del 28/4/2005, pag. 66.
Con la delibera n. 149 del 21 dicembre 2000, il CIPE ha destinato lo
stanziamento di 10,329 milioni di euro - allocato per l'esercizio finanziario
2000 nello stato di previsione dell’allora Ministero del Commercio con
l'Estero - al sostegno degli investimenti delle PMI italiane nella Repubblica
Federale di Iugoslavia. La gestione dello stanziamento è stata successivamente
affidata dal Ministero alla Simest S.p.A, con decreto del 31 gennaio 2001.
L’importanza che i rapporti economico-commerciali con l’Albania, la Bosnia e
la Macedonia rivestono per le piccole e medie imprese italiane e, in
particolare, per quelle ubicate nelle regioni del nord-est e in quelle del
Mezzogiorno, da un lato, e l’eventuale possibile costituzione, entro breve
tempo, di una zona di libero scambio tra i paesi dell’area balcanica,
dall’altro, inducono ad estendere l’utilizzo del predetto stanziamento di
10,329 milioni di euro al sostegno degli investimenti delle piccole e medie
imprese italiane nei paesi sopra citati, quale concreto segnale di
collaborazione al loro sviluppo economico.
Con apposito provvedimento, il Ministero delle Attività Produttive
disciplinerà le modalità di tale estensione ai paesi summenzionati.
7. Estensione alla Libia dell’utilizzo dello stanziamento complessivo di
64,139 milioni di euro per il finanziamento di operazioni di "venture capital"
nei paesi del Mediterraneo, da parte di imprese ubicate nelle aree depresse
Adottata nella riunione del 21 dicembre 2004. Pubblicata
nella G.U. n.97 del 28/4/2005, pag. 67.
1. Con la delibera n. 14/2000, relativa al riparto dei fondi per le aree
depresse per il periodo 2000-2002, il CIPE assegnò all'allora Ministero del
Commercio con l'Estero 50 miliardi di lire (25,82 milioni di euro) per la
realizzazione di progetti in favore dell'internazionalizzazione delle PMI
delle regioni del Mezzogiorno. Tali risorse vennero destinate alla creazione
di uno strumento finanziario, che ne supportasse il processo di
internazionalizzazione nei paesi del Mediterraneo, nell’ottica della
costituzione, a partire dal 2010, di un'area di libero scambio, tra l’U.E. e
gli stati aderenti al Partenariato Euromediterraneo (Dichiarazione di
Barcellona del 28.11.1995).
Al predetto stanziamento di 25,82 milioni di euro si aggiunse la somma di
10,33 milioni di euro - per un importo complessivo di 36,15 milioni di euro -
assegnata nel 2001 allo stesso Ministero, ai sensi dell'art. 8 della legge
n.266/1999 (“Utilizzo per il triennio 1999-2001 delle giacenze del Fondo per
la cooperazione allo sviluppo”). Con decreto del 22 agosto 2002, la gestione
delle risorse in questione venne affidata alla SIMEST SpA per l’acquisizione
di quote del capitale di rischio - fino a un massimo del 24% - di società, già
costituite o da costituire, nei predetti paesi da parte di imprese italiane,
con priorità per le PMI ubicate nelle aree depresse del territorio nazionale e
del Mezzogiorno.
2. Nel 2003, il CIPE, con la delibera n. 48, ha esteso l’area geografica di
destinazione degli interventi sopra descritti all’Iraq e ai paesi dell’Africa
sub-sahariana.
Con decreto dell’11 novembre 2003 lo stanziamento di cui trattasi è stato
“trasformato” in un Fondo rotativo, ai sensi dell’articolo 46 della legge n.
273/2002, che ha autorizzato il Ministero delle Attività Produttive a
costituire, per le finalità di cui alla legge n. 100/1990, fondi rotativi per
la gestione delle risorse deliberate dal CIPE. Con lo stesso provvedimento, la
dotazione iniziale del Fondo è stata incrementata di ulteriori 30 milioni di
euro, per complessivi 64,139 milioni di euro.
Per favorire una maggiore presenza delle imprese italiane in Libia - anche nei
settori cosiddetti “non oil” - alla luce dei programmi di modernizzazione e
diversificazione dell’economia che le autorità di Tripoli hanno avviato
recentemente, il Ministero delle Attività Produttive riterrebbe opportuno
estendere anche al Paese arabo l’utilizzo dello stanziamento complessivo di
64,139 milioni di euro, consentendo alle PMI italiane di acquisire quote del
capitale di rischio in società miste, costituite o da costituire, nel Paese in
questione.
8. Modifica della delibera n. 161/1999 concernente la tipologia e le
caratteristiche delle operazioni di credito all’esportazione ammissibili
all’intervento agevolato della Simest SpA.
Adottata nella riunione del 21 dicembre 2004. Pubblicata
nella G.U. n.97 del 28/4/2005, pag. 68.
L’articolo 1, comma 1, della delibera n. 161/1999 prevede che le operazioni di
finanziamento agevolabili dalla Simest SpA debbano riguardare forniture di
origine italiana, ovvero comunitaria nel limite pari al 30%, per il quale la
disciplina dell’U.E. prevede l’obbligo di incorporazione nella quota di
origine italiana di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori,
servizi o attività ad esse collegate.
Di recente la SACE SpA - sulla base di un esame caso per caso del rischio e
dell’interesse nazionale – ha iniziato ad assumere direttamente in copertura
quote di origine comunitaria della fornitura stessa eccedenti il predetto
limite del 30% e quote di origine extra-comunitaria che eccedono la quota in
contanti, non attivando in tal modo i cosiddetti accordi “one stop shop”,
stipulati con le “Export Credit Agencies” (ECAs) dei principali paesi
industrializzati.
La mancata applicazione di tali accordi ha determinato per la Simest SpA
l’impossibilità di attivare i corrispondenti accordi stipulati con le Agenzie
che negli stessi paesi agevolano il credito all’export.
Inoltre, mentre la SACE SpA, così come le “Export Credit Agencies” (ECAs) dei
principali paesi industrializzati, può garantire finanziamenti denominati in
una valuta diversa da quella del contratto commerciale sottostante, la SIMEST
SpA può intervenire – ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata delibera
n. 161/1999 – solo in presenza di identità delle due valute (fermo restando
che entrambe le valute devono essere comprese tra quelle per le quali sono
quotati i tassi di interesse commerciali di riferimento - CIRRs).
Ritenendo opportuno uniformare i criteri di intervento adottati dalle due
predette Società, i Ministeri dell'Economia e delle Attività Produttive hanno
convenuto di sottoporre all’approvazione della V Commissione del CIPE una
delibera con la quale le modalità di intervento dell’agevolazione delle
esportazioni della SIMEST si allineano all’operatività della SACE SpA, a
condizione che le relative operazioni di finanziamento siano assistite da
garanzia SACE e nei limiti della stessa.
9. Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 93/1999 concernente le
operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE SpA.
Adottata nella riunione del 21 dicembre 2004. Pubblicata
nella G.U. n.97 del 28/4/2005, pag. 69.
Con la delibera n. 93 del 9 giugno 1999, il CIPE ha definito, in attuazione
dell’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive
modificazioni ed integrazioni, i rischi e le operazioni assicurabili dalla
SACE.
L’articolo 6, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) - con il quale è stata
disposta la trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dell’”Istituto
per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero – SACE”, in Società per Azioni
con la denominazione di “SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio
Estero” – ha, inoltre, individuato un ambito di operatività della Società,
che, se da un lato, tiene conto dell’evoluzione del mercato, dall’altro, non
trova puntuale riscontro nella menzionata delibera CIPE 93/99.
La SACE S.p.A. ha, quindi, proposto un aggiornamento di tale provvedimento
relativamente alle seguenti attività e linee guida operative:
- Interventi di Credit Enhancement nella forma di garanzie fidejussorie a
sostegno del processo di internazionalizzazione di imprese italiane, con
particolare riferimento alle PMI, che consentano al sistema finanziario
italiano di offrire alla propria clientela condizioni di finanziamento a tassi
più vantaggiosi e per scadenze più lunghe, anche attraverso operazioni
destinate al mercato dei capitali.
- Ampliamento della copertura assicurativa a supporto non solo del Made in
Italy, ma anche del Made by Italy, con ciò intendendo le attività poste in
essere dall’estero sull’estero da imprese italiane che consentano di
incrementarne la competitività, la capacità innovativa, di distribuzione e di
penetrazione dei mercati internazionali.
- Affinamento della copertura assicurativa relativa alla Polizza Investimenti,
con la quale SACE può garantire gli operatori nazionali dai rischi di natura
politica o catastrofica connessi ai loro investimenti all’estero, al fine di:
1. assicurare, oltre gli interventi di enti sovrani, anche quelli di
enti pubblici non equiparabili ad enti sovrani. In tal modo si corrisponde
alle esigenze delle aziende italiane che investono all’estero nei settori
infrastrutture, lavori civili e servizi pubblici, le quali hanno come
controparti sempre più frequentemente enti pubblici locali i cui interventi
possono non essere equiparabili a quelli degli enti sovrani;
2. estendere la copertura assicurativa ai rischi derivanti dal
cambiamento del quadro normativo di riferimento oltre che al finanziamento
strutturato anche agli investimenti all’estero.
10. Linee di politica assicurativa della SACE SpA verso l'Iran.
Adottata nella riunione del 21 dicembre 2004. Pubblicata
nella G.U. n.97 del 28/4/2005, pag. 65.
Con le delibere n. 21 e n. 126, rispettivamente del 28 marzo e del 19 dicembre
2002, nonché con la delibera adottata dalla V Commissione permanente del CIPE
il 26 febbraio 2004 (e pubblicata nella G.U. n.145 del 23 giugno 2004), sono
state fissate le linee di indirizzo per l’attività assicurativa di SACE S.p.A.
nei confronti dell’Iran.
In particolare è stato stabilito che la Società, in aggiunta alle operazioni
di finanza strutturata e di investimento, possa assicurare verso il predetto
Paese le tipologie di operazioni indicate nella delibera della V Commissione
sopra citata, entro un limite massimo di un miliardo di euro ad esaurimento e,
annualmente, nei limiti dei rientri dal rischio previsti per l’anno stesso.
Attualmente il menzionato plafond di un miliardo di euro risulta pressoché
esaurito e l’ammontare dei rientri dai rischi previsti per il 2005 non appare
congruo per assicurare la totale copertura di nuove iniziative.
Al fine di sostenere l’attività delle imprese italiane in Iran e tenuto conto
del miglioramento della posizione di rischio del Paese (promosso in sede OCSE
dalla quinta alla quarta categoria, sulle sette previste), si ritiene pertanto
opportuno incrementare il plafond in questione di 500 milioni di euro.
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