Viale Boston, 25 - 00144 Roma tel.: 06 59931

home          contatti         mappa

 

ANNO 2004

3. Piano previsionale degli impegni assicurativi della SACE per il 2005.
Adottata nella riunione del 30 giugno 2004. Pubblicata nella G.U. n 241 del 13/10/2004, pag. 48.

Adottata nella riunione del 30 giugno 2004. Attualmente alla registrazione della Corte dei Conti. Entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE - su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il Ministro del Commercio con l’estero - deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi assumibili dalla SACE SpA, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione, dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e della relativa incidenza sul bilancio pubblico.
Il predetto articolo di legge non è stato abrogato dal decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha trasformato, a far data dal 1 gennaio 2004, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero in società per azioni, con la denominazione di SACE S.p.A. / Servizi Assicurativi del Commercio Estero.
Nel 2005, la SACE SpA, si attende, da un lato, una espansione delle esportazioni verso i paesi dell’Europa orientale e i Balcani e, dall’altro, un consolidamento delle posizioni raggiunte nei paesi del Mediterraneo, nei quali, nonostante l’incertezza politica connessa alla situazione irachena, il profilo di rischio viene ritenuto accettabile, soprattutto in Iran, Algeria ed Egitto.
La strategia di posizionamento che la SACE SpA intende perseguire prevede una espansione dell’attività verso i mercati OCSE, abbinata ad un riposizionamento nei mercati non OCSE, per adeguarsi con maggior efficacia ai trend delle esportazioni italiane.
In particolare, per realizzare il primo obiettivo è stata creata una società sussidiaria, “SACE BT”, che gestirà prevalentemente l’attività assicurativa a breve termine verso i mercati in questione.
Riguardo, invece, all’area non OCSE, che sta assumendo un’importanza via via crescente per l’export nazionale, verrà prestata una attenzione particolare all’Asia - e in particolar modo alla Cina - ove, negli ultimi anni, si è assistito ad un andamento inverso tra il flusso delle vendite delle nostre aziende e le garanzie rilasciate dalla Società.
Diversi fattori inducono a ritenere possibile nel 2005 un incremento degli impegni assicurativi, anche per l’affermarsi delle azioni di sviluppo intraprese dalla Società per meglio supportare le PMI e le loro esportazioni con dilazione di pagamento a breve termine.
L’avvio degli strumenti assicurativi più recenti ha fornito infatti riscontri incoraggianti ed è, pertanto, ragionevole attendersi che la SACE SpA realizzi un aumento piuttosto consistente dei volumi assicurati.
Le ipotesi delineate nel piano industriale 2004-2006, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, indicano, nel 2005, un aumento dei volumi assicurati, per un valore complessivo di 4,5 miliardi di euro.
In base a tale premessa, il Plafond rotativo (che copre le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi) dovrebbe attestarsi sui 5.000 milioni di euro - cioè lo stesso livello del 2004 - mentre il Plafond annuale (che copre le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi) potrebbe essere indicato in 7.000 milioni di euro, al fine di evitare carenze di disponibilità qualora si manifestasse una crescita della domanda assicurativa superiore a quella sopra ipotizzata.
 

4. Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2005 del Fondo ex articolo 3 della legge 295/1973 e del Fondo ex articolo 2 della legge 394/1981.
Adottata nella riunione del 30 giugno 2004. Pubblicata nella G.U. n 241 del 13/10/2004, pag. 47.

Adottata nella riunione del 30 giugno 2004. Attualmente alla registrazione della Corte dei Conti. Entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 143/1998 prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, il CIPE su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il Ministro del Commercio con l’estero, deliberi il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l’anno successivo del Fondo ex articolo 3 della legge 295/1973 per gli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione.
Il Piano si divide in due parti: la prima riguarda l’attività del Fondo ex articolo 3 della legge 295/1973, il quale comprende gli interventi agevolativi - nella forma di contributo in conto interessi - fissati dalle seguenti norme: il capo II del decreto 143 (crediti all'esportazione); la legge n.100/1990 (costituzione di società miste all'estero); la legge n.19/1991 (costituzione di società miste nei paesi dell'Europa centro orientale e dell'ex Unione Sovietica).
Per i predetti interventi è stata fissata una dotazione di fondi complessiva pari a 527 milioni di euro, ripartita come segue: 36 milioni di euro nel 2005, 228 milioni di euro nel 2006 e 263 milioni di euro nel 2007.
La seconda parte del Piano concerne l’attività del Fondo rotativo ex articolo 2 della legge 394/1981, il quale finanzia, a tasso agevolato, i programmi di penetrazione commerciale all'estero (articolo 2 della legge n.394/1981); i finanziamenti per la partecipazione a gare internazionali (articolo 3 della legge n.304/1990); la prestazione di garanzie integrative e sussidiarie (articolo 21,comma 5, della legge n.57/2001); i finanziamenti per studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica (art.22, comma 5 del decreto legislativo 143)
Dal progetto di Piano previsionale predisposto dalla Simest SpA non emerge per i predetti interventi la necessità, nel 2005, di stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli già disposti nel recente passato; pertanto, per garantire la piena operatività del Fondo di cui trattasi, sarà sufficiente l’integrale mantenimento dell’assegnazione di 102 milioni di euro per il 2005, riportata nella Tabella F della legge finanziaria 2004.
 

5. Elenco dei paesi ammessi a beneficiare nel 2004 degli interventi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni.
Adottata nella riunione del 30 giugno 2004. Pubblicata nella G.U. n 241 del 13/10/2004, pag. 49.



Adottata nella riunione del 30 giugno 2004. Attualmente alla registrazione della Corte dei Conti. Entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per accompagnare il processo di transizione verso l’economia di mercato dei Paesi dell’Europa Centrale e Orientale, sviluppatosi a partire dagli inizi degli anni 90, sono stati stanziati con la legge n.212/1992 dei fondi per il finanziamento di iniziative nei settori della collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, culturale e della formazione.
Tali iniziative sono state realizzate, in particolare, attraverso: 1) cofinanziamenti collaterali (e forme simili di intervento) ad azioni già decise dall’U.E., dalla B.E.R.S. e da altre istituzioni finanziarie internazionali; 2) contributi a progetti eseguiti direttamente da imprese italiane e comunitarie.
Per effetto dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n.143/1998, l’area geografica di destinazione degli interventi in questione non è più circoscritta all’Europa Centrale e Orientale; per consentire, infatti, una maggiore flessibilità nella scelta dei paesi cui indirizzare le risorse disponibili, la norma citata ha stabilito che l’individuazione degli stessi venga effettuata annualmente con una apposita delibera del CIPE, su proposta del Dicastero degli Esteri, cui compete l’iniziativa al riguardo, di concerto con il Ministero del Commercio con l’Estero (ora Ministero delle Attività Produttive).
La rosa di paesi formulata dal Dicastero degli Esteri per il 2004 si compone dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Federazione Russa, Georgia, Giordania, Kazakistan, Kirghistan, Libano, Libia, Macedonia, Marocco, Moldova, Romania, Serbia e Montenegro, Siria, Tagikistan, Territori Palestinesi, Tunisia, Turchia, Ucraina, e Uzbechistan
Le differenze rispetto all’elenco approvato lo scorso anno riguardano:
a) l’esclusione dei paesi che dal 1 maggio prossimo entreranno a far parte dell’U.E.;
b) l’inserimento della Bielorussia, alla luce dell’apertura convenuta a livello comunitario per sostenere, da un lato, la transizione democratica e, dall’altro, la salvaguardia e la riconversione ambientale;
c) l’inserimento dei Territori Palestinesi, in considerazione sia degli impegni assunti dall’Italia a livello internazionale che della priorità riconosciuta al programma destinato alla ricostruzione dell’economia di quel paese.