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ANNO 2004
3. Piano previsionale degli impegni
assicurativi della SACE per il 2005.
Adottata nella riunione del 30 giugno 2004. Pubblicata nella
G.U. n 241 del 13/10/2004, pag. 48.
Adottata nella riunione del 30 giugno 2004. Attualmente alla
registrazione della Corte dei Conti. Entra in vigore con la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 prevede che, entro
il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE - su proposta del Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il Ministro del
Commercio con l’estero - deliberi il piano previsionale degli impegni
assicurativi assumibili dalla SACE SpA, tenendo conto delle esigenze di
internazionalizzazione, dei flussi di esportazione, della rischiosità dei
mercati e della relativa incidenza sul bilancio pubblico.
Il predetto articolo di legge non è stato abrogato dal decreto legge 30
settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha
trasformato, a far data dal 1 gennaio 2004, l'Istituto per i servizi
assicurativi del commercio estero in società per azioni, con la denominazione
di SACE S.p.A. / Servizi Assicurativi del Commercio Estero.
Nel 2005, la SACE SpA, si attende, da un lato, una espansione delle
esportazioni verso i paesi dell’Europa orientale e i Balcani e, dall’altro, un
consolidamento delle posizioni raggiunte nei paesi del Mediterraneo, nei
quali, nonostante l’incertezza politica connessa alla situazione irachena, il
profilo di rischio viene ritenuto accettabile, soprattutto in Iran, Algeria ed
Egitto.
La strategia di posizionamento che la SACE SpA intende perseguire prevede una
espansione dell’attività verso i mercati OCSE, abbinata ad un riposizionamento
nei mercati non OCSE, per adeguarsi con maggior efficacia ai trend delle
esportazioni italiane.
In particolare, per realizzare il primo obiettivo è stata creata una società
sussidiaria, “SACE BT”, che gestirà prevalentemente l’attività assicurativa a
breve termine verso i mercati in questione.
Riguardo, invece, all’area non OCSE, che sta assumendo un’importanza via via
crescente per l’export nazionale, verrà prestata una attenzione particolare
all’Asia - e in particolar modo alla Cina - ove, negli ultimi anni, si è
assistito ad un andamento inverso tra il flusso delle vendite delle nostre
aziende e le garanzie rilasciate dalla Società.
Diversi fattori inducono a ritenere possibile nel 2005 un incremento degli
impegni assicurativi, anche per l’affermarsi delle azioni di sviluppo
intraprese dalla Società per meglio supportare le PMI e le loro esportazioni
con dilazione di pagamento a breve termine.
L’avvio degli strumenti assicurativi più recenti ha fornito infatti riscontri
incoraggianti ed è, pertanto, ragionevole attendersi che la SACE SpA realizzi
un aumento piuttosto consistente dei volumi assicurati.
Le ipotesi delineate nel piano industriale 2004-2006, approvato dal Consiglio
di Amministrazione della Società, indicano, nel 2005, un aumento dei volumi
assicurati, per un valore complessivo di 4,5 miliardi di euro.
In base a tale premessa, il Plafond rotativo (che copre le garanzie di
durata fino a ventiquattro mesi) dovrebbe attestarsi sui 5.000 milioni di euro
- cioè lo stesso livello del 2004 - mentre il Plafond annuale (che
copre le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi) potrebbe essere
indicato in 7.000 milioni di euro, al fine di evitare carenze di disponibilità
qualora si manifestasse una crescita della domanda assicurativa superiore a
quella sopra ipotizzata.
4. Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2005 del Fondo ex
articolo 3 della legge 295/1973 e del Fondo ex articolo 2 della legge
394/1981.
Adottata nella riunione
del 30 giugno 2004. Pubblicata nella G.U. n 241 del 13/10/2004, pag. 47.
Adottata nella riunione del 30 giugno 2004. Attualmente alla registrazione
della Corte dei Conti. Entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
L’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 143/1998 prevede che, entro il
30 giugno di ogni anno, il CIPE su proposta del Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il
Ministro del Commercio con l’estero, deliberi il piano previsionale dei
fabbisogni finanziari per l’anno successivo del Fondo ex articolo 3 della
legge 295/1973 per gli interventi di sostegno finanziario
all’internazionalizzazione.
Il Piano si divide in due parti: la prima riguarda l’attività del
Fondo ex articolo 3 della legge 295/1973, il quale comprende gli
interventi agevolativi - nella forma di contributo in conto interessi -
fissati dalle seguenti norme: il capo II del decreto 143 (crediti
all'esportazione); la legge n.100/1990 (costituzione di società miste
all'estero); la legge n.19/1991 (costituzione di società miste nei paesi
dell'Europa centro orientale e dell'ex Unione Sovietica).
Per i predetti interventi è stata fissata una dotazione di fondi complessiva
pari a 527 milioni di euro, ripartita come segue: 36 milioni di euro nel 2005,
228 milioni di euro nel 2006 e 263 milioni di euro nel 2007.
La seconda parte del Piano concerne l’attività del Fondo rotativo ex
articolo 2 della legge 394/1981, il quale finanzia, a tasso agevolato, i
programmi di penetrazione commerciale all'estero (articolo 2 della legge
n.394/1981); i finanziamenti per la partecipazione a gare internazionali
(articolo 3 della legge n.304/1990); la prestazione di garanzie integrative e
sussidiarie (articolo 21,comma 5, della legge n.57/2001); i finanziamenti per
studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica
(art.22, comma 5 del decreto legislativo 143)
Dal progetto di Piano previsionale predisposto dalla Simest SpA non emerge per
i predetti interventi la necessità, nel 2005, di stanziamenti aggiuntivi
rispetto a quelli già disposti nel recente passato; pertanto, per garantire la
piena operatività del Fondo di cui trattasi, sarà sufficiente l’integrale
mantenimento dell’assegnazione di 102 milioni di euro per il 2005, riportata
nella Tabella F della legge finanziaria 2004.
5. Elenco dei paesi ammessi a beneficiare nel 2004 degli interventi previsti
dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni.
Adottata nella riunione del 30 giugno 2004. Pubblicata nella G.U. n 241 del
13/10/2004, pag. 49.
Adottata nella riunione del 30 giugno 2004. Attualmente alla registrazione
della Corte dei Conti. Entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Per accompagnare il processo di transizione verso l’economia di mercato dei
Paesi dell’Europa Centrale e Orientale, sviluppatosi a partire dagli inizi
degli anni 90, sono stati stanziati con la legge n.212/1992 dei fondi per il
finanziamento di iniziative nei settori della collaborazione economica,
sociale, scientifica, tecnologica, culturale e della formazione.
Tali iniziative sono state realizzate, in particolare, attraverso: 1)
cofinanziamenti collaterali (e forme simili di intervento) ad azioni già
decise dall’U.E., dalla B.E.R.S. e da altre istituzioni finanziarie
internazionali; 2) contributi a progetti eseguiti direttamente da imprese
italiane e comunitarie.
Per effetto dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n.143/1998,
l’area geografica di destinazione degli interventi in questione non è più
circoscritta all’Europa Centrale e Orientale; per consentire, infatti, una
maggiore flessibilità nella scelta dei paesi cui indirizzare le risorse
disponibili, la norma citata ha stabilito che l’individuazione degli stessi
venga effettuata annualmente con una apposita delibera del CIPE, su proposta
del Dicastero degli Esteri, cui compete l’iniziativa al riguardo, di concerto
con il Ministero del Commercio con l’Estero (ora Ministero delle Attività
Produttive).
La rosa di paesi formulata dal Dicastero degli Esteri per il 2004 si compone
dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia,
Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Federazione Russa,
Georgia, Giordania, Kazakistan, Kirghistan, Libano, Libia, Macedonia, Marocco,
Moldova, Romania, Serbia e Montenegro, Siria, Tagikistan, Territori
Palestinesi, Tunisia, Turchia, Ucraina, e Uzbechistan
Le differenze rispetto all’elenco approvato lo scorso anno riguardano:
a) l’esclusione dei paesi che dal 1 maggio prossimo entreranno a far parte
dell’U.E.;
b) l’inserimento della Bielorussia, alla luce dell’apertura convenuta a
livello comunitario per sostenere, da un lato, la transizione democratica e,
dall’altro, la salvaguardia e la riconversione ambientale;
c) l’inserimento dei Territori Palestinesi, in considerazione sia degli
impegni assunti dall’Italia a livello internazionale che della priorità
riconosciuta al programma destinato alla ricostruzione dell’economia di quel
paese.
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