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Segreteria della V Commissione del Cipe

“OPERAZIONI E RISCHI ASSICURABILI DA SACE S.P.A.”
 

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

            VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l’art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero;

            VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri e, in particolare, gli articoli 23, 27 e 33 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive e del Ministero per le politiche agricole e forestali;

            VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO l’articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998, i quali disciplinano l’attività di SACE S.p.A., e il comma 3, il quale dispone che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte della Società stessa sono definite con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del commercio internazionale

VISTO l’articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo alla trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dell’«Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero – SACE», in Società per Azioni con la denominazione di “SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero”;

VISTO l’articolo 11-quinquies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, ai commi 2 e seguenti, reca norme di interpretazione del citato articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

            VISTO l’articolo 1, commi da 1334 a 1338, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

            VISTO il decreto 2 agosto 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro del commercio internazionale a presiedere la V Commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero, istituita ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

VISTA la delibera 9 luglio 1998 n. 63, con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

VISTA la delibera 5 agosto1998 n. 79, con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le Commissioni previste dalla delibera n. 63/1998 citata;

VISTA la delibera adottata in data odierna con cui la V Commissione permanente del CIPE ha modificato alcune disposizioni del proprio regolamento interno di funzionamento, approvato con delibera 21 aprile 1999 n. 51, alla luce riordino delle attribuzioni dei Ministeri, disposte con il decreto-legge n. 181/2006 summenzionato;

VISTA la delibera 9 giugno 1999 n. 93, e successive modifiche e integrazioni, concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE;

VISTA la Comunicazione 97/C 281/03, e successive modifiche e integrazioni, della Commissione agli Stati Membri dell’Unione Europea, a norma dell’articolo 93, comma 1, del Trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine;

VISTA la Direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all’esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

CONSIDERATA l’utilità di rivedere integralmente la delibera del 9 giugno 1999, n. 93 sopra citata, al fine di corrispondere al nuovo status di società per azioni di SACE e consentire alla medesima di svolgere la sua missione di sostegno al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane con la flessibilità, i prodotti e gli strumenti che l’evoluzione dei mercati e delle forme organizzative delle fasi di produzione e vendita da parte delle aziende richiedono;

            Su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

            di concerto con il Ministero del Commercio Internazionale

DELIBERA

1. SACE S.p.A., nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale:

a) assicura, riassicura, coassicura e garantisce i rischi cui sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le società, anche estere, a questi collegate o da questi controllate, nella loro attività con l’estero e di internazionalizzazione;

b) assicura, riassicura, coassicura e garantisce i rischi relativi ad operazioni che siano di rilievo strategico per l’economia italiana sotto i profili dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell’attivazione dei processi produttivi e occupazionali, anche in assenza di operatori nazionali o di società, anche estere, a questi collegate o da questi controllate.

2. Le garanzie e le coperture assicurative:

a) riguardano i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché ogni altro rischio ad essi connesso, complementare o strumentale.

b) possono essere concesse in ogni modalità e forma propria dei mercati in cui SACE S.p.A., direttamente o indirettamente, opera;

c) riguardano finanziamenti comunque denominati ed effettuati;

d) possono essere rilasciate anche a banche nazionali o estere, nonché ad operatori finanziari italiani o esteri, quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività;

3. SACE S.p.A. definisce, in base alle regole di governo previste dal proprio Statuto, le politiche relative a quanto previsto dai punti 1 e 2 della presente delibera.

4. La delibera 9 giugno 1999, n. 93 citata nelle premesse è abrogata.

 

Il SEGRETARIO
(Dr. Angelo di Stasi)

IL MINISTRO
(On. Emma Bonino)

 



APPUNTO

 

OGGETTO: operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A.

L’ampliamento del perimetro operativo di SACE S.p.A. disposto dalla legge finanziaria 2007 ha definitivamente sanzionato un processo iniziato con la trasformazione in società per azioni (DL 269/2003) e proseguito con la delibera del CIPE del 21 dicembre 2004 (finanziamenti diversi dal credito) e il DL 35/2005 (cd. credit enhancement, che ha permesso di raggiungere, nel solo 2006, circa 600 nuove PMI).

In sintesi, le norme contenute nella legge finanziaria hanno adeguato le funzioni della società (art. 2, d.lgs. 143/98) al nuovo contesto operativo. Infatti, negli ultimi anni, in risposta ai profondi cambiamenti della struttura del commercio internazionale e del contesto competitivo nel settore finanziario, le ECAs più sviluppate hanno intrapreso strategie innovative, abbandonando l’operatività tradizionale incentrata sul concetto di produzione nazionale (made in) e qualificando il loro intervento sulla base dell’interesse del paese (made by e progetti strategici). Anche SACE S.p.A., in seguito alla trasformazione in società per azioni, ha intrapreso lo stesso percorso delle ECAs più evolute e le norme recentemente approvate dal Parlamento hanno riconosciuto la validità di tale approccio.

In particolare:

a)   è stata disciplinata l’operatività con le società estere collegate alle società italiane o da queste controllate (made by). SACE quindi può intervenire garantendo o assicurando le operazioni di esportazione e di internazionalizzazione di tali società. La finalità è di sostenere le imprese nazionali indipendentemente dalla forma organizzativa che esse hanno deciso di dare al proprio processo produttivo e commerciale. Nel mutato contesto del commercio internazionale, molte imprese hanno deciso di organizzarsi secondo modelli decentrati e diffusi per ottimizzare la catena produttiva e commerciale, trasferendone parte all’estero al fine di mantenere la competitività dei propri prodotti e avvicinarsi ai mercati di sbocco e/o approvvigionamento. La missione di SACE, consistente nel sostenere le imprese nazionali nella loro attività con l’estero, richiede di avviare l’operatività nei confronti di questa tipologia di imprese nazionali, al fine di supportare la competitività complessiva del sistema verso l’estero. Non è naturalmente escluso, ed è anzi già in parte in corso, che SACE operi in collaborazione/partnership, laddove economicamente conveniente, con le ECAs dei paesi ove tali società risiedono;

b)   è stata aggiunta l’operatività con società anche non controllate o collegate a società italiane, in caso di rilevanti interessi, strategici o occupazionali, italiani (progetti strategici). In questo caso, l’elemento che si è inteso cogliere sono quei progetti strategici che presentano rilevanti ricadute, dirette o indirette, per l’Italia, in termini occupazionali, strategici o di sicurezza economica, anche quando tali iniziative siano realizzate senza il concorso diretto/immediato di aziende italiane. Si tratta tipicamente delle reti e infrastrutture energetiche, delle infrastrutture di trasporto o fisiche (corridoi europei), nonché dei grandi progetti commerciali o di investimento. Anche in questo caso, si è ritenuto che la competitività complessiva del sistema verso l’estero richiede che SACE avvii l’operatività descritta, al fine di facilitare la realizzazione di tali progetti “a nome dell’Italia” e assicurare così il flusso di benefici complessivi che si sono illustrati. La norma prevede espressamente che tale attività, date le peculiarità che la caratterizzano, sia svolta pienamente a condizioni di mercato;

c)   è stata ampliata la gamma dei soggetti/clienti di SACE, con l’inclusione delle società finanziarie, al fine di corrispondere all’evoluzione dei mercati e delle fonti di finanziamento. Il mercato finanziario, infatti, finanzia le iniziative commerciali e di investimento descritte nei punti precedenti in modi e a condizioni sempre più diversi e innovativi. Nel perseguire la sua missione, ovvero sostenere le imprese nazionali operanti all’estero, SACE deve poter operare con tutti i soggetti che finanziano le attività delle imprese nazionali e qualunque sia il modo di finanziamento;

d)   è stata aggiunta la possibilità per la società di concludere contratti derivati sui rischi assunti, a fini di copertura. L’operatività attuale di SACE è infatti aumentata a ritmi molto sostenuti (i volumi assicurati o garantiti sono più che raddoppiati negli ultimi due anni) e segue naturalmente gli schemi del commercio internazionale italiano in particolare verso i paesi non OCSE, generando quindi un portafoglio di rischi concentrato. Le nuove operatività descritte nei punti precedenti da un lato potrebbero contribuire a diversificare il portafoglio ma, dall’altro, genererebbero ulteriori volumi di affari. Si è quindi ritenuto di rendere esplicita la possibilità per SACE di gestire attivamente i propri rischi, entrando in contratti derivati con controparti qualificate, al fine di ottimizzare la struttura e la composizione del proprio portafoglio ed ottenere così sia una migliore gestione finanziaria sia nuovo spazio per ulteriori operazioni.

Il completamento del processo di sviluppo della società descritto in precedenza richiede la revisione della delibera del CIPE n. 93/1999, contenente le operazioni e i rischi assicurabili da SACE S.p.A., al fine di consentire alla società di svolgere la sua missione di sostegno al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane in ambiti operativi definiti e, allo stesso tempo, con la flessibilità, i prodotti e gli strumenti che la sua natura giuridica e l’evoluzione dei mercati e delle forme organizzative delle fasi di produzione e vendita da parte delle aziende richiedono.

I Ministeri dell'economia e delle finanze e del commercio internazionale hanno quindi convenuto di sottoporre all’approvazione della V Commissione del CIPE l’unita delibera con la quale si rivede integralmente la citata delibera n. 93/1999nel senso sopra indicato.

                                                                                                           
                                                                                                                                  Il Segretario della V Commissione
                                                                                                                                               (Angelo di Stasi)