2. Elenco dei paesi ammessi a
beneficiare dei contributi previsti dalla legge n.212/1992
Adottata nella riunione del 2 giugno
1999. Deliberazione CIPE
n.86/99
(Pubblicata nella G.U.n.175 del 28/7/99, pag.28)
Ai sensi dellart.22, comma 2, del D.L.vo n.143/1998, i paesi
destinatari degli interventi di cooperazione previsti dalla legge n.212/1992 vengono
individuati annualmente con una delibera del CIPE, su proposta del Ministero degli Affari
Esteri, di concerto con il Ministero del Commercio con lEstero.
Lelenco per il 1999 si compone di nove paesi: Albania, Bosnia, Lituania, Lettonia,
Moldova, Rep. Ceca, Romania, Fed. Russa e Ucraina.
3. Attività della SIMEST s.p.a. Deroghe ai
limiti ordinari
Adottata nella riunione del 2 giugno
1999. Deliberazione CIPE
n.87/99
(Pubblicata nella G.U. n.182 del 5/8/99, pag.55)
Lart. 20 del D.L.vo n.143/1998
rimette al CIPE lindividuazione dei casi in cui la Simest può derogare al limite
del 25% della quota massima di partecipazione al capitale di imprese allestero e al
limite di 8 anni di durata della partecipazione stessa. La delibera fissa le ipotesi in
cui i due predetti limiti possono essere oltrepassati.
4. Operazioni di finanziamento di crediti
allesportazione ammissibili al contributo agli interessi
corrisposto dalla SIMEST s.p.a., ai sensi del D.L.vo n.143/98
Adottata nella riunione del 2 giugno 1999. Deliberazione CIPE
n.90/99
(pubblicata nella G. U. n.182 del 5/8/99, pag.57)
La delibera prevede che la Simest, in attesa dellemanazione del
provvedimento di attuazione del D.L.vo n.143/1998 continui ad applicare la disciplina
adottata dal precedente gestore (Mediocredito Centrale) per la concessione del contributo
agli interessi sulle operazioni di credito allesportazione, ai sensi della legge
n.277/1977.
5. Piano previsionale dei fabbisogni
finanziari per il 2000 fondo contributi interessi legge n.295/1973
e fondo rotativo legge n.394/1981
Adottata nella riunione del 2 giugno
1999. Deliberazione CIPE
n.91/99
(Pubblicata nella G.U. n.182 del 5/8/99, pag.58)
Lart. 17, comma 1, del D.L.vo n.143/1998 prevede che il CIPE approvi, entro
il 30 giugno di ogni anno, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di
cui allart.3 della legge n.295/1997. Per il 2000 viene prevista una dotazione
complessiva di 1700 miliardi per lexport mentre per quanto attiene alla legge
n.394/1981 è stato, invece, stabilito uno stanziamento ulteriore di 150 miliardi
destinati al sostegno delle PMI (da includere nella legge finanziaria), che si aggiunge
alla dotazione complessiva del fondo rotativo, pari a 1000 miliardi.
6. Piano previsionale degli impegni
assicurativi della SACE
Adottata nella riunione del 2 giugno
1999. Deliberazione CIPE
n.92/99
(pubblicata nella G.U. n.186 del 10/8/99, pag.63)
Lart.8, comma 1, del D.L.vo n.143/1998
attribuisce al CIPE il compito di deliberare, entro il 30 giugno di ogni anno, il piano
previsionale degli impegni assicurativi assumibili dalla Sace, tenendo conto delle
esigenze di internazionalizzazione, dei flussi di esportazione, della rischiosità dei
mercati e della relativa incidenza sul bilancio pubblico.
Per effetto del predetto articolo, il CIPE è in sostanza chiamato a pronunciarsi sui
seguenti punti:
lammontare dei due plafond relativi alle garanzie di durata fino a 24 mesi e oltre
tale termine; lentità degli accantonamenti da imputare al Fondo di riserva per il
2000; limporto degli indennizzi da corrispondere nello stesso anno, non coperti dai
proventi netti derivanti dallattività dellIstituto.
Per il 2000 i due Plafond citati sono stati fissati rispettivamente in 10 mila e 8 mila
miliardi. Inoltre, sulla base delle previsioni formulate da SACE, gli indennizzi da
corrispondere non coperti dai proventi netti sono stati stimati in 1.171 miliardi di lire
mentre gli accantonamenti al Fondo di riserva sono stati calcolati in 1.200 miliardi,
sulla base di un parametro medio del 25 per cento sul volume complessivo degli impegni,
pari a circa 4.800 miliardi.
7. Operazioni e categorie di rischi
assicurabili dallIstituto per i servizi assicurativi del commercio estero
(SACE)
Adottata nella riunione del 2 giugno
1999. Deliberazione CIPE
n.93/99
(Pubblicata nella G.U. n.186 del 10/8/99, pag. 64)
Lart. 2, comma 3, del D.L.vo n.143/1998 prevede che le operazioni e le
categorie di rischio assicurabili dalla SACE sono definite con delibera del CIPE, su
proposta del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Commercio con
lEstero. La delibera ridefinisce una materia che prima dellemanazione del
predetto Decreto era regolata direttamente dalla legge.