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2. Elenco dei paesi ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla legge n.212/1992

Adottata nella riunione del 2 giugno 1999. Deliberazione CIPE n.86/99
(Pubblicata nella G.U.n.175 del 28/7/99, pag.28)

Ai sensi dell’art.22, comma 2, del D.L.vo n.143/1998, i paesi destinatari degli interventi di cooperazione previsti dalla legge n.212/1992 vengono individuati annualmente con una delibera del CIPE, su proposta del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero del Commercio con l’Estero.
L’elenco per il 1999 si compone di nove paesi: Albania, Bosnia, Lituania, Lettonia, Moldova, Rep. Ceca, Romania, Fed. Russa e Ucraina.

 

3. Attività della SIMEST s.p.a. Deroghe ai limiti ordinari

Adottata nella riunione del 2 giugno 1999. Deliberazione CIPE n.87/99
(Pubblicata nella G.U. n.182 del 5/8/99, pag.55)

L’art. 20 del D.L.vo n.143/1998 rimette al CIPE l’individuazione dei casi in cui la Simest può derogare al limite del 25% della quota massima di partecipazione al capitale di imprese all’estero e al limite di 8 anni di durata della partecipazione stessa. La delibera fissa le ipotesi in cui i due predetti limiti possono essere oltrepassati.

 

4. Operazioni di finanziamento di crediti all’esportazione ammissibili al contributo agli interessi
    corrisposto dalla SIMEST s.p.a., ai sensi del D.L.vo n.143/98

Adottata nella riunione del 2 giugno 1999. Deliberazione CIPE n.90/99
(pubblicata nella G. U. n.182 del 5/8/99, pag.57)

La delibera prevede che la Simest, in attesa dell’emanazione del provvedimento di attuazione del D.L.vo n.143/1998 continui ad applicare la disciplina adottata dal precedente gestore (Mediocredito Centrale) per la concessione del contributo agli interessi sulle operazioni di credito all’esportazione, ai sensi della legge n.277/1977.

 

5. Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2000 fondo contributi interessi legge n.295/1973
   e fondo rotativo legge n.394/1981

Adottata nella riunione del 2 giugno 1999. Deliberazione CIPE n.91/99
(Pubblicata nella G.U. n.182 del 5/8/99, pag.58)

L’art. 17, comma 1, del D.L.vo n.143/1998 prevede che il CIPE approvi, entro il 30 giugno di ogni anno, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui all’art.3 della legge n.295/1997. Per il 2000 viene prevista una dotazione complessiva di 1700 miliardi per l’export mentre per quanto attiene alla legge n.394/1981 è stato, invece, stabilito uno stanziamento ulteriore di 150 miliardi destinati al sostegno delle PMI (da includere nella legge finanziaria), che si aggiunge alla dotazione complessiva del fondo rotativo, pari a 1000 miliardi.

 

6. Piano previsionale degli impegni assicurativi della SACE

Adottata nella riunione del 2 giugno 1999. Deliberazione CIPE n.92/99
(pubblicata nella G.U. n.186 del 10/8/99, pag.63)

L’art.8, comma 1, del D.L.vo n.143/1998 attribuisce al CIPE il compito di deliberare, entro il 30 giugno di ogni anno, il piano previsionale degli impegni assicurativi assumibili dalla Sace, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione, dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e della relativa incidenza sul bilancio pubblico.
Per effetto del predetto articolo, il CIPE è in sostanza chiamato a pronunciarsi sui seguenti punti:
l’ammontare dei due plafond relativi alle garanzie di durata fino a 24 mesi e oltre tale termine; l’entità degli accantonamenti da imputare al Fondo di riserva per il 2000; l’importo degli indennizzi da corrispondere nello stesso anno, non coperti dai proventi netti derivanti dall’attività dell’Istituto.
Per il 2000 i due Plafond citati sono stati fissati rispettivamente in 10 mila e 8 mila miliardi. Inoltre, sulla base delle previsioni formulate da SACE, gli indennizzi da corrispondere non coperti dai proventi netti sono stati stimati in 1.171 miliardi di lire mentre gli accantonamenti al Fondo di riserva sono stati calcolati in 1.200 miliardi, sulla base di un parametro medio del 25 per cento sul volume complessivo degli impegni, pari a circa 4.800 miliardi.

 

7. Operazioni e categorie di rischi assicurabili dall’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero
    (SACE)

Adottata nella riunione del 2 giugno 1999. Deliberazione CIPE n.93/99
(Pubblicata nella G.U. n.186 del 10/8/99, pag. 64)

L’art. 2, comma 3, del D.L.vo n.143/1998 prevede che le operazioni e le categorie di rischio assicurabili dalla SACE sono definite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Commercio con l’Estero. La delibera ridefinisce una materia che prima dell’emanazione del predetto Decreto era regolata direttamente dalla legge.