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Segreteria della V Commissione del Cipe

"ELENCO DEI PAESI AMMESSI A BENEFICIARE NEL 2002 DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 212/1992, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI"

 

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l’art. 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Attivitą Produttive;
VISTO l'articolo 33 del decreto legislativo n.300/1999 sopra citato concernente le attribuzioni del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;
VISTA la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
VISTA la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;
VISTA la delibera adottata in data odierna con cui la Commissione ha modificato alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento, approvato dal CIPE con delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella composizione della Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n.300/1999 citato;
VISTA la legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale e orientale;
VISTO l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 citato, il quale, nel modificare l’art. 1 della legge n. 212/1992 summenzionata, ha demandato al CIPE il compito di individuare annualmente, con apposita delibera, i paesi ammessi a beneficiare dei contributi erogabili ai sensi della predetta legge;
VISTA la legge 21 marzo 2001, n.84, recante disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica;

SU PROPOSTA del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero delle Attivitą Produttive

DELIBERA

Nel corso del 2002 sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, i seguenti paesi: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Federale Iugoslava, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tagikistan, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.

Al fine di assicurare complementarietą nell’utilizzo dei fondi pubblici disponibili, le iniziative presentate ai sensi della legge 212/92, ma non finanziabili per carenza dei fondi assegnati in base a detta legge, potranno essere finanziate - ove ritenute valide e compatibili per Paese, obiettivi e tipologie d’intervento - anche a valere sui fondi della legge 21 marzo 2001, n 84.
 

Roma, 12 marzo 2002

Il Segretario Il Ministro
(Dr. P. Verzeletti) (On.le A. Marzano)