Segreteria della V Commissione del Cipe
"ELENCO DEI PAESI AMMESSI A
BENEFICIARE NEL 2002 DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 212/1992, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI"
LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE
VISTO il decreto legislativo 31
marzo 1998, n.143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare,
lart. 24, comma 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il
coordinamento e lindirizzo strategico della politica commerciale con lestero;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni,
recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la
fusione dei ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente
l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del
Ministero delle Attivitą Produttive;
VISTO l'articolo 33 del decreto legislativo n.300/1999 sopra citato concernente le
attribuzioni del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;
VISTA la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il
proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430;
VISTA la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e
regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;
VISTA la delibera adottata in data odierna con cui la Commissione ha modificato
alcune disposizioni del regolamento interno di funzionamento, approvato dal CIPE con
delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella
composizione della Commissione stessa per effetto degli anzidetti articoli 23, 27 e 33 del
decreto legislativo n.300/1999 citato;
VISTA la legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, recante
disposizioni in materia di collaborazione con i Paesi dellEuropa centrale e
orientale;
VISTO lart. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 citato, il
quale, nel modificare lart. 1 della legge n. 212/1992 summenzionata, ha demandato al
CIPE il compito di individuare annualmente, con apposita delibera, i paesi ammessi a
beneficiare dei contributi erogabili ai sensi della predetta legge;
VISTA la legge 21 marzo 2001, n.84, recante disposizioni per la partecipazione
italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area
balcanica;
SU PROPOSTA del Ministero degli
Affari Esteri, di concerto con il Ministero delle Attivitą Produttive
DELIBERA
Nel corso del 2002 sono ammessi a
beneficiare dei contributi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive
modificazioni, i seguenti paesi: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan,
Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia,
Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia,
Repubblica Ceca, Repubblica Federale Iugoslava, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tagikistan,
Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.
Al fine di assicurare complementarietą
nellutilizzo dei fondi pubblici disponibili, le iniziative presentate ai sensi della
legge 212/92, ma non finanziabili per carenza dei fondi assegnati in base a detta legge,
potranno essere finanziate - ove ritenute valide e compatibili per Paese, obiettivi e
tipologie dintervento - anche a valere sui fondi della legge 21 marzo 2001, n
84.
Roma, 12 marzo 2002
| Il Segretario |
Il Ministro |
| (Dr. P. Verzeletti) |
(On.le A. Marzano) |
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