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7. Piano previsionale degli impegni assicurativi della SACE per il 2003.

Adottata nella riunione dell’8 luglio 2002. Deliberazione Cipe n.71/2002
(Pubblicata nella G.U. n. 279 del 28/11/2002, pag. 48)

L’art. 8, comma 1, del D.L.vo n. 143/1998 attribuisce al CIPE il compito di deliberare, entro il 30 giugno di ogni anno, il piano previsionale degli impegni assicurativi assumibili dalla Sace, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione, dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e della relativa incidenza sul bilancio pubblico.

In sostanza la delibera del CIPE determina: i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia fino a 24 mesi e oltre detto termine (che vengono recepiti nella legge di approvazione di bilancio), nonché l’entità degli accantonamenti da imputare al fondo di riserva.

Per il 2003 i due Plafond citati sono stati stabiliti rispettivamente in 5.165 e in 6.000 milioni di euro mentre gli accantonamenti al Fondo di riserva sono stati fissati attorno a 1.200 milioni di euro.

 

8. Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2003 del Fondo contributi interessi ex lege
    n. 295/1973 e del Fondo rotativo ex lege n. 394/1981.

Adottata nella riunione dell’8 luglio 2002. Deliberazionel Cipe n.72/2002
(Pubblicata nella G.U. n. 279 del 28/11/2002, pag 49)

L’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 143/1998 prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, il CIPE su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il Ministro del Commercio con l’estero, deliberi il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l’anno successivo del Fondo ex articolo 3 della legge 295/1973 per gli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione.

Il Piano si divide in due parti: la prima riguarda l’attività del Fondo ex articolo 3 della legge 295/1973, il quale comprende gli interventi agevolativi - nella forma di contributo in conto interessi – contemplati dalle seguenti norme: il capo II del decreto legislativo n.143/1998 (crediti all'esportazione); la legge n.100/1990 (costituzione di società miste all'estero); la legge n.19/1991 (costituzione di società miste nei paesi dell'Europa centro orientale e dell'ex Unione Sovietica).

Per i predetti interventi è stata fissata una dotazione di fondi complessiva pari a 606 milioni di euro, così ripartiti: 63 milioni di euro nel 2003, 266 milioni di euro nel 2004 e 277 milioni di euro nel 2005.

La seconda parte del Piano concerne l’attività del Fondo rotativo ex articolo 2 della legge 394/1981, il quale finanzia, a tasso agevolato, i programmi di penetrazione commerciale all'estero (articolo 2 della legge n.394/1981); i finanziamenti per la partecipazione a gare internazionali (articolo 3 della legge n.304/1990); la prestazione di garanzie integrative e sussidiarie (articolo 21,comma 5, della legge n.57/2001); i finanziamenti per studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica (art.22, comma 5 del decreto legislativo 143)

Per i predetti interventi è stata fissata una dotazione di fondi complessiva pari a 271 milioni di euro così ripartiti: 46 milioni di euro nel 2003, 123 milioni di euro nel 2004 e 102 milioni di euro nel 2005.