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Regolamento interno della V Commissione Permanente per la politica commerciale,
prevista dal D.lvo 143/98 e dalla delibera Cipe n.63/98 del 9.7.1998.


La V Commissione Permanente del CIPE

 

VISTA la legge 27 febbraio 1967, n.48 ed in particolare l’art.16, concernente l’istituzione del CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.430 che prevede, fra l’altro, l’adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l’art.24, par. 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale;

VISTA la deliberazione del 9 luglio 1997 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall’art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1. Commi 3 e 5, lett. a),b) e c);

VISTO in particolare l’art. 2 di tale delibera che prevede l’istituzione, in seno al CIPE, di Commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale, alle specifiche disposizioni di cui all’art. 24 del citato decreto legislativo 31.3.98 n.143;

SU PROPOSTA del Ministro del Commercio con l’Estero;

 

DELIBERA

 

E’ approvato il seguente regolamento interno di funzionamento della Commissione per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale, di seguito indicata come Commissione.

 

COMPOSIZIONE

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del commercio con l'estero, ed è composta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro del Commercio con l'estero, dal Ministro dell'industria, commercio ed artigianato e dal Ministro delle politiche agricole.

Alle sedute della Commissione assiste, ai fini di coordinamento con l’attività del CIPE, il Sottosegretario di Stato del Ministero del tesoro, segretario del CIPE;

Quando la Commissione è presieduta dal Ministro del commercio con l'estero, partecipa alle riunioni, in rappresentanza dello stesso Ministero, il Sottosegretario di Stato del Ministero del commercio con l'estero.

In occasione dell'esame di problemi e documenti programmatici di interesse regionale, su invito del presidente, assiste alla riunione il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province Autonome.

5. Qualora figurino all'O.D.G. argomenti d’interesse anche di altri Ministeri, non rappresentati nella Commissione, ovvero di una Regione o Provincia Autonoma, su invito del Presidente, assistono alla riunione i rispettivi Ministri ovvero i Presidenti regionali o provinciali interessati.

Può assistere alle riunioni, per ognuna delle Amministrazioni presenti nella Commissione, un funzionario, con compiti di supporto tecnico, oltre ad un rappresentante del Servizio di segreteria del CIPE.

Svolge le funzioni di segretario della Commissione il Direttore Generale del Servizio per il Coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

 

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER LE DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE

 

Il supporto tecnico istruttorio è demandato all’apposita struttura, costituita nell’ambito del Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione del Ministero del commercio con l’estero, che d’ora in avanti sarà denominata Segreteria della Commissione.

La Segreteria della Commissione può richiedere alle Amministrazioni interessate e/o ad enti pubblici e di ricerca, Università, ecc.ecc., l'approfondimento di particolari tematiche; per questioni di particolare complessità, nella fase istruttoria, possono essere affidati specifici studi ed approfondimenti ad esperti di settore.

La predetta Segreteria trasmette ai membri della Commissione, in tempo utile per il loro preventivo esame, per ogni argomento all’O.d.G., la relazione istruttoria, la documentazione relativa e lo schema di deliberazione. Ove necessario, dovranno essere previamente acquisiti i concerti, le intese ed i pareri previsti. La trasmissione degli atti e della documentazione sopra indicati dovrà essere accompagnata da una scheda di valutazione tecnica, economica e finanziaria che faccia stato, tra l'altro, del rispetto dei vincoli comunitari.

4. Gli schemi dei provvedimenti e degli altri atti di competenza della Commissione possono essere esaminati in una riunione preparatoria, presieduta dal Sottosegretario di Stato del Ministero del Commercio Estero, da convocarsi a cura della Segreteria al fine di assicurare, ove possibile, la completa definizione degli argomenti da sottoporre all'esame, approfondendone tutte le implicazioni.

Di tale riunione viene redatto un processo verbale sintetico che contiene:

  • luogo, data, ora di apertura e chiusura della riunione;

  • O.D.G.;

  • elenco dei presenti;

  • risultanze della discussione distinte per argomento.

5 Assiste alle riunioni un rappresentante del Servizio di segreteria del CIPE.

 

ATTI DELLA COMMISSIONE

 

Gli atti ufficiali della Commissione sono:

  • il processo verbale;

  • le delibere.

Il processo verbale riporta per ciascuna riunione:

  • luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;

  • l’ordine del giorno dettagliato;

  • l'elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la riunione e del segretario;

  • la constatazione espressa della verifica del numero legale;

  • il resoconto succinto della discussione, distinto per argomenti, con l’esito delle eventuali votazioni, senza indicazione nominativa dei voti espressi, salvo nel caso di esplicito dissenso, che deve essere opportunamente motivato;

  • il testo integrale degli atti approvati, anche con rinvio ad allegati.

Il processo verbale è redatto dal Segretario della Commissione, che lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente.

4. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente che, ove lo reputi opportuno, può rimettere all'approvazione della Commissione l'intero testo ovvero singoli punti dello stesso.

FORMAZIONE DELLE DELIBERE E LORO TRASMISSIONE AL CIPE

 

 Le delibere adottate dalla Commissione, dopo la sottoscrizione del Presidente, sono numerate in ordine progressivo ed in copia integrale raccolte in ordine cronologico.

2) Ai fini dell'esame da parte del CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.L.vo 31 marzo 1998, n.143, le delibere devono essere trasmesse a cura della Segreteria della Commissione al Servizio centrale della Segreteria del CIPE, corredate da tutta la necessaria documentazione di supporto.

Trascorsi dieci giorni dal loro ricevimento da parte della Segreteria del CIPE, le delibere, qualora non siano state avanzate richieste di esame in sede collegiale, vengono iscritte nella prima parte dell'ordine del giorno della prima riunione utile, a norma dell'art.4 della delibera 63/98 del CIPE. Dopo trenta giorni dal loro ricevimento, le delibere, ove il CIPE non le abbia esaminate, si considerano comunque approvate ed hanno regolare corso semprechè, ricorrendone i presupposti, non debbano essere inoltrate alla Corte dei Conti, per il controllo preventivo o successivo, di cui all'art.3 della Legge n.20/1994, e successivamente inviate per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale, secondo la vigente normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla delibera del CIPE n. 63/98 del 9 luglio 1998, recante Regolamento interno del CIPE, alla delibera CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998, recante Istituzione e regolamento delle Commissioni prevista dalla delibera CIPE n. 63/98.

Il Presidente