VISTA la legge 27 febbraio 1967, n.48 ed in
particolare lart.16, concernente listituzione del CIPE, Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica, nonché le successive disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.430 che prevede, fra laltro, ladeguamento del regolamento interno del CIPE,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare
lart.24, par. 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il
coordinamento e lindirizzo strategico della politica commerciale;
VISTA la deliberazione del 9 luglio 1997 con
la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dallart. 1,
commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.430, ha adeguato il suo
regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1. Commi 3 e 5, lett.
a),b) e c);
VISTO in particolare lart. 2 di tale
delibera che prevede listituzione, in seno al CIPE, di Commissioni interministeriali
di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e lindirizzo
strategico della politica commerciale, alle specifiche disposizioni di cui allart.
24 del citato decreto legislativo 31.3.98 n.143;
SU PROPOSTA del Ministro del Commercio con
lEstero;
DELIBERA
E approvato il seguente regolamento
interno di funzionamento della Commissione per il coordinamento e lindirizzo
strategico della politica commerciale, di seguito indicata come Commissione.
COMPOSIZIONE
La Commissione è presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del commercio con l'estero, ed
è composta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal
Ministro degli affari esteri, dal Ministro del Commercio con l'estero, dal Ministro
dell'industria, commercio ed artigianato e dal Ministro delle politiche agricole.
Alle sedute della Commissione assiste, ai
fini di coordinamento con lattività del CIPE, il Sottosegretario di Stato del
Ministero del tesoro, segretario del CIPE;
Quando la Commissione è presieduta dal
Ministro del commercio con l'estero, partecipa alle riunioni, in rappresentanza dello
stesso Ministero, il Sottosegretario di Stato del Ministero del commercio con l'estero.
In occasione dell'esame di problemi e
documenti programmatici di interesse regionale, su invito del presidente, assiste alla
riunione il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Giunte Regionali e delle
Province Autonome.
5. Qualora figurino all'O.D.G. argomenti
dinteresse anche di altri Ministeri, non rappresentati nella Commissione, ovvero di
una Regione o Provincia Autonoma, su invito del Presidente, assistono alla riunione i
rispettivi Ministri ovvero i Presidenti regionali o provinciali interessati.
Può assistere alle riunioni, per ognuna
delle Amministrazioni presenti nella Commissione, un funzionario, con compiti di supporto
tecnico, oltre ad un rappresentante del Servizio di segreteria del CIPE.
Svolge le funzioni di segretario della
Commissione il Direttore Generale del Servizio per il Coordinamento degli strumenti e
degli studi in materia di internazionalizzazione del Ministero del commercio con l'estero.
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER LE DELIBERAZIONI
DELLA COMMISSIONE
Il supporto tecnico istruttorio è demandato
allapposita struttura, costituita nellambito del Servizio per il coordinamento
degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione del Ministero del
commercio con lestero, che dora in avanti sarà denominata Segreteria della
Commissione.
La Segreteria della Commissione può
richiedere alle Amministrazioni interessate e/o ad enti pubblici e di ricerca,
Università, ecc.ecc., l'approfondimento di particolari tematiche; per questioni di
particolare complessità, nella fase istruttoria, possono essere affidati specifici studi
ed approfondimenti ad esperti di settore.
La predetta Segreteria trasmette ai membri
della Commissione, in tempo utile per il loro preventivo esame, per ogni argomento
allO.d.G., la relazione istruttoria, la documentazione relativa e lo schema di
deliberazione. Ove necessario, dovranno essere previamente acquisiti i concerti, le intese
ed i pareri previsti. La trasmissione degli atti e della documentazione sopra indicati
dovrà essere accompagnata da una scheda di valutazione tecnica, economica e finanziaria
che faccia stato, tra l'altro, del rispetto dei vincoli comunitari.
4. Gli schemi dei provvedimenti e degli altri
atti di competenza della Commissione possono essere esaminati in una riunione
preparatoria, presieduta dal Sottosegretario di Stato del Ministero del Commercio Estero,
da convocarsi a cura della Segreteria al fine di assicurare, ove possibile, la completa
definizione degli argomenti da sottoporre all'esame, approfondendone tutte le
implicazioni.
Di tale riunione viene redatto un processo
verbale sintetico che contiene:
luogo, data, ora di apertura e chiusura
della riunione;
O.D.G.;
elenco dei presenti;
risultanze della discussione distinte per
argomento.
5 Assiste alle riunioni un rappresentante del
Servizio di segreteria del CIPE.
ATTI DELLA COMMISSIONE
Gli atti ufficiali della Commissione sono:
il processo verbale;
le delibere.
Il processo verbale riporta per ciascuna
riunione:
luogo, data, ora di apertura e di chiusura
della riunione;
lordine del giorno dettagliato;
l'elenco dei presenti, con l'indicazione di
chi ha presieduto la riunione e del segretario;
la constatazione espressa della verifica
del numero legale;
il resoconto succinto della discussione,
distinto per argomenti, con lesito delle eventuali votazioni, senza indicazione
nominativa dei voti espressi, salvo nel caso di esplicito dissenso, che deve essere
opportunamente motivato;
il testo integrale degli atti approvati,
anche con rinvio ad allegati.
Il processo verbale è redatto dal Segretario
della Commissione, che lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente.
4. Il processo verbale si intende approvato
con la sottoscrizione del Presidente che, ove lo reputi opportuno, può rimettere
all'approvazione della Commissione l'intero testo ovvero singoli punti dello stesso.
FORMAZIONE DELLE DELIBERE E LORO TRASMISSIONE
AL CIPE
Le delibere adottate dalla Commissione,
dopo la sottoscrizione del Presidente, sono numerate in ordine progressivo ed in copia
integrale raccolte in ordine cronologico.
2) Ai fini dell'esame da parte del CIPE, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.L.vo 31 marzo 1998, n.143, le delibere devono
essere trasmesse a cura della Segreteria della Commissione al Servizio centrale della
Segreteria del CIPE, corredate da tutta la necessaria documentazione di supporto.
Trascorsi dieci giorni dal loro ricevimento
da parte della Segreteria del CIPE, le delibere, qualora non siano state avanzate
richieste di esame in sede collegiale, vengono iscritte nella prima parte dell'ordine del
giorno della prima riunione utile, a norma dell'art.4 della delibera 63/98 del CIPE. Dopo
trenta giorni dal loro ricevimento, le delibere, ove il CIPE non le abbia esaminate, si
considerano comunque approvate ed hanno regolare corso semprechè, ricorrendone i
presupposti, non debbano essere inoltrate alla Corte dei Conti, per il controllo
preventivo o successivo, di cui all'art.3 della Legge n.20/1994, e successivamente inviate
per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale, secondo la vigente normativa.
Per quanto non previsto dal presente
regolamento si rinvia alla delibera del CIPE n. 63/98 del 9 luglio 1998, recante
Regolamento interno del CIPE, alla delibera CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998, recante
Istituzione e regolamento delle Commissioni prevista dalla delibera CIPE n. 63/98.