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ANNO 2002

1. Modifica del Regolamento interno di funzionamento della V Commissione permanente per il
    coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero.

Adottata nella riunione del 12 marzo 2002. Deliberazione CIPE n. 25/2002
(Pubblicata nella G.U. n. 199 del 26/8/2002, pag. 23)

La riforma dell'organizzazione del Governo, introdotta con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, ha determinato una modifica nella composizione della V Commissione, i cui membri sono passati da sei a cinque per effetto dell'accorpamento tra i Ministeri del Commercio Estero e dell'Industria, ambedue "confluiti" nel nuovo Ministero delle Attività Produttive (artt. da 27 a 30).

Inoltre, lo stesso decreto (artt. da 23 a 26) ha istituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze - subentrato in larga parte delle competenze del Dicastero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica - e ha parzialmente rivisto le attribuzioni del Ministero per le Politiche Agricole, modificandone la denominazione in Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (art. 33).

Per effetto del decreto in questione la nuova composizione della Commissione risulta pertanto essere la seguente:

Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ministro delle Attività Produttive;
Ministro dell'Economia e delle Finanze;
Ministro degli Affari Esteri;
Ministro per le Risorse Agricole e Forestali.

Si è quindi reso necessario adeguare talune disposizioni del Regolamento interno, approvato con la delibera n. 51 del 21 aprile 1999, alla mutata organizzazione del Governo.

 

2. Modifica delle delibere nn 160 e 161 del 6 agosto 1999 concernenti le operazioni di credito
    all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della Simest S.p.A.

Adottata nella riunione del 12 marzo 2002. Deliberazione CIPE n. 28/2002
(Pubblicata nella G.U. n. 199 del 26/8/2002, pag. 26)

Con le delibere nn 160 e 161 del 6 agosto 1999, il Cipe, in linea con quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 143/1998, ha stabilito la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di finanziamento di credito all'esportazione, ammissibili all'intervento agevolativo erogabile della Simest SpA.

Alla luce dell'interpretazione restrittiva formulata dall'Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC) e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sui requisiti di applicazione dell'intervento agevolativo pubblico, è stato convenuto di modificare le due delibere in questione, laddove queste ammettono al contributo agli interessi erogato dalla Simest le operazioni di smobilizzo con rimborso in un'unica rata a 18 e 23 mesi dal punto di partenza del credito. L’ammissibilità, infatti, sarebbe in contrasto con le intese internazionali sottoscritte dall'Italia, configurando con ciò una violazione dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Interministeriale 21 aprile 2000, n. 199, il quale stabilisce che le condizioni dell'intervento agevolativo sono definite nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali vigenti in materia.

 

3. Interventi in favore dell’Argentina.

Adottata nella riunione del 12 marzo 2002. Deliberazione CIPE n. 29/2002
(Pubblicata nella G.U. n. 199 del 26/8/2002, pag. 27)

La SIMEST S.p.A. interviene nella costituzione di società estere partecipate da imprese italiane, oltre che attraverso l’acquisizione di quote di minoranza, anche mediante la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi dalle banche agli investitori italiani per l’acquisizione delle loro quote di partecipazione.

Poiché finanziamenti della specie sono attualmente in essere nei confronti di imprese che hanno investito in Argentina, il differimento delle rispettive date di estinzione - fino al limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti - comporterebbe un beneficio per le imprese mutuatarie, oltre che un onere, peraltro modesto, per la SIMEST, che dovrà prolungare il suo intervento agevolativo.

 

4. Modifica dell'articolo 3 della delibera del Cipe 9 giugno 1999, n.93 concernente le operazioni e le
    categorie di rischi assicurabili dalla Sace.

Adottata nella riunione del 12 marzo 2002. Deliberazione CIPE n. 26/2002
(Pubblicata nella G.U. n. 199 del 26/8/2002, pag. 25)

Con la delibera n. 93 del 9 giugno 1999, il CIPE ha definito, in attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la tipologia delle operazioni e delle categorie di rischi assicurabili dalla SACE.

Tra le operazioni figurano gli investimenti all’estero, i quali sono descritti nell’art. 3.1.9 della predetta delibera come segue: "investimenti all’estero costituiti da apporti di capitali, di beni strumentali, di tecnologie, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione ovvero effettuati mediante la concessione di finanziamenti con carattere di partecipazione o di garanzie a sostegno dei finanziamenti medesimi".

La SACE ha prospettato la possibilità che vengano richieste coperture a fronte di garanzie rilasciate dagli investitori italiani a sostegno di finanziamenti erogati da soggetti terzi alle imprese estere oggetto dell’investimento. Una tale operazione non rientrerebbe, alla lettera, nella fattispecie sopra riportata che, relativamente alle garanzie, prevede che queste siano rilasciate a fronte di finanziamenti con carattere di partecipazione.

Poiché, sotto il profilo sostanziale, la garanzia rilasciata da parte di una società a fronte di un prestito in favore di una impresa partecipata equivale, per la società garante, ad un investimento, in quanto il rischio che essa assume è lo stesso in cui incorrerebbe attraverso una diretta messa a disposizione di fondi, si è ritenuto che lo spirito e la finalità della disposizione di cui trattasi siano volti a consentire l’assicurabilità di una tale garanzia.

 

5. Profili ambientali dell’esportazione di prodotti destinati all’industria nucleare.

Adottata nella riunione del 12 marzo 2002. Deliberazione CIPE n. 27/2002.
(Pubblicata nella G.U. n. 199 del 26/8/2002, pag. 25)

La delibera consente alla Sace di prendere in considerazione, nell’ambito della sua autonomia gestionale e nel rispetto delle Linee Guida Ambientali che detto Istituto si è impegnato a osservare, l’esportazione di beni e servizi destinati alla produzione di energia elettrica di origine nucleare.

 

6. Elenco dei paesi ammessi a beneficiare nel 2002 dei contributi previsti dalla legge n. 212/1992.

Adottata nella riunione del 12 marzo 2002. Deliberazione CIPE n. 14/2002.
(Pubblicata nella G.U. n. 148 del 26/6/2002, pag. 40)

Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998, i paesi destinatari degli interventi di cooperazione previsti dalla legge n. 212/1992 vengono individuati annualmente con una delibera del CIPE, su proposta del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero del Commercio con l’Estero.

L’elenco per il 2002 si compone di trenta paesi: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Federale Iugoslava, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tagikistan, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.