Adottata
nella riunione del 12 marzo 2002. Deliberazione CIPE n. 25/2002
(Pubblicata nella G.U. n. 199 del 26/8/2002, pag. 23)
La riforma dell'organizzazione del Governo, introdotta con il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, ha determinato una modifica
nella composizione della V Commissione, i cui membri sono passati da sei a cinque per
effetto dell'accorpamento tra i Ministeri del Commercio Estero e dell'Industria, ambedue
"confluiti" nel nuovo Ministero delle Attività Produttive (artt. da 27 a 30).
Inoltre, lo stesso
decreto (artt. da 23 a 26) ha istituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze -
subentrato in larga parte delle competenze del Dicastero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica - e ha parzialmente rivisto le attribuzioni del Ministero per le
Politiche Agricole, modificandone la denominazione in Ministero per le Politiche Agricole
e Forestali (art. 33).
Per effetto del
decreto in questione la nuova composizione della Commissione risulta pertanto essere la
seguente:
Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ministro delle Attività Produttive;
Ministro dell'Economia e delle Finanze;
Ministro degli Affari Esteri;
Ministro per le Risorse Agricole e Forestali.
Si è quindi reso
necessario adeguare talune disposizioni del Regolamento interno, approvato con la delibera
n. 51 del 21 aprile 1999, alla mutata organizzazione del Governo.
2. Modifica delle delibere nn 160 e 161
del 6 agosto 1999 concernenti le operazioni di credito
all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della Simest
S.p.A.
Adottata
nella riunione del 12 marzo 2002. Deliberazione CIPE n. 28/2002
(Pubblicata nella G.U. n. 199 del 26/8/2002, pag. 26)
Con le delibere nn 160 e 161 del 6 agosto 1999, il Cipe, in linea
con quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 143/1998, ha
stabilito la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di finanziamento di credito
all'esportazione, ammissibili all'intervento agevolativo erogabile della Simest SpA.
Alla luce
dell'interpretazione restrittiva formulata dall'Organizzazione Mondiale per il Commercio
(OMC) e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sui
requisiti di applicazione dell'intervento agevolativo pubblico, è stato convenuto di
modificare le due delibere in questione, laddove queste ammettono al contributo agli
interessi erogato dalla Simest le operazioni di smobilizzo con rimborso in un'unica rata a
18 e 23 mesi dal punto di partenza del credito. Lammissibilità, infatti, sarebbe in
contrasto con le intese internazionali sottoscritte dall'Italia, configurando con ciò una
violazione dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Interministeriale 21 aprile 2000, n. 199,
il quale stabilisce che le condizioni dell'intervento agevolativo sono definite nel
rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali
vigenti in materia.
3. Interventi in favore
dellArgentina.
Adottata
nella riunione del 12 marzo 2002. Deliberazione CIPE n. 29/2002
(Pubblicata nella G.U. n. 199 del 26/8/2002, pag. 27)
La SIMEST S.p.A. interviene nella costituzione di società estere
partecipate da imprese italiane, oltre che attraverso lacquisizione di quote di
minoranza, anche mediante la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di
finanziamenti concessi dalle banche agli investitori italiani per lacquisizione
delle loro quote di partecipazione.
Poiché
finanziamenti della specie sono attualmente in essere nei confronti di imprese che hanno
investito in Argentina, il differimento delle rispettive date di estinzione - fino al
limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti - comporterebbe un beneficio per le
imprese mutuatarie, oltre che un onere, peraltro modesto, per la SIMEST, che dovrà
prolungare il suo intervento agevolativo.
4. Modifica dell'articolo 3 della delibera
del Cipe 9 giugno 1999, n.93 concernente le operazioni e le
categorie di rischi assicurabili dalla Sace.
Adottata
nella riunione del 12 marzo 2002. Deliberazione CIPE n. 26/2002
(Pubblicata nella G.U. n. 199 del 26/8/2002, pag. 25)
Con la delibera n. 93 del 9 giugno 1999, il CIPE ha definito, in
attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la tipologia
delle operazioni e delle categorie di rischi assicurabili dalla SACE.
Tra le operazioni
figurano gli investimenti allestero, i quali sono descritti nellart. 3.1.9
della predetta delibera come segue: "investimenti allestero costituiti da
apporti di capitali, di beni strumentali, di tecnologie, licenze, brevetti, di servizi di
progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione ovvero
effettuati mediante la concessione di finanziamenti con carattere di partecipazione o di
garanzie a sostegno dei finanziamenti medesimi".
La SACE ha
prospettato la possibilità che vengano richieste coperture a fronte di garanzie
rilasciate dagli investitori italiani a sostegno di finanziamenti erogati da soggetti
terzi alle imprese estere oggetto dellinvestimento. Una tale operazione non
rientrerebbe, alla lettera, nella fattispecie sopra riportata che, relativamente alle
garanzie, prevede che queste siano rilasciate a fronte di finanziamenti con carattere di
partecipazione.
Poiché, sotto il
profilo sostanziale, la garanzia rilasciata da parte di una società a fronte di un
prestito in favore di una impresa partecipata equivale, per la società garante, ad un
investimento, in quanto il rischio che essa assume è lo stesso in cui incorrerebbe
attraverso una diretta messa a disposizione di fondi, si è ritenuto che lo spirito e la
finalità della disposizione di cui trattasi siano volti a consentire
lassicurabilità di una tale garanzia.
5. Profili ambientali
dellesportazione di prodotti destinati allindustria nucleare.
Adottata
nella riunione del 12 marzo 2002. Deliberazione CIPE n. 27/2002.
(Pubblicata nella G.U. n. 199 del 26/8/2002, pag. 25)
La delibera consente alla Sace di prendere in considerazione,
nellambito della sua autonomia gestionale e nel rispetto delle Linee Guida
Ambientali che detto Istituto si è impegnato a osservare, lesportazione di beni e
servizi destinati alla produzione di energia elettrica di origine nucleare.
6. Elenco dei paesi ammessi a beneficiare
nel 2002 dei contributi previsti dalla legge n. 212/1992.
Adottata
nella riunione del 12 marzo 2002. Deliberazione CIPE n. 14/2002.
(Pubblicata nella G.U. n. 148 del 26/6/2002, pag. 40)
Ai sensi dellart. 22, comma 2, del decreto legislativo n.
143/1998, i paesi destinatari degli interventi di cooperazione previsti dalla legge n.
212/1992 vengono individuati annualmente con una delibera del CIPE, su proposta del
Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero del Commercio con
lEstero.
Lelenco per
il 2002 si compone di trenta paesi: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan,
Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia,
Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia,
Repubblica Ceca, Repubblica Federale Iugoslava, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tagikistan,
Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.