AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi delI'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
delI'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 56/L.
- Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza
Stato-città ed autonomie locali) è pubblicato nella Gazzetta Uff iciale - serie
generale n. 202 del 30 agosto 1997.
Nota all'art. 2:
- Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, recante: «Testo
unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private» è pubblicato nel
supplemento alla Gazzetta Uff ciale 6 luglio 1959, n. 158.
Nota all'art. 9:
- La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante: «Partecipazione
della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'è aprile 1958. Il testo dell'art. 12 così recita:
«Art. 12.- 1. Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione
dello Stato o una azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è
esercitato anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato deha Corte
dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa che assiste alle sedute degli organi
di amministrazione e revisione».
Nota all'art. 12:
- Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante: «Approvazione
del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato». Il testo dell'art.
43 così recita:
«Art. 43 (Assunzione da parte dell'Avvocatura dello
Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati). 1.
L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e
passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni
amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati,
sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempreché sia autorizzata da
disposizione di legge, di regolamento o di altro prowedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni ed i provvedimenti anzidetti debbono essere
promossi di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo
comma la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte
dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto
di mteressi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di confitto, ove tali amministrazioni ed
enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato debbono
adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli
enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti».
Note all'art. 13:
- La legge 24 maggio 1977, n. 227, recante: «Disposizioni
sulI'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e
servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e
finanziaria in campo internazionale» è pubblicata nella Gazzetta Uff iciale, n.
143, 27 maggio 1977. Si riporta il testo degli articoli 14, 15, e 16:
«Art. 141. Le garanzie che la sezione è autorizzata
ad assumere a norma dell'art. 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli
operatori nazionali:
1) mancata riscossione derivante da:
a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione,
sommossa e tumulto popolare, che si verifichmo in un Paese diverso dall'Italia;
b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione,
ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;
c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve
essere effettuato il pagamento;
d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice;
e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli
l'esecuzione del contratto;
2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile
all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero
un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò
autorizzato;
3) sospensione revoca di commessa o mancato ritiro delle
merci in dipendenza degli eventi di cui al n. 1) del presente articolo, ovvero
impossibilità di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi
di cui al predetto n. 1), sia a causa di disposizioni emanante dal Governo italiano, sia a
causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del comimittente nell'ipotesi che questi
sia uno Stato o un ente pubblico;
4) difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero che
comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal
committente rispetto a quanto previsto contrattualmente;
5) distruzione danneggiamento, in dipendenza degli eventi
previsti dalle lettere a) e b ) del precedente n. 1) del presente articolo,
requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero che impediscano la
riesportazione o la libera disponibilità di prodotti costituiti in deposita ovvero
esposti in mostre o fiere omero esportati in temporanea per tentarne la vendita: di
macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di
macchinari, materiali ed impianti di cantiere;
6) escussione di fideiussioni, mancata o ritardata
restituzione di cauzioni, depositi o anticipazione, di cui alla lettera m) del successivo
art. 15 per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale;
7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato
indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte
dell'autorità straniera omero altri provvedimenti 0 comportamenti posti in essere da
parte della stessa autorità o eventi di cui alle lettere a) e b) del n. 1)
del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la
prosecuzione dell'attività dell'impresa, mancati trasferimenti di fondi spettanti
all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorità straniera;
8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze
di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione
dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la
clausola totale o parziale di "prezzo fisso";
9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o
di fatto del debitore privato estero;
10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende
di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di
servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge;
11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati
in valuta estera;
12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti
per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle
lettere a) e b) del n. 1) del presente articolo nonché di nazionalizzazione,
espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità
straniera, omero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della
stessa autorità. Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12) è che i
costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione
autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».
«Art. 15. - Le operazioni assicurabili sono le seguenti:
a) esportazioni di merci relativamente ai rischi di cui ai
numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;
b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni,
relativamente ai rischi di ci ai n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;
c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad
essi inerenti, relativamente ai rischi di cui numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11)
dell'art. 14;
d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali
e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al n. 5)
dell'art. 14;
e) investimenti diretti all'estero costituiti da apporto di
capitali destinati all'approwigionamento di materie prime o diretti a consentire
l'acquisizione di contratti di fornitura di beni o di servizi, investimenti diretti
all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di
servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza gestione e
commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al n. 7) dell'art. 14;
f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e
mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11)
dell'art. 14;
g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di
credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a
Stati o banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri,
destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate,
esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di
imprese nazionali relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'art.
14,
h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo art.
27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e
lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952 n. 949, relativamente ai
rischi di cui ai n. 1), 2), 4) ed 11) dell'articolo 14;
i) linee di credito a breve termine concesse da aziende di
credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci,
servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di
imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 14;
1) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di
credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi,
relativamente ai rischi di cui al n. 10) dell'art. 14;
m) prestazioni o costituzioni di fideiussioni, cauzioni,
depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire
all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri omero a
fronte di quote di pagamenti anticipati omero al fine della buona esecuzione del contratto
di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, omero in sostituzione
di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'art.
14;
n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi
di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi
e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento
di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di
reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di
cui al n. 12) dell'art. 14.
Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere g) ed h)
vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionali, emessi dallo
Stato, banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione
contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui
all'art. 19 della legge 25 luglio 1952 n. 949, garantisce i titoli in tal modo emessi o
acquistati, nei confronti die loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti».
«Art. 16.In estensione di quanto previsto dai
precedenti articoli 3, 14 e 15, lettera g), la sezione è autorizzata a concedere la
garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'art. 14 in ordine
ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri,
purché detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attività
ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazione e lavori, di prestazione di
servizi all'estero da parte di mmprese nazionali.
Nel caso di lavori all'estero la garanzia assicurativa puo
essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia
stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori nelle quali,
qualumque sia la loro forma giuridica vi sia partecipazione diretta o indiretta di
capitale dell'impresa italiana. In tal caso la copertura assicurativa sarà commisurata
aD'entità della partecipazione italiana all'impresa avente sede all'estero, salvo che si
accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei
lavori, degli studi e delle progettazioni».
- La legge 22 dicembre 1953, n. 995, recante:
«Disposizioni sulI'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali
e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a
forniture speciali» è pubblicata nella Gazzetta Uff iciale n. 299 del 31 dicembre
1953.
- La legge 5 luglio 1961, n. 635, recante: «Disposizioni
sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione di merci e servizi,
all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo»
è pubblicata nella Gazzetta Uff iciale n. 185, 28 luglio 1961.
- La legge 28 febbraio 1967, n. 131, pubblicata nella Gazzetta
Uffi ciale n. 80 del 30 maggio 1967, è abrogata dall'art. 38 della legge 24 maggio
1977, n. 227, succitata.
- Il titolo I (Costituzione del Comitato interministeriale
per la politica economica estera), il titolo II (Sezione speciale presso l'INA per
l'assicurazione del credito all'esportazione), ed il titolo III (Rischi assumibili in
garanzia ed operazioni assicurabili) della legge n. 227/1977 citata, articoli da I a 17,
sono abrogati».
Note all'art. 14:
- La legge 28 marzo 1973, n. 295, recante: «Aumento del
Fondo di dotazione del Mediocredito centrale» è pubblicata nella Gazzetta Uff ciale n.
153 del 15 giugno 1973. Il testo dell'art. 3 così recita:
«Art. 3. - È istituito presso l'Istituto centrale per il
credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione in
sostituzione e a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d),
e) ed f) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o
anche abbinati con le operazioni stesse di contributi nel pagamento degli interessi sui
finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale
concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.
2. A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il
dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere
dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono
destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati
per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi
e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.
3. I limiti e le modalità per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale
di utilizzo delle disponibilità fmanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge
28 febbraiol967, n. 131».
- La legge 26 novembre 1993, n. 48, reca: «Proroga del
termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante
disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di
credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi». Il testo
dell'art. 3 così recita:
«Art. 3.1. Le società per azioni derivanti dalla
trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese
artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei
quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi
e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite
convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le
agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, prowedendo altresì alla istituzione di distinti
organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza
della concessione, la gestione dei prowedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o
più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le
convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei
prowedimenti agevolativi.
2. Le convenzioni indicate al comma I possono prevedere che
anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è
assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua
volta convenzioni con le altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo,
di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono
approvate dalla pubblica amministrazione competente.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo,
rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma I,
conservano il loro grado e la loro validità a favore delle società derivanti dalla
trasformazione senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge prowedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge
stessa.
5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma i si
applicano le disposizioni vigenti.
6. Sono abrogati l'art. 4 della legge 22 giugno 1950, n.
445, nonché l'art. 17, il sesto comma dell'art. 34, lettera c) del secondo comma
dell'art. 37 e i commi terzo e quarto dell'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949».
Nota all'art. 16:
- Sulla legge 28 maggio 1973, n. 295, art. 3 vedi nota
all'art. 4.
Nota all'art. 17:
- Sulla legge 29 maggio 1973, n. 295, art. 3, vedi nota
all'art. 14.
Nota all'art. 19:
- La legge 24 maggio 1977, n. 227, citata, reca agli
articoli 18 comma 4, 19, comma 2, e 24 quanto segue:
«Art. 18, comma 4. Le condizioni, le modalità e i tempi
dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del
presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio tenendo conto anche della durata
delle operazioni delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della
variabilità del costo della provvista».
«Art. 19, comma 2. Le operazioni di cui all'art. 18 e
all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di
approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rile sciati dal debitore
estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale
od estera,oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con
decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio».
«Art. 24.- 1. In estensione a quanto previsto dall'art. 2
della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale
potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a
fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi
e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro
secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 18 della presente legge.
Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente
comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:
a) un contributo agli interessi agli acquirenti
esteri di beni e servizi nazionali nonché ai committenti esteri di studi, progettazioni e
lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi
del primo comma dell'art. 16 della presente legge;
b) un contributo agli interessi in favore degli
istituti e del aziende di credito di cui al regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 37 e
successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle
lettere a), b), c), f) e n) del precedente art. 15 che detti istituti ed
aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a 18 mesi;
c) un contributo agli interessi in favore di istituti e
banche estere che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da
imprese nazionali, nonché l'esecuzione di studi, progettazione lavori da esse
effettuati>>.
Il titolo IV della legge n. 227/1977 reca:
«finanziamento di crediti a medio termine relativi alle esportazioni di merci, alla
prestazione di servizi all'esecuzione di lavori all'estero» è abrogato. Gli articoli dal
28 al 30, dal 36 al 37 della legge n. 227/1977
sono abrogati
- La legge 6 marzo 1987, n. 78, recante: «Estensione delle
filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 2 della
legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e
finanziamento dei crediti all'esportazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
60 del 13 marzo 1987.
Note all'art. 20:
- La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante: «Norme sulla
promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero» pubblicata nella Gazzetta
Uffciale, n. 101 del 3 maggio 1990. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4
esistenti, Ala data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate. Si riporta
il testo degli articoli 1, 3 e 4 con le novelle apportate:
«Art. 1.1.Il Ministro del commercio con l'estero è
autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni denominata
Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.a., con sede in Roma, avente per
oggetto la partecipazione a imprese e società all'estero promosse o partecipate da
imprese italiane, ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione
europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno
finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e
di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con
preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese
quelle commerciali, artigiane e turistiche.
2. La Simest S.p.a. anche avvalendosi, in base ad apposita
convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine
(Mediocredito centrale) provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenziano
gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di società
all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e
associazioni cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e
privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite
indicato all'art. 3, comma 1, a società ed imprese all'estero, anche già costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e
acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle
società ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla
lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e
altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con limite previsto alla
lettera b);
e) ad effettuare a favore delle società ed imprese
partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e
finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di
fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costitituzione di
società ed imprese all'estero, anche d'intesa con l'lstituto nazionale per il commercio
con l'estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti
di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte del loro
partecipazione nelle società ed imprese, nel rispetto del limite cui alla lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi
società consortili fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di
servizi reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre
agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
hbis)a concedere finanziamenti, di durata non superiore
ad otto anni, alle imprese o società estere di cui all'art. I, comma 2 lettera b) anche
nell'ambito di operazioni di cofi nanziamento con la Banca europea per la ricostruzione e
lo sviluppo (BERS), la Banca europea per gli investimenti (BEI), la International
financial corporation (I.F.C.) ovvero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente
il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o
società estera;
h-ter) a partecipare a società italiane o estere che
abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e
di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione
commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di
leasing e di factoring.
3. Le finalità di cui alle lettere e) ed f) del
comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e società consortili di
cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui
alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i
valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata può essere
subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale della Simest S.p.a. non
può esere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore
nominale di lire mille ciascuna, ed è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro
del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di
azioni esso può essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio
statuto. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, da
istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 19M, n.
227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali
di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società a partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da
effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di
cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono
essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura
proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.
6.Il consiglio di amministrazione della Simest S.p.a. è
composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il
presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari
esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7.Il collegio sindacale della Simest S.p.a. è formato da
tre membri effetivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal
Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.
8. La Simest S.p.a. è regolata da un proprio statuto ed è
soggetta alla normativa sulle società per azioni».
«Art. 3.1. Le partecipazioni acquisite
dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'art. 1 non possono superare il 25 per cento del capitale
o fondo sociale della società o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a
valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE con propria delibera
adottata su proposta del Ministro del commerciò con l'estero di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:
1) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della
partecipazione può essere aumentato;
2) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;
3) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si
applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
4) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del
capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare
l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero.
2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della
Simest S.p.a e subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le
partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1»
3. (Soppresso).
4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte
deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata
all'acquisizione di questi. Tale quota è determinata ogni anno dal Ministro del commercio
con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del
credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il
direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per
la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni
effettuate, possono essere distribuiti agli azionisti diversi dallo Stato. La quota di
utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all'entrata del
bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di
spesa del Ministero del commercio con l'estero per le f nalità di cui alla presente
legge».
«Art. 4.1. Il soggetto gestore del fondo di cui
all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli
operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di
essa, di capitale di rischio nelle società o imprese ali Estero partecipate dalla Simest
S.p.a., alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero. Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5 della legge 26 novembre 1993,
n. 489. In ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di
riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi
dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in
vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico
del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della
prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981 n. 394 e relative norme d'attuazione.
3. Gli operatori italiani che partecipano a società e
imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle
rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli
commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana,
per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalità e
condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima
SACE».
- Sulla legge 26 novembre 1993, n. 489, art. 3, commi 1, 2,
5 vedi nota all'art. 14.
- La legge 5 ottobre 1991, n. 317, reca: «Interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1991. Il testo dell'art. 14 (agevolazioni per la
diffusione commerciale), comma 2, è modificato, nel primo periodo, dal presente decreto.
Si riporta il testo del comma 2 come modificato dal presente decreto.
«2. La SlMEST S.p.a. corrisponde contributi agli
interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e
associazioni, cui possono partecipare enti pubblici e altri organismi pubblici e privati a
fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di
rischio nelle società o imprese all'Estero. Gli stessi operatori sono ammessi alla
garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi
politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti
alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale,
secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione
della SACE per gli interventi di cui all'art. 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del
1990.
Note all'art 21:
- La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante: «Norme per lo
sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione
Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 21 gennaio 1991. Si riporta il testo novellato
dell'art. 2 come modificato dal presente decreto.
«Art. 2.1. Per il finanziamento e la
partecipazione a imprese e società estere ed altre forma di collaborazione commerciale e
industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi
stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione
Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige ovvero da imprese o società aventi stabile
organizzazione in uno Stato delI'Unione europea controllate da imprese residenti nelle
regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest.
2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi
della società finanziaria con l'attività della Società italiana per le imprese miste
all'estero - Simest S.pa. il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a
concedere alla Simest S.p.a. la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo
straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società
finanziaria. Si applica l'art. 2458 del codice civile. L'operatività della Simest nei
territori e nei confronti delle imprese di cui al comma I si svolge di concerto con quella
della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società,
tale convenzione deve valorizzare la specificità del ruolo della Finest quale
interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.
3. Alla società finanziaria possono partecipare enti
pubblici economici e soggetti privati.
4. L'attività della società finanziaria dovrà essere
coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato
interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificità
dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'art. 1, comma 1.
5. Di norma le partecipazioni della società finanziaria
non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera e i
finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore
totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo
di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla
prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non
possono superare di norma la durata di otto anni.
6. Gli interventi della società finanziaria verranno
destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle
imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1. La
destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto
dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma I avendo presente come criterio
di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni. La
società finanziaria può inoltre partecipare direttamente a investimenti aventi carattere
strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole
imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti
con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni
internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.
7. Alle operazioni poste in essere dalla società
finanziaria può partecipare, per quote aggiuntive, la Simest S.p.a., in tal caso il
limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento. Sono estese alle
operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'art. 4 della
legge 24 aprile 1990, n. 100. Il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà
effettuato, in base all'art. 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi
amministrativi e di controllo.
8. Può essere istituita, nell'ambito della società
finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1
a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente
organizzazione nella area della regione Veneto nei limiti delle risorse conferite da
soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi,
diversi da quelli previsti dalla presente legge. Potrà altresi essere istituita una
speciale sezione autonoma per la regione Trentino Alto Adige con analoghe caratteristiche
o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano».
- Sull'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, vedi nota
all'art. 20.
- L'art. 2458 (Società con partecipazione dello Stato e di
enti pubblici) del codice civile così recita:
«Art. 2458.1. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno
partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la
facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci.
2. Gli amministratori e sindaci nominati a norma del comma
precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
3. Essi hanno diritti e gli obblighi dei membri nominati
dall'assemblea».
Note all'art. 2.2:
- La legge 25 marzo 1997, n. 68, recante: «Riforma
dell'lstituto nazionale per il commercio con l'estero» è pubblicata nella Gazzett4
Ufficiale n. 72, 27 marzo 1997. Il testo dell'art. 7 così recita:
«Art. 7.1. Il Ministro del commercio con l'estero,
sentito il comitato consultivo dell'lCE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le
direttive di massima per la programmazione dell'attività dell'lCE dell'anno successivo,
per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per
l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle
direttive di cui al comma I, e sulla base delle proposte pervenute dalle associazioni di
categoria, dalle regioni, dalle province autonome e dai sog getti costituiti a livello
regionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, comprensive delle proposte di attività degli
altri soggetti pubblici e privati operanti nella regione, elabora la proposta di piano
annuale cor proiezione triennale dell'attività dell'lCE con il quale definisce gli
obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonché il fabbisogno finanziario a
copertura del programma di attività. Ai fini dell'applicazione del presente comma le
regioni e le province autonome stabiliscono le modalità per il coordinamento delle
proposte di attività formulato dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.
3. Il Ministro vigilante approva entro il mese di settembre
il piano di attività di cui al comma 2.
4. Entro il mese di ottobre i privati, che svolgono le
attività di cui all'art. 2, comma 1, con l'utilizzo di fondi pubblici comunicano a
Ministero vigilante ad all'lCE i programmi e le iniziative promozionati già decise o
adottate. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformità
con gli indirizzi generali di politica del commercio estero, il ministero vigilante
autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque
incompatibili con quelle del piano di attività. Per le iniziative comunicate
successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'autorizzazione è
rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Le regioni e le province autonome o i soggetti
costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l'ICE convenzioni opera tive per
la realizzazione dell'attività programmata e per la regolazione degli apporti di
compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente le procedure di
indirizzo e di coordinamento in. materia di attività promozionale all'estero.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante,
anche sulla base delle verifiche di cui all'art. 4, comma 6, ultimo periodo, dei controlli
ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976 n. 71, invia una relazione al
Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE».
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante:
«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40:
«40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A
allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione
di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun
Ministro, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti
annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
relative autorizzazioni di spesa».
- La legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante:
«Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale» è pubblicata nella Gazretta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1992. Il testo
dell'art. 1, comma 1 come modificato dal presente decreto, così recita:
«1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali
e di ira ziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei
Paesi individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro
degli affari esteri di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, il Ministero
degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione
economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione,
a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle
risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la
garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza
per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
Il testo dell'art. 12, comma 1, così recita:
«1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997. Si riporta il testo
dell'art. 20, comma 5:
«5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi,
e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da
ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la confusione dei procedimenti
e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti fra loro analoghi;
e) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo
che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo
in unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e
conoscibilità normativa disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spese e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
I) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione
della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi
collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei
soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure
di verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine
del procedimento, di mancata o ritardata adozione del prowedimento di ritardato o
incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti
richiedenti il prowedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e
degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo assicurando la
massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima
celerità nella corresponsione delI'indennizzo stesso».
- La legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante: «Prowedimenti
per la promozione delle esportazioni» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
251 del 26 ottobre 1990. Il testo dell'art. 3 così recita:
«Art. 3.1. Le disponibilità finanziarie di cui
all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981 n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di cinquanta miliardi
di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da
parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.
2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti
finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di
cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le
spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate
dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla
restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli mteressi a tasso di riferimento.
3. I settori beneficiari, nonché i criteri, le modalità
ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma I saranno
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio
con l'estero. Sulle richieste di finanziamento delibererà il comitato per la gestione del
fondo previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981».
- Il D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modifiche, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante: «Prowedimenti per il sostegno
delle esportazioni italiane» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 30
maggio 1981. Il testo dell'art. 2, comma 3, così recita:
«3. Le condizioni e le modalità per la concessione dei
finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli
stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976 n. 71.
Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e
medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse
costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la
commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del
Mezzogiorno».
Note all'art. 24:
- Il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, recante:
«Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94»
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997. Il testo
dell'art. 1, comma 3, così recita:
«3. Il CIPE, nell'esercizio delle sue funzioni, può
costituire con propria delibera, comitati, commissioni o gruppi di lavoro ai fini
dell'esame e della formulazione di proposte su problemi e materie di particolare
complessità e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi e secondo le modalità
stabiliti con il regolamento di cui al comma 5».
- Sulla legge 28 maggio 1973, n. 295, art. 3, vedi nota
all'art. 14.