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Decreto 21 luglio 1999, n. 315

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari alle
camere di commercio italiane all’estero.
 

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L’ESTERO

Visto l’articolo 9 della legge 1° luglio 1970, n.518, che conferisce al Ministro del commercio con l’estero la facoltà di concedere contributi alle camere di commercio italiane all’estero riconosciute ufficialmente ai sensi della citata legge;

Visto l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, secondo il quale la concessione di contributi, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto l’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143, secondo cui i contributi concessi dal Ministero del commercio con l’estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

Visto l’articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143, secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l’estero sono stabiliti, ai sensi dell’articolo 12 della citata legge n. 241 del 1990, nel rispetto dei principi dettati dall’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.59;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 5 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988, effettuata con nota n.35835 del 19 luglio 1999;

A D O T T A

Il seguente regolamento:

Art.1.

Oggetto

1. Il presente regolamento detta, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle spese che le camere di commercio italiane all’estero, riconosciute ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, sostengono per sviluppare le relazioni commerciali con l’Italia.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per Ministero il Ministero del commercio con l’estero.

Art.2.

Domanda di contributo e programma di attività

1. La domanda di ammissione al contributo è presentata al Ministero del commercio con l’estero, Direzione generale per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese, e inviata alla rappresentanza diplomatica competente.

2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Alla domanda sono allegati:

a) il programma dell’attività volta a sviluppare le relazioni commerciali con l’Italia;

b) il bilancio preventivo;

c) copia delle deliberazioni o dei verbali degli organi camerali statutariamente competenti per l’approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo.

4. Il programma di cui al comma 3, lettera a), si articola in progetti, ciascuno dei quali è descritto analiticamente in modo da illustrare, tenuto conto dell’interesse del mercato locale sia nel breve, che nel medio e lungo periodo:

a) le singole azioni;

b) gli obiettivi da conseguire con il progetto;

c) la finalizzazione della spesa ed il rapporto della stessa con i benefici attesi.

5. Il programma di cui al comma 3, lettera a), reca, inoltre, la predeterminazione degli indicatori e degli standards da applicare consuntivamente per misurare la qualità delle azioni e, in particolare, i risultati raggiunti, nonché la descrizione dell’attività destinata a ciascun settore merceologico.

6. Il Ministero approva i progetti dell’attività verificandone la validità tecnico-economica. Per valutare il contributo che le iniziative camerali apportano allo sviluppo degli scambi commerciali con l’Italia, il Ministero tiene anche conto della loro corrispondenza alle direttive per l’attività promozionale, emanate dal Ministro stesso.

7. I progetti si intendono approvati qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’ufficio competente, il Ministero non formuli osservazioni.

 Art. 3.

Progetti speciali

1. Il Ministero, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, può proporre, alle singole camere di commercio italiane all’estero, specifici progetti di attività promozionale. In tal caso le camere interessate ne assumono la responsabilità gestionale sulla base del piano finanziario.

Art. 4.

Finanziamento dell’attività svolta

1. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di contributo, la camera di commercio italiana all’estero invia al Ministero e alla rappresentanza diplomatica competente:

a) la relazione sull’esecuzione del programma di attività;

b) il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti o dal rapporto della società di revisione contabile;

c) copia delle deliberazioni o dei verbali degli organi camerali statutariamente competenti per l’approvazione del rendiconto di attività e del bilancio consuntivo;

d) l’elenco dei soci effettivi al 31 dicembre di ogni anno, con l’indicazione del numero de soci locali;

e) la variazione statistica degli associati rispetto all’anno precedente;

f) la composizione degli organi sociali.

2. La relazione sull’esecuzione del programma di attività si compone di schede informative concernenti i singoli progetti eseguiti. In ciascuna scheda si illustrano analiticamente:

a) le azioni svolte nell’eseguire ogni singolo progetto;

b) i risultati raggiunti a fronte degli obiettivi con l’autovalutazione degli indicatori di risultato e dei rispettivi standard;

c) i costi sostenuti nell’esecuzione di ogni singolo progetto;

d) l’attività svolta per settore merceologico.

Art. 5.

Criteri per la concessione e per la determinazione del contributo finanziario

  1. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato sentita, in merito alla richiesta avanzata dalla camera, la competente rappresentanza diplomatica italiana.

  2. Il contributo è determinato tenendo conto dei risultati raggiunti, accertati con l’applicazione dei succitati indicatori e standard, e della conformità dell’attività svolta rispetto al programma approvato nel limite del 50% delle spese sostenute relative al programma stesso, entro la dotazione finanziaria dell’amministrazione.

  3. L’amministrazione si riserva la facoltà di negare ovvero ridurre il contributo quando il grado di autofinanziamento, che è un indice della capacità di azione della camera, sia inferiore al 50% delle entrate, risultanti dal bilancio consuntivo.

Art.6.

Modalità di applicazione

  1. Con provvedimento del dirigente generale incaricato dall’ufficio dirigenziale competente per materia, sono approvati i modelli della domanda di ammissione ai contributi di cui al presente regolamento, nonché delle relazioni sull’esecuzione del programma di attività di cui all’articolo 4. Il decreto ministeriale 10 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1992, n. 95, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 1999

Il Ministro:FASSINO
Visto, il Guardasigilli:DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1999
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 118

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N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

  • La Legge 1° luglio 1970, n. 518, recante: "Riordinamento delle camere di commercio italiane all’estero", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1970, n. 182. Si riporta il testo dell’art. 9:

"Art. 9. – Il Ministero per il commercio con l’estero può concedere alle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Ministero del commercio con l’estero per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprimerà il proprio motivato parere.

Nel determinare la misura dei contributi da erogare nei limiti delle disponibilità annuali dell’apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa, il Ministero del commercio con l’estero valuta, in particolare, l’opera svolta e da svolgere in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l’Italia e l’interesse che al riguardo presenta il mercato locale".

  • La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. Si riporta il testo dell’art. 12:

"Art.12 .– 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L’effettiva osservanza di criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

  • Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recente: "Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’art. 4, lettera c), e dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n 59", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo dell’art. 22, commi 1 e 3:

"1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all’art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l’estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto art.1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata".

"3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dl Ministero del commercio con l’estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

  • La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63 s.o. n. 56/L. Si riporta il testo dell’art. 20, comma 5:

"5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri inter-servizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l’obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell’efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l’esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) l’individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo".

  • La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo del vigente art. 17, comma 3:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note all’art. 1:

  • L’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è citato nelle note alle premesse.
  • La legge 1° luglio 1970, n. 518, è citata nelle note alle premesse.

Note all’art. 6:

  • Il decreto ministeriale 10 aprile 1992, recante "Criteri per la determinazione del contributo alle camere di commercio italiane all’estero", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1992, n. 95.