Decreto 21 luglio 1999, n. 315
Regolamento recante criteri e modalità per
la concessione di contributi finanziari alle
camere di commercio italiane allestero.
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON LESTERO
Visto larticolo 9 della legge 1°
luglio 1970, n.518, che conferisce al Ministro del commercio con lestero la facoltà
di concedere contributi alle camere di commercio italiane allestero riconosciute
ufficialmente ai sensi della citata legge;
Visto larticolo 12 della legge 7 agosto
1990, n.241, secondo il quale la concessione di contributi, è subordinata alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto larticolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143, secondo cui i contributi concessi dal Ministero
del commercio con lestero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di
specifiche attività promozionali e di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti
volti a favorire, in particolare, linternazionalizzazione delle piccole e medie
imprese;
Visto larticolo 22, comma 3, del citato
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143, secondo cui i criteri e le procedure per la
concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con lestero sono
stabiliti, ai sensi dellarticolo 12 della citata legge n. 241 del 1990, nel rispetto
dei principi dettati dallarticolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.59;
Visto larticolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n.400;
Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso nelladunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 5 luglio
1999;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri a norma dellarticolo 17, comma 3, della citata legge n.400
del 1988, effettuata con nota n.35835 del 19 luglio 1999;
A D O T T A
Il seguente regolamento:
Art.1.
Oggetto
1. Il presente regolamento detta, ai sensi
dellarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la
concessione di contributi alle spese che le camere di commercio italiane allestero,
riconosciute ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, sostengono per sviluppare le
relazioni commerciali con lItalia.
2. Ai fini del presente regolamento si
intende per Ministero il Ministero del commercio con lestero.
Art.2.
Domanda di contributo e programma di
attività
1. La domanda di ammissione al contributo è
presentata al Ministero del commercio con lestero, Direzione generale per la
promozione degli scambi e linternazionalizzazione delle imprese, e inviata alla
rappresentanza diplomatica competente.
2. La domanda deve essere presentata, a pena
di irricevibilità, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Alla domanda sono allegati:
a) il programma dellattività volta a
sviluppare le relazioni commerciali con lItalia;
b) il bilancio preventivo;
c) copia delle deliberazioni o dei verbali
degli organi camerali statutariamente competenti per lapprovazione del programma di
attività e del bilancio preventivo.
4. Il programma di cui al comma 3, lettera
a), si articola in progetti, ciascuno dei quali è descritto analiticamente in modo da
illustrare, tenuto conto dellinteresse del mercato locale sia nel breve, che nel
medio e lungo periodo:
a) le singole azioni;
b) gli obiettivi da conseguire con il progetto;
c) la finalizzazione della spesa ed il rapporto della stessa
con i benefici attesi.
5. Il programma di cui al comma 3, lettera
a), reca, inoltre, la predeterminazione degli indicatori e degli standards da applicare
consuntivamente per misurare la qualità delle azioni e, in particolare, i risultati
raggiunti, nonché la descrizione dellattività destinata a ciascun settore
merceologico.
6. Il Ministero approva i progetti
dellattività verificandone la validità tecnico-economica. Per valutare il
contributo che le iniziative camerali apportano allo sviluppo degli scambi commerciali con
lItalia, il Ministero tiene anche conto della loro corrispondenza alle direttive per
lattività promozionale, emanate dal Ministro stesso.
7. I progetti si intendono approvati qualora,
entro trenta giorni dalla data di ricezione da parte dellufficio competente, il
Ministero non formuli osservazioni.
Art. 3.
Progetti speciali
1. Il Ministero, dintesa con il
Ministero degli affari esteri, può proporre, alle singole camere di commercio italiane
allestero, specifici progetti di attività promozionale. In tal caso le camere
interessate ne assumono la responsabilità gestionale sulla base del piano finanziario.
Art. 4.
Finanziamento dellattività
svolta
1. Entro il 31 marzo dellanno
successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di contributo, la camera di
commercio italiana allestero invia al Ministero e alla rappresentanza diplomatica
competente:
a) la relazione sullesecuzione del
programma di attività;
b) il bilancio consuntivo, corredato dalla
relazione del collegio dei revisori dei conti o dal rapporto della società di revisione
contabile;
c) copia delle deliberazioni o dei verbali
degli organi camerali statutariamente competenti per lapprovazione del rendiconto di
attività e del bilancio consuntivo;
d) lelenco dei soci effettivi al 31
dicembre di ogni anno, con lindicazione del numero de soci locali;
e) la variazione statistica degli associati
rispetto allanno precedente;
f) la composizione degli organi sociali.
2. La relazione sullesecuzione del
programma di attività si compone di schede informative concernenti i singoli progetti
eseguiti. In ciascuna scheda si illustrano analiticamente:
a) le azioni svolte nelleseguire ogni
singolo progetto;
b) i risultati raggiunti a fronte degli
obiettivi con lautovalutazione degli indicatori di risultato e dei rispettivi
standard;
c) i costi sostenuti nellesecuzione di
ogni singolo progetto;
d) lattività svolta per settore
merceologico.
Art. 5.
Criteri per la concessione e per la
determinazione del contributo finanziario
Il provvedimento di concessione del contributo
è adottato sentita, in merito alla richiesta avanzata dalla camera, la competente
rappresentanza diplomatica italiana.
Il contributo è determinato tenendo conto dei
risultati raggiunti, accertati con lapplicazione dei succitati indicatori e
standard, e della conformità dellattività svolta rispetto al programma approvato
nel limite del 50% delle spese sostenute relative al programma stesso, entro la dotazione
finanziaria dellamministrazione.
Lamministrazione si riserva la facoltà
di negare ovvero ridurre il contributo quando il grado di autofinanziamento, che è un
indice della capacità di azione della camera, sia inferiore al 50% delle entrate,
risultanti dal bilancio consuntivo.
Art.6.
Modalità di applicazione
Con provvedimento del dirigente generale
incaricato dallufficio dirigenziale competente per materia, sono approvati i modelli
della domanda di ammissione ai contributi di cui al presente regolamento, nonché delle
relazioni sullesecuzione del programma di attività di cui allarticolo 4. Il
decreto ministeriale 10 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1992,
n. 95, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 luglio 1999
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Il Ministro:FASSINO |
| Visto, il Guardasigilli:DILIBERTO |
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| Registrato alla Corte dei conti il 2
settembre 1999 |
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| Registro n. 1 Commercio estero, foglio n.
118 |
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N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dallamministrazione competente per materia, ai sensi dellart. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sullemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
applicato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alla premessa:
La Legge 1° luglio 1970, n. 518, recante:
"Riordinamento delle camere di commercio italiane allestero", è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1970, n. 182. Si riporta il testo
dellart. 9:
"Art. 9. Il Ministero per il
commercio con lestero può concedere alle associazioni riconosciute ai sensi della
presente legge contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono
essere inoltrate al Ministero del commercio con lestero per il tramite della
rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprimerà il proprio motivato parere.
Nel determinare la misura dei contributi da
erogare nei limiti delle disponibilità annuali dellapposito capitolo del proprio
stato di previsione della spesa, il Ministero del commercio con lestero valuta, in
particolare, lopera svolta e da svolgere in favore dello sviluppo delle relazioni
commerciali con lItalia e linteresse che al riguardo presenta il mercato
locale".
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n.
192. Si riporta il testo dellart. 12:
"Art.12 . 1. La concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e lattribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. Leffettiva osservanza di criteri e
delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi di cui al medesimo comma 1".
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, recente: "Disposizioni in materia di commercio con lestero, a norma
dellart. 4, lettera c), e dellart.11 della legge 15 marzo 1997, n 59", è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo
dellart. 22, commi 1 e 3:
"1. Fatto salvo quanto previsto
dallart. 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui allart. 1,
comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con
lestero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività
promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in
particolare, linternazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Essi possono
essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto
dal suddetto art.1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per
il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata".
"3. I criteri e le procedure di
concessione dei contributi erogati dl Ministero del commercio con lestero ai sensi
delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di
terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dellart. 12 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti
dallart. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante:
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63 s.o. n.
56/L. Si riporta il testo dellart. 20, comma 5:
"5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali e
delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici,
accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino
superflui e costituendo centri inter-servizi dove raggruppare competenze diverse ma
confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione
dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti
dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività,
anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di
semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando lobbligo di
porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di
integrazione dellefficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
allart. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione
della loro specificità, lesercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi
collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei
soggetti portatori di interessi diffusi;
g) lindividuazione delle
responsabilità e delle procedure di verifica e controllo".
La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
"Disciplina dellattività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo del vigente art. 17, comma 3:
"3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note allart. 1:
- Lart. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è citato
nelle note alle premesse.
- La legge 1° luglio 1970, n. 518, è citata nelle note alle
premesse.
Note allart. 6:
- Il decreto ministeriale 10 aprile 1992,
recante "Criteri per la determinazione del contributo alle camere di
commercio italiane all’estero", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
aprile 1992, n. 95.