|
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 1 marzo 2000, n.113
Regolamento recante modalita', condizioni ed importo massimo
dell'intervento agevolativo
di cui all'articolo 4 della legge
24 aprile 1990, n. 100, come modificato dell'articolo 20, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
(pubblicato sulla G.U. n.107 del 10.05.2000)
- IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
- di concerto con
- IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
-
- Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 1990, n. 101, recante:
- "Norme sulla promozione della partecipazione a societa'
ed imprese miste all'estero", e in particolare l'articolo 4, comma 1, periodo primo,
cosi' come modificato dal decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143, che prevede che
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite le modalita', le
condizioni e l'importo massimo per la corresponsione dei contributi agli interessi da
parte del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.
295, agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o
parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' e imprese all'estero partecipate
dalla Societa' italiana per le imprese all'estero S.p.a. - Roma (SIMEST);
-
- Visto l'articolo 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della
citata legge n. 100/1990, che prevedono che il tasso di interesse agevolato e' stabilito
in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del
settore industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento, e
che i relativi oneri sono a carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295;
-
- Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente:
"Abolizione del "fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di
riferimento";
-
- Visto l'articolo 109/L della legge 14 ottobre 1957, n. 1203,
successivamente modificata dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, con la quale e' stato
ratificato il Trattato istitutivo della Comunita' europea;
-
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare
l'articolo 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei
criteri e delle modalita' di erogazione;
-
- Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero in data 28 novembre 1997,
n. 500, recante modalita', condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di
cui al predetto articolo 4 della legge n. 100/1990;
-
- Visto l'articolo 25 del decreto legislativo n. 143/1998 che
attribuisce alla SIMEST, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la gestione degli interventi di
sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge
24 aprile 1990, n. 100, e prevede la stipula di apposite convenzioni con il Ministero del
commercio con l'estero, al fine anche di determinare i compensi e rimborsi relativi a tale
gestione;
-
- Visto il decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
-
- Vista la convenzione, relativa alla gestione del Fondo di cui
all'articolo 3 della legge n. 295/1973, stipulata fra il Ministro del commercio con
l'estero e la SIMEST in data 15 ottobre 1998 ed approvata con decreto del Ministro del
commercio con l'estero del 16 ottobre 1998;
-
- Visto l'articolo 2, primo comma, della citata convenzione del
15 ottobre 1998 concernente l'istituzione del "Comitato agevolazioni" quale
organo deliberativo in materia di interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui all'articolo 4 della legge n.
100/1990 soprarichiamata;
-
- Atteso che, a seguito delle modifiche apportate alla legge n.
100/1990 dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 143/1998, occorre rideterminare
modalita', condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4
della stessa legge n. 100/1990;
-
- Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'articolo
3, relativo al controllo preventivo di legittimita' sugli atti non aventi forza di legge;
-
- Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri";
-
- Udito il parere n. 253/99 della sezione consultiva per gli
atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 6 dicembre 1999;
-
- Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988,
con nota n. 200199 in data 19 gennaio 2000;
-
-
A d o t t a
-
il seguente regolamento:
-
Art. 1.
Disposizioni generali
1. La Societa' italiana per le imprese
all'estero S.p.a. - Roma (SIMEST), nella sua qualita' di soggetto gestore
del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di
operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di
capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla
SIMEST S.p.a.
2. Il contributo agli interessi di cui al precedente comma 1 puo' essere
concesso a fronte di operazioni di finanziamento accordate agli operatori
italiani da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attivita'
bancaria, ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, per l'acquisizione di quote in societa' o imprese all'estero
non ancora costituite o gia' costituite. In quest'ultima ipotesi la quota
eventualmente detenuta in precedenza dallo stesso operatore richiedente
deve risultare interamente versata.
3. Il contributo agli interessi di cui al precedente comma 1 puo' essere
concesso a fronte di operazioni per le quali la quota di capitale di
rischio non e' acquisita dagli operatori italiani prima della data della
delibera del consiglio di amministrazione della SIMEST che approva
l'acquisizione della partecipazione di quest'ultima nella societa' o
impresa all'estero.
4. Detto contributo non puo' cumularsi con altre provvidenze pubbliche
finalizzate ad agevolare la stessa acquisizione, mentre puo' sussistere
anche in presenza di interventi finanziari comunitari o resi disponibili
da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli
investimenti all'estero.
5. I contributi agli interessi corrisposti ai sensi del presente decreto
sono addebitati al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n. 295, nei limiti delle effettive disponibilita' finanziarie destinate a
tale attivita'.
Art. 2.
Procedimento per la concessione
1. L'operatore interessato puo' presentare alla SIMEST domanda di
contributo agli interessi anche prima della data della delibera del
consiglio di amministrazione della SIMEST stessa che approva
l'acquisizione della partecipazione di quest'ultima nella societa' o
impresa all'estero e comunque non oltre tre mesi successivi alla suddetta
data.
2. Le domande di contributo agli interessi sono istruite secondo l'ordine
cronologico di arrivo delle stesse, sempreche' complete della necessaria
documentazione.
3. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il perseguimento degli
obiettivi e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 24 aprile
1990, n. 100, e successive modifiche, la tipologia della partecipazione
dell'operatore richiedente nella societa' o impresa all'estero e, nel caso
di apporti in natura, la congruita' di tali apporti. Per tale attivita'
possono essere utilizzati i documenti e altri elementi di valutazione
acquisiti dalla SIMEST ai fini dell'assunzione della propria
partecipazione.
4. L'attivita' istruttoria e la relativa deliberazione finale del
"Comitato agevolazioni" sono definite non oltre sei mesi dalla data di
arrivo della domanda completa della necessaria documentazione.
5. Ove le disponibilita' finanziarie del Fondo siano insufficienti
rispetto alle domande presentate, il "Comitato agevolazioni" provvede ad
accogliere prioritariamente le domande avanzate dagli operatori in
possesso di certificazione di qualita' del prodotto o dell'azienda in
attuazione di quanto previsto all'articolo 22, comma 8, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
Art. 3.
Importo massimo agevolabile
1. L'importo massimo agevolabile dei finanziamenti, fermi restando i
limiti di intensita' d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria, e'
fissato in misura non superiore al controvalore in lire o in euro del 90%
della prevista quota complessiva di partecipazione degli operatori
italiani richiedenti nella societa' o impresa estera fino al 51% del
capitale di quest'ultima. Ove le relative richieste siano presentate da
piu' operatori italiani partecipanti al capitale di una stessa societa'
estera, l'agevolazione, fermi i limiti massimi sopra indicati, viene
proporzionalmente commisurata ai rispettivi apporti al capitale della
societa' estera. Ove piu' imprese italiane, i cui bilanci risultino in uno
stesso bilancio consolidato, presentino domanda di contributo agli
interessi per una medesima iniziativa, ai fini del calcolo dell'intensita'
massima dell'aiuto, sara' preso in considerazione l'ammontare complessivo
dei finanziamenti. Per il computo del predetto limite del 51% non viene
considerato l'importo della quota di partecipazione della SIMEST nella
societa' o impresa estera.
2. Ai fini del calcolo dell'importo massimo dei finanziamenti e dell'intensita'
d'aiuto, il controvalore in lire o in euro della partecipazione e'
calcolato sulla base del tasso di cambio, rilevato ai sensi dell'articolo
2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, ed eventuali successive
modificazioni, quindici giorni lavorativi prima della data di
deliberazione della concessione dell'agevolazione, o, in caso di valute
non ricomprese nell'elenco di cui al medesimo articolo 2, comma 1, al
tasso di cambio rilevato alla stessa data dall'Ufficio italiano dei cambi
sulla base della quotazione del dollaro statunitense. Per le domande
pervenute dopo il 31 dicembre 1998 si applicano, per le valute dei Paesi
appartenenti all'Unione monetaria europea, i tassi di conversione fissi
stabiliti dal Consiglio europeo in base all'articolo 109/L, paragrafo 4,
prima frase, del Trattato istitutivo della Comunita' europea e, per le
altre valute, i tassi di cambio rilevati secondo quanto previsto nella
prima parte del presente comma, tenendo conto, ove necessario, del tasso
di conversione Euro/Lira, irrevocabilmente stabilito dal Consiglio europeo
in base al predetto articolo.
3. La durata massima dei finanziamenti, che devono essere denominati in
lire o in euro, non puo' eccedere gli otto anni a partire dalla prima
erogazione, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di
tre anni. I rimborsi devono avvenire con cadenza semestrale.
Art. 4.
Modalita' di erogazione
1. Il contributo agli interessi e' pari, per tutta la durata del
finanziamento, al 50% del tasso di riferimento, determinato ai sensi
dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, per il credito agevolato al settore industriale, in vigore
alla data di stipula del contratto di finanziamento. Esso e' erogato, in
lire o in euro, all'operatore richiedente direttamente o tramite il
soggetto finanziatore, non oltre trenta giorni dal completamento della
documentazione necessaria.
2. L'intervento agevolativo decorre dal momento dell'erogazione del
finanziamento sempreche' sia stata perfezionata o persista l'acquisizione
della partecipazione della SIMEST al capitale di rischio della societa' o
impresa all'estero, siano stati effettuati da parte dell'operatore
richiedente i versamenti o gli apporti della quota di capitale di rischio
acquisita nella societa' o impresa all'estero e sia stata trasmessa la
necessaria documentazione. Tali versamenti o apporti sono agevolabili in
quanto effettuati entro due anni dalla data di concessione
dell'agevolazione.
3. In caso di acquisizione di quote di capitale di rischio con apporti di
natura non finanziaria l'operatore richiedente deve produrre, ai fini
della valutazione circa l'ammissibilita' e la congruita', una perizia
giurata o una valutazione di una societa' specializzata. La SIMEST puo'
disporre una ulteriore perizia o valutazione il cui costo e' a carico
dell'operatore.
4. L'erogazione del contributo in conto interessi, che e' subordinata alla
sussistenza dei requisiti indicati al precedente comma 2 del presente
articolo, avviene in piu' quote sulla base delle rate di interessi,
previste dal piano di ammortamento del finanziamento, pagate
dall'operatore richiedente.
5. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, il tasso
d'interesse e le altre condizioni alle quali e' perfezionato il
finanziamento sono liberamente concordati tra l'operatore richiedente ed
il soggetto finanziatore.
6. Il controvalore in lire o in euro dei versamenti o apporti oggetto del
finanziamento e' calcolato sulla base del tasso di cambio rilevato, ai
sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 312/1993 ed eventuali
successive modificazioni, alla data in cui i versamenti o apporti sono
effettuati. In caso di valute non ricomprese nell'elenco di cui al
medesimo articolo 2, comma 1, il controvalore in lire o euro e' dato dai
tassi di cambio indicativi rilevati periodicamente dall'Ufficio italiano
dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense. Per i
versamenti o apporti successivi al 31 dicembre 1998 si applicano, per le
valute dei Paesi appartenenti all'Unione monetaria europea, i tassi di
conversione fissi stabiliti dal Consiglio europeo in base all'articolo
109/L, paragrafo 4, prima frase, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea e, per le altre valute, i tassi di cambio rilevati secondo quanto
previsto nella prima parte del presente comma, tenendo conto, ove
necessario, del tasso di conversione euro/lira irrevocabilmente stabilito
dal Consiglio europeo, in base al predetto articolo.
Art. 5.
Cessazione dell'agevolazione
1. L'intervento agevolativo cessa, a decorrere dalle date dei rispettivi
eventi, in caso di:
a) estinzione anticipata del finanziamento, decadenza dal beneficio del
termine o risoluzione del relativo contratto per qualsiasi causa;
b) cessazione dell'attivita' dell'operatore beneficiario o fallimento o
altra procedura concorsuale che comporti la cessazione dell'attivita';
c) disinvestimento della quota di partecipazione finanziata;
d) cessazione della partecipazione della SIMEST nell'impresa o societa'
estera nell'ipotesi di inadempimento da parte dell'operatore italiano dei
relativi obblighi contrattuali assunti nei confronti della SIMEST stessa.
Art. 6.
Revoca delle agevolazioni
1. Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o
erogato in assenza di uno o piu' requisiti per fatti imputabili
all'operatore richiedente e non sanabili, il "Comitato agevolazioni"
delibera la revoca, totale o parziale, del contributo. Tale revoca
comporta la restituzione entro i termini stabiliti dallo stesso "Comitato
agevolazioni", del contributo eventualmente erogato, con applicazione
degli interessi dalla data di ciascuna erogazione a quella di effettivo
riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca centrale europea sulle
operazioni di rifinanziamento principali, vigente alla data di ciascuna
erogazione maggiorato di cinque punti percentuali ed una sanzione
amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l'importo indebitamente
fruito.
2. Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o
erogato in assenza di uno o piu' requisiti per falli non imputabili
all'operatore richiedente, il "Comitato agevolazioni" delibera la revoca
totale o parziale del contributo. Tale revoca comporta la restituzione,
entro i termini stabiliti dallo stesso "Comitato agevolazioni" del
contributo eventualmente erogato con applicazione degli interessi, dalla
data di ciascuna erogazione a quella di effettivo riaccredito, al tasso
utilizzato dalla Banca centrale europea sulle operazioni di
rifinanziamento principali vigente alla data di ciascuna erogazione.
3. Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, la Simest e'
autorizzata ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
Art. 7.
C o n t r o l l i
1. Il "Comitato agevolazioni" puo' disporre controlli anche a campione
sulle operazioni oggetto di agevolazioni ai sensi del presente decreto.
2. A tal fine il "Comitato agevolazioni", fatto salvo quanto previsto
all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, stabilisce i
criteri, i termini e le modalita' dei controlli, i requisiti dei soggetti
preposti a tale attivita' comprese le cause di incompatibilita', nonche'
la misura massima dei relativi oneri.
All'inizio di ciascun anno il "Comitato agevolazioni" delibera il
programma dei controlli che intende effettuare.
3. L'attivita' di controllo deliberata dal "Comitato agevolazioni" puo'
essere eseguita dal Ministero del commercio con l'estero o da altre
amministrazioni pubbliche competenti in materia. Le spese relative
all'effettuazione dei controlli sono a carico del Fondo 295.
4. I risultati dei controlli effettuati sono tempestivamente trasmessi al
"Comitato agevolazioni" a cura dei soggetti interessati.
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. In attuazione del presente decreto la Simest predispone apposita
circolare operativa contenente anche il modulo di domanda che, dopo
l'approvazione da parte del "Comitato agevolazioni", sara' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il modulo di domanda
prevede la documentazione da allegare, compresa quella necessaria ai fini
di quanto previsto dalla normativa antimafia.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle domande di
contributo agli interessi pervenute alla Simest a partire dalla data di
entrata in vigore del medesimo, nonche' alle domande presentate al
Mediocredito centrale o alla Simest anche prima di tale data purche'
relative ad operazioni per le quali non e' ancora intervenuta, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, la delibera positiva del
consiglio di amministrazione della Simest relativa all'acquisizione della
partecipazione di quest'ultima al capitale di rischio della societa' o
impresa estera. Alle domande di ammissione all'agevolazione presentate al
Mediocredito centrale o alla Simest prima della data di entrata in vigore
del presente decreto relative ad operazioni per le quali la delibera
positiva del consiglio di amministrazione della Simest e' gia' intervenuta
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 novembre
1997, n. 500, richiamato nelle premesse del presente decreto, in quanto
compatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo n.
143/1998.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle domande
presentate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo,
ancorche' riferite ad operazioni di finanziamento di partecipazioni in
societa' estere non miste acquisite in epoca precedente, purche' la
relativa domanda di contributo sia presentata non oltre tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° marzo 2000
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Amato
Il Ministro del commercio con l'estero Fassino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 2
maggio 2000 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica,
foglio n. 13
NOTE
- Avvertenza:
- Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
-
- Nota al titolo:
- La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante: "Norme sulla
promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1990. Si riporta il testo dell'art. 4, cosi'
come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143:
- "4.1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori
italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di
capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a.,
alle modalita', condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero. Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993,
n. 489. In ogni caso il tasso e' stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di
riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi
dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in
vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento.
I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28
maggio 1973, n. 295.
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della
prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.
3. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese
all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote
di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione
del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali
derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi
ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalita' e condizioni che saranno
all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE".
-
- Nota alle premesse:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100,
vedasi in nota al titolo.
- - Si riporta il testo dell'art. 109/L della legge 14 ottobre
1957, n. 1203. (Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali, firmati a Roma
il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed
atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati;
- c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle
Comunita' europee):
- non appena presa la decisione sulla data
d'inizio della terza fase conformemente all'art. 121, paragrafo 3, o,
secondo i casi, immediatamente dopo il 1o
luglio 1998:
- il Consiglio adotta le disposizioni di cui all'art. 107,
paragrafo 6;
- i Governi degli Stati membri senza deroga nominano, in
conformita' della procedura di cui all'art. 50 dello statuto del SEBC, il presidente, il
vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati
membri con deroga, il numero dei membri del comitato esecutivo puo' essere inferiore a
quello previsto dall'art. 11.1., dello statuto del SEBC, ma in nessun caso puo' essere
inferiore a quattro.
- Non appena e' stato nominato il comitato esecutivo, il SEBC e
la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attivita' come
indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro
poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.
- 2. Non appena e' stata istituita la BCE, essa, se necessario,
assume i compiti dell'IME. Con l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione;
le relative modalita' sono definire nello statuto dell'IME.
- 3. Se e fintantoche' vi sono Stati membri con deroga e fatto
salvo l'art. 107, paragrafo 3, del presente trattato, il consiglio generale della BCE di
cui all'art. 45 dello statuto del SEBC sara' costituito in quanto terzo organo decisionale
della BCE.
- 4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio,
deliberando all'unanimita' degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione
e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive
monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu
viene a sostituirsi a queste valute; e sara' quindi valuta a pieno diritto.
- Questa misura di per se' non modifica il valore esterno
dell'ecu. Il Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure
necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di quegli Stati membri.
- 5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando
all'unanimita' degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su
proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale
l'ecu subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure
necessarie per l'introduzione dell'ecu come moneta unica nello Stato membro interessato.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. Il
testo dell'art. 12, comma 1, e' il seguente:
- "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici o privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono
attenersi".
- Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 28 novembre 1997, n. 500, reca: "Regolamento recante
modalita', condizioni e tempi dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale
S.p.a., previsto dall'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n.
- 100, a favore degli operatori italiani per il parziale
finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle societa' o imprese miste
all'estero partecipate dalla Simest S.p.a." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 27 gennaio 1998, n. 21.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante:
- "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 maggio 1998, n. 109.
- Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1, 2, 3 e 4:
- "Art. 25. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la
gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema
produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20
ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, ed all'art. 14 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data
la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita
alla Finest S.p.a.
- Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di
collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
- 2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1, la
Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al
fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque,
essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi
interventi.
- 3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e
nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle
leggi di cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e
di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
- 4. Entro le date di cui al comma 1, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con
l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilita'
finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materia di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo.
- Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione
della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Nota all'art. 1:
- - L'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (Aumento del
fondo di dotazione del Mediocredito centrale) ha istituito un fondo gestito fino al 31
dicembre 1998 dal Mediocredito centrale per conto del Ministero del tesoro, al quale fanno
carico anche gli oneri derivanti dal pagamento del contributo in conto interessi relativi
ai finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 4, della legge n. 100/1990. L'art. 25 del
decreto legislativo n. 143/1998 ha trasferito la gestione di tale fondo alla Simest dal 1o
gennaio 1999.
- Note all'articolo 2:
- - Per il titolo della legge 24 aprile 1990, n. 100, vedasi in
nota al titolo.
- - Il comma 8, dell'art. 22 del decreto legislativo n.
- 143/1998 cosi' recita:
- "8. Nella determinazione dei criteri per la concessione
dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese
puo' essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una
certificazione di qualita' del prodotto e dell'azienda".
- Nota all'art. 3:
- - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993,
n. 312. (Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di
riferimenti).
- "Art. 2. - 1. La Banca d'Italia rileva a titolo
indicativo, per ciascuna giornata lavorativa, le quotazioni di riferimento contro lire
delle seguenti valute estere:
- a) dollaro USA;
- b) ecu e valute comunitarie;
- c) dollaro canadese, yen giapponese, franco svizzero, scellino
austriaco, corona norvegese, corona svedese, marco finlandese e dollaro australiano.
- 2. La Banca d'Italia ha facolta' di modificare l'elenco delle
valute estere di cui al comma 1 qualora esigenze di mercato lo rendano necessario.
- 3. La rilevazione di cui al comma 1 avviene sulla base dei
cambi comunicati in sede di concertazione fra banche centrali alle ore 14,15 di ciascuna
giornata lavorativa.
- 4. Nelle giornate del 14 agosto, 24 e 31 dicembre, nonche' in
tutti gli altri casi nei quali la concertazione di cui al comma 3 non possa avere luogo,
per le valute interessate valgono le quotazioni rilevate il giorno lavorativo precedente.
- 5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la concertazione di
cui al comma 3 venga soppressa o significativamente modificata, la Banca d'Italia rileva
la quotazione delle valute di cui al comma 1 secondo le modalita' stabilite dal Ministro
del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia.
- 6. Le quotazioni rilevate ai sensi del presente articolo sono
diffuse al mercato dalla Banca d'Italia tramite circuito informativo telematico e rese
note al pubblico con comunicato del Ministero del tesoro".
- Per il testo dell'art. 109/L del trattato istituito della
Comunita' europea, vedasi in note alle premesse.
- Nota all'art. 4:
- - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Disciplina del credito agevolato nel settore
industriale):
- "Art. 20. - Determinazione del tasso di riferimento.
- Il tasso di riferimento e' determinato con decreto del
Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio.
- Successivamente, tale tasso di riferimento si modifichera'
automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei
fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio
termine.
- Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso di
riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio.
- Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni
automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura
superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con
proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio, modifichera', ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei
tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.
- Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e
integrazioni".
- Per il testo dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n.
- 312, vedasi in note all'art. 3.
- Nota all'art. 6:
- - Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, reca:
- Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (2) (1/circ).
- Nota all'art. 7:
- - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico le imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59):
- "Art. 8. - Ispezioni e controlli.
- 1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito
i termini e le modalita' dei controlli di propria competenza, puo' disporre in qualsiasi
momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo
scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal
provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte
dall'impresa beneficiaria, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti
nel procedimento e la regolarita' di quest'ultimo.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri
competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della
gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attivita' ispettive,
comprese le cause di incompatibilita', nonche' i compensi indipendentemente dall'entita'
dell'intervento, le modalita' di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni,
la misura massima degli oneri per le attivita' di controllo poste a carico dei fondi per
gli interventi, nonche' gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno
libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata.
- E' fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio
e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le
societa' beneficiarie degli interventi nonche' con le societa' controllanti o controllate,
durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.
- 3. Nei limiti fissati con le modalita' di cui al comma 2, gli
oneri per le attivita' di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti
dei Fondi di cui al comma 9 dell'art. 7.
- Nota all'art. 8:
- - Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, vedasi in
nota all'art. 7.
|