Viale Boston, 25 - 00144 Roma tel.: 06 59931

home          contatti         mappa

 

DECRETO 23 marzo 2000, n.136
(pubblicato sulla G.U. n.121 del 26 maggio 2000)

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilità e di assistenza tecnica, ai sensi del'articolo 22, comma 5, lettere a), e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L’ESTERO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante "Disposizioni in materia di commercio estero, a norma dell’art. 4, lett. c), e dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 " e, in particolare, l’articolo 22, comma 5;

VISTO l'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304 recante "Provvedimenti per la promozione delle esportazioni" ed, in particolare, i commi 1 e 3 dello stesso articolo;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, concernente "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane";

VISTO il decreto ministeriale 22 settembre 1999 n.441, con il quale è stata data attuazione all'articolo 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'articolo 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO l’articolo 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero", a norma del quale, in particolare, dal 1 gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo viene attribuita alla Simest S.p.A., che succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche di cui era titolare Mediocredito Centrale S.p.A. prevedendo altresì la stipula di apposite convenzioni con il Ministero del Commercio con l’Estero;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea pubblicata sulla GUCE C 68 del 6.3.1996 relativa agli aiuti "de minimis";

VISTO l’articolo 2, comma 1 della convenzione stipulata tra il Ministero del Commercio con l’Estero e la Simest S.p.A., in data 16 ottobre 1998 – ed approvata in pari data con decreto dello stesso Ministro – concernente l’istituzione del "Comitato Agevolazioni" quale organo deliberativo degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo indicati all’art. 25, comma 1 del Decreto Legislativo 143/’98;

VISTO l’art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 143/1998, ai sensi del quale il decreto di attuazione degli interventi agevolativi previsti al comma 5 dello stesso articolo, è adottato dal Ministro per il commercio con l’estero di concerto con il Ministro del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del ;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1
(oggetto)

Il presente regolamento, in attuazione dell’art. 22 comma 6 del Decreto Legislativo n. 143/98, fissa la disciplina relativa al finanziamento agevolato delle spese derivanti dalla realizzazione:

a) di studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all’aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo è costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l’opera;

b) di programmi di assistenza tecnica e di studi di fattibilità, collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani all’estero.

Art. 2
(definizioni)

1.Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) Programmi di assistenza tecnica: l’insieme organico di interventi , nei confronti di un cliente, di un licenziatario, di una joint venture, di una propria impresa all’estero , finalizzati alla valorizzazione del prodotto, al trasferimento di know how, all’organizzazione dei processi produttivi o distributivi, alla formazione professionale, al fine di promuovere gli investimenti o le esportazioni;

b) Studi di prefattibilità: le valutazioni e le analisi i cui costi sono sostenuti dalle imprese allo scopo di definire e selezionare preliminarmente progetti di investimento in Paesi non appartenenti all’Unione Europea connessi all’aggiudicazione di commesse, comunque denominate, in cui il corrispettivo è costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l’opera.

c) Studi di fattibilità: le analisi, le indagini e le valutazioni, i cui costi sono sostenuti dalle imprese allo scopo di elaborare un progetto di esportazione di beni o di servizi, un piano di investimento o di trasferimento di tecnologia, ovvero in relazione all’aggiudicazione di commesse in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, il cui corrispettivo consiste in tutto o in parte nel diritto di gestire l’opera.

d) Commessa: l’incarico per l’esecuzione di forniture o di lavori ovvero per la prestazione di servizi, in Paesi non facenti parte della Unione Europea il cui corrispettivo consiste in tutto o in parte nei proventi connessi al diritto di gestire l’opera.

e) Piccola media impresa (PMI): le imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalla raccomandazione della Commissione Europea, nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato (pubblicata sulla G.U.C.E. n. C213 del 23.7.’96 e successive modificazioni ed integrazioni).

f) Periodo di realizzazione: il tempo concesso all’impresa per realizzare il programma o lo studio approvato. Esso decorre dalla data di concessione del finanziamento e termina, rispettivamente, sei mesi dopo, nel caso degli studi di prefattibilità e di fattibilità, e un anno dopo, qualora si tratti di programmi di assistenza tecnica.

g) Periodo di utilizzo: il tempo concesso alle imprese per richiedere l’erogazione dell’importo finanziato. Esso ha inizio dalla data della stipula del contratto di finanziamento e termina sei mesi dopo, nel caso di studi di prefattibilità e di fattibilità, e un anno dopo, qualora si tratti di programmi di assistenza tecnica.

h) "Legge n.394 del 1981": la legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;

i) Legge n. 304 del 1990, articolo 3", la legge recante provvedimenti per la promozione delle esportazioni, in particolare per la concessione alle imprese italiane di finanziamenti agevolati delle spese di partecipazione a gare internazionali;

l) "Fondo": il Fondo, istituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394 e trasferito alla Simest S.p.A. ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le cui disponibilità sono utilizzate per il finanziamento degli interventi agevolativi disciplinati dal presente regolamento;

m) Comitato: il Comitato istituito presso la Simest S.p.A. in attuazione della convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del Commercio con l’Estero e la SIMEST SpA, per l'amministrazione dei Fondi relativi alle leggi di cui all’articolo 25, comma 1 del Decreto Legislativo n. 143/'98;

n) Ministero:il Ministero del Commercio con l’Estero;

o) ICE: l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero;

p) SIMEST S.p.A: Società Italiana per le imprese all’estero S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, alla quale è stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi di cui all’art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (soggetto gestore).

Art. 3
(beneficiari)

  1. Beneficiari dei finanziamenti di cui all’articolo 1 sono le imprese italiane, nonché loro consorzi o associazioni.
  2. Sono ammesse con priorità al finanziamento le richieste delle piccole e medie imprese, comprese quelle agricole, loro Consorzi o Associazioni; inoltre, in secondo luogo, sono ammesse con priorità le richieste delle imprese in possesso di certificazione di qualità del prodotto o dell’azienda. Allo scopo di dare attuazione a tali priorità, le domande delle suddette imprese sono accolte dal Comitato in via preliminare .

Art. 4
(spese ammissibili)

  1. Per quanto riguarda gli studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all’aggiudicazione di commesse, sono ammissibili al finanziamento agevolato, nei limiti del cinquanta per cento dell’importo, le spese a carico dell’impresa, inserite nel preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante ed allegato alla domanda di finanziamento. Sono in particolare ammissibili al finanziamento agevolato le spese relative a salari, emolumenti dovuti a consulenti od esperti, viaggi, studi di supporto, test, altre spese di natura tecnica che risultino strettamente collegate allo studio da effettuare. Eventuali spese derivanti dalle operazioni di finanziamento della commessa sono ammissibili se relative alla fase di acquisizione del finanziamento stesso, mentre sono esclusi i costi relativi ad interessi, commissioni ed altre spese conseguenti al finanziamento stesso. Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo di sei mesi che decorre dalla data della delibera di concessione del finanziamento.

  2. Per quanto riguarda i programmi di assistenza tecnica, sono ammissibili al finanziamento agevolato le spese a carico dell’impresa, inserite nel preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante ed allegato alla domanda di finanziamento. Il contratto di assistenza deve risultare stipulato non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda stessa.Sono ammissibili le spese sostenute al massimo entro un anno dalla data della delibera di approvazione del finanziamento. Nel quadro del programma di assistenza tecnica sono, in particolare, ammissibili al finanziamento agevolato le spese connesse all’installazione e messa in opera di macchinari o impianti, nonché quelle derivanti dall’attività di addestramento e di formazione, da viaggi e da soggiorni nel paese di destinazione del programma, e da altre spese, a condizione che risultino strettamente collegate al programma di assistenza.

  3. Per quanto riguarda gli studi di fattibilità, connessi alle esportazioni e agli investimenti italiani all’estero, sono ammissibili al finanziamento agevolato le spese a carico dell’impresa inserite nel preventivo, che può comprendere, in particolare, salari od emolumenti dovuti a consulenti o esperti, viaggi, studi di supporto, test, altre spese di natura tecnica connesse allo studio di fattibilità. Tale preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante, è allegato alla domanda di finanziamento. Sono ammissibili le spese sostenute al massimo entro sei mesi dalla data della delibera di concessione del finanziamento.

Art. 5
(importo massimo agevolabile)

1. L’importo massimo agevolabile dei finanziamenti è pari al:

a) 50% dell’importo complessivo delle spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità di cui all’ art. 1, comma 1, lettera a), inserite nel preventivo approvato dal Comitato;

b) 100% dell’importo complessivo delle spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibiità di cui all’ art. 1 comma 1, lettera b), inserite nel preventivo approvato dal Comitato.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 non può cumularsi con altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare le stesse iniziative.

3. Nel corso della realizzazione, fra le singole voci di spesa è consentita una compensazione pari al massimo al 15% di ciascun ammontare, fermo restando l’importo totale del finanziamento.

4. Il limite massimo dell’importo del finanziamento concedibile per ciascun programma di assistenza tecnica è pari ad un miliardo di lire italiane o corrispondente valore in EURO. La congruità dell’importo di ciascun finanziamento è valutata dal Comitato in relazione alla tipologia dell’esportazione o dell’investimento, nonché del mercato di destinazione.

5. L’importo massimo dei finanziamenti delle spese relative agli studi di fattibilità e di prefattibilità, di cui al precedente articolo 4, commi 1 e 3, è pari a settecento milioni di lire italiane o corrispondente valore in EURO. La congruità delle singole richieste di finanziamento è valutata dal Comitato anche alla luce del valore preventivato del progetto per il quale è realizzato lo studio di fattibilità o di prefattibilità ovvero del valore della commessa . Per lo stesso investimento o commessa, complessivamente, possono essere finanziati studi di fattibilità e di prefattibilità per un importo totale non superiore a due miliardi di lire italiane o corrispondente valore in EURO. Qualora le richieste di finanziamento di più studi di fattibilità e prefattibilità, relativi allo stesso investimento o commessa, comportino un impegno finanziario maggiore, si procede a riduzioni proporzionali.

6. Il complesso delle agevolazioni finanziarie non può comunque eccedere il limite massimo di 100.000 EURO per un triennio, a favore di ogni singola impresa, in attuazione della regola comunitaria cosiddetta "de minimis".

7. Nel quadro del presente regolamento, l’esposizione massima di ciascuna impresa nei confronti del Fondo non può superare i cinque miliardi di lire italiane o corrispondente valore in Euro.

Art. 6
(domanda di finanziamento)

1. La domanda di finanziamento è redatta su apposito modulo, reperibile presso gli Uffici del Ministero, della Simest, nonché presso i rispettivi siti Internet. Il modulo è approvato dal Comitato e riporta l’indicazione della documentazione da allegare. In particolare, gli allegati alla domanda sono i seguenti:

a) nel caso di richiesta di finanziamento di studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all’aggiudicazione di commesse:

      1. una relazione illustrativa dello studio da effettuare;

      2. preventivo delle spese da sostenere;

      3. i bilanci dell’impresa richiedente relativi all’ultimo triennio, corredati della relazione degli
         amministratori.

                4. se la realizzazione dello studio è affidata ad un’agenzia specializzata o ad altro soggetto, nella domanda
                    sono indicati anche il tipo di incarico, la sede e ragione sociale dell’agenzia prescelta;

b) nel caso di richiesta di finanziamento di programmi di assistenza tecnica:

  1. una relazione illustrativa delle specifiche attività che saranno svolte per fornire i servizi di assistenza all’estero;

  2. preventivo delle spese da sostenere;

  3. i bilanci dell’impresa richiedente relativi all’ultimo triennio, corredati della relazione degli amministratori.

  4. se il programma è svolto tramite un operatore locale, nella domanda sono indicati anche il tipo di accordo di collaborazione, il nominativo, l’ubicazione ed il settore di attività dello stesso.

  5. nella domanda deve essere, comunque, specificata l’esportazione o l’investimento in relazione ai quali è previsto il programma di assistenza tecnica. L’esportazione o l’investimento possono essere stati effettuati non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di finanziamento. In tal caso, l’avvenuta esportazione o l’effettuazione di investimenti devono risultare da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente;

c) nel caso di domanda di finanziamento per studi di fattibilità collegati alle esportazioni o agli investimenti:

  1. una relazione illustrativa dello studio di fattibilità finalizzato allo svolgimento di un programma di sviluppo delle esportazioni o alla realizzazione di un investimento sui mercati esteri;

  2. preventivo delle spese da sostenere;

  3. i bilanci dell’impresa richiedente relativi all’ultimo triennio, corredati della relazione degli amministratori;

  4. se lo studio è svolto tramite agenzia specializzata o altro soggetto, nella domanda sono riportate le informazioni necessarie ad individuare la sede, la ragione sociale della stessa e la tipologia del contratto stipulato.

2. La domanda di finanziamento è presentata alla Simest S.p.A., che la registra in ordine cronologico secondo la data di arrivo. Entro i successivi cinque giorni, il soggetto gestore comunica all’impresa la data di ricevimento, il numero di posizione attribuito alla domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ed i relativi termini.

Art. 7

(Istruttoria)

1. La Simest S.p.A., quale responsabile dell’istruttoria, esamina le domande di finanziamento in ordine cronologico di arrivo. L’istruttoria è volta:

a) ad accertare la capacità economica e finanziaria dell’impresa in relazione al programma presentato;

b) a verificare la finanziabilità delle spese preventivate, nonché la validità economico-commerciale del programma di assistenza o dello studio di prefattibilità o di fattibilità in funzione dello sviluppo delle esportazioni e degli investimenti.

2. In merito alla validità economica e commerciale dell’attività per la quale è richiesto il finanziamento e alla situazione dei mercati esteri di destinazione, la Simest S.p.A.può richiedere informazioni al Ministero, che le fornisce entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta.

3. La Simest S.p.A. può contestualmente chiedere all’impresa chiarimenti e documentazione integrativa. L’impresa provvede a fornire la documentazione richiesta entro trenta giorni; qualora l’impresa non risponda nei termini previsti, la domanda viene archiviata.

4. Le relazioni istruttorie predisposte dalla Simest S.p.A. sono sottoposte all’esame del Comitato, che delibera entro tre mesi dalla ricezione della domanda.

5. L’esito della richiesta di finanziamento è comunicato per iscritto al soggetto richiedente entro cinque giorni dalla data della relativa delibera del Comitato.

Art. 8

(tasso di interesse)

1. Il tasso di interesse agevolato da applicare ai finanziamenti è pari, per tutta la durata del finanziamento, al 25% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento stabilito dal Ministero del Tesoro, ai sensi del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1994.

Art. 9

(contratto di finanziamento)

  1. Entro due mesi dalla data della comunicazione relativa alla concessione del finanziamento, il beneficiario presenta alla Simest S.p.A. la documentazione necessaria per stipulare con la stessa Simest il contratto di finanziamento. La stipula ha luogo entro i trenta giorni successivi alla data di completamento della documentazione.

  2. Nel caso di mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti, l'impresa decade dai benefici del finanziamento.

Art. 10

(erogazione e relazioni finali)

  1. Nel caso di programmi di assistenza tecnica, la Simest S.p.A. eroga una quota pari al settanta per cento del finanziamento concesso, su richiesta dell’impresa, corredata della garanzia approvata dal Comitato. La richiesta di erogazione è presentata entro due mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. L’erogazione è effettuata entro un mese dalla presentazione della richiesta.

  2. Entro i due mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione, l’impresa presenta la relazione finale ed il consuntivo delle spese sostenute, nonché l’eventuale richiesta, corredata della garanzia dovuta, dell’erogazione a saldo. La Simest S.p.A. verificata l’esistenza delle condizioni stabilite, effettua l’erogazione entro un mese dalla richiesta dell’impresa. La relazione finale deve illustrare le azioni svolte sulla base delle spese effettivamente sostenute, che nel consuntivo devono essere poste a raffronto con il preventivo approvato. La relazione ed il consuntivo sono sottoscritti dal legale rappresentante.

  3. Nel caso di finanziamenti concessi per studi di prefattibilità e di fattibilità, il relativo importo è erogato per intero, su richiesta dell’impresa, corredata della garanzia approvata dal Comitato, che deve essere presentata entro due mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Tale erogazione è effettuata entro un mese dalla presentazione della richiesta.

  4. Entro i due mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione, l’impresa presenta il consuntivo delle spese sostenute ed una relazione, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante, nei quali siano riportati i contenuti ed i risultati dello studio finanziato, nonché il raffronto fra spese preventivate e spese sostenute.

Art. 11
(garanzie)

  1. L’impresa indica nella domanda di finanziamento, fra le tipologie elencate, le garanzie che intende prestare, a copertura del rimborso del capitale erogato e dei relativi interessi: fideiussione bancaria, assicurativa, fideiussione di Consorzi di garanzia collettiva fidi convenzionati con il soggetto gestore, pegno su titoli. La garanzia è prestata a fronte di ciascuna erogazione e svincolata pro-quota in relazione ai rimborsi effettuati, secondo le modalità stabilite al successivo comma 3 del presente articolo e all’art. 12.

  2. Il Comitato in sede di concessione del finanziamento delibera il tipo di garanzia da prestare fra quelle indicate dall’impresa nella domanda di finanziamento.

  3. Le PMI, loro Consorzi o Raggruppamenti, a copertura del rimborso del finanziamento, prestano garanzia, all’atto della richiesta di prima erogazione, per il 50% dell’importo del finanziamento stesso, più i relativi interessi. La garanzia è svincolata pro-quota dopo che l’impresa abbia rimborsato al Fondo la metà dell’importo erogato.

Art. 12
(rimborso del finanziamento)

  1. Il finanziamento è rimborsato a tasso agevolato, salvo che il Comitato non ne disponga la restituzione a tasso di riferimento, qualora, fatte salve cause di forza maggiore, il preventivo approvato risulti realizzato solo in parte o non realizzato, ovvero le spese sostenute non siano idoneamente documentate.

  2. Il finanziamento è rimborsato in sei rate semestrali posticipate, a quote costanti di capitale, più gli interessi sul debito residuo. La prima rata scade diciotto o dodici mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento rispettivamente per i programmi di assistenza tecnica e per gli studi di prefattibilità e di fattibilità. Dalla data di ciascuna erogazione e fino all’inizio del periodo di rimborso del capitale, sono dovuti interessi di preammortamento, a tasso agevolato, da corrispondere in rate semestrali posticipate.

Art. 13
(consuntivo ed esame del Comitato)

 

  1. L’impresa beneficiaria tiene la documentazione, compresi gli studi effettuati, a disposizione per eventuali controlli da parte del Ministero e della Simest S.p.A.

  2. Entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione, il soggetto gestore sottopone al Comitato una relazione che, oltre al consuntivo delle spese trasmesso dall’impresa, riporti il raffronto fra le spese sostenute e quelle preventivate e gli elementi per la valutazione dell’attività finanziata. Qualora il Ministero abbia effettuato controlli diretti sulla realizzazione delle iniziative, il soggetto gestore sottopone al Comitato anche le relazioni redatte dal Ministero.

  3. Il soggetto gestore verifica la corrispondenza delle spese risultanti dall’autocertificazione o da altra documentazione con quelle indicate nel preventivo approvato dal Comitato; effettua controlli a campione richiedendo alle imprese la documentazione in originale o in copia conforme; segnala al Comitato ogni eventuale anomalia connessa alla veridicità delle spese documentate.

  4. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino, a consuntivo, inferiori all’importo del finanziamento erogato, i beneficiari sono tenuti alla restituzione, entro tre mesi dalla comunicazione all’impresa della relativa delibera del Comitato, in un’unica soluzione, dell’importo non documentato, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento, con conguaglio delle somme eventualmente già rimborsate.

  5. Il Comitato delibera in merito al tasso di interesse e alle modalità di rimborso del finanziamento, ai sensi del precedente articolo 12.

Art. 14
(revoca)

    1. Il finanziamento è revocato, previa delibera del Comitato, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per la
       presentazione:

a) della richiesta delle erogazioni ovvero della garanzia approvata;

b) della relazione finale, nonchè del consuntivo delle spese sostenute di cui all’art. 10.

    2. Nei casi di revoca, il capitale erogato è rimborsato a tasso di riferimento entro tre mesi dalla data della relativa
        richiesta del soggetto gestore.

Art. 15
(controlli)

  1. Il Ministero, anche mediante ispezioni in loco, può sottoporre a controllo le operazioni oggetto di finanziamento ai sensi del presente regolamento. A tal fine, il Ministero può avvalersi della collaborazione dell’ICE. Le spese relative all’effettuazione dei controlli sono a carico del Fondo.

  2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero trasmette al Comitato il programma dei controlli che intende effettuare. Il Comitato, previa approvazione del programma, dispone l’invio al Ministero delle delibere e della documentazione necessaria per l’effettuazione dei controlli.

  3. I risultati dei controlli sono trasmessi dal Ministero al Comitato per le valutazioni di competenza in merito alle condizioni di rimborso del capitale e degli interessi.

Art. 16
(ulteriori competenze del soggetto gestore)

  1. Il soggetto gestore, oltre all'attività istruttoria, provvede, sulla base delle delibere del Comitato, alla stipula del contratto di finanziamento, all'assunzione delle garanzie ed all'effettuazione delle erogazioni, nonché alla tutela e al recupero dei crediti, ivi compresa l'escussione delle garanzie.

  2. Per il recupero delle somme dovute al Fondo, la Simest S.p.A. è autorizzata ad avvalersi della procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 17
(norme finali)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO
CON L'ESTERO
IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
  Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000
   Registro n.1 Commercio estero, foglio n.71


N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizoni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

109 del 13 maggio 1998. Si riporta il testo del comma 5, lettere a) e b) dell'art. 22 del suddetto D.Lgs.: "5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304:

a) nei limiti del 60 per cento dell'importo le spese relative a studi di prefattibilita' e di fattibilita' connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;

b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di prefattibilita' collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero".

Note alle premesse:

- Per il testo dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, vedasi in note al titolo.

- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 56/L.

- La legge 20 ottobre 1990, n. 304, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1990, n. 251. Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 3:

"Art. 3. - 1. Le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.

2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato articolo del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.

3. I settori beneficiari, nonche' i criteri, le modalita' ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento deliberera' il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981".

- Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1981, n. 147, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1981, n. 206. Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 2:

"Art. 2. - 1. E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee.

2. Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e' composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede:

b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;

c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) dal direttore generale dell'istituto nazionale per il commercio estero (ICE) o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

3. Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti e alle societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

4. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore.

5. E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1986".

- Il decreto ministeriale 22 settembre 1999, n. 441, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 novembre 1999, n. 280.

- Si riporta il testo dell'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirtto d'accesso ai documenti amministrativi):

"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalita', cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

"Art. 25. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.

2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti, per la gestione dei medesimi interventi.

3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalla legge di cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvedere al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.

5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi per il passaggio dal Mediocredito Centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981. n. 394, e' soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest S.p.a. della gestione degli interventi indicati al comma 1".

- Si riporta il testo dell'art. 2 della convenzione stipulata tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., in data 16 ottobre 1998.

"Art. 2. - 1. L'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi richiamate in premessa e trasferiti alla Simest S.p.a. ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Decreto legislativo, n. 143/1998, e' affidata ad un Comitato istituito presso la Simest S.p.a. composto da due dirigenti del Ministero del commercio con l'estero, di cui uno con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un dirigente del Ministero degli affari esteri, da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentate designato dalle regioni, da un rappresentante designato dell'Associazione bancaria italiana. Per l'esame degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, il Comitato sara' integrato, di volta in volta, da un membro designato dalle regioni o dalle province autonome territorialmente interessate alle singole iniziative oggetto di esame da parte del comitato.

Alle riunioni del Comitato possono assistere i membri del Collegio sindacale della Simest S.p.a., nonche' dirigenti della Simest S.p.a. autorizzati dal Comitato. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero sono nominati i componenti del Comitato e sono, altresi', fissati i compensi loro spettanti.

2. Il Comitato, in osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce le condizioni, i criteri, le modalita' e le direttive per gli interventi ai sensi della normativa vigente e delle successive modifiche o integrazioni della stessa nell'ambito della tipologia e delle caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo stabilite con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 143/1998, e delle condizioni, modalita' e tempi della concessione dei contributi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

3. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attivita':

delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni e le eventuali modifiche delle stesse;

delibera in ordine alle revoche, alle rinunzie, alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonche' all'avvio di azioni giudiziarie;

delibera su questioni di carattere generale e approva le circolari operative che disciplinano le modalita' per la concessione delle agevolazioni;

approva, nel rispetto dei termini previsti dalle norme di legge ed in tempo utile per gli adempimenti successivi delle amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, il progetto di piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo, destinati agli interventi previsti dalle leggi citate in premessa. Il progetto di piano previsionale viene successivamente trasmesso al Ministero del commercio con l'estero, a cura della segreteria del Comitato;

approva annualmente la situazione delle disponibilita', degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo, alla data del 31 dicembre precedente, nonche' la loro rendicontazione;

delibera in ordine al documento di cui al successivo art. 4, comma 6, della presente Convenzione;

4. Nel corso delle prime riunioni il Comitato recepisce e, eventualmente, modifica le vigenti delibere generali e circolari operative che disciplinano le modalita' di concessione delle agevolazioni previste dalle leggi di cui alle premesse, che continuano ad avere vigore in via provvisoria".

- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143:

"6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalita' e criteri di concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5".

- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1910, n. 227.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 22, comma 6, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

- La legge 29 luglio 1981, n. 394, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1981, n. 206.

- L'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, e' riportato in note alle premesse.

- Il comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e' riportato nelle note alle premesse.

- La legge 24 aprile 1990, n. 100, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101.

- Il decreto ministeriale 31 dicembre 1994, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304.

Nota all'art. 16:

- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 1910