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DECRETO 23 marzo 2000, n.136
(pubblicato sulla G.U. n.121 del 26 maggio 2000)
Regolamento recante criteri e modalità per la concessione
di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilità e di
assistenza tecnica, ai sensi del'articolo 22, comma 5, lettere a), e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON
LESTERO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante
"Disposizioni in materia di commercio estero, a norma dellart. 4, lett. c), e
dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 " e, in particolare,
larticolo 22, comma 5;
VISTO l'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304 recante
"Provvedimenti per la promozione delle esportazioni" ed, in particolare, i commi
1 e 3 dello stesso articolo;
VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, concernente
"Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane";
VISTO il decreto ministeriale 22 settembre 1999 n.441, con il
quale è stata data attuazione all'articolo 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n.
304;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare,
l'articolo 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi;
VISTO larticolo 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero", a norma del
quale, in particolare, dal 1 gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno
finanziario allinternazionalizzazione del sistema produttivo viene attribuita alla
Simest S.p.A., che succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche
di cui era titolare Mediocredito Centrale S.p.A. prevedendo altresì la stipula di
apposite convenzioni con il Ministero del Commercio con lEstero;
VISTA la comunicazione della Commissione Europea pubblicata
sulla GUCE C 68 del 6.3.1996 relativa agli aiuti "de
minimis";
VISTO larticolo 2, comma 1 della convenzione stipulata tra
il Ministero del Commercio con lEstero e la Simest S.p.A., in data 16 ottobre 1998
ed approvata in pari data con decreto dello stesso Ministro concernente
listituzione del "Comitato Agevolazioni" quale organo deliberativo degli
interventi di sostegno finanziario allinternazionalizzazione del sistema produttivo
indicati allart. 25, comma 1 del Decreto Legislativo 143/98;
VISTO lart. 22, comma 6, del decreto legislativo n.
143/1998, ai sensi del quale il decreto di attuazione degli interventi agevolativi
previsti al comma 5 dello stesso articolo, è adottato dal Ministro per il commercio con
lestero di concerto con il Ministro del tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri";
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del ;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
(oggetto)
Il presente regolamento, in attuazione dellart. 22 comma 6
del Decreto Legislativo n. 143/98, fissa la disciplina relativa al finanziamento agevolato
delle spese derivanti dalla realizzazione:
a) di studi di prefattibilità e di fattibilità connessi
allaggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive
delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo è costituito, in tutto o in
parte, dal diritto di gestire lopera;
b) di programmi di assistenza tecnica e di studi di
fattibilità, collegati ad esportazioni o ad investimenti italiani allestero.
Art. 2
(definizioni)
1.Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) Programmi di assistenza tecnica: linsieme
organico di interventi , nei confronti di un cliente, di un licenziatario, di una joint
venture, di una propria impresa allestero , finalizzati alla valorizzazione del
prodotto, al trasferimento di know how, allorganizzazione dei processi produttivi o
distributivi, alla formazione professionale, al fine di promuovere gli investimenti o le
esportazioni;
b) Studi di prefattibilità: le valutazioni e le analisi
i cui costi sono sostenuti dalle imprese allo scopo di definire e selezionare
preliminarmente progetti di investimento in Paesi non appartenenti allUnione Europea
connessi allaggiudicazione di commesse, comunque denominate, in cui il corrispettivo
è costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire lopera.
c) Studi di fattibilità: le analisi, le indagini e le
valutazioni, i cui costi sono sostenuti dalle imprese allo scopo di elaborare un progetto
di esportazione di beni o di servizi, un piano di investimento o di trasferimento di
tecnologia, ovvero in relazione allaggiudicazione di commesse in Paesi non
appartenenti allUnione Europea, il cui corrispettivo consiste in tutto o in parte
nel diritto di gestire lopera.
d) Commessa: lincarico per lesecuzione di
forniture o di lavori ovvero per la prestazione di servizi, in Paesi non facenti parte
della Unione Europea il cui corrispettivo consiste in tutto o in parte nei proventi
connessi al diritto di gestire lopera.
e) Piccola media impresa (PMI): le imprese in possesso
dei requisiti stabiliti dalla raccomandazione della Commissione Europea, nellambito
della disciplina degli aiuti di Stato (pubblicata sulla G.U.C.E. n. C213 del 23.7.96
e successive modificazioni ed integrazioni).
f) Periodo di realizzazione: il tempo concesso
allimpresa per realizzare il programma o lo studio approvato. Esso decorre dalla
data di concessione del finanziamento e termina, rispettivamente, sei mesi dopo, nel caso
degli studi di prefattibilità e di fattibilità, e un anno dopo, qualora si tratti di
programmi di assistenza tecnica.
g) Periodo di utilizzo: il tempo concesso alle imprese
per richiedere lerogazione dellimporto finanziato. Esso ha inizio dalla data
della stipula del contratto di finanziamento e termina sei mesi dopo, nel caso di studi di
prefattibilità e di fattibilità, e un anno dopo, qualora si tratti di programmi di
assistenza tecnica.
h) "Legge n.394 del 1981": la legge di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, recante
provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;
i) Legge n. 304 del 1990, articolo 3", la legge
recante provvedimenti per la promozione delle esportazioni, in particolare per la
concessione alle imprese italiane di finanziamenti agevolati delle spese di partecipazione
a gare internazionali;
l) "Fondo": il Fondo, istituito dall'articolo 2
della legge 29 luglio 1981, n. 394 e trasferito alla Simest S.p.A. ai sensi
dellarticolo 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le cui disponibilità
sono utilizzate per il finanziamento degli interventi agevolativi disciplinati dal
presente regolamento;
m) Comitato: il Comitato istituito presso la Simest
S.p.A. in attuazione della convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del
Commercio con lEstero e la SIMEST SpA, per l'amministrazione dei Fondi relativi alle
leggi di cui allarticolo 25, comma 1 del Decreto Legislativo n. 143/'98;
n) Ministero:il Ministero del Commercio con
lEstero;
o) ICE: l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero;
p) SIMEST S.p.A: Società Italiana per le imprese
allestero S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, alla quale è stata
attribuita la gestione degli interventi agevolativi di cui allart. 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (soggetto gestore).
Art. 3
(beneficiari)
- Beneficiari dei finanziamenti di cui allarticolo 1 sono le imprese
italiane, nonché loro consorzi o associazioni.
Sono ammesse con priorità al finanziamento le richieste delle
piccole e medie imprese, comprese quelle agricole, loro Consorzi o Associazioni; inoltre,
in secondo luogo, sono ammesse con priorità le richieste delle imprese in possesso di
certificazione di qualità del prodotto o dellazienda. Allo scopo di dare attuazione
a tali priorità, le domande delle suddette imprese sono accolte dal Comitato in via
preliminare .
Art. 4
(spese ammissibili)
Per quanto riguarda gli studi di prefattibilità e di
fattibilità connessi allaggiudicazione di commesse, sono ammissibili al
finanziamento agevolato, nei limiti del cinquanta per cento dellimporto, le spese a
carico dellimpresa, inserite nel preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante
ed allegato alla domanda di finanziamento. Sono in particolare ammissibili al
finanziamento agevolato le spese relative a salari, emolumenti dovuti a consulenti od
esperti, viaggi, studi di supporto, test, altre spese di natura tecnica che risultino
strettamente collegate allo studio da effettuare. Eventuali spese derivanti dalle
operazioni di finanziamento della commessa sono ammissibili se relative alla fase di
acquisizione del finanziamento stesso, mentre sono esclusi i costi relativi ad interessi,
commissioni ed altre spese conseguenti al finanziamento stesso. Sono ammissibili le spese
sostenute nel periodo di sei mesi che decorre dalla data della delibera di concessione del
finanziamento.
Per quanto riguarda i programmi di assistenza tecnica, sono
ammissibili al finanziamento agevolato le spese a carico dellimpresa, inserite nel
preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante ed allegato alla domanda di
finanziamento. Il contratto di assistenza deve risultare stipulato non più di sei mesi
prima della data di presentazione della domanda stessa.Sono ammissibili le spese sostenute
al massimo entro un anno dalla data della delibera di approvazione del finanziamento. Nel
quadro del programma di assistenza tecnica sono, in particolare, ammissibili al
finanziamento agevolato le spese connesse allinstallazione e messa in opera di
macchinari o impianti, nonché quelle derivanti dallattività di addestramento e di
formazione, da viaggi e da soggiorni nel paese di destinazione del programma, e da altre
spese, a condizione che risultino strettamente collegate al programma di assistenza.
Per quanto riguarda gli studi di fattibilità, connessi alle
esportazioni e agli investimenti italiani allestero, sono ammissibili al
finanziamento agevolato le spese a carico dellimpresa inserite nel preventivo, che
può comprendere, in particolare, salari od emolumenti dovuti a consulenti o esperti,
viaggi, studi di supporto, test, altre spese di natura tecnica connesse allo studio di
fattibilità. Tale preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante, è allegato alla
domanda di finanziamento. Sono ammissibili le spese sostenute al massimo entro sei mesi
dalla data della delibera di concessione del finanziamento.
Art. 5
(importo massimo agevolabile)
1. Limporto massimo agevolabile dei finanziamenti è pari
al:
a) 50% dellimporto complessivo delle spese relative a
studi di prefattibilità e fattibilità di cui all art. 1, comma 1, lettera a),
inserite nel preventivo approvato dal Comitato;
b) 100% dellimporto complessivo delle spese relative a
programmi di assistenza tecnica e studi di fattibiità di cui all art. 1 comma 1,
lettera b), inserite nel preventivo approvato dal Comitato.
2. Lagevolazione di cui al comma 1 non può cumularsi con
altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare le stesse iniziative.
3. Nel corso della realizzazione, fra le singole voci di spesa
è consentita una compensazione pari al massimo al 15% di ciascun ammontare, fermo
restando limporto totale del finanziamento.
4. Il limite massimo dellimporto del finanziamento
concedibile per ciascun programma di assistenza tecnica è pari ad un miliardo di lire
italiane o corrispondente valore in EURO. La congruità dellimporto di ciascun
finanziamento è valutata dal Comitato in relazione alla tipologia dellesportazione
o dellinvestimento, nonché del mercato di destinazione.
5. Limporto massimo dei finanziamenti delle spese relative
agli studi di fattibilità e di prefattibilità, di cui al precedente articolo 4, commi 1
e 3, è pari a settecento milioni di lire italiane o corrispondente valore in EURO. La
congruità delle singole richieste di finanziamento è valutata dal Comitato anche alla
luce del valore preventivato del progetto per il quale è realizzato lo studio di
fattibilità o di prefattibilità ovvero del valore della commessa . Per lo stesso
investimento o commessa, complessivamente, possono essere finanziati studi di fattibilità
e di prefattibilità per un importo totale non superiore a due miliardi di lire italiane o
corrispondente valore in EURO. Qualora le richieste di finanziamento di più studi di
fattibilità e prefattibilità, relativi allo stesso investimento o commessa, comportino
un impegno finanziario maggiore, si procede a riduzioni proporzionali.
6. Il complesso delle agevolazioni finanziarie non può comunque
eccedere il limite massimo di 100.000 EURO per un triennio, a favore di ogni singola
impresa, in attuazione della regola comunitaria cosiddetta "de minimis".
7. Nel quadro del presente regolamento, lesposizione
massima di ciascuna impresa nei confronti del Fondo non può superare i cinque miliardi di
lire italiane o corrispondente valore in Euro.
Art. 6
(domanda di finanziamento)
1. La domanda di finanziamento è redatta su apposito modulo,
reperibile presso gli Uffici del Ministero, della Simest, nonché presso i rispettivi siti
Internet. Il modulo è approvato dal Comitato e riporta lindicazione della
documentazione da allegare. In particolare, gli allegati alla domanda sono i seguenti:
a) nel caso di richiesta di finanziamento di studi di
prefattibilità e di fattibilità connessi allaggiudicazione di commesse:
1. una relazione illustrativa
dello studio da effettuare;
2. preventivo delle spese da
sostenere;
3. i bilanci dellimpresa
richiedente relativi allultimo triennio, corredati della relazione degli
amministratori.
4. se la realizzazione dello studio è affidata ad unagenzia specializzata o ad
altro soggetto, nella domanda
sono indicati anche il tipo di incarico, la sede e ragione sociale dellagenzia
prescelta;
b) nel caso di richiesta di finanziamento di programmi di
assistenza tecnica:
una relazione illustrativa delle specifiche attività che
saranno svolte per fornire i servizi di assistenza allestero;
preventivo delle spese da sostenere;
i bilanci dellimpresa richiedente relativi
allultimo triennio, corredati della relazione degli amministratori.
se il programma è svolto tramite un operatore locale, nella
domanda sono indicati anche il tipo di accordo di collaborazione, il nominativo,
lubicazione ed il settore di attività dello stesso.
nella domanda deve essere, comunque, specificata
lesportazione o linvestimento in relazione ai quali è previsto il programma
di assistenza tecnica. Lesportazione o linvestimento possono essere stati
effettuati non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di finanziamento.
In tal caso, lavvenuta esportazione o leffettuazione di investimenti devono
risultare da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società
richiedente;
c) nel caso di domanda di finanziamento per studi di
fattibilità collegati alle esportazioni o agli investimenti:
una relazione illustrativa dello studio di fattibilità
finalizzato allo svolgimento di un programma di sviluppo delle esportazioni o alla
realizzazione di un investimento sui mercati esteri;
preventivo delle spese da sostenere;
i bilanci dellimpresa richiedente relativi
allultimo triennio, corredati della relazione degli amministratori;
se lo studio è svolto tramite agenzia specializzata o altro
soggetto, nella domanda sono riportate le informazioni necessarie ad individuare la sede,
la ragione sociale della stessa e la tipologia del contratto stipulato.
2. La domanda di finanziamento è presentata alla Simest
S.p.A., che la registra in ordine cronologico secondo la data di arrivo. Entro i
successivi cinque giorni, il soggetto gestore comunica allimpresa la data di
ricevimento, il numero di posizione attribuito alla domanda, il nominativo del
responsabile del procedimento ed i relativi termini.
Art. 7
(Istruttoria)
1. La Simest S.p.A., quale responsabile dellistruttoria,
esamina le domande di finanziamento in ordine cronologico di arrivo. Listruttoria è
volta:
a) ad accertare la capacità economica e finanziaria
dellimpresa in relazione al programma presentato;
b) a verificare la finanziabilità delle spese preventivate,
nonché la validità economico-commerciale del programma di assistenza o dello studio di
prefattibilità o di fattibilità in funzione dello sviluppo delle esportazioni e degli
investimenti.
2. In merito alla validità economica e commerciale
dellattività per la quale è richiesto il finanziamento e alla situazione dei
mercati esteri di destinazione, la Simest S.p.A.può richiedere informazioni al Ministero,
che le fornisce entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta.
3. La Simest S.p.A. può contestualmente chiedere
allimpresa chiarimenti e documentazione integrativa. Limpresa provvede a
fornire la documentazione richiesta entro trenta giorni; qualora limpresa non
risponda nei termini previsti, la domanda viene archiviata.
4. Le relazioni istruttorie predisposte dalla Simest S.p.A. sono
sottoposte allesame del Comitato, che delibera entro tre mesi dalla ricezione della
domanda.
5. Lesito della richiesta di finanziamento è comunicato
per iscritto al soggetto richiedente entro cinque giorni dalla data della relativa
delibera del Comitato.
Art. 8
(tasso di interesse)
1. Il tasso di interesse agevolato da applicare ai finanziamenti
è pari, per tutta la durata del finanziamento, al 25% del tasso di riferimento vigente
alla data di stipula del contratto di finanziamento stabilito dal Ministero del Tesoro, ai
sensi del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1994.
Art. 9
(contratto di finanziamento)
Entro due mesi dalla data della comunicazione relativa alla
concessione del finanziamento, il beneficiario presenta alla Simest S.p.A. la
documentazione necessaria per stipulare con la stessa Simest il contratto di
finanziamento. La stipula ha luogo entro i trenta giorni successivi alla data di
completamento della documentazione.
Nel caso di mancata presentazione della documentazione entro i
termini previsti, l'impresa decade dai benefici del finanziamento.
Art. 10
(erogazione e relazioni finali)
Nel caso di programmi di assistenza tecnica, la Simest S.p.A.
eroga una quota pari al settanta per cento del finanziamento concesso, su richiesta
dellimpresa, corredata della garanzia approvata dal Comitato. La richiesta di
erogazione è presentata entro due mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.
Lerogazione è effettuata entro un mese dalla presentazione della richiesta.
Entro i due mesi successivi alla scadenza del periodo di
realizzazione, limpresa presenta la relazione finale ed il consuntivo delle spese
sostenute, nonché leventuale richiesta, corredata della garanzia dovuta,
dellerogazione a saldo. La Simest S.p.A. verificata lesistenza delle
condizioni stabilite, effettua lerogazione entro un mese dalla richiesta
dellimpresa. La relazione finale deve illustrare le azioni svolte sulla base delle
spese effettivamente sostenute, che nel consuntivo devono essere poste a raffronto con il
preventivo approvato. La relazione ed il consuntivo sono sottoscritti dal legale
rappresentante.
Nel caso di finanziamenti concessi per studi di
prefattibilità e di fattibilità, il relativo importo è erogato per intero, su richiesta
dellimpresa, corredata della garanzia approvata dal Comitato, che deve essere
presentata entro due mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Tale erogazione è
effettuata entro un mese dalla presentazione della richiesta.
Entro i due mesi successivi alla scadenza del periodo di
realizzazione, limpresa presenta il consuntivo delle spese sostenute ed una
relazione, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante, nei quali siano riportati i
contenuti ed i risultati dello studio finanziato, nonché il raffronto fra spese
preventivate e spese sostenute.
Art. 11
(garanzie)
Limpresa indica nella domanda di finanziamento, fra le
tipologie elencate, le garanzie che intende prestare, a copertura del rimborso del
capitale erogato e dei relativi interessi: fideiussione bancaria, assicurativa,
fideiussione di Consorzi di garanzia collettiva fidi convenzionati con il soggetto
gestore, pegno su titoli. La garanzia è prestata a fronte di ciascuna erogazione e
svincolata pro-quota in relazione ai rimborsi effettuati, secondo le modalità stabilite
al successivo comma 3 del presente articolo e allart. 12.
Il Comitato in sede di concessione del finanziamento delibera
il tipo di garanzia da prestare fra quelle indicate dallimpresa nella domanda di
finanziamento.
Le PMI, loro Consorzi o Raggruppamenti, a copertura del
rimborso del finanziamento, prestano garanzia, allatto della richiesta di prima
erogazione, per il 50% dellimporto del finanziamento stesso, più i relativi
interessi. La garanzia è svincolata pro-quota dopo che limpresa abbia rimborsato al
Fondo la metà dellimporto erogato.
Art. 12
(rimborso del finanziamento)
Il finanziamento è rimborsato a tasso agevolato, salvo che il
Comitato non ne disponga la restituzione a tasso di riferimento, qualora, fatte salve
cause di forza maggiore, il preventivo approvato risulti realizzato solo in parte o non
realizzato, ovvero le spese sostenute non siano idoneamente documentate.
Il finanziamento è rimborsato in sei rate semestrali
posticipate, a quote costanti di capitale, più gli interessi sul debito residuo. La prima
rata scade diciotto o dodici mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento
rispettivamente per i programmi di assistenza tecnica e per gli studi di prefattibilità e
di fattibilità. Dalla data di ciascuna erogazione e fino allinizio del periodo di
rimborso del capitale, sono dovuti interessi di preammortamento, a tasso agevolato, da
corrispondere in rate semestrali posticipate.
Art. 13
(consuntivo ed esame del Comitato)
Limpresa beneficiaria tiene la documentazione, compresi
gli studi effettuati, a disposizione per eventuali controlli da parte del Ministero e
della Simest S.p.A.
Entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo di
realizzazione, il soggetto gestore sottopone al Comitato una relazione che, oltre al
consuntivo delle spese trasmesso dallimpresa, riporti il raffronto fra le spese
sostenute e quelle preventivate e gli elementi per la valutazione dellattività
finanziata. Qualora il Ministero abbia effettuato controlli diretti sulla realizzazione
delle iniziative, il soggetto gestore sottopone al Comitato anche le relazioni redatte dal
Ministero.
Il soggetto gestore verifica la corrispondenza delle spese
risultanti dallautocertificazione o da altra documentazione con quelle indicate nel
preventivo approvato dal Comitato; effettua controlli a campione richiedendo alle imprese
la documentazione in originale o in copia conforme; segnala al Comitato ogni eventuale
anomalia connessa alla veridicità delle spese documentate.
Qualora le spese effettivamente sostenute risultino, a
consuntivo, inferiori allimporto del finanziamento erogato, i beneficiari sono
tenuti alla restituzione, entro tre mesi dalla comunicazione allimpresa della
relativa delibera del Comitato, in ununica soluzione, dellimporto non
documentato, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento, con conguaglio delle
somme eventualmente già rimborsate.
Il Comitato delibera in merito al tasso di interesse e alle
modalità di rimborso del finanziamento, ai sensi del precedente articolo 12.
Art. 14
(revoca)
1. Il finanziamento è revocato, previa
delibera del Comitato, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per la
presentazione:
a) della richiesta delle erogazioni ovvero della garanzia
approvata;
b) della relazione finale, nonchè del consuntivo delle spese
sostenute di cui allart. 10.
2. Nei casi di revoca, il capitale erogato è
rimborsato a tasso di riferimento entro tre mesi dalla data della relativa
richiesta del soggetto
gestore.
Art. 15
(controlli)
Il Ministero, anche mediante ispezioni in loco, può
sottoporre a controllo le operazioni oggetto di finanziamento ai sensi del presente
regolamento. A tal fine, il Ministero può avvalersi della collaborazione dellICE.
Le spese relative alleffettuazione dei controlli sono a carico del Fondo.
Per lattuazione di quanto previsto al comma 1, il
Ministero trasmette al Comitato il programma dei controlli che intende effettuare. Il
Comitato, previa approvazione del programma, dispone linvio al Ministero delle
delibere e della documentazione necessaria per leffettuazione dei controlli.
I risultati dei controlli sono trasmessi dal Ministero al
Comitato per le valutazioni di competenza in merito alle condizioni di rimborso del
capitale e degli interessi.
Art. 16
(ulteriori competenze del soggetto gestore)
Il soggetto gestore, oltre all'attività istruttoria,
provvede, sulla base delle delibere del Comitato, alla stipula del contratto di
finanziamento, all'assunzione delle garanzie ed all'effettuazione delle erogazioni,
nonché alla tutela e al recupero dei crediti, ivi compresa l'escussione delle garanzie.
Per il recupero delle somme dovute al Fondo, la Simest S.p.A.
è autorizzata ad avvalersi della procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 17
(norme finali)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
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IL MINISTRO DEL COMMERCIO
CON L'ESTERO |
IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
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Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000
Registro n.1 Commercio estero, foglio n.71
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizoni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: "Disposizioni in
materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n.
109 del 13 maggio 1998. Si riporta il testo del comma 5, lettere a) e b)
dell'art. 22 del suddetto D.Lgs.: "5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi
dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304:
a) nei limiti del 60 per cento dell'importo le spese relative a studi di
prefattibilita' e di fattibilita' connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque
denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in tutto o in
parte, dal diritto di gestire l'opera;
b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di
prefattibilita' collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani
all'estero".
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, vedasi in note al titolo.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 56/L.
- La legge 20 ottobre 1990, n. 304, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
ottobre 1990, n. 251. Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 3:
"Art. 3. - 1. Le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la
concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese
italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.
2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati
degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato articolo del
decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981,
le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state
sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state
escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme
riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.
3. I settori beneficiari, nonche' i criteri, le modalita' ed i limiti di
concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.
Sulle richieste di finanziamento deliberera' il comitato per la gestione del fondo
previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981".
- Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 maggio 1981, n. 147, convertito in legge con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1981, n. 206. Si
riporta qui di seguito il testo dell'art. 2:
"Art. 2. - 1. E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a
carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle
imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15,
lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita'
europee.
2. Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato nominato
con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con
l'estero, e' composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario
di Stato, che lo presiede:
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di
pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o
impedimento, da un suo delegato;
d) dal direttore generale dell'istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.
3. Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al
primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con
l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto
conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse
con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese
comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti e alle
societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero
dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
4. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche
alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare
la domanda estera del settore.
5. E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di
lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e
di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1986".
- Il decreto ministeriale 22 settembre 1999, n. 441, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 novembre 1999, n. 280.
- Si riporta il testo dell'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di dirtto d'accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei
criteri e delle modalita', cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma
1".
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143
(Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 25. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la gestione degli interventi
di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla
legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304,
alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene
attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi
di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita
convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest
S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula
apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di
determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a
quelli precedentemente sostenuti, per la gestione dei medesimi interventi.
3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni
giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalla legge di cui al comma
1 e' titolare in forza di leggi, provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla
gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvedere
al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilita' finanziarie previste
dalle leggi di cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con
l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi per il passaggio dal
Mediocredito Centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale
impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonche' per la determinazione
dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione
all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque
inalterato il trattamento giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981. n. 394, e' soppresso a partire dalla data di
entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme
integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al
trasferimento alla Simest S.p.a. della gestione degli interventi indicati al comma
1".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della convenzione stipulata tra il Ministero
del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., in data 16 ottobre 1998.
"Art. 2. - 1. L'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi richiamate
in premessa e trasferiti alla Simest S.p.a. ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Decreto
legislativo, n. 143/1998, e' affidata ad un Comitato istituito presso la Simest S.p.a.
composto da due dirigenti del Ministero del commercio con l'estero, di cui uno con
funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da un dirigente del Ministero degli affari esteri, da un
dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un
rappresentate designato dalle regioni, da un rappresentante designato dell'Associazione
bancaria italiana. Per l'esame degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19,
il Comitato sara' integrato, di volta in volta, da un membro designato dalle regioni o
dalle province autonome territorialmente interessate alle singole iniziative oggetto di
esame da parte del comitato.
Alle riunioni del Comitato possono assistere i membri del Collegio sindacale
della Simest S.p.a., nonche' dirigenti della Simest S.p.a. autorizzati dal Comitato. Con
successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero sono nominati i componenti del
Comitato e sono, altresi', fissati i compensi loro spettanti.
2. Il Comitato, in osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce le
condizioni, i criteri, le modalita' e le direttive per gli interventi ai sensi della
normativa vigente e delle successive modifiche o integrazioni della stessa nell'ambito
della tipologia e delle caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo
stabilite con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 143/1998,
e delle condizioni, modalita' e tempi della concessione dei contributi stabiliti con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto
con il Ministro del commercio con l'estero.
3. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le
seguenti attivita':
delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni e le
eventuali modifiche delle stesse;
delibera in ordine alle revoche, alle rinunzie, alle transazioni relative alle
operazioni medesime, nonche' all'avvio di azioni giudiziarie;
delibera su questioni di carattere generale e approva le circolari operative che
disciplinano le modalita' per la concessione delle agevolazioni;
approva, nel rispetto dei termini previsti dalle norme di legge ed in tempo
utile per gli adempimenti successivi delle amministrazioni competenti, ai sensi dell'art.
17, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, il progetto di piano previsionale dei
fabbisogni finanziari per l'anno successivo, destinati agli interventi previsti dalle
leggi citate in premessa. Il progetto di piano previsionale viene successivamente
trasmesso al Ministero del commercio con l'estero, a cura della segreteria del Comitato;
approva annualmente la situazione delle disponibilita', degli impegni e delle
insolvenze a carico del Fondo, alla data del 31 dicembre precedente, nonche' la loro
rendicontazione;
delibera in ordine al documento di cui al successivo art. 4, comma 6, della
presente Convenzione;
4. Nel corso delle prime riunioni il Comitato recepisce e, eventualmente,
modifica le vigenti delibere generali e circolari operative che disciplinano le modalita'
di concessione delle agevolazioni previste dalle leggi di cui alle premesse, che
continuano ad avere vigore in via provvisoria".
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143:
"6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalita'
e criteri di concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5".
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 settembre 1910, n. 227.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 22, comma 6, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e'
riportato nelle note alle premesse.
Note all'art. 2:
- La legge 29 luglio 1981, n. 394, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 1981, n. 206.
- L'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, e' riportato in note alle
premesse.
- Il comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e'
riportato nelle note alle premesse.
- La legge 24 aprile 1990, n. 100, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
maggio 1990, n. 101.
- Il decreto ministeriale 31 dicembre 1994, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304.
Nota all'art. 16:
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 30 settembre 1910
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