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DIREZIONE GENERALE
PER LA POLITICA COMMERCIALE


COMUNICATO

In data 31 dicembre 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 348 il Regolamento n.1528 del Consiglio del 20 dicembre 2007,che applica i regimi, per prodotti originari da alcuni stati ACP, previsti in accordi che istituiscono,o portano a istituire,accordi di partenariato economico.

Per i paesi di cui all’Allegato I del suddetto Regolamento, i dazi all’importazione verso l’Unione Europea sono eliminati per tutti i prodotti compresi nei Capitoli da 1 a 97 del Sistema armonizzato.

Per i prodotti del Capitolo 93 (armi) continueranno ad essere applicati i dazi della nazione più favorita in vigore ,mentre sono previste eccezioni per il Capitolo 1006 (riso-escluso 10061010 per il quale i dazi sono eliminati al 1 gennaio 2008) fino al 31 dicembre 2009, e per il Capitolo 1701 (zucchero) fino al 30 settembre 2009.

I Paesi in questione,di cui all’Allegato I del Regolamento,sono i seguenti: Antigua Barbuda,Bahamas.Barbados,Belize,Botswana,Burundi,Camerun,Comore,C. d’Avorio,Dominica,Figi,Ghana,Giamaica,Grenada,Guyana,Haiti,Kenya,Lesotho, Madagascar,Mauritius,Mozambico,Namibia,Papua Nuova Guinea,Repubblica Dominicana,Ruanda,S.Kitts e Nevis,Santa Lucia,SaintVincent e Grenadine,Seychelles,Surinam,Swaziland,Tanzania,Trinidad e Tobago,Uganda,Zimbabwe.

I seguenti paesi,che pur non avendo sottoscritto gli Economic Partnership Agreements,fanno parte della categoria dei Paesi Meno Avanzati,continueranno a godere del trattamento di cui all’Art.12(Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati c.d. Everything But Arms) del Regolamento(CE)n.980/2005 del Consiglio,relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L169 del 30 giugno 2005).

Repubblica Centrafricana, Rep.Dem.Congo, Ciad, Guinea Equatoriale, Sao Tomè, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Malawi, Somalia, Sudan, Zambia, Timor Est, Kiribati, Samoa,Isole Salomone, Tuvalu, Vanuatu, Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Sierra Leone, Togo, Angola

I seguenti dieci paesi ACP, che non hanno sottoscritto gli accordi EPA,s, potranno usufruire del regime generale di cui all’Art.7 del suddetto Regolamento 980.

Rep.Congo, Gabon, Nigeria, Isole Cook, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Tonga.

Le importazioni originarie dal Sud Africa continueranno ad essere soggette alle disposizioni del TDCA (Accordo su Commercio, Sviluppo e Cooperazione GUCE L311 del 4 dicembre 1999).

Il Regolamento n.1528,entrato in vigore il 31 dicembre 2007, è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv.Amedeo Teti)