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DIREZIONE GENERALE
PER LA POLITICA COMMERCIALE - Div.III


COMUNICATO
 

Prot. n.20080185816

26 novembre 2008

 

Oggetto: regole  di  gestione e  ripartizione dei  contingenti tessili per il 2009 in base al Regolamento (CE) 517/94 per importazioni
              dalla Corea del Nord.


Si informano gli operatori interessati che con Regolamento n. 1164/2008 della Commissione Europea, pubblicato nella G.U.C.E. n. L 314 del 25.11.2008, sono state fissate le regole di gestione e ripartizione dei contingenti in oggetto specificati per il 2009.

Le domande, in carta semplice o modulo comunitario, dovranno essere presentate al Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero del Commercio Internazionale – D.G. Politica Commerciale, Div. III – Viale America, 341 – 00144 ROMA – Eur.

I contingenti di cui all’allegato verranno distribuiti dalla Commissione secondo l’ordine cronologico di ricezione delle trasmissioni da parte degli Stati membri (principio del “primo arrivato, primo servito”).

La prima trasmissione, tramite il SIGL (Sistema integrato Gestione Licenze), alla Commissione UE sarà effettuata alle ore 10 del 7 Gennaio 2009.

Gli operatori, sia i “tradizionali” sia i “nuovi”, non potranno essere autorizzati ad importare una quantità superiore a quella massima predeterminata per ogni contingente (vedi allegato). Detti massimali, tuttavia, non si applicano agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2009, possono dimostrare – in base alle licenze di importazione concesse loro per il 2008 e restituite con le annotazioni doganali – di avere effettivamente importato dallo stesso Paese e per la stessa categoria, quantitativi superiori ai massimali stabiliti. In tali casi il quantitativo massimo ottenibile sarà pari all’ammontare importato nel 2008.

Per tutti i contingenti potrà essere inoltrata una nuova domanda di importazione per quantitativi non superiori ai massimali indicati, sempre che sussista capienza, a condizione che l’operatore possa dimostrare di aver utilizzato almeno al 50% la precedente autorizzazione.

Le autorizzazioni di importazione avranno una validità di nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e tale validità non potrà superare la data del 31 Dicembre 2009. Le autorizzazioni potranno essere prorogate di tre mesi, ma non oltre il 31 Marzo 2010, qualora possa essere dimostrato l’utilizzo del 50% della licenza al momento della richiesta di proroga.

Ad ogni richiesta di autorizzazione dovrà essere allegato il contratto di fornitura della merce, firmato da entrambi i contraenti, in originale o copia autenticata ed una dichiarazione nella quale si affermi che non sia stata inoltrata analoga richiesta in altro Paese membro della Comunità, per la categoria ed il Paese interessati a valere sui contingenti 2009, e che la licenza verrà restituita entro dieci giorni dalla scadenza.
 

Il Direttore della Divisione

(Dr. Dario Ciccarelli)