Oggetto: regole di gestione e
ripartizione dei contingenti tessili per il 2009 in base al
Regolamento (CE) 517/94 per importazioni
dalla Corea del Nord.
Si informano gli operatori interessati che con
Regolamento n.
1164/2008 della Commissione Europea, pubblicato nella G.U.C.E. n. L
314 del 25.11.2008, sono state fissate le regole di gestione e
ripartizione dei contingenti in oggetto specificati per il 2009.
Le domande, in carta semplice o modulo comunitario, dovranno essere
presentate al Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero del
Commercio Internazionale – D.G. Politica Commerciale, Div. III –
Viale America, 341 – 00144 ROMA – Eur.
I contingenti di cui all’allegato verranno distribuiti dalla
Commissione secondo l’ordine cronologico di ricezione delle
trasmissioni da parte degli Stati membri (principio del “primo
arrivato, primo servito”).
La prima trasmissione, tramite il SIGL (Sistema integrato Gestione
Licenze), alla Commissione UE sarà effettuata alle ore 10 del 7
Gennaio 2009.
Gli operatori, sia i “tradizionali” sia i “nuovi”, non potranno
essere autorizzati ad importare una quantità superiore a quella
massima predeterminata per ogni contingente (vedi
allegato). Detti massimali, tuttavia, non si applicano agli
operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2009,
possono dimostrare – in base alle licenze di importazione concesse
loro per il 2008 e restituite con le annotazioni doganali – di avere
effettivamente importato dallo stesso Paese e per la stessa
categoria, quantitativi superiori ai massimali stabiliti. In tali
casi il quantitativo massimo ottenibile sarà pari all’ammontare
importato nel 2008.
Per tutti i contingenti potrà essere inoltrata una nuova domanda di
importazione per quantitativi non superiori ai massimali indicati,
sempre che sussista capienza, a condizione che l’operatore possa
dimostrare di aver utilizzato almeno al 50% la precedente
autorizzazione.
Le autorizzazioni di importazione avranno una validità di nove mesi
a decorrere dalla data di rilascio e tale validità non potrà
superare la data del 31 Dicembre 2009. Le autorizzazioni potranno
essere prorogate di tre mesi, ma non oltre il 31 Marzo 2010, qualora
possa essere dimostrato l’utilizzo del 50% della licenza al momento
della richiesta di proroga.
Ad ogni richiesta di autorizzazione dovrà essere allegato il
contratto di fornitura della merce, firmato da entrambi i
contraenti, in originale o copia autenticata ed una dichiarazione
nella quale si affermi che non sia stata inoltrata analoga richiesta
in altro Paese membro della Comunità, per la categoria ed il Paese
interessati a valere sui contingenti 2009, e che la licenza verrà
restituita entro dieci giorni dalla scadenza.