Premessa
Conformemente a quanto stabilito dall'art.12
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la circolare indica le modalità secondo le
quali il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) concede,
a fronte di specifici programmi promozionali, contributi ai consorzi agro-alimentari,
ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche, ai sensi dell’art. 10 della
legge 29 luglio 1981, n. 394 e successive modificazioni, ed ai consorzi costituiti
tra piccole e medie imprese agro-alimentari, ittiche e turistico-alberghiere
ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 935 della legge
finanziaria 2007).
Si ricorda che le modalità di rendicontazione
dei programmi promozionali 2008 sono stabilite nella circolare n. 20070185371
del 13 novembre 2007 (scaricabile dal sito www.mincomes.it).
SEZIONE I
Finalità della concessione dei contributi
1. Secondo quanto
previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143
e successive modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con
l'estero), "i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare
lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed,
in particolare, la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione
delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale
all’estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici
verso l’Italia".
2. Il contributo
è destinato ai consorzi per favorire il processo di internazionalizzazione in
forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non può
essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, né impiegato per
coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale
non significativa delle stesse.
3. Possono essere
oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali rivolte
al mercato estero. Non sono finanziabili progetti ed azioni volti al diretto
sostegno delle vendite.
Soggetti beneficiari dei contributi
4. Ai sensi della legge
29 luglio 1981, n. 394, art. 10, e successive modificazioni e con riferimento
alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono accedere ai contributi:
- consorzi e società consortili a carattere multiregionale,
anche in forma cooperativa, costituiti da imprese agroalimentari, aventi
come scopo esclusivo la prestazione di servizi connessi all’esportazione
dei prodotti agroalimentari;
- consorzi e società consortili a carattere multiregionale,
anche in forma cooperativa, costituiti da imprese alberghiere e turistiche,
limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda turistica estera;
- consorzi e società consortili a carattere multiregionale,
anche in forma cooperativa, costituiti da piccole e medie imprese agroalimentari,
ittiche e turistico-alberghiere aventi come scopo esclusivo l’attrazione
della domanda estera;
- consorzi monoregionali di cui alle lettere a), b) c)
ubicati in Sicilia e Valle d’Aosta, tenuto conto che il trasferimento delle
competenze a tali Regioni a statuto speciale non è stato ancora attuato.
(D.lgs. 112/1998 e DPCM 26 maggio 2000).
5. Per i soggetti
beneficiari di cui al punto d) il contributo è subordinato alla messa a disposizione
di questa Amministrazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
delle relative risorse, attualmente accantonate nel Fondo Unico incentivi alle
imprese. La presente circolare potrà pertanto subire modifiche in relazione
agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle due Regioni sopra
citate.
Definizione di consorzio multiregionale
6. Sono considerati
consorzi a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese
associate abbia la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle
restanti imprese. Per i consorzi con più di 60 imprese associate, il requisito
minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse
da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.
Requisiti
7. Per l’accesso
al contributo i seguenti requisiti devono essere posseduti dai consorzi ininterrottamente,
dalla data della domanda di presentazione del programma almeno sino al 31 dicembre
dell’anno di realizzazione del programma stesso:
- multiregionalità (ad eccezione dei consorzi monoregionali
ubicati in Sicilia e Valle d’Aosta);
- le consorziate devono essere piccole e medie imprese
ai sensi della normativa U.E. (le PMI sono definite dal D.M. 18 aprile 2005
– G.U. 238 del 12 ottobre 2005 – con cui è stata recepita la raccomandazione
CEE del 6 maggio 2003);
- divieto di distribuzione
degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese
consorziate anche in caso di scioglimento del consorzio o della società
consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello statuto del
proponente al momento della presentazione della domanda di approvazione
del programma;
- il consorzio deve essere costituito da un numero di imprese
non inferiore a otto; tale limite può essere ridotto a cinque qualora le
imprese abbiano sede nelle regioni dell’ex Obiettivo 1 (Campania, Puglia,
Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna);
- il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto,
formato dalle quote di partecipazione dei singoli soci;
- per i consorzi di cui alle lettere a) e c) del punto
4, nello statuto deve essere espressamente indicato lo scopo verso l’estero
dell’attività consortile.
La mancanza anche di uno solo dei suddetti
requisiti comporta l’inammissibilità della domanda.
SEZIONE II
Presentazione delle domande di contributo
per il programma promozionale 2009
8. Le domande di
contributo sul programma promozionale 2009 devono essere inviate al Ministero
dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Promozione degli Scambi
- Div. III, Viale Boston 25, 00144 Roma, entro e non oltre il 20 dicembre 2008.
La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non
oltre la data specificata. Le domande spedite successivamente alla data stabilita
non saranno prese in esame. Per l’inoltro via posta fa fede la data del timbro
postale, mentre per l’inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo
stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
9. Le domande devono
essere redatte in bollo secondo il Modello A allegato, accludendo tutta
la documentazione indicata nel modello stesso.
10. Le domande,
le dichiarazioni e le schede progetto, redatte utilizzando i Modelli allegati
alla presente circolare, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante
del consorzio o con firma autenticata o inviando, contestualmente alla domanda,
fotocopia del documento di riconoscimento (modalità previste dall’art. 38 del
DPR. 28.12.2000, n. 445). Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità,
attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni
mendaci e la falsità in atti , come previsto dall’art. 76 del predetto DPR 445.
11. La mancata sottoscrizione
da parte del legale rappresentante e il mancato contestuale invio della fotocopia
del documento di identità del sottoscrittore comportano l’inammissibilità della
domanda.
12.
I consorzi agro-alimentari devono inviare copia della domanda anche al Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche
di sviluppo, Via XX Settembre 20, 00187 Roma. I consorzi turistico-alberghieri
devono inviare copia della domanda anche al Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Via della Ferratella in Laterano, 51 – Roma.
13. Non possono
presentare domanda i consorzi che presentino contestualmente domanda per il
2009 sulla legge 83/89.
Programma promozionale
14. L’attività promozionale
deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci.
Pertanto non sono ammesse a contributo le iniziative che registrano la partecipazione
di una percentuale non significativa delle imprese consorziate, valutata
con riguardo al settore interessato dal progetto.
15. Il programma
promozionale si articola in singoli progetti, ciascuno dei quali deve essere
descritto sulla base degli elementi riportati nel Modello C (compilare
una scheda per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su floppy
disk, CD o penna USB).
16. Ad ogni scheda-progetto
il consorzio deve allegare i preventivi di spesa emessi dall’erogatore dei servizi
e/o prestatore d’opera. I preventivi sono destinati a quantificare l’esatta
previsione di spesa e non comportano l’obbligo di far eseguire le azioni dai
medesimi soggetti. Ove per giustificati motivi (da indicare) non siano disponibili
alcuni preventivi di spesa, i relativi costi devono essere basati su una realistica
previsione sottoscritta dal legale rappresentante.
17. Per ogni progetto
devono essere specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli indicatori
da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:
- per indicatore il parametro prescelto per misurare
i risultati conseguiti: ad esempio il numero di accessi dall’estero al sito
web; la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala
di valori;
- per valore atteso (standard) il valore
previsto dell’indicatore prescelto: ad esempio il numero atteso di accessi
al sito web; il valore medio dei giudizi espressi nei questionari.
- per valore realizzato: il valore oggettivo che
l’indicatore assume al momento della realizzazione del progetto (da comunicare
in sede di rendiconto).
18. Occorre altresì
precisare i metodi di rilevazione garantendone l’obiettività, specificando ad
esempio l’ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato
per la loro selezione, fornendo un facsimile del questionario di intervista,
ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati,
alle interviste ecc. dovrà essere conservata, per consentire al Ministero di
effettuare le proprie verifiche.
Ammissibilità dei progetti
19. Conformemente
al principio dell’annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti
che hanno esecuzione nel 2009. Eventuali progetti di durata pluriennale devono
essere articolati in sotto progetti annuali , per consentire il finanziamento
della quota parte corrispondente.
20. La presentazione
del programma promozionale comporta l’impegno alla sua esecuzione; l’eventuale
rinuncia deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero. Devono
essere comunicate tempestivamente anche le singole iniziative non realizzate.
Nel caso risulti non realizzata una parte essenziale del progetto non sarà liquidato
l’intero ammontare del progetto.
21. Sono ammissibili
unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si
indicano di seguito alcune tipologie di progetti:
- Partecipazione a Fiere Estere;
- Partecipazione a Fiere internazionali in Italia, riconosciute
come tali dal calendario pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni, consultabile al sito www.regioni.it ;
- Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori,
depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera. Le spese
relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo; per la concessione
del contributo devono essere espressamente comunicate le modalità di distribuzione
all’estero;
- Pubblicità all’estero su giornali, riviste specializzate,
radio e televisione;
- Workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori
esteri;
- Azioni dimostrative e degustazioni con operatori esteri
e/o all’estero;
- Missioni di operatori esteri in Italia;
- Ricerche di mercato, finalizzate a successive azioni
promozionali sul mercato prescelto , da descrivere;
- Apertura e aggiornamento sito internet predisposto in
lingua estera. Gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti
e sostanziali variazioni strutturali e grafiche;
- Realizzazione e promozione all’estero del marchio consortile;
- Formazione ed educational per operatori esteri;
- Attività preparatoria per la partecipazione a programmi
comunitari o di organismi internazionali
22.. Sono ammissibili
le seguenti spese:
- spese sostenute direttamente dal consorzio per la realizzazione
dei progetti;
- spese generali (di gestione e di personale) effettivamente
imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del
20% delle spese vive di ogni progetto, purché il consorzio sia dotato di
struttura stabile (sede e personale). Tali spese devono riferirsi all’attività
svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva
alle iniziative;
- per le trasferte all’estero, sono ammissibili le spese
di viaggio (aereo e treno) e albergo sostenute per un dipendente del consorzio
o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché
quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente
incaricata dal consorzio.
23. Non sono ammissibili
le seguenti spese:
- le spese aggiuntive di allestimento personalizzato per
le singole imprese per la partecipazione alle fiere. Le aree espositive,
così come la pubblicità su stampa estera, dovranno mettere in evidenza il
consorzio nel suo complesso (attraverso l’indicazione del nome, del marchio,
ecc.);
- le spese non pertinenti e imputate in modo generico;
- le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite
o la rete di distribuzione.
Approvazione del programma
24. Il Ministero
comunica l’esito della valutazione del programma promozionale entro il 30 aprile
2009. Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare
il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 30 aprile 2009.
Le integrazioni dovranno pervenire , a pena di esclusione, entro i termini indicati
nelle richieste del Ministero.
25. Il programma
presentato potrà essere successivamente modificato e/o integrato con nuovi progetti
solo se sussistono giustificazioni sostanziali ed obiettive . I nuovi progetti
devono essere presentati almeno 30 giorni prima della loro esecuzione ed in
ogni caso non oltre il 30 giugno 2009. Le integrazioni presentate dopo tale
data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere tempestivamente
comunicate tutte le variazioni apportate al programma , comprese eventuali rinunce
a svolgere progetti o singole azioni.
26. Il Ministero
valuta l’ammissibilità del programma , tenendo conto:
- della validità tecnico-economica dei progetti in termini
di promozione e di insediamento sul mercato estero ; la validità è valutata
anche con riferimento alle caratteristiche del proponente ed alla ricaduta
multiregionale dei benefici;
- della coerenza con le Linee di indirizzo dell’attività
promozionale 2008-2010 (reperibili sul sito
www.mincomes.it);
- della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;
- della completezza delle informazioni fornite.
- della coerenza con la promozione integrata del territorio
multiregionale (consorzi agro-ittico-turistici)
SEZIONE III
Modalità di presentazione della documentazione
per la liquidazione del contributo sul programma promozionale 2009
27. Il consorzio
che nel corso del 2009 abbia realizzato il programma promozionale approvato
da questo Ministero inoltra la richiesta di liquidazione del contributo entro
il 15 aprile 2010. La domanda deve essere redatta
secondo il Modello D, con il quale il legale rappresentante del consorzio
dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’accesso ai contributi,
la regolarità della documentazione presentata e l’impegno a restituire eventuali
contributi percepiti indebitamente. La domanda deve pervenire completa di tutta
la documentazione richiesta nel Modello D. In particolare, il Modello
B1 (sintesi del programma promozionale), il Modello E (schede progetto),
il Modello F (elenco fatture) devono essere inviati anche in formato
elettronico su floppy, CD o penna USB);
28. La rendicontazione
deve essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato
da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione
dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si
fossero verificati tra gli importi dei preventivi e quelli rendicontati.
Valutazione del rendiconto
29. Nell’esame del
rendiconto il Ministero valuta la conformità dell’attività svolta rispetto al
programma approvato (a questo fine può richiedere copie del materiale pubblicitario
realizzato, copie delle ricerche di mercato, documentazione fotografica pertinente,
ecc.); esamina i risultati conseguiti attraverso l’applicazione degli indicatori
e degli standard a suo tempo predeterminati; raffronta le spese rendicontate
con quelle approvate. Il Ministero esclude dal rendiconto le spese non pertinenti;
possono essere ammesse compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del
20% delle spese relative al singolo progetto approvato, fermo restando l’importo
complessivamente approvato a preventivo.
30. Le fatture devono
essere intestate al Consorzio e debitamente quietanzate dal fornitore del servizio.
Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge 197/1991 e successive
modifiche) per le fatture superiori ad € 12.500,00 non è ammesso il pagamento
in contanti. Pertanto dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento
seguite (ad es.: numero di bonifico e relativo Codice Riferimento Operazione
fornito dalla banca che ha effettuato la transazione; assegno non trasferibile
con contestuale presentazione della distinta bancaria comprovante il pagamento).
Determinazione del contributo spettante
31. La misura effettiva
del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata
secondo i limiti percentuali stabiliti, ai sensi dell’art.10 della legge 394/81
e successive modificazioni, e di seguito indicati:
- 40% delle spese ammesse per i consorzi che alla data
della domanda di liquidazione risultino costituiti da più di 5 anni;
- 60% delle spese ammesse per i consorzi aventi sede legale
e imprese ubicate per almeno i 4/5 nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna;
- 70% delle spese ammesse per i consorzi che al momento
della domanda di liquidazione risultino costituiti da non più di cinque
anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che
in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito
di contributi del Ministero.
32 Il contributo
non può superare il limite massimo annuale di Euro 77.468,53 per i consorzi
aventi fino a 24 soci, di Euro 103.291,38 per i consorzi aventi da 25 a 74 soci
e di Euro 154.937,07 per i consorzi composti da almeno 75 soci.
33. Se l’intero
programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella
determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti,
affinché l’insieme dei contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale
delle spese ammesse; il consorzio è tenuto a dichiarare l’esistenza di tali
condizioni .
34. Al fine di rispettare
i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto deve specificare la
copertura delle spese, con l’indicazione, oltre che delle risorse proprie, del
contributo atteso dal Ministero, delle eventuali risorse messe a disposizione
da altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da pubblicità
o altro.
35. La liqudiazione
del contributo è comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria
assegnata al Ministero .
Conservazione della documentazione di spesa
36. La documentazione
di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio per essere messa
a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere
documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al consorzio e dalle
ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale. Per i viaggi
aerei devono essere conservati i biglietti e le carte d’imbarco.
Ispezioni e verifiche
37. Ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso,
le domande possono essere corredate da autocertificazioni.
38. Il Ministero
si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche successivamente
all’erogazione del contributo, sull’effettivo utilizzo dei contributi per le
finalità previste, anche con sopralluoghi e verifiche dirette, sulla veridicità
delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all’originale delle copie dell’atto
costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell’elenco
fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere
il finanziamento.
39. In caso di dichiarazione
mendace o falsità in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste,
così come richiamato dall’articolo 76 del menzionato DPR 445/2000. Inoltre,
qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo,
questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso
e di non accogliere successive domande di contributo.
Reperimento della normativa
40. I testi delle
fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti
e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all’indirizzo
www.mincomes.it dal quale è possibile
scaricare, in particolare, i file in formato word e excel. In particolare i
Modelli B, B1, C, E e G (elenco imprese ) sono da allegare
alla domanda anche in formato elettronico (su floppy disk, CD o penna USB) in
file word o excel.
Come contattare il Ministero
42. Per informazioni
e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio competente ai seguenti recapiti: