Circolare n. 20080171771 del 31/10/ 2008
Modalità per l'applicazione nel 2009 della
legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante
"Interventi di sostegno per i consorzi
tra piccole e medie imprese industriali,
commerciali ed artigiane" e del D.M. 25 marzo
1992.
Premessa
Conformemente a quanto stabilito dall'art.12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalità secondo le quali il Ministero
dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari
sulle spese sostenute dai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole
e medie imprese (di seguito consorzi export), ai sensi della legge 21 febbraio 1989,
n.83 (di seguito legge).
Considerato che il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 e successive modificazioni, ha attribuito alle Regioni la gestione
dei contributi destinati ai consorzi export, con esclusione di quelli multiregionali
e che con il DPCM 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle Regioni a
statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei
contributi destinati ai consorzi export a carattere multiregionale.
Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze
non è stato ancora perfezionato per le Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle
D’Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi
export monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sarà completato
l’iter di trasferimento delle competenze. Di conseguenza, saranno apportate le necessarie
modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle
Regioni. Inoltre, si precisa che questo Ministero riceve i fondi per i consorzi
mono-regionali a seguito di specifica assegnazione da parte del Ministero dell’Economia
e delle Finanze. Pertanto la liquidazione del contributo spettante ai consorzi è
subordinata all’effettivo disponibilità delle somme.
La presente circolare indica le modalità per la presentazione
e successiva rendicontazione del programma promozionale da realizzare nel 2009.
SEZIONE I
Scopo della concessione dei contributi
1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma
1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni (Disposizioni
in materia di commercio con l'estero), "i contributi concessi dal Ministero sono
finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di
rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative
alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di incrementare
i flussi turistici verso l’Italia".
2. Il contributo è destinato ai consorzi export
per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole
e medie imprese associate. Il contributo non può essere in alcun modo direttamente
ripartito tra le imprese, né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite
da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo
al settore interessato dal progetto.
3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente
i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno
contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.
Definizione di consorzio multiregionale
4. Sono considerati consorzi export a carattere
multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese abbia la sede legale in
una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese associate. Per i consorzi
export con più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese
aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti
imprese.
5. Tale requisito minimo deve essere posseduto
dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del
programma, almeno sino a1 31 dicembre dell’anno di realizzazione del programma stesso.
Destinatari dei contributi: requisiti
6. Per accedere ai contributi, i consorzi export e le società
consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, devono avere
come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, la prestazione di servizi connessi
all’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e la relativa attività promozionale.
Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di
esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie
anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto
deve
espressamente risultare
nello Statuto del proponente al momento della presentazione della domanda di approvazione
del programma, a pena di inammissibilità della stessa.
7. Il consorzio export deve essere costituito
da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite può essere ridotto a cinque
qualora le imprese abbiano sede nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata,
Sicilia e Sardegna oppure sia costituito da imprese artigiane (art.2, comma 3, della
legge). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dal Decreto Ministeriale
18 aprile 2005 (G.U. 238 del 12 ottobre 2005) con cui è stata recepita la Raccomandazione
CE del 6 maggio 2003. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai
consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma
sino al 31 dicembre dell’anno di realizzazione del programma stesso.
8. Per accedere ai contributi, il consorzio export
deve essere composto da imprese che svolgono attività artigiane, industriali, commerciali,
di trasporto e di servizi, ovvero attività ausiliarie delle precedenti (art. 1 della
legge).
9. Dal momento della presentazione del programma
promozionale sino al 31 dicembre dell’anno di riferimento del programma stesso,
il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato da singole
quote di partecipazione non inferiori a Euro 1.291,14 e non superiori al 20 % del
fondo stesso.
10. Non possono fruire dei contributi in questione
i consorzi che associno imprese che risultino contemporaneamente associate a più
di due consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei
contributi finanziari annuali di cui alla legge 83/89 (art. 1, comma 5, Decreto
Ministeriale 1992).
SEZIONE II
Presentazione della domanda di contributo per il
programma promozionale 2009.
11. Le domande di contributo a fronte del programma
promozionale 2009 devono essere inviate al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione
Generale per la Promozione degli Scambi - Div. III, Viale Boston 25 – 00144 – Roma
. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre
il 14 dicembre 2008. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame.
Per l’inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l’inoltro
via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di
ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
12. La domanda deve essere redatta in bollo secondo
il modello A allegato alla circolare, accludendo tutta la documentazione indicata
nello stesso modello.
13. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto,
redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, devono essere sottoscritte
dal legale rappresentante del consorzio export con firma autenticata o inviando,
contestualmente alla domanda, fotocopia leggibile del documento di riconoscimento
(modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28.12. 2000, n. 445). Il legale rappresentante,
sotto la propria responsabilità, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze
penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.
76 del predetto D.P.R. 445/2000.
14. La mancata sottoscrizione da parte del legale
rappresentante e il mancato contestuale invio della fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore comportano l’inammissibilità della domanda.
Programma promozionale.
17. L’attività promozionale deve essere programmata
in modo da apportare benefici generalizzati per i soci. Pertanto non sono ammesse
a contributo le iniziative che registrano la partecipazione di una percentuale non
significativa delle imprese consorziate,valutata con riguardo al settore interessato
dal progetto.
18. Il programma promozionale si articola in singoli
progetti ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base degli elementi riportati
nel Modello C (compilare una scheda per ogni progetto ed inviare anche in formato
elettronico su floppy disk, CD o penna USB);
19. Ad ogni scheda progetto, il consorzio export
deve allegare i preventivi di spesa emessi dall’erogatore dei servizi e/o prestatore
d’opera. I preventivi sono destinati a quantificare un preciso impegno di spesa
e non comportano l’obbligo a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove,
per giustificati motivi (che devono essere indicati) non siano disponibili alcuni
preventivi di spesa, i relativi costi devono essere basati su una realistica previsione
sottoscritta dal legale rappresentante.
20. Per ogni progetto devono essere specificati
gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli indicatori da utilizzare per valutare
i risultati. Nel presente contesto si intende:
a) per indicatore il parametro prescelto per
misurare i risultati conseguiti; ad esempio numero di accessi dall’estero al
sito web, giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori qualitativi
o quantitativi;
b) per valore atteso (standard) il valore
previsto dell’indicatore prescelto; ad esempio il numero atteso di accessi al
sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari;
c)
per valore
realizzato: il valore
effettivo che l’indicatore assume al momento di realizzazione del progetto (da comunicare
in sede di rendiconto).
21. Occorre altresì precisare i metodi di rilevazione,
garantendone l’obiettività e specificando, ad esempio, l’ampiezza del campione degli
intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione e fornendo un
facsimile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi
di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc. deve essere conservata,
per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.
Ammissibilità dei progetti
22. Conformemente al principio dell’annualità
del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel
2009. I progetti di durata pluriennale devono essere articolati in sotto-progetti
annuali, per consentire il finanziamento della quota parte di spese corrispondente.
23. La presentazione del programma promozionale
comporta l’impegno alla sua esecuzione; l’eventuale rinuncia deve essere motivata
e comunicata tempestivamente al Ministero. Devono essere comunicate tempestivamente
anche le singole iniziative non realizzate. Nel caso risulti non realizzata una
parte essenziale del progetto non verrà liquidato l’intero ammontare del progetto.
24. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente
promozionali. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie
di progetti:
- Partecipazione a Fiere Estere;
- Partecipazione a Fiere internazionali in Italia, riconosciute
come tali in base al calendario pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni consultabile al sito www.regioni.it;
- Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori,
depliant, materiale informativo, ecc., redatti in lingua estera. Le spese relative
alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;
- Pubblicità all’estero su giornali, riviste specializzate, radio
e televisione;
- Workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;
- Missioni di operatori esteri in Italia;
- Missioni esplorative all’estero di rappresentanti del consorzio;
- Azioni dimostrative, degustazioni;
- Ricerche di mercato;
- Realizzazione e promozione del marchio consortile;
- Formazione ed educationals per operatori esteri;
- Apertura e aggiornamento sito internet predisposto anche in lingua
estera. Gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali
variazioni strutturali e grafiche;
- Attività preparatoria per la partecipazione a programmi dell’UE
o di organismi internazionali.
Spese ammissibili e non ammissibili
25. Sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente
dal consorzio per la realizzazione dei progetti.
26. Per quanto riguarda la partecipazione alle
fiere non sono ammissibili le spese di allestimento personalizzato per le singole
imprese. Le aree espositive, così come la pubblicità su stampa estera, dovranno
mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso (attraverso l’indicazione del
nome, del marchio ecc.).
27. Oltre alle spese direttamente sostenute per
i progetti, possono essere finanziate anche le spese generali (di gestione e di
personale), effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale
massima del 20% delle spese vive di ogni progetto, purché il consorzio sia dotato
di struttura stabile (sede e personale). Tali spese devono riferirsi all’attività
svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle
manifestazioni. Per il riconoscimento della struttura stabile in Italia il consorzio
deve inviare copia del titolo di proprietà o di possesso della sede (debitamente
registrato) e contratto di lavoro del personale.
28. Non sono ammesse spese non pertinenti o imputate
in modo generico.
29. Per le trasferte all’estero sono riconosciute
unicamente le spese di viaggio (aereo o treno) e albergo sostenute per un dipendente
del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale,
nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente
incaricata dal Consorzio.
30. Le spese di gestione delle sedi estere, ammissibili
solo se in Paesi extra UE, sono riconosciute per la parte relativa alla realizzazione
delle azioni promozionali, a condizione di una loro dettagliata descrizione.
31. Sono escluse dal contributo le spese relative
ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione.
Approvazione del programma
32. Il Ministero comunica l’esito della valutazione
del programma promozionale entro il 30 aprile 2009. Qualora il Ministero ritenga
necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti
entro la scadenza del 30 aprile 2009. Le integrazioni dovranno pervenire, a pena
di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero.
33. Il Programma presentato potrà essere successivamente
modificato o integrato con nuovi progetti solo se sussistano giustificazioni sostanziali
ed obiettive. I nuovi progetti devono essere presentati almeno 30 giorni prima della
loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2009. Le integrazioni presentate
dopo tale data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere tempestivamente
comunicate tutte le variazioni apportate al Programma, comprese eventuali rinunce
a svolgere progetti o singole azioni.
34. Il Ministero valuta l’ammissibilità del programma
promozionale presentato tenendo conto:
- della validità tecnico-economica dei progetti in termini di promozione
e di insediamento sul mercato estero. La validità è valutata anche con riferimento
alle caratteristiche del proponente;
- della coerenza con le Linee di indirizzo dell’attività promozionale
2008-2010 (reperibili sul sito www.mincomes.it
);
- della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;
- della completezza delle informazioni fornite.
SEZIONE III
Modalità di presentazione della documentazione
per la liquidazione del contributo sui programmi 2009.
35. Il consorzio export, che nel corso del 2009
abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero, inoltra,
entro il 15 aprile 2010, la richiesta di liquidazione del contributo. La domanda
deve essere redatta secondo il Modello D, con il quale il legale rappresentante
del consorzio export dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per
l’accesso ai contributi, la regolarità della documentazione presentata e l'impegno
a restituire eventuali contributi percepiti indebitamente. La domanda deve pervenire
completa di tutta la documentazione richiesta nel Modello D. In particolare i modelli
B1 (sintesi del programma ), E (schede progetto) e F (elenco fatture) dovranno essere
inviati anche in formato elettronico su floppy disk, CD o penna USB.
36. La rendicontazione deve essere redatta in
modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando,
quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente
gli eventuali scostamenti, che si fossero verificati tra gli importi preventivati
e quelli rendicontati.
Valutazione del rendiconto
37. Nell’esame del rendiconto il Ministero valuta
la conformità dell’attività svolta rispetto al programma approvato (a questo fine
può richiedere copie del materiale pubblicitario realizzato, copie delle ricerche
di mercato, documentazione fotografica pertinente ecc.); esamina i risultati conseguiti
attraverso l’applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati
da parte di ciascun consorzio export; raffronta le spese rendicontate rispetto a
quelle approvate. Il Ministero esclude dal rendiconto presentato le spese non pertinenti.
Sono ammesse compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese
relative al singolo progetto approvato, fermo restando l’importo complessivamente
approvato a preventivo.
38. Le fatture devono essere intestate al consorzio
e debitamente quietanzate dal fornitore del servizio. Ai sensi della vigente normativa
antiriciclaggio (legge n. 197/91 e successive modifiche) per le fatture superiori
ad Euro 12.500,00 non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto dovranno essere
indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (es. numero di bonifico e
relativo Codice Riferimento Operazione fornito dalla banca che ha effettuato la
transazione; assegno non trasferibile con contestuale presentazione della distinta
bancaria comprovante il pagamento).