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DIREZIONE GENERALE
PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
Divisione III - Politiche settoriali


Prot. n. 20090097108                                                                         Roma, 21 dicembre 2009

COMUNICATO

Oggetto: regole di gestione e ripartizione dei contingenti tessili per il 2010 in base al Regolamento (CE) 517/94 per importazioni dalla Bielorussia e dalla Corea del Nord

Si informano gli operatori interessati che con Regolamento (UE) n. 1258/2009 della Commissione Europea, pubblicato nella G.U.C.E. n. L 338 del 19.12.2009, sono state fissate le regole di gestione e ripartizione dei contingenti in oggetto specificati per il 2010.

Le domande, in carta semplice o modulo comunitario, dovranno essere presentate al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione – D.G. Politica Commerciale Internazionale , Divisione III – Viale Boston, 25 – 00144 ROMA – Eur.

I contingenti, di cui allegato IV del Reg.to (CE) n. 517/94, verranno distribuiti dalla Commissione secondo l’ordine cronologico di ricezione delle trasmissioni da parte degli Stati membri (principio del “primo arrivato, primo servito”).

La prima trasmissione, tramite il SIGL (Sistema integrato Gestione Licenze), alla Commissione UE sarà effettuata alle ore 10 del 7 Gennaio 2010.

Gli operatori, sia i “tradizionali” sia i “nuovi”, non potranno essere autorizzati ad importare una quantità superiore a quella massima predeterminata per ogni contingente (vedi allegato 1 - allegato 2 ). Detti massimali, tuttavia, non si applicano agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2010, possono dimostrare – in base alle licenze di importazione concesse loro per il 2009 e restituite con le annotazioni doganali – di avere effettivamente importato dallo stesso Paese e per la stessa categoria, quantitativi superiori ai massimali stabiliti. In tali casi il quantitativo massimo ottenibile, nei limiti dei quantitativi disponibili, sarà pari all’ammontare importato nel 2009.

Per tutti i contingenti potrà essere inoltrata una nuova domanda di importazione, per quantitativi non superiori ai massimali indicati, sempre che sussista capienza, a condizione che l’operatore possa dimostrare di aver utilizzato almeno al 50% la precedente autorizzazione.

Le autorizzazioni di importazione avranno una validità di nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e tale validità non potrà superare la data del 31 Dicembre 2010. Le autorizzazioni potranno essere prorogate di tre mesi, ma non oltre il 31 Marzo 2011, qualora possa essere dimostrato l’utilizzo del 50% della licenza al momento della richiesta di proroga.

Ad ogni richiesta di autorizzazione dovrà essere allegato il contratto di fornitura della merce, firmato da entrambi i contraenti, in originale o copia autenticata ed una dichiarazione nella quale si affermi che non sia stata inoltrata analoga richiesta in altro Paese membro della Comunità, per le categorie ed i Paesi interessati, a valere sui contingenti 2010, e che la licenza verrà restituita entro dieci giorni dalla scadenza.

Il Dirigente

(Simona di Giuseppe)