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DIREZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
Ufficio VIII
Modalità per la presentazione delle domande
per il cofinanziamento delle attività promozionali da sostenere nel corso del 2012 da parte di istituti, enti e associazioni ai sensi della legge 29 ottobre
1954, n. 1083
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente
la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni italiane
(di seguito denominata "Legge");
VISTO il Decreto del Ministro del Commercio
con l’Estero 15 marzo 1999, n. 104, che stabilisce i criteri e le modalità
per la concessione di contributi ai sensi della citata legge (di seguito
denominato "Regolamento");
VISTO l’art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo
31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni, che destina anche le provvidenze
stabilite dalla Legge ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività
promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a
favorire, in particolare, l’internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all’estero
del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l’Italia;
VISTO il D.L. 16 maggio 2008, n. 85 – convertito
in legge n. 121 del 14 luglio 2008– concernente "Disposizioni urgenti per
l’adeguamento delle strutture di governo" con il quale sono trasferite al
Ministero dello Sviluppo Economico le funzioni già attribuite al Ministero
del Commercio Internazionale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 6 del
citato regolamento, con provvedimento del Direttore Generale per le Politiche
di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi, occorre definire
– per l’anno 2012 – i modelli per la domanda di ammissione al finanziamento
e per la relazione e rendicontazione del programma promozionale;
RITENUTO di dover impartire le istruzioni per
la corretta presentazione del programma promozionale e dei relativi progetti
per l’anno 2012;
DECRETA
Art. 1
Finalità del finanziamento
Ai sensi dell’art. 22 comma 1 del decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 143 e successive modificazioni, i contributi di cui alla
legge 1083/54 sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche
attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti
volti a favorire, in particolare, le piccole e medie imprese.
Ai fini della presente circolare si intende
per attività promozionale di rilievo nazionale quella che abbia ricadute
diffuse su un territorio multiregionale volta a rafforzare il Made in Italy
all’estero, ovvero volta a sostenere produzioni tipiche, secondo le normative
comunitarie e nazionali.
Art. 2
Soggetti beneficiari
Possono accedere ai contributi della Legge,
gli istituti, gli enti, le associazioni rappresentative del sistema produttivo
e imprenditoriale, a cui partecipino imprese associate dislocate in più
regioni, nonché le Camere di commercio italo - estere iscritte all’Albo
di cui all’articolo 22, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a
fronte di un programma promozionale di rilievo nazionale in favore di imprese
da realizzare nel corso del 2012 previa specifica approvazione del Ministero.
Non sono ammissibili domande presentate da
Regioni, Province, Comuni e Camere di Commercio, industria e artigianato
nazionali che, in funzione del loro ordinamento, sono chiamate a svolgere
con mezzi propri una autonoma attività promozionale.
Sono altresì esclusi gli organismi che per
statuto svolgono la loro attività in ambito comunale, provinciale e regionale
e le ONLUS.
Art. 3
Domanda di ammissione al contributo
La domanda di contributo, da presentare in
bollo, è redatta secondo lo schema di cui al modello allegato A e deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesta
di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni
mendaci e la falsità in atti ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, meglio
indicata nel medesimo modello A:
statuto, atto costitutivo, composizione degli
organi, bilancio relativo all’esercizio precedente, elenco degli associati,
programma promozionale 2012, mandato (in caso di presentazione della domanda
da parte della società di servizi).
Qualora un soggetto beneficiario non sia in
grado di realizzare direttamente le azioni promozionali previste nel programma,
può dare mandato di esecuzione (da trasmettere in copia al Ministero) ad
una società di servizi di cui detenga una partecipazione maggioritaria.
In tal caso, è la società di servizi a presentare la domanda di finanziamento
dichiarando di agire in nome e per conto del soggetto beneficiario e indicando
la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta.
La domanda di contributo deve essere inoltrata
al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
– Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e Promozione
degli Scambi – Div. VIII – viale Boston, 25 – 00144 Roma. La spedizione
deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30
settembre 2011. Le domande spedite successivamente a tale data, ai sensi
del Regolamento, sono irricevibili. Per l’inoltro via posta fa fede la data
del timbro postale, mentre per l’inoltro via corriere fa fede la data di
consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla
busta dal Ministero.
Le domande pervenute prive della sottoscrizione
da parte del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 sono inammissibili.
Art. 4
Presentazione del programma promozionale
Alla domanda di finanziamento deve essere,
altresì, unito un prospetto riepilogativo (Allegato B "Schema programma")
del programma promozionale, sottoscritto dal legale rappresentante, in cui
siano indicati il Paese, il settore, il periodo di svolgimento, il costo,
al netto dell’IVA, dei singoli progetti e del totale complessivo del programma
promozionale.
Ciascun progetto deve essere illustrato secondo
le indicazioni riportate nel Modello Allegato C ("Scheda-progetto") e deve
essere corredato da un piano analitico delle spese (Allegato Modello C bis).
Al momento della presentazione della domanda,
il costo dei progetti dovrà essere presentato in forma di autocertificazione
, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 sottoscritto dal legale rappresentante
del soggetto richiedente. La suddetta certificazione dovrà riportare la
specifica di ogni azione con il dettaglio dei relativi costi.
I preventivi di spesa dovranno essere conservati
presso la sede del soggetto beneficiario in caso di eventuali richieste
da parte del Ministero.
Gli allegati B (formato Word), C (formato Excel)
e C bis (formato Excel) devono essere trasmessi anche in formato elettronico
su CD o pen-drive USB. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili
dal sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.
Tenuto conto delle ridotte disponibilità della
dotazione finanziaria ed eventuali manovre di finanza pubblica per il 2012,
per ragioni di trasparenza e correntezza amministrativa, si informa che
non è garantita la possibilità del cofinanziamento pubblico.
Art. 5
Ammissibilità del programma promozionale
Per essere ritenuto ammissibile al contributo,
il programma promozionale deve:
avere validità tecnico-economica. La validità tecnico-economica
è valutata anche in relazione alla tipologia, alle dimensioni e alle
caratteristiche del soggetto proponente;
risultare alle direttive per l’attività promozionale emanate dal
Ministero;
essere composto da azioni che abbiano rilievo nazionale o siano
relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria
e nazionale;
riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale. E’ considerato
promozionale il programma destinato a favorire la conoscenza all’estero
della produzione italiana e che non preveda azioni volte al diretto
sostegno delle vendite.
risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.
Qualora un medesimo progetto sia autonomamente
presentato da più soggetti, il Ministero può finanziare unicamente il progetto
più valido tecnicamente, ai sensi del precedente comma 1, ovvero condizionare
l’approvazione ad una collaborazione tra i soggetti per l’integrazione dei
progetti.
Non sono ammissibili progetti che siano presentati
su altri strumenti di sostegno gestiti dal Ministero.
Conformemente al principio dell’annualità del
bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione
nel 2012.
A titolo esemplificativo si indicano
qui di seguito alcune tipologie di progetti ammissibili e delle
relative spese ammissibili:
-
TIPOLOGIA DEI PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI
- Organizzazione e partecipazione a fiere estere Paesi UE
(area
ammissibile non superiore a 100 mq – Punto Italia) ed extra UE
affitto area espositiva;
allestimento area espositiva e progettazione
degli allestimenti, di design;
noleggio beni strumentali; spese di spedizione
e trasporto allestimenti;
trasferta all’estero (viaggio, vitto e alloggio)
solo per massimo due funzionari del soggetto proponente in concomitanza
di eventi, ove partecipi il soggetto beneficiario con uno stand (soggiorno
in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti);
realizzazione, stampa e distribuzione, traduzione,
di cataloghi redatti in lingua estera;
pubblicità in lingua estera;
traduzioni e interpretariato; servizio hostess;
degustazioni di prodotti tipici italiani per
operatori esteri ;
spese per concorsi di idee o di progetti, rivolti
esclusivamente a partecipanti stranieri, per la promozione dei prodotti
italiani. Sono esclusi i costi relativi ai premi.
- Partecipazione a fiere internazionali in Italia (le spese relative
alle manifestazioni in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale,
secondo il Calendario pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni consultabile al sito www.regioni.it);
allestimento area espositiva e progettazione
degli allestimenti, di design. Detti allestimenti si intendono riferiti
essenzialmente ad aree destinate ad iniziative di immagini collaterali all’evento
fieristico;
noleggio beni strumentali; spese di spedizione
e trasporto allestimenti;
realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi,
redatti in lingua estera;
pubblicità in lingua estera
traduzioni e interpretariato; servizio hostess;
accoglienza (viaggio, vitto e alloggio) per
operatori e giornalisti esteri invitati per eventi fieristici (soggiorno
in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);
degustazioni di prodotti tipici italiani per
operatori esteri
spese per concorsi di idee o di progetti, rivolti
esclusivamente a partecipanti stranieri, per la promozione dei prodotti
italiani. Sono esclusi i costi relativi ai premi.
- Campagna pubblicitaria su stampa estera,
pubblicità in lingua estera (riviste, radio e televisione, web)
pubblicità in lingua estera;
traduzioni e interpretariato
- Workshop, Incontri B2B, degustazioni, sfilate, conferenze, seminari
in Italia e all’estero anche in occasione di eventi fieristici, corsi
di formazione professionale per operatori esteri
Affitto allestimento sale e noleggio attrezzature,
per incontri fra operatori italiani ed esteri;
traduzioni e interpretariato; servizio hostess;
onorari per docenti secondo i tariffari vigenti
previsti dall’UE entro i limiti del 20% del costo totale del relativo progetto
e spese di trasferta all’estero e dall’estero (viaggio,vitto e alloggio)
per gli stessi (soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);
accoglienza (viaggio, vitto e alloggio) per
operatori e giornalisti esteri invitati per eventi specifici in Italia conferenze
stampa, workshop seminari (soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle
o equivalenti);
degustazioni di prodotti tipici italiani per
operatori esteri
****************
-
SPESE NON AMMISSIBILI
Premesso che non sono ammesse le spese dalle
quali non risulti il diretto collegamento con la componente promozionale
dei singoli progetti, si indicano ulteriori tipologie di spese che non possono
essere riconosciute:
Affitto area espositiva limitatamente al punto
sub B2) "Partecipazione a fiere internazionali in Italia";
ricerche di mercato;
ricerca e selezione delle aziende in Italia
e all’estero; spese di tele-marketing;
costi interni (ore/uomo e stipendi personale
interno, ammortamenti ecc.);
oneri finanziari, per fideiussioni o assicurazioni;
spese di consulenza per la preparazione del
programma, per la presentazione della domanda al Ministero, per il coordinamento
del programma o di singoli progetti;
spese di consulenza per gli allestimenti;
apertura e/o manutenzione sito internet anche
se redatto in lingua estera;
realizzazione, stampa e distribuzione depliants,
newsletters, brochure, materiale informativo sia in italiano che in lingua
estera;
spese di web marketing
imposte e tasse;
acquisto o affitto di beni immobili (salvo
per gli spazi direttamente adibiti agli eventi e per una congrua durata
rispetto agli stessi);
acquisto di beni strumentali;
apertura uffici di rappresentanza all’estero;
forniture di beni e servizi necessari al normale
funzionamento dei soggetti partecipanti al progetto;
spese riferite a singole imprese;
cene, serate di gala e benvenuto, catering,
coffee break e buffet;
spese per servizi fotografici e cinematografici,
intrattenimento musicale, ingaggio personalità dello spettacolo e dello
sport,
addobbi floreali;
spese relative ad acquisto biglietti di ingresso
ad eventi fieristici;
spese per uffici stampa in Italia e all’estero;
spese per attività di recall telefonici;
pre-registrazione visitatori in occasione degli
eventi promozionali;
personale locale per assistenza alle imprese,
personale esterno, staff, servizi in loco per il funzionamento degli stand,
personale di sicurezza e pulizia;
spese per commissioni di agenzia;
gadgets.
L’Ufficio nell’ambito della propria discrezionalità,
potrà valutare eventuali spese non rientranti nelle tipologie suindicate.
Art. 6
Risultati attesi
Il programma promozionale, di cui al precedente
art. 4, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere,
specificando le modalità di misurazione, gli indicatori e i relativi standard
da utilizzare per misurare la qualità delle iniziative e in particolare
la valutazione dei risultati raggiunti. Si intendono per:
indicatore: il parametro in grado di misurare
i risultati conseguiti (ad esempio il numero di imprese che si rivolgono
per la prima volta ad un dato mercato o iniziativa, il numero di accessi
al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo
una scala di valori);
valore atteso (standard da indicare a preventivo):
il valore che ci si attende a preventivo per l’indicatore prescelto (ad
esempio il numero atteso di nuove imprese che si ritiene di coinvolgere,
il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi
nei questionari)
valore realizzato (da indicare a consuntivo):
il valore che l’indicatore assume alla realizzazione del progetto .
La documentazione relativa ai sistemi di misurazione,
ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc., deve essere conservata,
a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare
le opportune verifiche.
Art. 7
Approvazione del programma promozionale
Il Ministero comunica l’approvazione/non approvazione
della domanda entro il 31 dicembre 2011.
Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori
elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la
scadenza del 31 dicembre 2011.
Le iniziative del programma promozionale approvato
a valere sulla legge 1083/54 devono menzionare espressamente il sostegno
ministeriale evidenziando la dicitura "con il co-finanziamento del Ministero
dello Sviluppo Economico" e riportarne il logo.
Art. 8
Modifiche al programma promozionale
La presentazione del programma promozionale
comporta l’impegno alla sua effettiva esecuzione. L’eventuale rinuncia deve
essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero. Devono comunque
essere immediatamente comunicati anche gli annullamenti di singole iniziative.
Eventuali variazioni SOSTANZIALI: il programma
potrà essere modificato solo in casi eccezionali da motivare adeguatamente,
per un massimo di 3 variazioni sostanziali (es.: presentazione di nuovi
progetti, variazioni di azioni nell’ambito di un progetto). Tali variazioni
devono essere presentate al Ministero per l’approvazione almeno 30 giorni
prima della data prevista per l’esecuzione dei progetti e delle azioni cui
si riferiscono ed in ogni caso entro il 31 marzo 2011, pena l’inammissibilità.
Le iniziative promozionali che non siano state preventivamente approvate
dal Ministero non potranno in alcun caso essere ammesse al contributo.
Eventuali variazioni NON SOSTANZIALI: le
modifiche non sostanziali (ad es.: variazioni di date, ecc.) e le eventuali
rinunce, devono essere comunicate almeno 30 giorni prima della data prevista
per la realizzazione del progetto o azione cui si riferiscono.
Art. 9
Concessione e misura del finanziamento
Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del "regolamento",
la misura del finanziamento non può eccedere il limite del 50% delle spese
effettivamente sostenute (70% qualora la maggioranza delle imprese associate
e beneficiarie delle azioni promozionali abbia sede nei territori delle
Regioni ex Obiettivo 1 (Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia,
Sardegna).
La determinazione del contributo spettante
a ciascun organismo sarà effettuata a conclusione della presentazione ed
approvazione di tutte le rendicontazioni pervenute e in relazione alle risorse
finanziarie disponibili per l’anno in corso.
Il Ministero provvederà alla emanazione dei
singoli decreti di liquidazione del finanziamento, in base alla rendicontazione
approvata e successivamente alla effettiva assegnazione dei fondi al Ministero.
Qualora l’intero programma o i singoli progetti
usufruiscano di introiti derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e quote
di partecipazione ai progetti, gli introiti stessi dovranno essere dichiarati
e detratti dal costo complessivo del programma. Tali introiti devono essere
dichiarati e detratti anche se percepiti da soggetti collegati al proponente,
qualora siano direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative
oggetto del co-finanziamento.
Tenuto conto delle ridotte disponibilità della
dotazione finanziaria ed eventuali manovre di finanza pubblica per il 2012,
per ragioni di trasparenza e correntezza amministrativa, si informa che
non è garantita la possibilità del cofinanziamento pubblico.
Art. 10
Domanda di liquidazione e presentazione del
rendiconto
Come previsto dall’art. 3 del "regolamento",
entro i 3 mesi successivi dall’esecuzione dell’intero programma promozionale
approvato, salvo proroghe da richiedere tempestivamente al Ministero il
beneficiario dovrà inviare la domanda di liquidazione e presentare – in
unica soluzione - la relazione sulla esecuzione del programma approvato
e il rendiconto delle spese secondo i Modelli Allegati D, E, F, e G.
La relazione sul programma, sottoscritta dal
legale rappresentante, si compone di una parte descrittiva generale, comprensiva
di una dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata
(Allegato D), di uno schema di riepilogo sui progetti realizzati (Allegato
E) e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (Allegato F).
Gli allegati D, E, F, G devono essere inviati
anche in formato elettronico su CD o Pen Drive USB. I file relativi agli
allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.
Il rendiconto deve essere redatto seguendo
l’ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma,
utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti
e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero
verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.
Il rendiconto deve specificare la copertura
finanziaria dei costi, distinta in risorse proprie, altri contributi e ricavi
vari. Al fine di semplificare la procedura di rendicontazione, il soggetto
beneficiario trasmetterà al Ministero, per ogni progetto, la distinta delle
fatture quietanzate, con indicazione dell’importo pagato effettivamente
al netto di IVA, il percipiente, la data e le modalità di pagamento, sottoscritto
dal legale rappresentante (Allegato G), in forma di autocertificazione ai
sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Le fatture devono essere intestate al soggetto
beneficiario e debitamente quietanzate con l’indicazione delle modalità
di pagamento. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (L. 197/1991)
e successive modificazioni, di cui da ultimo Art. 20 del D.L. 31 maggio
2010, convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010, per gli importi superiori
a Euro 5.000,00 non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i
casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento
seguite (banca, numero e data del bonifico).
Per gli importi inferiori a 5.000 euro il soggetto
beneficiario – ove richiesto – dovrà trasmettere le copie conformi delle
fatture debitamente quietanzate.
La rendicontazione non firmata o carente degli
elementi essenziali comporta la perdita del diritto al co-finanziamento.
Art. 11
Approvazione della rendicontazione e liquidazione
del finanziamento
Nell’esame del rendiconto il Ministero:
esamina i risultati conseguiti in relazione
agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente
individuati;
valuta la conformità dell’attività svolta rispetto
al programma approvato;
esclude le spese non ammissibili.
Al termine di tali verifiche, il Ministero
procede all’approvazione della rendicontazione presentata e comunica al
beneficiario l’importo del contributo concesso.
L’erogazione del finanziamento, riferita all’intero
programma promozionale, avviene in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla
disponibilità delle risorse finanziarie sul relativo capitolo di bilancio.
Ai sensi della vigente normativa anti-mafia,
i soggetti beneficiari di contributi di importo superiore a 154.937 euro
sono tenuti a presentare la relativa certificazione, in corso di validità.
Nel caso di domanda presentata tramite società
di servizi (cfr. art. 3) dovrà essere trasmessa la certificazione antimafia
anche di quest’ultima.
Art. 12
Ispezioni e verifiche
Tutta la documentazione relativa alle azioni
realizzate deve essere conservata presso la sede dell’ente per essere messa
a disposizione del Ministero in caso di eventuali controlli, anche successivamente
all’erogazione del contributo.
Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi
momento controlli in loco sulla esecuzione del programma promozionale e
verifiche, anche dopo l’erogazione del contributo, sulla veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all’originale delle fotocopie
trasmesse, sulla corrispondenza dell’elenco delle fatture agli originali
e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.
In caso di dichiarazione mendace e falsità
in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come
richiamato dall’articolo 76 del DPR 445/2000, decade dall’ammissibilità
al beneficio e l’Amministrazione si riserva di non accogliere successive
domande.
Art. 13
Reperimento delle fonti normative e dei modelli
I testi delle fonti normative, i modelli di
domanda e gli schemi approvati per la presentazione dei progetti e dei rendiconti
sono disponibili sul sito del Ministero all’indirizzo: www.sviluppoeconomico.gov.it
cliccando sul link "commercio internazionale" oppure
www.mincomes.it
seguendo il percorso "Finanziamenti/Finanziamenti per l’internazionalizzazione/Strumenti
di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese - A".
Art. 14
Come contattare il Ministero
L’Ufficio incaricato della gestione del finanziamento
è a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni. Gli operatori
possono contattare l’ufficio ai recapiti indicati in calce e fissare eventuali
appuntamenti. In particolare, gli operatori che vogliano conoscere lo stato
dell’istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome
è riportato nella comunicazione di avvio del procedimento e comunicazioni
successive.
Responsabile del procedimento è il Dirigente
della Divisione VIII.
Art. 15
Pubblicazione
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana ed inserito nel sito internet del Ministero
dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it (www.mincomes.it).
Roma, 3 agosto 2011
| IL DIRETTORE GENERALE
|
| Pietro CELI
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Seguono 8 allegati:
Modello A
Modello B
Modello C
Modello C bis
Modello D
Modello E
Modello F
Modello G
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