DECRETO 22 settembre 1999, n.441
Regolamento recante criteri e modalita' per il finanziamento delle spese di
partecipazione a gare internazionali di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 304.
(GU n. 280 del 29-11-1999)
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, concernente "Provvedimenti per la
promozione delle esportazioni" ed, in particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 29 luglio 1981, n. 394, concernente "Provvedimenti per il sostegno
delle esportazioni italiane" ed, in particolare, l'articolo 2;
Visto l'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo n. 143/1998, ai sensi del quale il
regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 304/1990, e' adottato
dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante "Disposizioni in materia
di commercio con l'estero" ed in particolare l'articolo 25, a norma del quale dal 1
gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 20 ottobre 1990, n.
304, viene attribuita alla Simest S.p.a. che succede nei diritti, nelle attribuzioni e
nelle situazioni giuridiche di cui e' titolare
l'attuale gestore;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'articolo 12, secondo il quale
la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere e'subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dei rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Ministero del tesoro 13 febbraio 1992,
con il quale e' stata data attuazione all'articolo 3, comma 3, della legge 20 ottobre
1990, n. 304;
Considerato che con successivo regolamento saranno disciplinate modalita', criteri di
concessione e di restituzione dei finanziamenti di cui al comma 5 dell'articolo 22 del
citato decreto legislativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva
per gli atti normativi dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 36041 del 28
settembre 1999;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
"Legge 29 luglio 1981, n. 394":
la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;
"Legge": legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3,
recante provvedimenti per la promozione delle esportazioni, in particolare per la
concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese
italiane per la partecipazione a gare internazionali;
"Fondo": il Fondo istituito dall'articolo 2 della
legge 29 luglio 1981, n. 394, e trasferito alla Simest S.p.a., ai sensi dell'articolo 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
Comitato: il comitato istituito presso il soggetto gestore, in base ad
apposita convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con
l'estero e la Simest S.p.a., per l'amministrazione dei Fondi previsti dalle leggi di cui
al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 143/1998;
Ministero: il Ministero del commercio con l'estero;
ICE: l'Istituto nazionale per il commercio estero;
Soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile
1990, n. 100, cui e' stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi finanziati
con le disponibilita' dei Fondi presso di essa trasferiti, ai sensi dell'articolo 25 del
decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143.
Art. 2.
Finalita' dell'agevolazione
1. Ai sensi della legge, le disponibilita' del Fondo, nel limite complessivo di cinquanta
miliardi, possono essere utilizzate per il finanziamento di spese per la partecipazione
all'estero di imprese italiane a gare internazionali indette in Paesi non facenti parte
dell'Unione europea.
Art. 3.
Massimali dei finanziamenti
1. Il limite massimo dell'importo del finanziamento e' determinato in rapporto al valore
della commessa sulla base dei seguenti parametri:
a) 1,00% per i primi 50 miliardi di lire;
b) 0,70% per i successivi 50 miliardi di lire;
c) 0,50% per i successivi 100 miliardi di lire;
d) 0,25% per l'eccedenza.
2. Nel caso in cui l'impresa partecipi ad una gara in cui il
valore della commessa sia suddiviso in porzioni o lotti, ai fini del calcolo dell'importo
del finanziamento verra' considerato solo il valore del lotto o porzione della commessa
per il quale l'impresa presenti la propria offerta, a condizione che esso figuri nel bando
di gara o altro documento ufficiale probante.
3. Nei casi di gare per servizi di ingegneria e/o consulenza tecnicoeconomica, il limite
massimo dell'importo del finanziamento e' determinato in rapporto al valore della commessa
sulla base dei seguenti parametri:
a) 5,00% per i primi 10 miliardi di lire;
b) 1,00% per l'eccedenza.
4. Qualora il valore della commessa sia espresso in valuta
estera, il tasso di cambio da applicare per la conversione in lire e' quello del giorno
della presentazione della domanda o della presentazione della prima domanda al soggetto
gestore nel caso di piu' domande di diverse imprese partecipanti alla stessa gara.
5. L'importo massimo del finanziamento, che puo' essere concesso ad ogni beneficiario, e'
fissato in lire due miliardi per ciascuna gara internazionale.
6. Il massimale agevolabile per singola gara internazionale e' fissato in lire cinque
miliardi, fermo restando il limite di due miliardi per ciascun beneficiario.
7. In caso di raggiungimento del limite massimo, l'importo di cinque miliardi, o
l'eventuale residuo non ancora deliberato, viene ripartito tra tutti i concorrenti
in proporzione all'importo di finanziamento richiesto.
8. L'importo massimo del finanziamento per singolo beneficiario, che partecipi a piu' gare
internazionali, e' fissato in lire cinque miliardi per anno, da calcolare prendendo a
riferimento l'importo complessivo dei finanziamenti deliberati dal comitato. In ogni caso,
l'esposizione finanziaria massima di ogni beneficiario nei confronti del Fondo non puo'
essere superiore a dieci miliardi di lire al netto dei rimborsi effettuati entro il mese
antecedente la delibera del comitato.
9. Qualora le imprese costituenti una jointventure o un'associazione temporanea di imprese
partecipante ad una gara presentino domande di finanziamento separate e la somma di tali
domande superi il massimale agevolabile per singola gara, il massimale e' ripartito tra le
imprese proporzionalmente al finanziamento richiesto da ciascuna di esse oppure, su loro
richiesta, proporzionalmente alla loro partecipazione alla jointventure o associazione.
10. Se piu' imprese appartenenti ad un gruppo presentano domande di finanziamento
nell'ambito di una stessa gara internazionale, l'importo di finanziamento concedibile alle
imprese del gruppo non puo' complessivamente superare due miliardi di lire, come stabilito
al comma 5 per le singole imprese. A tal fine si intende per gruppo un insieme di imprese
collegate i cui bilanci rientrino in uno stesso bilancio consolidato. In ogni caso,
l'importo complessivo dei finanziamenti concessi ad imprese facenti parte di uno stesso
gruppo non puo' essere superiore a dieci miliardi di lire al netto dei rimborsi effettuati
entro il mese precedente la delibera del comitato.
Art. 4.
Garanzie del finanziamento
1. Per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri
accessori, l'impresa beneficiaria del finanziamento, a copertura dei singoli importi da
erogare, deve prestare al soggetto gestore una o piu' delle seguenti tipologie di
garanzia, da sottoporre, unitamente alla richiesta di finanziamento, all'approvazione del
comitato: fidejussione bancaria, assicurativa; di consorzi di garanzia collettiva fidi
(convenzionati con il soggetto gestore), pegno su titoli.
Art. 5.
Costi finanziabili
1. Sono ammesse al finanziamento le spese di partecipazione alla gara sostenute
posteriormente alla data di arrivo al soggetto gestore della domanda di finanziamento e
fino al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta definitiva.
2. Le fasi temporali dell'offerta in cui possono essere effettuate le spese sono le
seguenti:
a) fase della prequalifica;
b) fase dell'offerta;
c) fase della negoziazione dell'offerta.
3. Qualora l'impresa richieda il finanziamento delle spese
relative alla fase di prequalifica - fermo restando che il termine iniziale per il
riconoscimento di tali spese resta comunque la data di arrivo della domanda -, l'esame
della richiesta ha luogo dopo che l'impresa abbia comunicato l'esito della fase di pre-
qualifica. Il finanziamento di dette spese e' ammesso solo qualora la prequalifica sia
prevista dal bando di gara o da altra idonea documentazione. Le relative spese devono
essere inoltre inerenti alla partecipazione alla gara, costituendo parte dei costi da
sostenere per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui l'impresa non abbia superato
la fase di prequalifica, il comitato delibera riguardo alle spese sostenute ed il relativo
finanziamento e' erogato per intero dopo la stipula del contratto.
4. Le spese sostenute vanno riferite al momento del verificarsi dell'evento generatore
della spesa, a prescindere dall'effettivo pagamento. In particolare, i costi interni delle
imprese, finalizzati alla partecipazione alla gara e sostenuti nei termini di cui sopra,
sono ammissibili al finanziamento a prescindere dal momento della loro contabilizzazione.
5. Fra gli importi delle singole voci di spesa e' ammessa una compensazione non superiore
al quindici per cento.
Art. 6.
Domanda di finanziamento
1. La domanda di concessione del finanziamento e' redatta su
apposito modulo approvato dal comitato. Nel modulo e' indicata la documentazione da
allegare, tra cui obbligatoriamente il bando di gara o l'invito a partecipare alla gara.
L'importo del finanziamento da richiedere e' calcolato sulla base del preventivo delle
spese per
l'elaborazione, la presentazione e la discussione dell'offerta, qualora quest'ultima sia
prevista dalle procedure di gara.
2. La domanda e' presentata al soggetto gestore, che la registra in ordine cronologico
secondo la data di arrivo. Il soggetto gestore comunica all'impresa, entro cinque giorni,
la data di ricevimento e il numero di posizione ad essa attribuito.
3. Sono ammissibili solo le domande presentate anteriormente alla data di scadenza
per la presentazione dell'offerta, quale fissata dal bando di gara o da analoga idonea
documentazione e specificamente indicata dall'impresa nella domanda stessa. In assenza di
tale indicazione la domanda non e' ammissibile.
Art. 7.
Istruttoria
1. Le domande di finanziamento sono esaminate dal soggetto
gestore in ordine cronologico di arrivo. Il soggetto gestore effettua l'istruttoria al
fine di valutare la capacita' economica e finanziaria dell'impresa, di accertare la
finanziabilita' delle spese preventivate e le modalita' di partecipazione alla gara,
nonche' la validita' economico-commerciale della gara stessa. In merito ai citati aspetti
economicocommerciali, il soggetto gestore puo' richiedere un parere al Ministero.
2. Il soggetto gestore puo' chiedere all'impresa chiarimenti e documentazione integrativa,
tra cui documentazione probatoria della partecipazione alla gara. L'impresa destinataria
della richiesta istruttoria provvede a fornire la documentazione richiesta entro trenta
giorni. In mancanza di riscontro, e' inviato all'impresa un sollecito; qualora l'impresa
non risponda entro ulteriori quindici giorni, la domanda viene archiviata.
3. Le relazioni istruttorie predisposte dal soggetto gestore sono sottoposte all'esame del
comitato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ai
finanziamenti sono ammesse con priorita', in base ai criteri fissati dal comitato, le
domande presentate da imprese in possesso di certificazione di qualita'.
5. L'esito della richiesta di finanziamento e' comunicato per iscritto al soggetto
richiedente entro quindici giorni dalla data della delibera del comitato.
Art. 8.
Contratto di finanziamento
1. Entro tre mesi dalla data della comunicazione relativa
alla concessione del finanziamento, il beneficiario presenta al soggetto gestore la
documentazione richiesta per la stipula del contratto di finanziamento, che deve avvenire
nel termine ulteriore di trenta giorni.
2. In caso di mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti,
l'impresa decade dai benefici del finanziamento.
Art. 9.
Erogazione del finanziamento
1. Il soggetto gestore, dopo la stipula del contratto di
finanziamento, su richiesta dell'impresa, eroga una quota pari al cinquanta per cento del
finanziamento concesso. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di due mesi
dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo motivata domanda di proroga
non superiore ad ulteriori due mesi. In assenza di richiesta di erogazione entro il
termine di cui sopra, l'operazione e' sottoposta al comitato per l'eventuale revoca del
finanziamento.
2. Un'ulteriore quota, pari al trenta per cento del finanziamento, viene erogata entro i
trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, previa
presentazione al soggetto gestore di una dichiarazione con la quale il beneficiario
attesti l'avvenuta presentazione dell'offerta.
3. Il restante venti per cento e' erogato dietro presentazione della prova che l'impresa
sia stata chiamata alla fase di discussione dell'offerta. A tal fine, costituisce prova
della chiamata alla fase di discussione dell'offerta anche la richiesta del committente.
L'impresa e' tenuta a documentare tale richiesta producendo la relativa lettera del
committente.
4. Qualora la fase della discussione dell'offerta non sia provabile, il comitato, su
richiesta dell'impresa, puo' autorizzare l'erogazione dell'ultimo venti per cento del
finanziamento. Nel caso in cui l'impresa abbia gia' presentato il consuntivo delle spese
sostenute e queste risultino inferiori all'ottanta per cento del finanziamento concesso
sulla base del preventivo, l'erogazione sara' pari all'importo del consuntivo. Qualora la
fase di discussione dell'offerta non sia prevista dal bando di gara, il finanziamento
concesso sulla base del preventivo e' interamente erogato secondo le seguenti modalita':
a) 50% dopo la stipula del contratto;
b) 50% dietro attestazione di avvenuta presentazione dell'offerta.
5. Il periodo di utilizzo del finanziamento dura diciotto
mesi a partire dalla data della stipula del contratto di finanziamento.
Art. 10.
Rimborso del finanziamento
1. I beneficiari di finanziamento delle spese per partecipare a gare internazionali sono
tenuti a comunicare al soggetto gestore, nei trenta giorni successivi alla conoscenza
dell'esito della gara, il relativo esito o l'eventuale ritiro o esclusione. Qualora
l'impresa sia venuta a conoscenza di tale esito con modalita' diversa dalla comunicazione
ufficiale da parte del committente, e' autorizzata ad autocertificare l'esito della gara
entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'esito. L'impresa deve inoltre inviare,
entro i successivi sessanta giorni, una dichiarazione contenente la distinta di tutte le
spese effettivamente sostenute, resa, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, dal legale rappresentante e confermata, per quanto attiene alla concordanza
con le scritture contabili e con la documentazione agli atti dell'impresa, dal presidente
del collegio dei sindaci, ove esistente.
2. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino, a consuntivo, inferiori
all'importo del finanziamento erogato, i beneficiari sono tenuti alla restituzione, entro
tre mesi dalla comunicazione all'impresa della delibera del comitato, in unica soluzione,
dell'importo non documentato, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento,
con conguaglio delle somme eventualmente gia' rimborsate.
3. Il ritardo nella comunicazione al soggetto gestore, di cui al precedente comma 1,
comporta l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, pari agli interessi
maturati prodie sull'importo erogato calcolati altasso di riferimento aumentato di due
punti percentuali. Detta penale deve essere immediatamente pagata dall'impresa in unica
soluzione a semplice richiesta del soggetto gestore.
4. L'importo erogato e' rimborsato in cinque rate semestrali, uguali e consecutive, la
prima delle quali scade ventiquattro mesi dalla data della prima erogazione. Gli
interessi, corrisposti in via semestrale posticipata, sono calcolati sul debito residuo al
tasso agevolato, salvo i casi di cui al comma 7, lettera d), del presente articolo, e
decorrono dalla data di ciascuna erogazione.
5. Il tasso agevolato e' pari al quaranta per cento del tasso di riferimento applicabile
alle operazioni di credito agevolato alle esportazioni a tasso variabile, effettuate con
raccolta sul mercato interno, determinato secondo le modalita' previste dal decreto del
Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994.
6. Il tasso applicabile per il computo degli interessi e' quello vigente alla data di
stipula del contratto di finanziamento e rimane fisso per tutta la durata del
finanziamento.
7. Le somme riscosse sono rimborsate, in relazione alla situazione del beneficiario
rispetto all'esito della gara, secondo le seguenti modalita':
a) aggiudicatari della gara, firmatari di un contratto: la
restituzione deve essere, effettuata a tasso agevolato nei trenta giorni successivi alla
data di incasso dell'anticipo contrattuale
concesso dal committente, considerando come data di incasso quella in cui sia pervenuto
all'impresa almeno l'80% di tale anticipo. I beneficiari devono comunicare al soggetto
gestore l'avvenuto incasso dell'anticipo entro i quindici giorni lavorativi successivi. Il
ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della penale nella misura stabilita al
comma 3 del presente articolo. In relazione alla peculiarita' di taluni contratti, che non
prevedono il versamento di un anticipo alla ditta aggiudicataria, ma soltanto un primo
pagamento, successivo alla stipula, tale pagamento e' considerato equivalente al
versamento dell'anticipo contrattuale ai fini della decorrenza dell'obbligo di
restituzione del finanziamento;
b) aggiudicatari della gara non firmatari di contratto, ovvero casi in cui non sia
previsto un anticipo: il rimborso delle somme riscosse deve essere effettuato secondo le
modalita' previste nel comma 4 del presente articolo. Qualora gli aggiudicatari firmino
successivamente i contratti e riscuotano il relativo anticipo contrattuale, essi
restituiscono il finanziamento residuo secondo le modalita' previste
alla precedente lettera a);
c) non aggiudicatari che, per comportamento a loro non imputabile, si siano ritirati dalla
gara o siano stati esclusi, nonche' non aggiudicatari a causa dell'annullamento della gara
da parte dell'appaltante: la restituzione delle somme riscosse deve avvenire secondo le
modalita' previste al comma 4 del presente articolo;
d) non aggiudicatari che, per comportamento a loro imputabile, si siano deliberatamente
ritirati dalla gara o siano stati esclusi:
1) qualora non sia stata presentata l'offerta, i beneficiari
sono tenuti a restituire, a tasso di riferimento, le somme riscosse nei trenta giorni
successivi al termine fissato per la presentazione delle offerte;
2) qualora i beneficiari si siano ritirati o siano stati esclusi successivamente alla
presentazione dell'offerta, sono tenuti alla restituzione, a tasso di riferimento, degli
importi ottenuti nei trenta giorni successivi alla data di conclusione della gara.
8. Il comitato valuta le cause invocate dai beneficiari del finanziamento per giustificare
il proprio ritiro o esclusione dalla gara sulla base di criteri di massima adottati
preventivamente ed in via generale con apposita deliberazione.
9. In caso di ritardo nel rimborso del finanziamento alle scadenze stabilite o di altre
somme comunque dovute al Fondo, sono corrisposti interessi di mora calcolati ad un tasso
pari a quello legale, vigente al momento dell'inadempimento, maggiorato di cinque punti.
10. Per il recupero delle somme dovute dalle imprese al fondo, il soggetto gestore e'
autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 11.
Consuntivo
1. Entro sei mesi dalla ricezione della distinta delle spese effettivamente sostenute, il
soggetto gestore predispone per l'esame del comitato una relazione che:
a) metta a confronto le spese a consuntivo con quelle a
preventivo;
b) informi sulla conclusione della gara e sulle modalita' adottate per il rimborso del
finanziamento;
c) fornisca gli elementi per la valutazione delle cause dell'eventuale ritiro o esclusione
dalla gara dell'impresa beneficiaria.
2. Qualora il Ministero abbia effettuato controlli diretti
sulla realizzazione delle iniziative, alle relazioni predisposte dal soggetto gestore sono
allegate anche le relazioni redatte dal
Ministero.
3. Il comitato, ai sensi del precedente articolo 10, decide le modalita' di rimborso del
finanziamento.
Art. 12.
C o n t r o l l i
1. Il Ministero, anche mediante ispezioni in loco, controlla le operazioni oggetto di
finanziamento ai sensi del presente regolamento. A tal fine, il Ministero puo' avvalersi
della collaborazione dell'ICE. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a
carico del Fondo.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero trasmette al comitato il
programma dei controlli che intende effettuare. Il comitato approva il programma e dispone
l'invio al Ministero delle delibere e della documentazione necessaria per l'effettuazione
dei controlli.
3. Il soggetto gestore verifica la corrispondenza delle spese risultanti
dall'autocertificazione o da altra documentazione con quelle indicate nella richiesta di
finanziamento; effettua, altresi', controlli a campione richiedendo alle imprese la
necessaria documentazione in originale o in copia conforme; segnala al comitato ogni
eventuale anomalia connessa alla veridicita' delle spese documentate.
4. I risultati dei controlli sono trasmessi al comitato; il soggetto gestore procede ai
sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera d), del presente decreto nel caso in cui sia
stato accertato un uso improprio del finanziamento ricevuto.
Art. 13.
Ulteriori competenze del soggetto gestore
1. Il soggetto gestore, oltre all'attivita' istruttoria, provvede, sulla base delle
delibere del comitato, alla stipula del contratto di finanziamento, all'assunzione delle
garanzie ed all'effettuazione delle erogazioni, nonche' alla tutela e al recupero dei
crediti, ivi compresa l'escussione delle garanzie.
Art. 14.
Norma finale
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero, del 13 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
aprile 1992, n. 87, nonche' nella circolare del Ministero del commercio con l'estero del
19 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1992, n. 304. Tali
disposizioni restano comunque applicabili, fino alla conclusione del relativo procedimento
amministrativo, alle domande pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 settembre 1999
|
Il Ministro |
|
del commercio con l'estero |
|
FASSINO |
| Il Ministro del tesoro, del bilancio |
|
| e della programmazione economica |
|
AMATO |
|
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1999
Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 143
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il titolo della legge 20 ottobre 1990, n. 304, vedi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante "Provvedimenti per la promozione delle
esportazioni" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1990, n.251. Si
riporta il testo dell'art. 3:
"Art. 3. - 1. Le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 304,
possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di
finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la
partecipazione all'estero a gare internazionali.
2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli
interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato art. 2 del
decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni dalla legge n. 394 del 1981,
le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state
sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state
escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme
riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.
3. I settori beneficiari, nonche' i criteri, le modalita' ed i limiti di concessione e
restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle
richieste di finanziamento deliberera' il comitato per la gestione del fondo previsto dal
citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 394 del 1981".
- La legge 29 luglio 1981, n. 394, recante "Provvedimenti per il sostegno delle
esportazioni italiane", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1981, n.
206. Si riporta il testo dell'art. 2:
"Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo
destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della
legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee.
Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato nominato con decreto
del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso
il Ministero del commercio con l'estero, e' composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato,
che lo presiede;
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica
designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o
impedimento, da un suo delegato;
d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in
caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.
Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma
del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito
il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma
di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai
benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle
agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle societa' a
prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei
prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese
alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda
estera del settore.
E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375
miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire
150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.14, recante "Disposizioni in materia di
commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n.
109.
Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 22:
"7. I decreti di attuazione previsti dagli
articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre
1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143:
"Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario). - 1. A
decorrere dal 1 gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n.
227, al decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla
medesima
data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene
attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di
collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite
convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i
relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli
precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.
3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche
dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 e'
titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla
gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al
trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilita' finanziarie previste
dalle leggi di cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono
stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale
S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la
gestione degli interventi trasferiti, nonche' per la determinazione dell'indennizzo
spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata
risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il
trattamento giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni di bilancio.
7. Il comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' soppresso a partire dalla data di
entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e
correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento
alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1".
- La legge 20 ottobre 1990, n. 304, citata in precedenza.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. Si riporta il testo dell'art. 12:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare
dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- La legge 23 agosto 1998, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988. Si riporta il
testo del vigente comma 3 dell'art. 17:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione".
- Il decreto del Ministero del tesoro 13 febbraio 1992 recante "Settori beneficiari,
criteri, modalita' e limiti dei finanziamenti agevolati erogati dal Mediocredito centrale
per le spese inerenti alla partecipazione delle imprese a gare internazionali
all'estero" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87.
Note all'art. 1:
- La legge 29 luglio 1981, n. 394, e' citata nelle note alla premessa.
- Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, e' citato nelle note alla premessa.
- L'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, e' riportato nelle note alla premessa.
- L'art. 2 della citata legge 29 luglio 1981, n. 394, e' riportato nelle note alla
premessa.
- L'art. 25 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' riportato nelle note
alla premessa.
- La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante "Norme sulla promozione della
partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101.
Nota all'art. 7:
- L'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, citato nelle note alla
premessa, al comma 8 cosi' recita:
"8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di
finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere
riconosciuto un accesso prioritarto, ai soggetti in possesso di una certificazione di
qualita' del prodotto o dell'azienda".
Note all'art. 10:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante "Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23. Si riporta il testo degli articoli 4 e 20:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta'
concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale
provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui
all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione
di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di
cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa
stessa".
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da
produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione,
o da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data
e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita,
nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente
che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
- Il decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994 recante "Nuovi criteri per la
determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato
ai sensi di varie disposizioni legislative", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30
dicembre 1994, n. 304.
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante "Approvazione del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1910, n. 227.
Note all'art. 14:
- Il decreto del Ministro del tesoro 13 febbraio 1992 recante "Settori beneficiari,
criteri, modalita' e limiti dei finanziamenti agevolati erogati dal Mediocredito centrale
per le spese inerenti alla partecipazione delle imprese a gare internazionali
all'estero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87.
- La circolare del Ministero del commercio con l'estero 19 dicembre 1992 recante
"Determinazione ai sensi della legge n. 241/1990, della procedura e dei criteri di
concessione a imprese esportatrici di finanziamenti agevolati, previsti dalla legge n.
394/1981, per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi
extracomunitari, nonche' dei finanziamenti agevolati delle spese di partecipazione a gare
internazionali, di cui alla legge n. 304/1990 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 1992, n. 304.