Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante provvedimenti per il sostegno delle
esportazioni italiane;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, con cui e' stato istituito, presso il Mediocredito centrale, un fondo
rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli
dell'Unione europea, nonche' l'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
con cui si stabilisce che dal 1 gennaio 1999 la gestione del predetto fondo e' attribuita
alla Simest S.p.a., che succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni
giuridiche di cui e' titolare l'attuale ente gestore del fondo;
Visto, inoltre, l'articolo 2, comma 3, del menzionato decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, come modificato dall'articolo 22, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, che stabilisce che le condizioni e le modalita' per la concessione dei
finanziamenti, nonche' l'importo degli stessi sono stabiliti con decreto adottato dal
Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
Visto, altresi', l'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 143/1998
che prevede la possibilita' di riconoscere un accesso prioritario ai soggetti in possesso
di una certificazione di qualita' del prodotto o dell'azienda;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, secondo il
quale i programmi di penetrazione commerciale devono, comunque, essere finalizzati ad
insediamenti durevoli;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la
concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto l'articolo 22, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 143/1998, ai
sensi del quale il decreto di attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n.
251/1981, convertito, con modificazioni dalla legge n. 394/1981, e' adottato dal Ministro
del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed, in particolare,
l'articolo 11;
Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni
sull'integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti
inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero,
nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione
consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n.
36040 del 28 settembre 1999;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
legge: il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
fondo: il Fondo rotativo istituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio
1981, n. 394, e trasferito al soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
comitato: il comitato istituito presso il soggetto gestore, in base ad
apposita convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del
commercio con l'estero e la Simest S.p.a. per l'amministrazione dei fondi previsti dalle
leggi di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998;
insediamento durevole: la costituzione di una presenza stabile e qualificata
dell'impresa nel Paese di destinazione del programma;
piccola media impresa (PMI): l'impresa che rientra nei parametri fissati dalla Commissione
europea, nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato;
Ministero: il Ministero del commercio con l'estero;
ICE: l'Istituto nazionale per il commercio estero;
soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n.
100, alla quale e' stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
Art. 2.
O g g e t t o
1. Il presente regolamento detta i criteri, le condizioni e le modalita' per la
concessione alle imprese esportatrici di beni e di servizi di finanziamenti a tasso
agevolato delle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di penetrazione
commerciale di cui alla legge n. 394/1981, come integrata dall'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 304.
Art. 3.
Spese finanziabili
1. Ai fini del presente regolamento, si considerano programmi di penetrazione
commerciale i progetti finalizzati alla realizzazione di insediamenti durevoli in Paesi
non membri dell'Unione europea. A titolo indicativo, si ritengono coerenti con tali
programmi le spese relative a: costituzione e funzionamento all'estero di rappresentanze
permanenti (uffici, sale espositive, magazzini, centri di assistenza ecc.), studi di
mercato, promozione, dimostrazione, pubblicita', nonche' spese per la prestazione di
servizi di assistenza pre e postvendita alla clientela, purche' si tratti di costi
direttamente collegati all'insediamento commerciale all'estero.
2. Le spese inserite nei programmi devono essere congruenti con le capacita'
organizzative, economiche e finanziarie del soggetto richiedente. Di regola, i programmi
sono destinati ad una sola area geoeconomica e a non piu' di due Paesi della stessa area.
Sono ammesse, tuttavia, purche' compatibili con l'importo del finanziamento e la natura
del programma, spese da sostenere in Paesi di proiezione, cioe' vicini a quello in cui e'
realizzato il programma.
3. Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute nel periodo di realizzazione, che
decorre dalla data di approvazione del programma da parte del comitato e termina due anni
dopo la stipula del contratto. Non possono essere finanziate spese sostenute prima
dell'approvazione del programma.
4. Si considerano "sostenute" le spese effettuate alla data in cui avviene
l'effettivo pagamento del bene o servizio.
5. Per le spese relative a campionamenti, stoccaggio, materiale pubblicitario, materiali,
attrezzature e macchinari non destinati alla vendita, ma alla dotazione della struttura
estera, anziche' alla data di effettivo pagamento, e' ammesso il riferimento alla data di
spossessamento o di invio all'estero del bene per l'utilizzo nell'ambito del programma
finanziato. Sulla base di quanto precede, si considerano ammissibili le spese individuate
ai seguenti punti:
a) costi sostenuti dall'impresa precedentemente all'esecuzione del programma
finanziato, per l'acquisto di materiali di abituale utilizzo (come ad esempio: materiale
specifico e generico di officine, attrezzature e macchinari ecc.) e giacenti a magazzino
che vengono inviati all'estero, in data successiva all'approvazione del programma da parte
del comitato preposto, per la realizzazione del programma stesso;
b) costi sostenuti dall'impresa per gli acquisti dei materiali destinati in
modo specifico al programma approvato da parte del comitato ed inviati all'estero in data
successiva alla predetta approvazione;
c) temporanee esportazioni effettuate; in relazione all'esecuzione del
programma, in data antecedente all'approvazione del programma, a fronte delle quali i
relativi materiali possono essere:
convertiti in definitiva esportazione "franco
valuta" in data successiva all'approvazione da parte del comitato (caso relativo, ad
esempio, al precedente invio all'estero di macchinari: attrezzature ecc., che vengono
successivamente destinati al programma, per la costituzione di centri di assistenza,
filiali ecc.);
reimportati in data successiva all'approvazione del
comitato ed in base alle tempistiche e modalita' previste dal programma.
6. Il comitato puo' stabilire i limiti di finanziabilita' di ciascuna voce di spesa in
relazione alla situazione economico-finanziaria e al settore di attivita' dell'impresa,
alla tipologia del programma e delle relative spese, nonche' alle caratteristiche del
mercato di destinazione.
Art. 4.
Modalita' di realizzazione del programma
Collaborazione con operatori locali
1. I programmi possono essere realizzati:
a) mediante gestione diretta, tramite la costituzione all'estero o il
potenziamento di insediamenti durevoli, gestiti direttamente con l'impiego di proprio
personale;
b) mediante una societa' partecipata di diritto locale;
c) mediante collaborazione con importatori, distributori, rappresentanti o
altri tipi di imprese di diritto locale.
2. Qualora l'impresa intenda realizzare il programma secondo le modalita' sub c) del
precedente comma, nella domanda di finanziamento deve essere indicata la denominazione
sociale dell'operatore locale, l'ubicazione della sede, il tipo di attivita' da esso
svolta e la forma di collaborazione concordata, che deve prevedere l'utilizzo di locali
dell'operatore estero e l'impiego di personale stabile in loco.
3. Qualora l'impresa intenda cambiare l'operatore locale indicato nella domanda deve darne
comunicazione al soggetto gestore. Nel caso in cui la variazione dell'operatore locale
intervenga dopo l'approvazione del programma, la diversa articolazione delle spese
rispetto al preventivo verra' riconosciuta soltanto a decorrere dalla data di ricevimento
della relativa comunicazione ed a condizione che sia valutato positivamente dal comitato
il rapporto di collaborazione eventualmente oggetto della variazione.
4. Nel caso in cui il programma sia volto al potenziamento di strutture gia' operanti
all'estero, la spesa e' ammissibile al finanziamento a condizione che dal preventivo
risultino chiaramente le spese straordinarie ed aggiuntive rispetto alla normale attivita'
commerciale e promozionale, derivanti dall'ampliamento delle strutture permanenti e/o del
personale in loco.
Art. 5.
Domanda di finanziamento
1. La domanda di concessione del finanziamento e' redatta su apposito modulo approvato dal
comitato nel quale e' anche indicata la documentazione da allegare.
2. La domanda deve essere corredata dell'illustrazione del programma di penetrazione
commerciale e dell'indicazione analitica delle singole voci di spesa previste.
3. La domanda e' presentata al soggetto gestore, che la registra in ordine cronologico,
secondo la data di arrivo. Il soggetto gestore comunica all'impresa, entro cinque giorni,
la data di ricevimento ed il numero di posizione ad essa attribuito.
4. Ciascuna impresa puo' presentare domanda di finanziamento per un solo programma. Una
nuova domanda puo' essere presentata solo dopo l'invio della relazione finale. La domanda
puo' essere sottoposta all'esame del comitato solo dopo il consolidamento del precedente
finanziamento.
Art. 6.
Istruttoria
1. L'istruttoria delle domande e' effettuata seguendo l'ordine cronologico di ricezione.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge, sono ammesse con priorita' ai benefici del
fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese, comprese quelle agricole, ai
consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti e alle societa' a prevalente capitale
pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e
medie imprese del Mezzogiorno.
2. Il soggetto gestore effettua l'analisi della validita' tecnica, finanziaria ed
economica dei programmi in relazione alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed
organizzativa del richiedente e, tenuto conto delle informazioni fornite dal Ministero ai
sensi del successivo comma 4, nonche' delle garanzie offerte dall'impresa, formula al
comitato le proposte in merito al finanziamento.
3. Il soggetto gestore puo' richiedere all'impresa la documentazione integrativa ed i
chiarimenti necessari per il completamento dell'istruttoria. Al fine di concludere il
procedimento di concessione del finanziamento nel termine stabilito dal successivo comma 5
del presente articolo, i chiarimenti devono essere forniti entro trenta giorni. In
mancanza di risposta, e' inviato all'impresa un sollecito, cui deve essere dato riscontro
nei successivi quindici giorni, decorsi i quali la domanda e' archiviata.
4. Al fine di acquisire i prescritti elementi di valutazione della coerenza promozionale e
commerciale dei programmi ed eventualmente delle relative variazioni, il soggetto gestore
puo' richiedere informazioni al Ministero, che a tal fine si avvale anche degli uffici
ICE. Il Ministero deve rispondere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
d'informazioni.
5. Le schede di valutazione dei programmi, redatte dal soggetto gestore al termine
dell'istruttoria, sono sottoposte al comitato, seguendo l'ordine cronologico
corrispondente al numero di posizione delle domande, entro tre mesi dalla loro data di
arrivo. Sono fatte salve le deroghe derivanti dal rispetto della priorita' di cui al comma
1.
Art. 7.
Concessione ed importo del finanziamento
1. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente la delibera sulla richiesta di
finanziamento entro quindici giorni dalla decisione del comitato.
2. Ciascun finanziamento puo' essere concesso per un importo non superiore a quattro
miliardi di lire. Tale importo e' elevabile fino a sei miliardi di lire qualora il
soggetto beneficiario sia un consorzio, una societa' consortile o un raggruppamento di
piccole e medie imprese, che gestisca direttamente l'insediamento durevole da realizzare
all'estero.
3. L'importo complessivo dei finanziamenti concessi, al netto delle quote rimborsate, a
favore di imprese facenti parte di un gruppo non puo' essere superiore a quattro miliardi
di lire. Al tal fine si intende per gruppo un insieme di imprese i cui bilanci rientrino
in uno stesso bilancio consolidato.
4. Il finanziamento non puo' coprire piu' dell'85% dell'importo delle spese
complessivamente previste dal programma di penetrazione commerciale, approvato dal
comitato.
5. Qualora richiesto nella domanda di finanziamento, il comitato puo' concedere un
anticipo pari al massimo al dieci per cento dell'importo del finanziamento approvato.
6. Il tasso di interesse agevolato da applicare ai finanziamenti e' fisso e pari al
quaranta per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di
finanziamento, stabilito dal Ministero del tesoro, ai sensi del decreto ministeriale 21
dicembre 1994.
Art. 8.
Contratto di finanziamento
1. Il soggetto gestore, in esecuzione delle delibere del comitato, provvede alla
stipula del contratto di finanziamento, all'assunzione delle garanzie ed alle relative
erogazioni, nonche' alla tutela ed al recupero dei crediti, ivi compresa l'escussione
delle garanzie.
2. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione relativa al provvedimento di
concessione di finanziamento, il beneficiario presenta al soggetto gestore, a pena di
decadenza, la documentazione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento.
3. Entro un mese dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 viene stipulato il
contratto di finanziamento.
Art. 9.
Durata e rimborso del finanziamento
1. I finanziamenti sono concessi per una durata non superiore a sette anni, di cui due di
preammortamento, durante il quale sono corrisposti solo gli interessi, e cinque anni di
ammortamento. Il rimborso e' effettuato entro i cinque anni successivi al termine del
periodo di utilizzo in rate semestrali posticipate a quote costanti di capitale piu' gli
interessi sul debito residuo da corrispondere al tasso di interesse deciso dal comitato in
sede di consolidamento. Dalla data dell'erogazione e fino alla data del consolidamento gli
interessi sono calcolati e corrisposti provvisoriamente al tasso agevolato. Su richiesta
dell'impresa, il Comitato puo' ridurre il periodo di rimborso del finanziamento.
2. Eventuali interessi di mora sono calcolati ad un tasso pari a quello legale vigente,
maggiorato di cinque punti.
3. I rientri per capitale ed interessi sono utilizzati per la concessione di nuovi
finanziamenti.
Art. 10.
Erogazione del finanziamento
1. Il soggetto gestore eroga il finanziamento a fronte di idonea documentazione delle
spese inserite nel programma approvato, fatta salva la quota relativa all'anticipo, di cui
all'articolo 7, comma 5.
2. Le erogazioni possono essere effettuate anche sulla base di autocertificazione delle
spese, resa ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. A tal fine,
la distinta analitica delle spese e' firmata dal legale rappresentante dell'impresa e dal
presidente del collegio sindacale, ove esistente. Essa deve riportare la voce di spesa, la
data ed il luogo di effettuazione e la modalita' di pagamento, la natura e l'eventuale
costo in valuta delle spese sostenute ed i soggetti pagatore e percipiente. Inoltre, il
legale rappresentante attesta che il soggetto beneficiario ha effettuato le spese indicate
nella distinta e che i dati esposti concordano con quelli risultanti dalle scritture
contabili, per i costi sostenuti in lire, e con la documentazione agli atti dell'impresa,
per i costi sostenuti in valuta. L'impresa conserva la documentazione di spesa in
originale in modo da poterla eventualmente fornire al soggetto gestore durante tutto il
periodo di rimborso del capitale erogato.
3. Le richieste di erogazione, complete della necessaria documentazione, devono essere
presentate dall'impresa al soggetto gestore entro il periodo di utilizzo del
finanziamento, che corrisponde al biennio decorrente dalla data di stipula del contratto
piu' due mesi. Le erogazioni sono subordinate alla prestazione delle garanzie stabilite.
4. La richiesta della prima erogazione deve essere presentata al soggetto gestore
dall'impresa completa della necessaria documentazione, entro il termine di due mesi dalla
data di stipula del contratto di finanziamento, salvo motivata proroga non superiore ad
ulteriori due mesi, ove l'impresa risulti essersi attivata al riguardo. In assenza di
richiesta di erogazione entro il termine complessivo di cui sopra, l'operazione, previa
comunicazione al soggetto interessato almeno 15 giorni prima della delibera, e' sottoposta
al comitato per la revoca del finanziamento.
5. L'impresa e' tenuta a presentare la documentazione di spesa a copertura della somma
erogata a titolo di anticipazione, entro il termine fissato per la prima erogazione di cui
al comma 4. Trascorso inutilmente tale termine, l'operazione, previa comunicazione al
soggetto interessato almeno 15 giorni prima della delibera, e' sottoposta al comitato per
la revoca del finanziamento.
6. Il tasso di cambio da applicare alle spese sostenute in valuta estera e' determinato in
via generale dal comitato.
7. Fra gli importi delle singole voci di spesa del programma e dei singoli Paesi e'
consentita una compensazione massima del quindici per cento. L'eliminazione di voci di
spesa o variazioni di ordine superiore al 15 per cento o altri cambiamenti devono essere
richieste al soggetto gestore e sono subordinate all'approvazione del comitato, che a tal
fine adotta la propria determinazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Le spese
oggetto della variazione sono riconosciute solo se sostenute a decorrere dalla data di
ricevimento della relativa richiesta.
Art. 11.
G a r a n z i e
1. Per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri
accessori, l'impresa beneficiaria del finanziamento, a copertura dei singoli importi da
erogare, deve prestare al soggetto gestore una o piu' delle seguenti tipologie di
garanzia, da sottoporre, unitamente alla richiesta di finanziamento, all'approvazione del
comitato: fideiussione bancaria, assicurativa, pegno su titoli, o fideiussione dei
consorzi di garanzia collettiva fidi, cosi' come definiti all'articolo 29 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, convenzionati con il soggetto gestore.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle piccole e
medie imprese che non siano in grado di fornire integralmente idonee garanzie, il comitato
puo' concedere una garanzia integrativa e sussidiaria fino ad un massimo del quaranta per
cento del finanziamento in conformita' a criteri, modalita' e limiti stabiliti dallo
stesso comitato con delibera di carattere generale.
Art. 12.
Relazione intermedia e relazione finale
1. Entro i due mesi successivi al primo anno dalla stipula del finanziamento, l'impresa
invia al soggetto gestore una relazione intermedia sull'attivita' svolta, segnalando
eventuali scostamenti dal preventivo approvato.
2. Qualora l'impresa non trasmetta nei termini stabiliti la relazione intermedia, il
soggetto gestore, dopo quindici giorni dall'avvenuta apposita comunicazione, sospende le
erogazioni e sottopone l'operazione, al comitato per l'adozione di una delibera in merito
alle erogazioni.
3. Entro i due mesi successivi alla scadenza del periodo di utilizzo del finanziamento,
l'impresa invia al soggetto gestore una relazione finale che illustri l'attivita' svolta
nell'ambito del programma approvato, nonche' i risultati commerciali e promozionali
conseguiti. La relazione deve contenere il rendiconto dettagliato delle spese sostenute ed
i dati relativi al fatturato interno ed estero realizzato negli ultimi tre anni con
particolare riferimento ai Paesi oggetto del programma finanziato.
4. Qualora l'impresa non trasmetta la relazione finale entro il termine stabilito al comma
precedente, l'operazione viene sottoposta al comitato, il quale, dopo quindici giorni
dall'avvenuta apposita comunicazione, salvo che accerti la sussistenza di causa di forza
maggiore, delibera la revoca del finanziamento.
5. Il soggetto gestore provvede a trasmettere tempestivamente al Ministero copia delle
relazioni, intermedia e finale.
Art. 13.
Attivita' di controllo
1. Il Ministero, anche mediante ispezioni in loco, accerta la realizzazione dei
programmi e verifica il loro stato di attuazione. A tal fine, il Ministero puo' avvalersi
della collaborazione dell'ICE. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a
carico del Fondo.
2. I controlli sono volti ad accertare la corrispondenza della realizzazione ai programmi
approvati dal comitato e, in particolare, a verificare l'effettiva costituzione
dell'insediamento preventivato e la sua operativita', nonche' l'efficacia della legge.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero trasmette al comitato il
programma dei controlli che intende effettuare. Il comitato dispone l'invio al Ministero
delle delibere e della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli. Se
finalizzati ad accertamenti necessari per l'adozione della delibera di consolidamento da
parte del comitato, i controlli devono essere effettuati entro il periodo di realizzazione
dei progetti.
4. Il soggetto gestore verifica la corrispondenza delle spese risultanti
dall'autocertificazione o da altra documentazione con quelle indicate nel programma
approvato; effettua, altresi', controlli a campione richiedendo alle imprese la necessaria
documentazione in originale o in copia conforme; segnala al comitato ogni eventuale
anomalia connessa alla veridicita' delle spese documentate.
5. I risultati dei controlli effettuati sono trasmessi al comitato, anche ai fini della
decisione in merito al consolidamento del tasso agevolato.
Art. 14.
R e v o c a
1. Il finanziamento puo' essere revocato, previa apposita contestazione comunicata
all'interessato almeno quindici giorni prima del provvedimento, oltre che nei casi
previsti dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 12, comma 4 del presente decreto, anche
quando non risulti realizzato l'insediamento durevole preventivato ovvero lo stesso venga
chiuso prima della fine del periodo di realizzazione, salvo che tali eventi non siano
comunicati al comitato almeno un mese prima della chiusura o dell'interruzione
dell'attivita' della struttura estera ovvero del rapporto con l'operatore locale; restano
fatti salvi i casi di forza maggiore, per i quali non vale il termine indicato.
2. La valutazione dell'imputabilita' all'impresa della chiusura anticipata con conseguente
rimborso dell'importo erogato a tasso di riferimento entro sei mesi dalla delibera e'
rimessa al comitato, a condizione che l'impresa comunichi al soggetto gestore le ragioni
della chiusura o delle interruzioni dell'attivita' della struttura estera ovvero del
rapporto con l'operatore locale, almeno un mese prima del verificarsi dei citati eventi.
Art. 15.
Realizzazione del programma
e consolidamento dell'agevolazione
1. Ai fini dell'adozione delle delibere di consolidamento da parte del comitato, il
soggetto gestore:
a) predispone una relazione discendente dal raffronto fra le spese approvate
e quelle idoneamente documentate;
b) trasmette copia della propria relazione al Ministero per l'acquisizione di
un parere sulla validita' commerciale e promozionale dell'attivita' svolta dall'impresa e
sul conseguimento degli obiettivi previsti nel programma finanziato;
c) sottopone la propria relazione ed il parere del Ministero al comitato.
2. Il Ministero esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della
relativa richiesta.
3. Le decisioni relative al consolidamento sono adottate dal comitato entro i tre mesi
successivi alla scadenza del periodo di utilizzo. Esse sono basate sull'esame:
a) della documentazione di spesa, prodotta dalle imprese;
b) delle relazioni intermedia e finale, presentate dalle imprese;
c) delle relazioni predisposte dal soggetto gestore;
d) del parere del Ministero;
e) dei risultati delle verifiche sulla realizzazione del programma effettuate
dal Ministero, tramite gli uffici ICE o direttamente nel Paese di destinazione del
programma.
Art. 16.
Realizzazione totale, parziale o mancata
realizzazione del programma
1. Il comitato valuta se il programma sia stato realizzato totalmente, parzialmente o
non sia stato realizzato e adotta, conseguentemente, le seguenti decisioni:
a) in caso di realizzazione totale del programma approvato, delibera il
consolidamento dal finanziamento e la restituzione dell'importo erogato ed idoneamente
documentato con gli interessi a tasso agevolato e secondo le modalita' di cui all'articolo
10;
b) in caso di realizzazione parziale del programma per cause non imputabili
all'impresa, delibera il consolidamento dell'importo erogato ed idoneamente documentato,
con conseguente rimborso dello stesso alle condizioni di cui alla lettera a);
c) in caso di realizzazione parziale del programma per cause imputabili
all'impresa, delibera la restituzione dell'importo erogato e idoneamente documentato,
secondo le modalita' di cui all'articolo 10 e con gli interessi calcolati a tasso
agevolato, qualora dalle spese sostenute risulti la realizzazione o il funzionamento
dell'insediamento durevole preventivato. Qualora dalle spese sostenute e idoneamente
documentate risulti che non sia stata realizzata la struttura estera o assicurato il
funzionamento dell'insediamento durevole, come indicato sul preventivato importo, il
comitato delibera di non consolidare l'importo e di far restituire l'importo erogato e la
restituzione entro sei mesi dalla relativa comunicazione all'impresa, con gli interessi
calcolati a tasso di riferimento;
d) in caso di non realizzazione del programma e in caso di mancata o inidonea
documentazione, il rimborso dell'importo erogato deve avvenire con gli interessi calcolati
a tasso di riferimento ed entro sei mesi dalla relativa comunicazione all'impresa.
2. La valutazione dell'imputabilita' della mancata o parziale realizzazione dei programmi
e' effettuata dal comitato caso per caso, sulla base di criteri di massima adottati
preventivamente in via generale con apposita deliberazione.
3. Per il recupero delle somme dovute dal beneficiario al fondo, nei casi di parziale o
mancata realizzazione del programma, il soggetto gestore e' autorizzato ad avvalersi della
procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 17.
Divieto di cumulabilita' dei benefici
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, sono
alternative ad ogni altro beneficio che abbia ad oggetto le medesime voci di spesa incluse
nel programma approvato dal comitato.
2. E' escluso dal divieto di cumulabilita', di cui al comma precedente, il beneficio
relativo alla garanzia assicurativa pubblica.
Art. 18.
Norma finale
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del commercio con l'estero del 2 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184
dell'8 agosto 1987. Detta normativa resta comunque applicabile, fino alla conclusione del
relativo procedimento amministrativo, alle domande pervenute anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 settembre 1999
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Il Ministro del commercio con l'estero
Fassino |
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato |
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Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1999
Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 144
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N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per quanto concerne la legge 29 luglio 1981, n. 394, v. nelle premesse del presente
decreto.
Note alle premesse:
- Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394, recante "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1981, n. 147. Si
riporta il testo del comma 1 dell'art. 2:
"1. E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere
rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera
n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita'
europee".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143, recante "Disposizioni in
materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 25:
"Art. 25. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la gestione degli
interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di
cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre
1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione
degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest
S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra
Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a.
stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di
determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a
quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.
3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle
situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di
cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di
contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero,
provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilita' finanziarie
previste dalle leggi di cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con
l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi per il passaggio dal
Mediocredito centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale
impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonche' per la determinazione
dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione
all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque
inalterato il trattamento giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
7. Il comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' soppresso a partire dalla data
di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e
correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento
alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1".
- L'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, citato, in precedenza,
al comma 3 cosi' recita:
"3. Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di
cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio
con l'estero, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto
conto del programma, di cui all'art. 2
della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le
richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e
raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale pubblico
che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie
imprese del Mezzogiorno".
- Si riporta il testo dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 22 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, in precedenza citato:
"6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati
modalita' e criteri concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma
5".
7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal
Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di
finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere
riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di
qualita' del prodotto dell'azienda".
- La legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante "Provvedimenti per la
promozione delle esportazioni" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1990, n. 251. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2:
"2. I programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti a
tasso agevolato del fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento
durevole delle imprese sui mercati esteri".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. Si riporta il testo dell'art.
12:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1
deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma
1".
- La legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1986, n. 49. Si riporta il testo dell'art. 11:
"Art. 11. - 1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'art. 13 della legge 24
maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.
2. In deroga al quinto comma dell'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227,
il predetto importo di lire 200 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento
degli indennizzi.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di quanto
disposto dall'art. 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale
differenza risultante tra il limite degli impegni assumibili, fissati con la legge di
bilancio, e l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso non sara' portata in
aumento del limite fissato per l'anno successivo.
4. Le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394,
possono essere utilizzate nel limite di 37,5 miliardi ed in conformita' a criteri,
modalita' e limiti stabiliti dal comitato previsto dall'art. 2 del citato decretolegge,
per la concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti non in grado di fornire
integralmente idonee garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al
50 per cento dell'ammontare del finanziamento.
5. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la
complessiva spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero per l'anno 1986.
6. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato, per il
periodo 1987-1993 della somma di lire 1.000 miliardi per la corresponsione di contributi
in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento
differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Le quote relative agli anni 1987 e
1988 restano determinate, rispettivamente, in lire 50 miliardi e in lire 100 miliardi.
7. Il fondo di cui al comma precedente e' altresi' integrato di lire 150
miliardi per l'anno 1986 per le finalita' di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329:
"Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1983, n.
730, la somma di lire 400 miliardi per l'anno 1986, di cui al medesimo art. 36, e' elevata
a lire 500 miliardi e destinata, quanto a lire 350 miliardi al fondo di dotazione della
Cassa per il credito alle imprese artigiane e quanto a lire 150 miliardi al fondo
contributi interessi della Cassa medesima.
9. Al fondo contributi interessi di cui al comma precedente e' altresi'
assegnata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.
10. Per consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e
per far fronte alle necessita' di gestione delle aziende termali, nonche' per consentire
l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del
settore, e' conferita al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'art. 1-quinquies del
decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21
ottobre 1978, n. 641, la somma di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e
1988.
11. E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3 miliardi annui per
ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 per la continuazione della politica di contenimento
dei prezzi dei beni di maggiore necessita' avviata dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 898.
12. La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge 10
ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrata
di lire 600 miliardi, in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al
1995.
13. E' conferita, per l'anno 1986, la somma di lire 1.300 miliardi ai fondi
di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 870
miliardi all'IRI, di lire 400 miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi all'Ente autonomo
gestione cinema.
14. In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'art. 13
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' prorogata, per l'esercizio
finanziario 1986, la legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi
previsti dalla citata legge e' destinata per l'anno 1986 la somma di lire 200 miliardi. La
regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di
interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.
15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975,
n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresi' incrementate di lire 30
miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche' della
somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al
1997.
16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti
agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, ai consorzi tra
operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche
partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e
l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attivita' mercatale, nonche' alle societa'
consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati
agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:
1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli
investimenti fissi realizzati;
2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito
speciali pari:
a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con
tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del
tesoro, per i mercati realizzati dal Mezzogiorno;
b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con
tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del
tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale.
17. La realizzazione dei predetti programmi di investimento e' accertata
dagli istituti di credito speciale interessati secondo le procedure previste dalla legge
10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.
18. Con proprie deliberazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentita la commissione interregionale
di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce le direttive, le
procedure, i tempi e le modalita' di erogazione dei contributi e di accertamento degli
investimenti.
19. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino
alla concorrenza del controvalore di lire 1.800 miliardi nel 1986, di lire 1.300 miliardi
per l'anno 1987 e di lire 1.200 miliardi per l'anno 1988, a far ricorso alla Banca europea
per gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di
nuovi investimenti, riservati al Mezzogiorno per una quota pari al 60 per cento, i cui
progetti devono essere approvati dal CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal
secondo semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti
quote:
IRI: lire 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire
1.200 miliardi nell'anno 1988;
ENI: lire 400 miliardi nell'anno 1986;
EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986.
20. L'onere dei suddetti mutui per capitale di interessi, valutato in lire
228 miliardi nel 1987 e in lire 420 miliardi nel 1988, e' assunto a carico del bilancio
dello Stato e sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
21. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi
fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.
22. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e' autorizzato, per
l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione
di mutui nonche' ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di
lire 1.000 miliardi.
23. L'onore dei mutui e delle obbligazioni di cui al precedente comma, per
capitale ed interessi, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e
successivi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di
previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL portera' annualmente ad aumento del fondo di
dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.
24. Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge
quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta turistica, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi per l'anno
1986, lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 200 miliardi per l'anno 1988.
25. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250
miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25
ottobre 1968, n. 1089, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il medesimo anno finanziario. A valere sul conferimento complessivo disposto per l'anno
1986 dall'art. 14, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dal presente
comma, una quota fino a lire 150 miliardi e' destinata al finanziamento dei programmi di
cui all'art. 8 della legge 12 febbraio 1982, n. 46.
26. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250
miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'art. 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario.
27. Per consentire la prosecuzione nel primo semestre dell'anno 1986 del
piano quinquennale 1985-1989, e' assegnato all'ENEA il contributo di lire 500 miliardi.
L'assegnazione predetta e' portata in diminuzione del complessivo importo autorizzato dal
CIPE per l'esecuzione del programma quinquennale predetto.
28. Per consentire il completamento del processo di ristrutturazione e
razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del bilancio della politica
marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per la politica industriale
(CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della legge 12 giugno
1985, n. 295, e' aumentata da lire 1.275 miliardi a lire 1.595 miliardi; la maggiore somma
di lire 320 miliardi e' portata ad aumento della quota da iscrivere in bilancio per l'anno
1987 ai sensi della predetta legge 12 giugno 1995, n. 295, in favore dell'industria
armatoriale. Per le medesime finalita' e' altresi' iscritto, nell'anno finanziario 1986,
un ulteriore limite di impegno di lire 80 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo
comma dell'art. 1 della richiamata legge 12 giugno 1985, n. 295.
29. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, primo comma, lettera c),
della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' incrementata di lire 50 miliardi per l'anno
finanziario 1986.
30. Il limite di impegno quindicennale per l'anno 1986 previsto dall'art. 20,
ultimo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' elevato a lire 5 miliardi e sono
altresi' autorizzati, per le medesime finalita', due ulteriori limiti quindicennali di
lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
31. (Omissis).
32. Nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al primo
comma dell'art. 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135, la quota di lire 37 miliardi per
l'anno 1987 e' elevata a lire 87 miliardi.
33. All'Istituto per il commercio con l'estero per il quinquennio 1986-1990
e' conferita la somma di lire 60 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello Stato di
previsione del Ministero del commercio con l'estero, al fine di attuare progetti relativi
ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione nel mercato mondiale dell'immagine
della produzione italiana, alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali italiani.
Per il triennio 1986-1988 le quote sono determinate rispettivamente in ragione di 5
miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988.
34. Le richieste di liquidazioni relative a concessioni accordate ai sensi
delle leggi 1 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, devono pervenire al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1986.
Trascorso tale termine, le concessioni per le quali non e' stata presentata richiesta di
liquidazione verranno revocate".
- La legge 24 maggio 1977, n. 227, recante "Disposizioni sull'assicurazione e
sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi,
all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in
campo internazionale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143.
- La legge 23 agosto 1998, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. Si riporta il testo del vigente comma
3 dell'art. 17:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, e' citato nelle note alle
premesse.
- La legge 29 luglio 1981, n. 394, e' citata nelle note alle premesse. Si
riporta il testo dell'art. 2:
"Art. 2. - 1. E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a
carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle
imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15,
lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita'
europee.
2. Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato
nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro
del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato,
istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e' composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega
dal Sottosegretario di Stato che lo presiede;
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da
altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in
caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.
3. Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui
al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio
con l'estero, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto
conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, saranno ammesse
con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese
comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle
societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero
dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
4. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica
anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.
5. E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma
di lire 375 miliardi per il triennio 1981-1983 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno
1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983".
- L'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' citato nelle
note alle premesse.
- La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante "Norme sulla promozione della
partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101.
Note all'art. 2:
- La legge 29 luglio 1981, n. 394, e' citata nelle note alle premesse.
- La legge 20 ottobre 1990, n. 304, citata nelle note alle premesse, all'art.
1 cosi' recita:
"Art. 1. - 1. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi a
fronte di programmi di penetrazione commerciale all'estero, il fondo rotativo istituito
presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementato di
42.350 milioni per il 1991 e di 92.350 milioni per il 1992.
2. I programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti a tasso
agevolato del fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento durevole
delle imprese sui mercati esteri".
Nota all'art. 7:
- Il decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994 recante "Nuovi
criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di
credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304.
Nota all'art. 10:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23. Si riporta il testo degli articoli 4 e 20:
"Art. 4. - 1. L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita'
personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione
resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario
competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con
osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal
rappresentante legale dell'impresa stessa".
"Art. 20. - 1. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi
della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia
prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e
consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa
e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identita' della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di
identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e'
sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
Nota all'art. 11:
- La legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante "Interventi per l'innovazione
e lo sviluppo delle piccole imprese", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
ottobre 1991, n. 317. Si riporta il testo dell'art. 29:
"Art. 29. - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31,
si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le societa'
consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:
a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la
concessione di finanziamenti da parte di aziende ed istituti di credito, di societa' di
locazione finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari
alle piccole imprese associate;
b) l'attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese
consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le
prestazioni di servizi per il miglioramento della
gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attivita', in quanto connessa e
complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni
tributarie specificamente previste per quest'ultima.
2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le
cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990,
partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il
limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del
numero complessivo delle aziende consorziate.
2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono
continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati
dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli
interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie
imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' del 5 per cento delle imprese
associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non
possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie
imprese".
- L'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' citato nelle note alle
premesse.
Nota all'art. 16:
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante "Approvazione del
testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre
1910, n. 227.
Nota all'art. 17:
- L'art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, e' citato nelle note
all'art.1.
Nota all'art. 18:
- Il decreto del Ministro del tesoro 2 luglio 1987 recante "Istituzione
presso Mediocredito centrale di un fondo, a carattere rotativo, destinato alla concessione
di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di
penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli della Comunita' europea", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1987, n. 184.