Ministero delle Attivitą Produttive - Area per l'internazionalizzazione

 
 

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DECRETO 22 settembre 1999, n. 467
Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14-12-1999

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


   Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;
   Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, con cui e' stato istituito, presso il Mediocredito centrale, un fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli dell'Unione europea, nonche' l'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, con cui si stabilisce che dal 1 gennaio 1999 la gestione del predetto fondo e' attribuita alla Simest S.p.a., che succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche di cui e' titolare l'attuale ente gestore del fondo;
   Visto, inoltre, l'articolo 2, comma 3, del menzionato decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, come modificato dall'articolo 22, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che stabilisce che le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti, nonche' l'importo degli stessi sono stabiliti con decreto adottato dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
   Visto, altresi', l'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 143/1998 che prevede la possibilita' di riconoscere un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualita' del prodotto o dell'azienda;
   Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, secondo il quale i programmi di penetrazione commerciale devono, comunque, essere finalizzati ad insediamenti durevoli;
   Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
   Visto l'articolo 22, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 143/1998, ai sensi del quale il decreto di attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 251/1981, convertito, con modificazioni dalla legge n. 394/1981, e' adottato dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
   Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed, in particolare, l'articolo 11;
   Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni sull'integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;
   Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 1999;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 36040 del 28 settembre 1999;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   legge: il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
   fondo: il Fondo rotativo istituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, e trasferito al soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
   comitato: il comitato istituito presso il soggetto gestore, in base ad apposita convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il   Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a. per l'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998;
   insediamento durevole: la costituzione di una presenza stabile e qualificata dell'impresa nel Paese di destinazione del programma;
piccola media impresa (PMI): l'impresa che rientra nei parametri fissati dalla Commissione europea, nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato;
   Ministero: il Ministero del commercio con l'estero;
   ICE: l'Istituto nazionale per il commercio estero;
   soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, alla quale e' stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.
O g g e t t o

1. Il presente regolamento detta i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione alle imprese esportatrici di beni e di servizi di finanziamenti a tasso agevolato delle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di penetrazione commerciale di cui alla legge n. 394/1981, come integrata dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 304.

Art. 3.
Spese finanziabili

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano programmi di penetrazione commerciale i progetti finalizzati alla realizzazione di insediamenti durevoli in Paesi non membri dell'Unione europea. A titolo indicativo, si ritengono coerenti con tali programmi le spese relative a: costituzione e funzionamento all'estero di rappresentanze permanenti (uffici, sale espositive, magazzini, centri di assistenza ecc.), studi di mercato, promozione, dimostrazione, pubblicita', nonche' spese per la prestazione di servizi di assistenza pre e postvendita alla clientela, purche' si tratti di costi direttamente collegati all'insediamento commerciale all'estero.
2. Le spese inserite nei programmi devono essere congruenti con le capacita' organizzative, economiche e finanziarie del soggetto richiedente. Di regola, i programmi sono destinati ad una sola area geoeconomica e a non piu' di due Paesi della stessa area. Sono ammesse, tuttavia, purche' compatibili con l'importo del finanziamento e la natura del programma, spese da sostenere in Paesi di proiezione, cioe' vicini a quello in cui e' realizzato il programma.
3. Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute nel periodo di realizzazione, che decorre dalla data di approvazione del programma da parte del comitato e termina due anni dopo la stipula del contratto. Non possono essere finanziate spese sostenute prima dell'approvazione del programma.
4. Si considerano "sostenute" le spese effettuate alla data in cui avviene l'effettivo pagamento del bene o servizio.
5. Per le spese relative a campionamenti, stoccaggio, materiale pubblicitario, materiali, attrezzature e macchinari non destinati alla vendita, ma alla dotazione della struttura estera, anziche' alla data di effettivo pagamento, e' ammesso il riferimento alla data di spossessamento o di invio all'estero del bene per l'utilizzo nell'ambito del programma finanziato. Sulla base di quanto precede, si considerano ammissibili le spese individuate ai seguenti punti:
   a) costi sostenuti dall'impresa precedentemente all'esecuzione del programma finanziato, per l'acquisto di materiali di abituale utilizzo (come ad esempio: materiale specifico e generico di officine, attrezzature e macchinari ecc.) e giacenti a magazzino che vengono inviati all'estero, in data successiva all'approvazione del programma da parte del comitato preposto, per la realizzazione del programma stesso;
   b) costi sostenuti dall'impresa per gli acquisti dei materiali destinati in modo specifico al programma approvato da parte del comitato ed inviati all'estero in data successiva alla predetta approvazione;
   c) temporanee esportazioni effettuate; in relazione all'esecuzione del programma, in data antecedente all'approvazione del programma, a fronte delle quali i relativi materiali possono essere:
       convertiti in definitiva esportazione "franco valuta" in data successiva all'approvazione da parte del comitato (caso relativo, ad esempio, al precedente invio all'estero di macchinari: attrezzature ecc., che vengono successivamente destinati al programma, per la costituzione di centri di assistenza, filiali ecc.);
       reimportati in data successiva all'approvazione del comitato ed in base alle tempistiche e modalita' previste dal programma.
6. Il comitato puo' stabilire i limiti di finanziabilita' di ciascuna voce di spesa in relazione alla situazione economico-finanziaria e al settore di attivita' dell'impresa, alla tipologia del programma e delle relative spese, nonche' alle caratteristiche del mercato di destinazione.

 Art. 4.
Modalita' di realizzazione del programma
Collaborazione con operatori locali


1. I programmi possono essere realizzati:
   a) mediante gestione diretta, tramite la costituzione all'estero o il potenziamento di insediamenti durevoli, gestiti direttamente con l'impiego di proprio personale;
   b) mediante una societa' partecipata di diritto locale;
   c) mediante collaborazione con importatori, distributori, rappresentanti o altri tipi di imprese di diritto locale.
2. Qualora l'impresa intenda realizzare il programma secondo le modalita' sub c) del precedente comma, nella domanda di finanziamento deve essere indicata la denominazione sociale dell'operatore locale, l'ubicazione della sede, il tipo di attivita' da esso svolta e la forma di collaborazione concordata, che deve prevedere l'utilizzo di locali dell'operatore estero e l'impiego di personale stabile in loco.
3. Qualora l'impresa intenda cambiare l'operatore locale indicato nella domanda deve darne comunicazione al soggetto gestore. Nel caso in cui la variazione dell'operatore locale intervenga dopo l'approvazione del programma, la diversa articolazione delle spese rispetto al preventivo verra' riconosciuta soltanto a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione ed a condizione che sia valutato positivamente dal comitato il rapporto di collaborazione eventualmente oggetto della variazione.
4. Nel caso in cui il programma sia volto al potenziamento di strutture gia' operanti all'estero, la spesa e' ammissibile al finanziamento a condizione che dal preventivo risultino chiaramente le spese straordinarie ed aggiuntive rispetto alla normale attivita' commerciale e promozionale, derivanti dall'ampliamento delle strutture permanenti e/o del personale in loco.

 

Art. 5.
Domanda di finanziamento


1. La domanda di concessione del finanziamento e' redatta su apposito modulo approvato dal comitato nel quale e' anche indicata la documentazione da allegare.
2. La domanda deve essere corredata dell'illustrazione del programma di penetrazione commerciale e dell'indicazione analitica delle singole voci di spesa previste.
3. La domanda e' presentata al soggetto gestore, che la registra in ordine cronologico, secondo la data di arrivo. Il soggetto gestore comunica all'impresa, entro cinque giorni, la data di ricevimento ed il numero di posizione ad essa attribuito.
4. Ciascuna impresa puo' presentare domanda di finanziamento per un solo programma. Una nuova domanda puo' essere presentata solo dopo l'invio della relazione finale. La domanda puo' essere sottoposta all'esame del comitato solo dopo il consolidamento del precedente finanziamento.

Art. 6.
Istruttoria


1. L'istruttoria delle domande e' effettuata seguendo l'ordine cronologico di ricezione. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge, sono ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese, comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti e alle societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
2. Il soggetto gestore effettua l'analisi della validita' tecnica, finanziaria ed economica dei programmi in relazione alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del richiedente e, tenuto conto delle informazioni fornite dal Ministero ai sensi del successivo comma 4, nonche' delle garanzie offerte dall'impresa, formula al comitato le proposte in merito al finanziamento.
3. Il soggetto gestore puo' richiedere all'impresa la documentazione integrativa ed i chiarimenti necessari per il completamento dell'istruttoria. Al fine di concludere il procedimento di concessione del finanziamento nel termine stabilito dal successivo comma 5 del presente articolo, i chiarimenti devono essere forniti entro trenta giorni. In mancanza di risposta, e' inviato all'impresa un sollecito, cui deve essere dato riscontro nei successivi quindici giorni, decorsi i quali la domanda e' archiviata.
4. Al fine di acquisire i prescritti elementi di valutazione della coerenza promozionale e commerciale dei programmi ed eventualmente delle relative variazioni, il soggetto gestore puo' richiedere informazioni al Ministero, che a tal fine si avvale anche degli uffici ICE. Il Ministero deve rispondere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta d'informazioni.
5. Le schede di valutazione dei programmi, redatte dal soggetto gestore al termine dell'istruttoria, sono sottoposte al comitato, seguendo l'ordine cronologico corrispondente al numero di posizione delle domande, entro tre mesi dalla loro data di arrivo. Sono fatte salve le deroghe derivanti dal rispetto della priorita' di cui al comma 1.

Art. 7.
Concessione ed importo del finanziamento


1. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente la delibera sulla richiesta di finanziamento entro quindici giorni dalla decisione del comitato.
2. Ciascun finanziamento puo' essere concesso per un importo non superiore a quattro miliardi di lire. Tale importo e' elevabile fino a sei miliardi di lire qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio, una societa' consortile o un raggruppamento di piccole e medie imprese, che gestisca direttamente l'insediamento durevole da realizzare all'estero.
3. L'importo complessivo dei finanziamenti concessi, al netto delle quote rimborsate, a favore di imprese facenti parte di un gruppo non puo' essere superiore a quattro miliardi di lire. Al tal fine si intende per gruppo un insieme di imprese i cui bilanci rientrino in uno stesso bilancio consolidato.
4. Il finanziamento non puo' coprire piu' dell'85% dell'importo delle spese complessivamente previste dal programma di penetrazione commerciale, approvato dal comitato.
5. Qualora richiesto nella domanda di finanziamento, il comitato puo' concedere un anticipo pari al massimo al dieci per cento dell'importo del finanziamento approvato.
6. Il tasso di interesse agevolato da applicare ai finanziamenti e' fisso e pari al quaranta per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, stabilito dal Ministero del tesoro, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1994.

Art. 8.
Contratto di finanziamento

1. Il soggetto gestore, in esecuzione delle delibere del comitato, provvede alla stipula del contratto di finanziamento, all'assunzione delle garanzie ed alle relative erogazioni, nonche' alla tutela ed al recupero dei crediti, ivi compresa l'escussione delle garanzie.
2. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione relativa al provvedimento di concessione di finanziamento, il beneficiario presenta al soggetto gestore, a pena di decadenza, la documentazione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento.
3. Entro un mese dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 viene stipulato il contratto di finanziamento.

Art. 9.
Durata e rimborso del finanziamento


1. I finanziamenti sono concessi per una durata non superiore a sette anni, di cui due di preammortamento, durante il quale sono corrisposti solo gli interessi, e cinque anni di ammortamento. Il rimborso e' effettuato entro i cinque anni successivi al termine del periodo di utilizzo in rate semestrali posticipate a quote costanti di capitale piu' gli interessi sul debito residuo da corrispondere al tasso di interesse deciso dal comitato in sede di consolidamento. Dalla data dell'erogazione e fino alla data del consolidamento gli interessi sono calcolati e corrisposti provvisoriamente al tasso agevolato. Su richiesta dell'impresa, il Comitato puo' ridurre il periodo di rimborso del finanziamento.
2. Eventuali interessi di mora sono calcolati ad un tasso pari a quello legale vigente, maggiorato di cinque punti.
3. I rientri per capitale ed interessi sono utilizzati per la concessione di nuovi finanziamenti.

Art. 10.
Erogazione del finanziamento


1. Il soggetto gestore eroga il finanziamento a fronte di idonea documentazione delle spese inserite nel programma approvato, fatta salva la quota relativa all'anticipo, di cui all'articolo 7, comma 5.
2. Le erogazioni possono essere effettuate anche sulla base di autocertificazione delle spese, resa ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. A tal fine, la distinta analitica delle spese e' firmata dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale, ove esistente. Essa deve riportare la voce di spesa, la data ed il luogo di effettuazione e la modalita' di pagamento, la natura e l'eventuale costo in valuta delle spese sostenute ed i soggetti pagatore e percipiente. Inoltre, il legale rappresentante attesta che il soggetto beneficiario ha effettuato le spese indicate nella distinta e che i dati esposti concordano con quelli risultanti dalle scritture contabili, per i costi sostenuti in lire, e con la documentazione agli atti dell'impresa, per i costi sostenuti in valuta. L'impresa conserva la documentazione di spesa in originale in modo da poterla eventualmente fornire al soggetto gestore durante tutto il periodo di rimborso del capitale erogato.
3. Le richieste di erogazione, complete della necessaria documentazione, devono essere presentate dall'impresa al soggetto gestore entro il periodo di utilizzo del finanziamento, che corrisponde al biennio decorrente dalla data di stipula del contratto piu' due mesi. Le erogazioni sono subordinate alla prestazione delle garanzie stabilite.
4. La richiesta della prima erogazione deve essere presentata al soggetto gestore dall'impresa completa della necessaria documentazione, entro il termine di due mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo motivata proroga non superiore ad ulteriori due mesi, ove l'impresa risulti essersi attivata al riguardo. In assenza di richiesta di erogazione entro il termine complessivo di cui sopra, l'operazione, previa comunicazione al soggetto interessato almeno 15 giorni prima della delibera, e' sottoposta al comitato per la revoca del finanziamento.
5. L'impresa e' tenuta a presentare la documentazione di spesa a copertura della somma erogata a titolo di anticipazione, entro il termine fissato per la prima erogazione di cui al comma 4. Trascorso inutilmente tale termine, l'operazione, previa comunicazione al soggetto interessato almeno 15 giorni prima della delibera, e' sottoposta al comitato per la revoca del finanziamento.
6. Il tasso di cambio da applicare alle spese sostenute in valuta estera e' determinato in via generale dal comitato.
7. Fra gli importi delle singole voci di spesa del programma e dei singoli Paesi e' consentita una compensazione massima del quindici per cento. L'eliminazione di voci di spesa o variazioni di ordine superiore al 15 per cento o altri cambiamenti devono essere richieste al soggetto gestore e sono subordinate all'approvazione del comitato, che a tal fine adotta la propria determinazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Le spese oggetto della variazione sono riconosciute solo se sostenute a decorrere dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Art. 11.
G a r a n z i e

1. Per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori, l'impresa beneficiaria del finanziamento, a copertura dei singoli importi da erogare, deve prestare al soggetto gestore una o piu' delle seguenti tipologie di garanzia, da sottoporre, unitamente alla richiesta di finanziamento, all'approvazione del comitato: fideiussione bancaria, assicurativa, pegno su titoli, o fideiussione dei consorzi di garanzia collettiva fidi, cosi' come definiti all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, convenzionati con il soggetto gestore.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle piccole e medie imprese che non siano in grado di fornire integralmente idonee garanzie, il comitato puo' concedere una garanzia integrativa e sussidiaria fino ad un massimo del quaranta per cento del finanziamento in conformita' a criteri, modalita' e limiti stabiliti dallo stesso comitato con delibera di carattere generale.

Art. 12.
Relazione intermedia e relazione finale

1. Entro i due mesi successivi al primo anno dalla stipula del finanziamento, l'impresa invia al soggetto gestore una relazione intermedia sull'attivita' svolta, segnalando eventuali scostamenti dal preventivo approvato.
2. Qualora l'impresa non trasmetta nei termini stabiliti la relazione intermedia, il soggetto gestore, dopo quindici giorni dall'avvenuta apposita comunicazione, sospende le erogazioni e sottopone l'operazione, al comitato per l'adozione di una delibera in merito alle erogazioni.
3. Entro i due mesi successivi alla scadenza del periodo di utilizzo del finanziamento, l'impresa invia al soggetto gestore una relazione finale che illustri l'attivita' svolta nell'ambito del programma approvato, nonche' i risultati commerciali e promozionali conseguiti. La relazione deve contenere il rendiconto dettagliato delle spese sostenute ed i dati relativi al fatturato interno ed estero realizzato negli ultimi tre anni con particolare riferimento ai Paesi oggetto del programma finanziato.
4. Qualora l'impresa non trasmetta la relazione finale entro il termine stabilito al comma precedente, l'operazione viene sottoposta al comitato, il quale, dopo quindici giorni dall'avvenuta apposita comunicazione, salvo che accerti la sussistenza di causa di forza maggiore, delibera la revoca del finanziamento.
5. Il soggetto gestore provvede a trasmettere tempestivamente al Ministero copia delle relazioni, intermedia e finale.

Art. 13.
Attivita' di controllo

1. Il Ministero, anche mediante ispezioni in loco, accerta la realizzazione dei programmi e verifica il loro stato di attuazione. A tal fine, il Ministero puo' avvalersi della collaborazione dell'ICE. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del Fondo.
2. I controlli sono volti ad accertare la corrispondenza della realizzazione ai programmi approvati dal comitato e, in particolare, a verificare l'effettiva costituzione dell'insediamento preventivato e la sua operativita', nonche' l'efficacia della legge.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero trasmette al comitato il programma dei controlli che intende effettuare. Il comitato dispone l'invio al Ministero delle delibere e della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli. Se finalizzati ad accertamenti necessari per l'adozione della delibera di consolidamento da parte del comitato, i controlli devono essere effettuati entro il periodo di realizzazione dei progetti.
4. Il soggetto gestore verifica la corrispondenza delle spese risultanti dall'autocertificazione o da altra documentazione con quelle indicate nel programma approvato; effettua, altresi', controlli a campione richiedendo alle imprese la necessaria documentazione in originale o in copia conforme; segnala al comitato ogni eventuale anomalia connessa alla veridicita' delle spese documentate.
5. I risultati dei controlli effettuati sono trasmessi al comitato, anche ai fini della decisione in merito al consolidamento del tasso agevolato.

Art. 14.
R e v o c a

1. Il finanziamento puo' essere revocato, previa apposita contestazione comunicata all'interessato almeno quindici giorni prima del provvedimento, oltre che nei casi previsti dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 12, comma 4 del presente decreto, anche quando non risulti realizzato l'insediamento durevole preventivato ovvero lo stesso venga chiuso prima della fine del periodo di realizzazione, salvo che tali eventi non siano comunicati al comitato almeno un mese prima della chiusura o dell'interruzione dell'attivita' della struttura estera ovvero del rapporto con l'operatore locale; restano fatti salvi i casi di forza maggiore, per i quali non vale il termine indicato.
2. La valutazione dell'imputabilita' all'impresa della chiusura anticipata con conseguente rimborso dell'importo erogato a tasso di riferimento entro sei mesi dalla delibera e' rimessa al comitato, a condizione che l'impresa comunichi al soggetto gestore le ragioni della chiusura o delle interruzioni dell'attivita' della struttura estera ovvero del rapporto con l'operatore locale, almeno un mese prima del verificarsi dei citati eventi.

Art. 15.
Realizzazione del programma
e consolidamento dell'agevolazione

1. Ai fini dell'adozione delle delibere di consolidamento da parte del comitato, il soggetto gestore:
   a) predispone una relazione discendente dal raffronto fra le spese approvate e quelle idoneamente documentate;
   b) trasmette copia della propria relazione al Ministero per l'acquisizione di un parere sulla validita' commerciale e promozionale dell'attivita' svolta dall'impresa e sul conseguimento degli obiettivi previsti nel programma finanziato;
   c) sottopone la propria relazione ed il parere del Ministero al comitato.
2. Il Ministero esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
3. Le decisioni relative al consolidamento sono adottate dal comitato entro i tre mesi successivi alla scadenza del periodo di utilizzo. Esse sono basate sull'esame:
   a) della documentazione di spesa, prodotta dalle imprese;
   b) delle relazioni intermedia e finale, presentate dalle imprese;
   c) delle relazioni predisposte dal soggetto gestore;
   d) del parere del Ministero;
   e) dei risultati delle verifiche sulla realizzazione del programma effettuate dal Ministero, tramite gli uffici ICE o direttamente nel Paese di destinazione del programma.

Art. 16.
Realizzazione totale, parziale o mancata
realizzazione del programma

1. Il comitato valuta se il programma sia stato realizzato totalmente, parzialmente o non sia stato realizzato e adotta, conseguentemente, le seguenti decisioni:
   a) in caso di realizzazione totale del programma approvato, delibera il consolidamento dal finanziamento e la restituzione dell'importo erogato ed idoneamente documentato con gli interessi a tasso agevolato e secondo le modalita' di cui all'articolo 10;
   b) in caso di realizzazione parziale del programma per cause non imputabili all'impresa, delibera il consolidamento dell'importo erogato ed idoneamente documentato, con conseguente rimborso dello stesso alle condizioni di cui alla lettera a);
  c) in caso di realizzazione parziale del programma per cause imputabili all'impresa, delibera la restituzione dell'importo erogato e idoneamente documentato, secondo le modalita' di cui all'articolo 10 e con gli interessi calcolati a tasso agevolato, qualora dalle spese sostenute risulti la realizzazione o il funzionamento dell'insediamento durevole preventivato. Qualora dalle spese sostenute e idoneamente documentate risulti che non sia stata realizzata la struttura estera o assicurato il funzionamento dell'insediamento durevole, come indicato sul preventivato importo, il comitato delibera di non consolidare l'importo e di far restituire l'importo erogato e la restituzione entro sei mesi dalla relativa comunicazione all'impresa, con gli interessi calcolati a tasso di riferimento;
  d) in caso di non realizzazione del programma e in caso di mancata o inidonea documentazione, il rimborso dell'importo erogato deve avvenire con gli interessi calcolati a tasso di riferimento ed entro sei mesi dalla relativa comunicazione all'impresa.
2. La valutazione dell'imputabilita' della mancata o parziale realizzazione dei programmi e' effettuata dal comitato caso per caso, sulla base di criteri di massima adottati preventivamente in via generale con apposita deliberazione.
3. Per il recupero delle somme dovute dal beneficiario al fondo, nei casi di parziale o mancata realizzazione del programma, il soggetto gestore e' autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 17.
Divieto di cumulabilita' dei benefici

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, sono alternative ad ogni altro beneficio che abbia ad oggetto le medesime voci di spesa incluse nel programma approvato dal comitato.
2. E' escluso dal divieto di cumulabilita', di cui al comma precedente, il beneficio relativo alla garanzia assicurativa pubblica.

Art. 18.
Norma finale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero del 2 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1987. Detta normativa resta comunque applicabile, fino alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, alle domande pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 settembre 1999

Il Ministro del commercio con l'estero
Fassino

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
   Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1999
   Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 144


 N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Per quanto concerne la legge 29 luglio 1981, n. 394, v. nelle premesse del presente decreto.

Note alle premesse:
- Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1981, n. 147. Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2:
   "1. E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee".
   - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143, recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109.  Si riporta il testo dell'art. 25:
   "Art. 25. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
   2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.
   3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
   4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.
   5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.
   6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
   7. Il comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1".
   - L'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, citato, in precedenza, al comma 3 cosi' recita:
   "3. Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma, di cui all'art. 2
della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno".
   - Si riporta il testo dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in precedenza citato:
   "6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalita' e criteri concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5".
   7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
   8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualita' del prodotto dell'azienda".
   - La legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante "Provvedimenti per la promozione delle esportazioni" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1990, n. 251. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2:
   "2. I programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato del fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri".
   - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. Si riporta il testo dell'art. 12:
   "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
   2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
   - La legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1986, n. 49. Si riporta il testo dell'art. 11:
   "Art. 11. - 1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.
   2. In deroga al quinto comma dell'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.
   3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di quanto disposto dall'art. 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale differenza risultante tra il limite degli impegni assumibili, fissati con la legge di bilancio, e l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso non sara' portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.
   4. Le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate nel limite di 37,5 miliardi ed in conformita' a criteri, modalita' e limiti stabiliti dal comitato previsto dall'art. 2 del citato decretolegge, per la concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti non in grado di fornire integralmente idonee garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento.
   5. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986.
   6. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato, per il periodo 1987-1993 della somma di lire 1.000 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 restano determinate, rispettivamente, in lire 50 miliardi e in lire 100 miliardi.
   7. Il fondo di cui al comma precedente e' altresi' integrato di lire 150 miliardi per l'anno 1986 per le finalita' di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329:   "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".
   8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 400 miliardi per l'anno 1986, di cui al medesimo art. 36, e' elevata a lire 500 miliardi e destinata, quanto a lire 350 miliardi al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e quanto a lire 150 miliardi al fondo contributi interessi della Cassa medesima.
   9. Al fondo contributi interessi di cui al comma precedente e' altresi' assegnata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.
   10. Per consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessita' di gestione delle aziende termali, nonche' per consentire l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore, e' conferita al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'art. 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, la somma di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.
   11. E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 per la continuazione della politica di contenimento dei prezzi dei beni di maggiore necessita' avviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 898.
   12. La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
   13. E' conferita, per l'anno 1986, la somma di lire 1.300 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 870 miliardi all'IRI, di lire 400 miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema.
   14. In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' prorogata, per l'esercizio finanziario 1986, la legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge e' destinata per l'anno 1986 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.
   15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche' della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.
   16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attivita' mercatale, nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:
   1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;
   2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:
       a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati dal Mezzogiorno;
       b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale.
   17. La realizzazione dei predetti programmi di investimento e' accertata dagli istituti di credito speciale interessati secondo le procedure previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.
   18. Con proprie deliberazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce le direttive, le procedure, i tempi e le modalita' di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti.
   19. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.800 miliardi nel 1986, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.200 miliardi per l'anno 1988, a far ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di nuovi investimenti, riservati al Mezzogiorno per una quota pari al 60 per cento, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti quote:
    IRI: lire 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 1.200 miliardi nell'anno 1988;
    ENI: lire 400 miliardi nell'anno 1986;
    EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986.
   20. L'onere dei suddetti mutui per capitale di interessi, valutato in lire 228 miliardi nel 1987 e in lire 420 miliardi nel 1988, e' assunto a carico del bilancio dello Stato e sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
   21. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.
   22. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e' autorizzato, per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui nonche' ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi.
   23. L'onore dei mutui e delle obbligazioni di cui al precedente comma, per capitale ed interessi, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e successivi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL portera' annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.
   24. Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 200 miliardi per l'anno 1988.
  25. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. A valere sul conferimento complessivo disposto per l'anno 1986 dall'art. 14, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dal presente comma, una quota fino a lire 150 miliardi e' destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 8 della legge 12 febbraio 1982, n. 46.
   26. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario.
   27. Per consentire la prosecuzione nel primo semestre dell'anno 1986 del piano quinquennale 1985-1989, e' assegnato all'ENEA il contributo di lire 500 miliardi.
L'assegnazione predetta e' portata in diminuzione del complessivo importo autorizzato dal CIPE per l'esecuzione del programma quinquennale predetto.
   28. Per consentire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del bilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' aumentata da lire 1.275 miliardi a lire 1.595 miliardi; la maggiore somma di lire 320 miliardi e' portata ad aumento della quota da iscrivere in bilancio per l'anno 1987 ai sensi della predetta legge 12 giugno 1995, n. 295, in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalita' e' altresi' iscritto, nell'anno finanziario 1986, un ulteriore limite di impegno di lire 80 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'art. 1 della richiamata legge 12 giugno 1985, n. 295.
   29. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, primo comma, lettera c), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1986.
   30. Il limite di impegno quindicennale per l'anno 1986 previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' elevato a lire 5 miliardi e sono altresi' autorizzati, per le medesime finalita', due ulteriori limiti quindicennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
   31. (Omissis).
   32. Nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135, la quota di lire 37 miliardi per l'anno 1987 e' elevata a lire 87 miliardi.
   33. All'Istituto per il commercio con l'estero per il quinquennio 1986-1990 e' conferita la somma di lire 60 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, al fine di attuare progetti relativi ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione nel mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana, alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali italiani. Per il triennio 1986-1988 le quote sono determinate rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988.
   34. Le richieste di liquidazioni relative a concessioni accordate ai sensi delle leggi 1 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1986. Trascorso tale termine, le concessioni per le quali non e' stata presentata richiesta di liquidazione verranno revocate".
  - La legge 24 maggio 1977, n. 227, recante "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143.
   - La legge 23 agosto 1998, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. Si riporta il testo del vigente comma 3 dell'art. 17:
   "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

 

Note all'art. 1:
   - Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, e' citato nelle note alle premesse.
   - La legge 29 luglio 1981, n. 394, e' citata nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 2:
   "Art. 2. - 1. E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee.
   2. Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e' composto:
      a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega dal Sottosegretario di Stato che lo presiede;
      b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
      c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
      d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.
   3. Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
   4. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore.
   5. E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-1983 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983".
   - L'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' citato nelle note alle premesse.
   - La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101.

 

Note all'art. 2:
   - La legge 29 luglio 1981, n. 394, e' citata nelle note alle premesse.
   - La legge 20 ottobre 1990, n. 304, citata nelle note alle premesse, all'art. 1 cosi' recita:
   "Art. 1. - 1. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi a fronte di programmi di penetrazione commerciale all'estero, il fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementato di 42.350 milioni per il 1991 e di 92.350 milioni per il 1992.
   2. I programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato del fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri".

Nota all'art. 7:
   - Il decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994 recante "Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304.

 

Nota all'art. 10:
   - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23. Si riporta il testo degli articoli 4 e 20:
   "Art. 4. - 1. L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario
competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.
 
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
   "Art. 20. - 1. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
   L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identita' della persona che sottoscrive.
   Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
   Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".

 

Nota all'art. 11:
   - La legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1991, n. 317. Si riporta il testo dell'art. 29:
   "Art. 29. - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:
    a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende ed istituti di credito, di societa' di locazione finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
   b) l'attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il miglioramento della
gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attivita', in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.
   2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.
   2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese".
   - L'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' citato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 16:
   - Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre
1910, n. 227.

 

Nota all'art. 17:
   - L'art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, e' citato nelle note all'art.1.

 

Nota all'art. 18:
   - Il decreto del Ministro del tesoro 2 luglio 1987 recante "Istituzione presso Mediocredito centrale di un fondo, a carattere rotativo, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli della Comunita' europea", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1987, n. 184.