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DIREZIONE GENERALE
PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE - Div. III
Ufficio CITES


   

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione

 

Aggiornato al 21 ottobre  2009

   


(english version)

          Sommario
punto elenco Cosa significa CITES
punto elenco Regolamenti Comunitari e normativa italiana di riferimento
punto elenco Comunicati
punto elenco Informazioni agli Utenti
punto elenco Come ottenere una licenza di importazione/esportazione
punto elenco Consigli ai viaggiatori
punto elenco Modulistica ed istruzioni
punto elenco Procedure doganali. Manuale operativo Cites (D.M. dell'Ambiente e tutela territorio n.176 dell'8.7.2005)*
 *Avvertenza: in corso di aggiornamento
punto elenco Contatti
punto elenco Link correlati

Cosa significa CITES

La Convenzione di Washington sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora minacciate di estinzione, più comunemente conosciuta come CITES, ha lo scopo di proteggere piante ed animali (in via di estinzione) regolando e monitorando il loro commercio internazionale.

La Convenzione è entrata in vigore nel 1975 e vi aderiscono attualmente 169 Paesi (Parties).

Il Segretariato CITES è amministrato dallo UNEP-United Nations Environment Programme che ha sede a Ginevra.

La CITES regola il commercio internazionale di circa 30.000 specie, di cui approssimativamente 25.000 sono piante.
Queste specie sono riportate in 3 Appendici.

Ogni Paese (Party) ha un’Autorità di Gestione (Management Authority).
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare è l’Autorità di Gestione Italiana (non emette licenze e certificati).

Le Autorità amministrative italiane che, unicamente, possono emettere licenze e certificati per il settore CITES, sono:

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Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale Divisione III-CITES (licenze di importazione ed esportazione).

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Ministero delle Politiche Agricole e Forestali tramite il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato (notifiche di importazioni, certificati di riesportazione e certificati comunitari).

L’Unione Europea rappresenta uno dei più importanti mercati di destinazione del mondo. In considerazione del mercato unico europeo, i Regolamenti comunitari relativi al settore CITES sono uniformemente applicati su tutto il territorio della U.E.
I Regolamenti comunitari sono gestiti dalla Direzione Generale dell’Ambiente della Comunità Europea.
 


Regolamenti Comunitari e normativa italiana
di riferimento

Regolamenti Comunitari

Dal 1° gennaio 1984 la Comunità Europea ha recepito la normativa CITES con Regolamenti che, per alcune specie, sono più restrittivi di quella CITES.

I Regolamenti attualmente in vigore sono:

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Regolamento (CE) 338/1997 (protezione delle specie di flora e fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio);
 

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Regolamento (CE) 407/2009 della Commissione (allegati del Regolamento 338/97 che contengono gli elenchi delle specie della flora e della fauna selvatiche sottoposte a protezione).
» Rettifica allegati Regolamento (CE) 407/2009 «
 

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Regolamento (CE) 865/2006 della Commissione (recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio);
 

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Regolamento (CE) 100/2008 della Commissione (che modifica ed integra il Regolamento 865/2006);
 

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Regolamento (CE) 359/2009 della Commissione (che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di  fauna e flora selvatiche).

Normativa italiana di riferimento

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Legge n.150 del 7/2/1992  (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) modificata dalla Legge n. 59 del 1993, dalla Legge n. 426 del 1998 e dal Decreto legislativo n. 275/2001;
 

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Decreti del Ministero dell’Ambiente del 19/4/1996 e del 26/4/2001 che comprendono l’elenco delle specie (animali vivi pericolosi) la cui introduzione sul territorio nazionale è vietata.
 


Comunicati

21 ottobre 2009 Termine mandato Commissione Scientifica CITES - 1° dicembre 2009
03 settembre 2009 Trasferimento della competenza CITES alla Divisione III della D.G. Politica commerciale internazionale
16 settembre 2008 Regolamento 811/08 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche
18 aprile 2008 Regolamento della Commissione 318/08 che modifica gli allegati del Regolamento 338/97
18 ottobre 2007 Modifiche Appendici I e II della Convenzione di Washington adottate dalla 14^ Conferenza delle Parti
27 settembre 2007 Regolamento 1037/07 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (Regolamento abrogato dal Regolamento (CE) 811/2008 della Commissione)
18 giugno 2007 Prescrizioni per l'importazione di esemplari del genere Python

Informazioni agli Utenti

Per le imprese che intendono importare e/o esportare esemplari di flora, fauna, o loro parti e derivati, da e verso Paesi extra U.E. è consigliabile che, in via preliminare, accertino se i prodotti oggetto dell’operazione commerciale rientrino o meno nella regolamentazione CITES.

Come primo passo, quindi, è bene consultare le liste degli esemplari soggetti a tutela  del Regolamento (CE) 407/2009 e l'elenco delle combinazioni specie-Paese per le quali l'introduzione nella Comunità è sospesa (Regolamento (CE)  359/2009).

Inoltre, è utile consultare la pagina del sito del Segretariato  http://www.cites.org/eng/resources/reference.shtml dove sono elencate le  “sospensioni ” del commercio decise per alcuni Paesi o combinazioni specie-Paesi, che sono soggette nel tempo a modifica.

Una volta verificato lo status dell’esemplare che si intende importare o esportare, occorre procedere alla richiesta della relativa licenza come di seguito viene indicato.

Ricevuta la domanda per l’importazione o esportazione di esemplari Cites, la medesima sarà sottoposta al parere obbligatorio della  Commissione scientifica Cites, e a seguito di parere positivo, l’Ufficio può procedere al rilascio della licenza entro 30 giorni dal completamento della pratica.

In caso di dubbi o incomprensioni, questo Ufficio è a disposizione per ogni supporto. (vedi contatti)

 


Come ottenere una licenza di importazione/esportazione

(Le licenze di importazione ed esportazione devono essere richieste prima dell’arrivo in Dogana di animali, piante o parti e derivati; in mancanza di licenza gli esemplari possono essere confiscati e far incorrere nei rigori della legge)

Come già indicato, l’Autorità di Gestione Amministrativa preposta al rilascio di queste licenze è il Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale -Divisione III-CITES.
Le licenze di importazione e di esportazione sono necessarie per autorizzare il commercio di specie CITES con Paesi non appartenenti all’Unione Europea
(1).

Le richieste di licenze devono essere effettuate su appositi moduli (vedi modulistica) e essere inviati, su richiesta all’Ufficio, anche via telefax, allegando copia di documento valido d'identità del richiedente (o legale rappresentante della ditta).

I moduli dovranno essere compilati e firmati dal richiedente; si dovrà effettuare il versamento dell’importo di € 15,49 presso gli Uffici Postali con bollettino Mod. ch-8-ter, sul conto corrente n° 10178010 intestato a Tesoreria Prov.le VT L. 59 13/3/93 Fauna e Flora Direz.Prot.Natura, con la causale D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo, dovuto per ogni rilascio di licenza (per un massimo di 3 specie) (vedi istruzioni e facsimile in modulistica).

Una volta compilati i moduli, agli stessi dovrà essere allegata la copia(2) (non il documento originale) della licenza/certificato CITES emessa dal Paese da cui si vuole importare l’esemplare e la ricevuta originale del versamento di € 15,49.
Tutta la documentazione dovrà essere recapitata direttamente al Ministero o inviata tramite posta allegando la ricevuta in originale dell’avvenuto versamento di € 15,49. L’Ufficio non darà corso alla richiesta di licenza fino a quando non perverrà la ricevuta di pagamento

Nella compilazione dei moduli si raccomanda di indicare con esattezza il nome scientifico (in latino) e comune dell’esemplare che interessa. In caso di difficoltà consultare gli Allegati del Regolamento (CE) 407/2009 (3) che riportano il nome scientifico e comune di esemplari di fauna e flora protetti, oppure contattare l’ Ufficio. (vedi contatti)

Qualora la licenza di importazione non venisse utilizzata nel periodo di validità (un anno), dovrà essere restituita, al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente al documento originale del  CITES di esportazione del Paese terzo. La stessa norma vige per le licenze di esportazione scadute o inutilizzate (periodo di validità 6 mesi).
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(1) In caso di ri-esportazione dall’Italia, verso un qualsiasi Paese estero non appartenente all’Unione Europea, di fauna, flora o parti di esse, già importate in territorio nazionale, la relativa richiesta di certificato dovrà essere inoltrata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato-Servizio CITES

(2) il documento in originale della licenza/certificato CITES emesso dal Paese esportatore dovrà essere presentato in Dogana congiuntamente alla licenza di importazione in Italia.

(3) alcune specie di fauna, anche se comprese negli Allegati del regolamento europeo, non possono essere introdotte in territorio nazionale (vedi “Normativa italiana di riferimento)

 


Alcuni consigli ai viaggiatori

Se siete interessati all’acquisto di souvenir esotici all’estero, prima di partire dall’Italia richiedete, se necessario, le opportune informazioni al Ministero dell’Ambiente o al Ministero dello Sviluppo Economico o al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali-Corpo Forestale dello Stato. In ogni caso è bene consultare gli allegati del Regolamento (CE) 407/2009 per le opportune verifiche.

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In caso di acquisto richiedere sempre al venditore un certificato CITES per l’esportazione in Italia.

Ad esempio, occorre tenere presente che:

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Oggetti quali borse in pelle di rettile, collane e bracciali di avorio, tartaruga, medicine tradizionali a base di parti di animali (tigre, rinoceronte,etc.,) o piante   protetti, spesso non possono essere importati o venduti nell’Unione Europea.
 

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Il commercio di pelli di tigre, leone, leopardo, etc., è severamente proibito dal CITES.
 

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Piante vive: alcune specie di orchidee e cactus sono totalmente protette e nel caso di propagazione artificiale necessitano del certificato CITES.
 

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Corallo: (ornamenti, oggetti, etc.,) accertatevi che il corallo di cui sono composti non sia di una specie protetta.
 

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Conchiglie: (come per il corallo).
 

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Caviale: il commercio del caviale è sotto controllo. E’ permessa l’introduzione, nell’Unione Europea, di non più di 125 grammi per uso personale.
 

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Animali vivi (pets): piccoli rettili, uccelli, etc., necessitano se di Allegato A del Regolamento (CE) 407/2009 (Appendice I della Convenzione) della preventiva licenza di importazione prima che il Paese esportatore emetta la licenza di esportazione.

Per la prima introduzione nella Comunità al proprio seguito,da parte di un soggetto che vi risieda abitualmente, di oggetti personali e domestici iscritti nell’allegato B del predetto regolamento è sufficiente presentare in Dogana copia di un documento di esportazione o riesportazione. In questo caso, infatti, non è necessario richiedere la licenza di importazione.

Non è necessario, invece, presentare alcun documento Cites per introdurre nella Comunità, al proprio seguito, le seguenti voci di allegato B:

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Caviale della specie di storione (Acipenseriformes spp.), etichettato, fino a un massimo di 125 grammi a persona;
 

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"Bastoni della pioggia" di Cactacee spp. fino a un massimo di tre per persona;
 

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Esemplari morti lavorati di Crocodylia spp. (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino ad un massimo di quattro per persona;
 

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Conchiglie Strombus gigas fino a un massimo di tre per persona;
 

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Hippocampus spp. fino a un massimo di quattro esemplari morti per persona;
 

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Conchiglie di Tridacnidae spp. fino a tre esemplari per persona di peso complessivo non superiore a tre kg., dove per esemplare si intende una conchiglia intera o due metà corrispondenti.

 


Modulistica

Le richieste per l’ottenimento di licenze devono essere inviate a:

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale
Divisione III-CITES
Viale Boston, 25
00144 Roma

In questa sezione l'utente trova i vari moduli di richiesta di licenza.

Prima di compilare i Moduli n.1 e 2, si raccomanda di leggere attentamente il foglio Istruzioni e Spiegazioni

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Scheda di richiesta di licenza

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Istruzioni e Spiegazioni

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Richiesta di licenza per una specie: modulo n. 1

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Richiesta di licenza per più specie:  moduli  n. 1  e  n. 2

punto elenco

Dichiarazione relativa alle prescrizioni inerenti l'allevamento di esemplari del genere Python

 


Contatti

Per informazioni si può contattare l’Ufficio telefonicamente, via telefax o via E-mail:

Tel. 06 59932253
Tel. 06 59932238
Tel. 06 59932555
Tel. 06 59932164
Fax: 06 59932464
E-mail: cites@sviluppoeconomico.gov.it

Centralino Ministero: 06 59931

 


Link correlati

punto elenco cites.org
punto elenco traffic.org
punto elenco eu-wildlifetrade.org
punto elenco unep-wcmc.org
punto elenco minambiente.it
punto elenco corpoforestale.it
punto elenco agenziadogane.it