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DIREZIONE GENERALE
PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE - Div. III
Ufficio CITES
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Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Convenzione di Washington sul commercio
internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di
estinzione |
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Aggiornato al 21 ottobre
2009 |
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Cosa significa CITES |
La Convenzione di Washington sul Commercio
Internazionale delle Specie di Fauna e Flora minacciate di estinzione, più
comunemente conosciuta come CITES, ha lo scopo di proteggere piante ed
animali (in via di estinzione) regolando e monitorando il loro commercio internazionale.
La Convenzione è entrata in vigore nel
1975 e vi aderiscono attualmente 169 Paesi (Parties).
Il Segretariato CITES è amministrato dallo
UNEP-United Nations Environment Programme
che ha sede a Ginevra.
La CITES regola il commercio
internazionale di circa 30.000 specie, di cui approssimativamente 25.000
sono piante. Queste specie sono riportate in
3 Appendici.
Ogni Paese (Party) ha un’Autorità di
Gestione (Management Authority). Il
Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare è l’Autorità di Gestione
Italiana (non emette licenze e certificati).
Le Autorità amministrative italiane che,
unicamente, possono emettere licenze e certificati per il settore CITES,
sono:
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Ministero dello Sviluppo
Economico-Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale
Divisione III-CITES (licenze di importazione ed esportazione).
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Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali tramite il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato
(notifiche di importazioni, certificati di riesportazione e certificati
comunitari). |
L’Unione Europea rappresenta uno dei più
importanti mercati di destinazione del mondo. In considerazione del
mercato unico europeo, i Regolamenti comunitari relativi al settore CITES
sono uniformemente applicati su tutto il territorio della U.E. I Regolamenti comunitari sono gestiti dalla Direzione Generale dell’Ambiente
della Comunità Europea.
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Regolamenti Comunitari e normativa
italiana
di
riferimento |
Regolamenti Comunitari
Dal 1° gennaio 1984 la Comunità Europea ha
recepito la normativa CITES con Regolamenti che, per alcune specie, sono più
restrittivi di quella CITES.
I Regolamenti attualmente in vigore sono:
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Regolamento (CE) 338/1997 (protezione delle specie di
flora e fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio);
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Regolamento (CE) 407/2009
della Commissione (allegati del Regolamento 338/97 che contengono gli
elenchi delle specie della flora e della fauna selvatiche sottoposte a
protezione).
»
Rettifica allegati Regolamento (CE) 407/2009
«
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Regolamento (CE) 865/2006
della Commissione (recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio);
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Regolamento (CE) 100/2008 della Commissione (che modifica ed integra il Regolamento 865/2006);
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Regolamento (CE) 359/2009
della Commissione (che sospende l'introduzione nella Comunità di
esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche).
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Normativa italiana di
riferimento
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Legge n.150 del 7/2/1992 (Disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione)
modificata dalla Legge n. 59 del 1993, dalla Legge n. 426 del 1998 e
dal Decreto legislativo n. 275/2001;
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Decreti del Ministero dell’Ambiente del
19/4/1996 e del
26/4/2001 che comprendono l’elenco delle specie
(animali vivi pericolosi) la cui introduzione sul territorio nazionale
è vietata. |
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Comunicati |
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Informazioni agli
Utenti |
Per le imprese che intendono importare e/o
esportare esemplari di flora, fauna, o loro parti e derivati, da e verso Paesi extra
U.E. è consigliabile che, in via preliminare, accertino se i prodotti oggetto
dell’operazione commerciale rientrino o meno nella regolamentazione CITES.
Come primo passo,
quindi, è bene consultare le liste degli esemplari soggetti a tutela
del
Regolamento (CE) 407/2009
e l'elenco delle combinazioni specie-Paese per le quali l'introduzione
nella Comunità è sospesa (Regolamento (CE)
359/2009).
Inoltre, è utile consultare la pagina del sito del Segretariato
http://www.cites.org/eng/resources/reference.shtml
dove sono elencate le
“sospensioni ” del commercio decise per alcuni Paesi o combinazioni
specie-Paesi, che sono soggette nel tempo a modifica.
Una
volta verificato lo status dell’esemplare che si intende importare o
esportare, occorre procedere alla richiesta della relativa licenza come di
seguito viene indicato.
Ricevuta la domanda per
l’importazione o esportazione di esemplari Cites, la medesima sarà
sottoposta al parere obbligatorio della Commissione scientifica Cites, e
a seguito di parere positivo, l’Ufficio può procedere al rilascio della
licenza entro 30 giorni dal completamento della pratica.
In caso di dubbi o incomprensioni,
questo Ufficio è a disposizione per ogni supporto. (vedi contatti)
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Come ottenere una licenza
di importazione/esportazione |
(Le licenze di importazione ed esportazione devono essere richieste prima
dell’arrivo in Dogana di animali, piante o parti e derivati; in mancanza
di
licenza gli esemplari possono essere confiscati e far incorrere nei rigori
della legge)
Come già indicato, l’Autorità
di Gestione Amministrativa preposta al rilascio di queste licenze è il
Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la Politica
Commerciale Internazionale -Divisione III-CITES.
Le licenze di importazione e di
esportazione sono necessarie per autorizzare il commercio di specie CITES
con Paesi non appartenenti all’Unione Europea
(1).
Le richieste di licenze devono essere
effettuate su appositi moduli (vedi
modulistica) e essere inviati, su richiesta all’Ufficio, anche via telefax,
allegando copia di documento valido d'identità del richiedente (o legale
rappresentante della ditta).
I moduli dovranno essere compilati e
firmati dal richiedente; si dovrà effettuare il versamento dell’importo di
€ 15,49 presso gli Uffici Postali con bollettino Mod. ch-8-ter, sul conto corrente n° 10178010 intestato a Tesoreria Prov.le VT
L. 59 13/3/93 Fauna e Flora Direz.Prot.Natura, con la causale D.M.
Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo, dovuto per ogni rilascio
di licenza (per un massimo di 3 specie) (vedi istruzioni e facsimile in
modulistica).
Una volta compilati i moduli, agli stessi
dovrà essere allegata la copia(2)
(non il documento originale) della licenza/certificato CITES emessa dal
Paese da cui si vuole importare l’esemplare e la ricevuta originale del
versamento di € 15,49. Tutta la documentazione dovrà essere recapitata direttamente al Ministero
o inviata tramite
posta allegando la
ricevuta in originale dell’avvenuto versamento di € 15,49. L’Ufficio non
darà corso alla richiesta di licenza fino a quando non perverrà la ricevuta
di pagamento
Nella compilazione dei moduli si
raccomanda di indicare con esattezza il nome scientifico (in latino) e
comune dell’esemplare che interessa. In caso di difficoltà consultare
gli Allegati del Regolamento (CE) 407/2009
(3) che riportano il nome scientifico e
comune di esemplari di fauna e flora protetti, oppure contattare l’ Ufficio.
(vedi contatti)
Qualora la
licenza di importazione non venisse utilizzata nel periodo di validità (un anno), dovrà
essere restituita, al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente al
documento originale del CITES di esportazione del Paese terzo. La
stessa norma vige per le licenze di esportazione scadute o inutilizzate
(periodo di validità 6 mesi).
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(1)
In caso di
ri-esportazione dall’Italia, verso un qualsiasi Paese estero non
appartenente all’Unione Europea, di fauna, flora o parti di esse, già
importate in territorio nazionale, la relativa richiesta di certificato
dovrà essere inoltrata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
-
Corpo Forestale dello Stato-Servizio CITES
(2) il documento in originale della licenza/certificato
CITES emesso dal Paese esportatore dovrà essere presentato in Dogana
congiuntamente alla licenza di importazione in Italia.
(3)
alcune specie di fauna, anche se comprese
negli Allegati del regolamento europeo, non possono essere introdotte in
territorio nazionale (vedi “Normativa italiana di riferimento)
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Alcuni
consigli ai viaggiatori |
Se siete interessati all’acquisto di
souvenir esotici all’estero, prima di partire dall’Italia richiedete, se
necessario, le opportune informazioni al Ministero dell’Ambiente o al
Ministero dello Sviluppo Economico o al Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali-Corpo Forestale dello Stato. In ogni caso è bene consultare gli
allegati del Regolamento (CE) 407/2009
per le opportune verifiche.
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In caso di acquisto richiedere sempre
al venditore un certificato CITES per l’esportazione in Italia.
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Ad esempio, occorre tenere presente che:
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Oggetti quali borse in pelle di
rettile, collane e bracciali di avorio, tartaruga, medicine tradizionali
a base di parti di animali (tigre, rinoceronte,etc.,) o piante
protetti, spesso non possono essere importati o venduti nell’Unione
Europea. |
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Il commercio di pelli di tigre, leone,
leopardo, etc., è severamente proibito dal CITES.
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Piante vive: alcune specie di orchidee
e cactus sono totalmente protette e nel caso di propagazione artificiale
necessitano del certificato CITES.
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Corallo: (ornamenti, oggetti, etc.,)
accertatevi che il corallo di cui sono composti non sia di una specie
protetta. |
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Conchiglie: (come per il corallo).
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Caviale: il commercio del caviale è
sotto controllo. E’ permessa l’introduzione, nell’Unione Europea, di
non più di 125 grammi per uso personale.
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Animali vivi (pets): piccoli rettili,
uccelli, etc., necessitano se di Allegato A del
Regolamento (CE) 407/2009
(Appendice I della Convenzione) della preventiva licenza di
importazione prima che il Paese esportatore emetta la licenza di
esportazione. |
Per
la prima introduzione nella Comunità al proprio seguito,da parte di un soggetto che vi
risieda abitualmente, di oggetti personali e domestici iscritti
nell’allegato B del predetto regolamento è sufficiente presentare in
Dogana copia di un documento di esportazione o riesportazione. In questo
caso, infatti, non è necessario richiedere la licenza di importazione.
Non
è necessario, invece, presentare alcun documento Cites per introdurre
nella Comunità, al proprio seguito, le seguenti voci di allegato B:
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Caviale della specie di storione
(Acipenseriformes spp.), etichettato, fino a un massimo di 125 grammi
a persona;
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"Bastoni della pioggia" di Cactacee
spp. fino a un massimo di tre per persona;
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Esemplari morti lavorati di
Crocodylia spp. (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino ad un
massimo di quattro per persona;
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Conchiglie Strombus gigas fino a un
massimo di tre per persona;
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Hippocampus spp. fino a un massimo
di quattro esemplari morti per persona;
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Conchiglie di Tridacnidae spp. fino
a tre esemplari per persona di peso complessivo non superiore a tre
kg., dove per esemplare si intende una conchiglia intera o due metà
corrispondenti. |
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Modulistica |
Le richieste per l’ottenimento di licenze
devono essere inviate a:
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Politica Commerciale
Internazionale Divisione III-CITES Viale Boston, 25 00144 Roma
In questa sezione l'utente trova i vari
moduli di richiesta di licenza.
Prima di compilare i Moduli n.1 e 2, si raccomanda di leggere attentamente il foglio Istruzioni e
Spiegazioni
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Contatti |
Per informazioni si può contattare l’Ufficio
telefonicamente, via telefax o via E-mail:
Tel. 06 59932253 Tel. 06 59932238 Tel. 06 59932555
Tel. 06 59932164 Fax: 06 59932464 E-mail:
cites@sviluppoeconomico.gov.it
Centralino Ministero: 06 59931
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