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(Le licenze di importazione ed esportazione
devono essere richieste prima dell’arrivo in Dogana di animali, piante
o parti e derivati; in mancanza di licenza gli esemplari possono essere
confiscati e far incorrere nei rigori della legge)
Come già indicato, l’Autorità di Gestione
Amministrativa preposta al rilascio di queste licenze è il Ministero
dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la Politica Commerciale
Internazionale - Divisione III - Politiche settoriali.
Le licenze di importazione e di esportazione sono necessarie per autorizzare
il commercio di specie CITES con Paesi non appartenenti all’Unione Europea
(1).
Le richieste di licenze devono essere
effettuate su appositi moduli (vedi modulistica) e essere inviati, su
richiesta all’Ufficio, anche via telefax, allegando copia di documento
valido d'identità del richiedente (o legale rappresentante della ditta).
I moduli dovranno essere compilati
e firmati dal richiedente; si dovrà effettuare il versamento dell’importo
di € 15,49 presso gli Uffici Postali con bollettino Mod. ch-8-ter,
sul conto corrente n° 10178010 intestato a Tesoreria Prov.le
VT L. 59 13/3/93 Fauna e Flora Direz.Prot.Natura, con la causale
D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo, dovuto per
ogni rilascio di licenza (per un massimo di 3 specie) (vedi istruzioni
e facsimile in modulistica).
Nel caso si debba effettuare il versamento in un Paese estero, i
riferimenti sono i seguenti:
TESORERIA PROVINCIALE DI VITERBO - DM Ambiente 28/5/93 diritto
speciale di prelievo Cites
IBAN: IT59J0760103200000010178010
SWIFT: BPPIITRR
Una volta compilati i moduli, agli
stessi dovrà essere allegata la copia(2)
(non il documento originale) della licenza/certificato CITES emessa
dal Paese da cui si vuole importare l’esemplare e la ricevuta originale
del versamento di € 15,49.
Tutta la documentazione dovrà essere recapitata direttamente al Ministero
o inviata tramite posta allegando la ricevuta in originale dell’avvenuto
versamento di € 15,49. L’Ufficio non darà corso alla richiesta di
licenza fino a quando non perverrà la ricevuta di pagamento
Nella compilazione dei moduli si
raccomanda di indicare con esattezza il nome scientifico (in latino)
e comune dell’esemplare che interessa. In caso di difficoltà
consultare il
Regolamento (CE) 709/2010
(3)
che riportano il nome scientifico e comune di esemplari di fauna e flora
protetti, oppure contattare l’ Ufficio. (vedi contatti)
Qualora
la licenza di importazione non venisse utilizzata nel periodo di validità
(un anno), dovrà essere restituita, al Ministero dello Sviluppo Economico,
unitamente al documento originale del CITES di esportazione del
Paese terzo. La stessa norma vige per le licenze di esportazione scadute
o inutilizzate (periodo di validità 6 mesi).
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(1)
In caso di ri-esportazione dall’Italia, verso un qualsiasi
Paese estero non appartenente all’Unione Europea, di fauna, flora o
parti di esse, già importate in territorio nazionale, la relativa richiesta
di certificato dovrà essere inoltrata al Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali -
Corpo Forestale dello Stato-Servizio CITES
(2)
il documento in originale della licenza/certificato CITES emesso dal
Paese esportatore dovrà essere presentato in Dogana congiuntamente alla
licenza di importazione in Italia.
(3)
alcune specie di fauna, anche se
comprese negli Allegati del regolamento europeo, non possono essere
introdotte in territorio nazionale (vedi “Normativa italiana di riferimento)
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