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DIREZIONE GENERALE
PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
Divisione IV
- COMPETENZE DELLA DIVISIONE
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- ORGANIGRAMMA -
AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE
ESPORTAZIONE PRODOTTI E TECNOLOGIE
A DUPLICE USO
- Avv. Pietro Maria PAOLUCCI -
Direttore
FAQ
(In questa sezione l'utente potrà trovare alcune
delle domande più frequenti)
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D) |
Nel corso della nostra usuale attività
(istituto bancario) molto spesso siamo chiamati dai nostri clienti a
supportarli per il regolamento, con diverse modalità e strumenti commerciali,
di operazioni di export afferenti a paesi c.d. a rischio.
Nei confronti di tali paesi, tra i
quali spicca sicuramente l'Iran, la nostra policy interna di compliance,
anche in ottemperanza ai contenuti ed alle finalità del documento "Indicazioni
operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento
dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa" che
la Banca d'Italia ha diramato agli intermediari lo scorso mese di luglio,
prevede l'adozione di particolari cautele che si esplicano nelle esecuzione
di controlli c.d.rafforzati sulle controparti e sul sottostante merceologico
della singola operazione, affinché, ferme le responsabilità in materia
dell'esportatore, si possa trarre il ragionevole convincimento che la
singola operazione sulla quale stiamo intervenendo non sia in violazione
di regolamenti internazionali e/o comunitari.
In particolare ci riferiamo ai Regolamenti
Comunitari:
423/2007/CE del 19 aprile 2007 concernente
misure restrittive nei confronti dell'Iran e successive modifiche;
428/2009/CE del 5 maggio 2009 che
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del
trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice
uso (rifusione dell'originario regolamento 1334/2000/CE e successivi
aggiornamenti).
In relazione al sottostante merceologico
i richiamati adempimenti di controllo si esplicano:
o nell'acquisizione da parte del cliente
della tariffa doganale con la quale esporterà il bene oggetto della
fornitura;
o nella analisi di detta tariffa previa
interrogazione per paese nell'applicativo TARIC dell'Agenzia delle Dogane
e/o della Commissione Europea;
o nella comunicazione al cliente dell'eventuale
rilevazione di restrizioni all'export in relazione ai Regolamenti citati,
cui segue l'invito a sottoporre l'operazione alla Vostra attenzione,
invito che ci duole dirlo in larga parte viene disatteso;
o nell'informativa al cliente della
circostanza per cui necessitiamo di prendere visione della Dichiarazione
Doganale ad avvenuta esportazione prima di dare al corso regolamento
dell'operazione, per verificare la presenza nel campo 44 (Menzioni Speciali
/ Documenti Presentati / Certificati ed Autorizzazioni) di tale documento
dei codici che identificano i Certificati e/o le Autorizzazioni attinenti
alle restrizioni rilevate dall'interrogazione in TARIC (cfr. Circolare
Agenzia delle Dogane del 12 maggio 2008).
Tutto ciò premesso, alla luce dell'attuale
situazione, siamo a richiederVi se la presentazione di Dichiarazioni
Doganali, ovviamente riferite all'esportazione di beni elencati nell'allegato
II al Regolamento 423/2007/CE, riportanti la condizione Y 920, denominata
in TARIC come "Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate
alla misura", possa costituire elemento valido e probante della regolarità
dell'esportazione, oppure se in ogni caso tale regolarità possa essere
esclusivamente attestata dall'avvenuta presentazione della Vostra autorizzazione,
circostanza che in ogni caso dovrebbe essere certificata sulla dichiarazione
doganale con apposita condizione censita in TARIC.
Proprio in relazione alla compilazione
e completezza delle dichiarazioni doganali, non possiamo non rimarcare
come in più di una occasione si sia riscontrato il caso di documenti
riferiti a tariffe espresse su base 8 cifre, ma le cui declinazioni
su base 10 indicavano restrizioni all'export, prive di qualsivoglia
indicazione in ordine alla presentazione della licenza o della condizione
di correlazione. Al presentarsi di tali situazioni si richiedono riscontri
chiarificatori o correttivi da parte dell'esportatore.
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R) |
L'attività dell'Istituto è in linea
con quelle che sono le normative vigenti sia nazionali che comunitarie.
I controlli che l'Istituto pone in essere, però, non sono sufficienti
ad individuare se un materiale cade nelle normative vigenti o è di libera
esportazione, in quanto non esiste al momento nessuna tavola di correlazione
tra la Nomenclatura Combinata ed il numero dell'elenco di controllo
riportato nei Reg.ti CE 428/2009 ed in particolare nel Reg.CE 423/2007
agli allegati I e II. Pertanto saranno gli stessi esportatori a dover
individuare se il loro prodotto, attraverso le specifiche tecniche,
possa essere sottoposto ad autorizzazione oppure è di libera esportazione.
Con riferimento alla presentazione della dichiarazione doganale, fermo
restando la totale competenza delle dogane,si ricorda che si tratta
di riportare nel campo 44 elementi contrassegnandoli con il codice invece
che con la denominazione del documento, tutto questo dovrà avvenire
sia per merce libera sia in presenza di un'autorizzazione. E' talmente
palese che la presentazione in dogana di un'autorizzazione non comporta
alcun rischio da parte dell'esportatore, al contrario, per merce libera,
l'apposizione del codice dovuto all'atto della dichiarazione di esportazione
ed una eventuale verifica doganale della merce,potrebbe essere difformi
e quindi incorrere, eventualmente, nelle sanzioni previste. Si ribadisce
che sarà necessario conoscere tecnicamente il materiale, assegnare sempre
la dovuta classificazione e qualunque sia la sua NC (otto o dieci cifre).
L'Ufficio resta sempre a disposizioni per eventuali chiarimenti per
gli aspetti di competenza.
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D) |
Siamo in procinto di richiedere la
licenza di esportazione del nostro prodotto per un nuovo Cliente in
Bielorussia.
In questi mercati, stiamo subendo la concorrenza assai aggressiva dei
produttori indiani, che ci stanno viepiù facendo perdere opportunità.
Per la richiesta di questa autorizzazione, procederemo con l’invio della
solita documentazione richiesta (ordine di acquisto, end user statement
e company profile del Cliente).
La mia richiesta, in questo caso, è precisa: l’ordine di acquisto che
riceverò vorrei riportasse solamente le quantità e non anche il prezzo
di vendita (in ogni caso modificabile su base trimestrale in base all’andamento
di mercato).
Il motivo è che se il Cliente mi riporta il prezzo di acquisto reale,
gli operatori indiani che dispongono di agganci operativi all’interno
dell’ufficio acquisti del Cliente, verrebbero immediatamente a sapere
quale sarebbe il mio prezzo di vendita ed offrirebbero di conseguenza
un prezzo più basso, facendo sfumare ogni nostra possibilità di esportazione.
In un periodo assai travagliato per il made in Italy, come questo, stiamo
cercando di fare l’impossibile per non perdere mercato.
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R) |
In riferimento al vostro quesito,
si precisa che il valore dei beni da esportare è un dato che deve essere
obbligatoriamente riportato nella Domanda/Autorizzazione di esportazione
e nell'End user statement dell'utilizzatore finale (Art.4, punto 4,
del D.Lgs n. 96/2003).
Tale dato viene riscontrato, in sede di istruttoria dell’istanza, con
quanto riportato nel relativo contratto di vendita, da allegare all’istanza,
al fine di verificarne la corrispondenza od eventuali scostamenti, per
i quali l’esportatore è tenuto a fornire idonea giustificazione (es.:
maggiorazione per costi di intermediazione, rapporti di cambio, ecc…).
Peraltro, tenuto conto degli invocati motivi di riservatezza commerciale
e del rischio di pregiudizio economico derivante dalla formalizzazione
del valore commerciale dell'operazione, la scrivente Autorità nazionale
ritiene di poter accettare l'inoltro del relativo ordine di acquisto
del cliente, pur privo del prezzo di acquisto convenuto tra le parti,
a condizione che codesta Società s'impegni a fornire, sotto la propria
responsabilità, una separata e motivata dichiarazione del legale rappresentante
che ne quantifichi il valore.
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D) |
La nostra società deve mandare (quindi
tecnicamente esportare) documentazione tecnica ai nostri ingegneri in
USA. Tale documentazione e controllata e quindi soggetta a licenza di
esportazione in base alla normativa europea 428/2009.
L'allegato II di tale direttiva riconosce che per l'esportazione di
materiale o tecnologia verso alcune destinazioni incluso gli USA, si
può utilizzare la suddetta autorizzazione.
In particolare l'allegato in oggetto dice che:
1- Gli esportatori che usano l'autorizzazione generale di esportazione
della Comunità (EU001) notificano all'autorità competenti dello stato
membro in cui sono stabiliti il propio primo uso dell'autorizzazione
generale di esportazione della comunità entro 30 giorni successivi alla
data in cui ha luogo la prima esportazione.
"Gli esportatori segnalano inoltre nel documento amministrativo unico
che stanno usando tale autorizzazione EU001 tramite l'apposizione del
riferimento X002 nella casella 24"
3- .............Uno Stato membro può chiedere agli esportatori stabiliti
nel suo territorio di effettuare la registrazione precedentemente al
primo uso dell'autorizzazione........La registrazione è automatica e
le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore
senza indugio e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione.
Per utilizzare l'Autorizzazione Generale di esportazione della Comunità
N.EU 001, dobbiamo inviarvi preventivamente all'esportazione il modello
allegato debitamente compilato?
Nel caso in cui la stessa tecnologia è "esportata" in India, bisogna
chiedere una licenza di esportazione al pari delle licenze di esportazione
di materiali - Modello Parte A e Parte B e dichiarazione dell'end user?
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R) |
Spett.le Società,
confermiamo la possibilità di rilascio di una Autorizzazione generale
di esportazione della comunità verso gli Stati Uniti d'America,limitatamente
ai prodotti previsti dalla Parte 1 dell'Allegato II del Regolamento
CE n.428/2009.
Per le esportazioni di tali prodotti verso altre destinazioni, quali
l'India, non comprese nella Parte 3 del citato Allegato II, occorre
invece richiedere a questa Autorità nazionale un'Autorizzazione di esportazione
specifica.
Le modalità di rilascio di entrambe le Autorizzazioni sono dettate dal
D. Lgs n. 96/2003, seppur in corso di modifica, e consultando il nostro
sito www.mincomes.it / Esportazione beni a duplice uso è possibile reperire
la normativa vigente, nonchè la modulistica e la documentazione necessaria
per l'inoltro delle domande.
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D)
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Buongiorno
la presente per richiedere un riferimento che mi possa aiutare nella
interpretazione del regolamento 428-09.
Siamo produttori di Polibutadiene idrossilato un materiale a doppio
uso che rientra nell'elenco dei materiali dell'allegato 1 (1C111.b.2.)
e vorremmo essere sicuri che le pratiche autorizzative per l'esportazione
negli stati membri dlla CEE siano in regola
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R)
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Spett.le Società,
in riferimento alla vostra richiesta di esportazione di Polibutadiene
idrossilato, prodotto a duplice uso con codice di controllo 1C111.b.2,
si comunica che l'esportazione al di fuori del territorio doganale europeo
del bene è soggetta alla preventiva autorizzazione della scrivente Autorità
nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento CE n. 428/2009
e dal D.Lgs n. 96/2003.
Tale documentazione è consultabile
nel nostro sito istituzionale www.mincomes.it/
Esportazione beni a duplice uso - Normativa, unitamente alla modulistica
da produrre per la presentazione dell'istanza di autorizzazione.
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D) |
Abbiamo necessità di
esportare merce rientrante nel regime dual use negli Stati Uniti. Per
disposizione del nostro cliente americano, la merce deve essere fisicamente
consegnata in Qatar, anche se l'esportazione e la fatturazione viene
eseguita nei confronti del cliente americano.
Chiedo se siamo noi a dover attivarci per chiedere l'autorizzazione
ministeriale per l'invio della merce in Qatar, oppure se nei nostri
confronti pende solamente l'obbligo di richiedere (nel nostro caso già
l'abbiamo ottenuta) l'autorizzazione generale comunitaria Reg.CE 1334/2000
e success.modifiche e D.lgs. 96/2003 per l'esportazione di merce dual
use negli Stati Uniti. In tal caso, dovrebbe competere al cliente americano
l'obbligo di richiedere l'autorizzazione, dato che quast'ultimo emette
fattura per la stessa merce al suo cliente del Qatar.
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R) |
Spett.le Società,
in riferimento al quesito avanzato, vi informiamo che l'obbligo di richiedere
l'autorizzazione per l'invio dei prodotti in Qatar, direttamente dall'Italia,
compete alla persona che sia titolare del contratto concluso con il
destinatario estero o la persona che ha la facoltà di decidere l'invio
dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità (art.
2 Reg. (CE) n.428/2009). Pertanto, se i vostri prodotti ( già coperti
da Aut. Gen. Comunitaria per l'esportazione) verrano inviati prima negli
Stati Uniti, la successiva esportazione degli stessi in Qatar ricadrà
nella normativa americana, con oneri di autorizzazione a carico
del solo cliente americano.
Viceversa, la spedizione diretta
dei prodotti duali dall'Italia in Qatar richiede l'apposita autorizzazione
di questa Autorità nazionale, con obbligo di richiesta a carico di codesta
Società, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.
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D) |
Le scrivo per ottenere il supporto del Ministero
competente in merito alla politica commerciale da seguire nei confronti
di possibili esportazioni dirette verso l’IRAN. Rappresento una società
------- che ha in corso l’acquisizione di una piccola attività industriale
dalla ---------, attualmente in liquidazione (per la quale sino al 2006
avevo gestito l’attività da Ginevra).
La società in liquidazione, con sede in Germania
ha acquisto un ordine dalla Società -------- per la fornitura di 3 apparecchiature
analitiche da laboratorio (analisi dei materiali con raggi X), per consegna
a Giugno prossimo. Tali apparecchi hanno destinazione finale IRAN, in
quanto già venduti in precedenza e dalla stessa Società tedesca ed installati
in IRAN. Lo stato di liquidazione impedisce attualmente alla Società
tedesca -----------di onorare tale ordine. La possibilità di prendere
in carico tale ordine sarebbe vantaggioso per noi, a supporto della
acquisizione della attività, in quanto potrebbe generare da subito un
flusso di cassa positivo (il pagamento è ovviamente previsto anticipato).
Il valore dell’ordine in questione dovrebbe essere di circa Euro 400.000.
In questo quadro si inserisce la politica commerciale dei paesi Europei,
ed in particolare dell’Italia, nei confronti delle esportazioni verso
l’IRAN. Quindi il mio quesito è volto a conoscere eventuali limitazioni
alle esportazioni di tali apparecchiature, od a ricevere suggerimenti
sul modo di operare, sia ora che per il prossimo futuro. Per chiarire
meglio di che trattasi, Le allego una brochure dello strumento.
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R) |
Spett.le Società, in riferimento a quanto richiesto
nella e-mail del 24 febbraio u.s., si suggerisce, in via preliminare,
di verificare l'appartenenza o meno delle "apparecchiature analitiche
da laboratorio" agli elenchi di controllo dei prodotti a duplice uso,
allegati ai Regolamenti CE n. 428/2009 e n.423/2007 e s.m.i., quest'ultimo
concernente Misure restrittive nei confronti dell'Iran (tutta la normativa
è consultabile nel sito
www.mincomes.it/ Esportazione beni a duplice
uso).
L'eventuale corrispondenza del vostro materiale ad
un prodotto inserito in una categoria duale, comporta l'obbligo di richiedere
a questa Autorità nazionale una preventiva autorizzazione per l'esportazione
del materiale in Iran o altre destinazioni al di fuori del territorio
doganale europeo, secondo le modalità riportate nel D. Lgs n. 96/2003.
Peraltro, considerate le attuali e note problematiche
internazionali sui profili di rischio del governo iraniano per attività
proliferanti, potrebbero sorgere ulteriori ostacoli o divieti, a livello
comunitario, al rilascio dell'autorizzazione per esportare verso tale
Paese.
Viceversa, qualora i vostri prodotti non appartengano
a quelli indicati nei predetti elenchi di controllo, e quindi di libera
esportazione, occorre tener presente che in caso di possibile rischio
di diversione d'uso dei prodotti nel Paese di destinazione, potrebbe
essere richiesta dalla scrivente Autorità una specifica autorizzazione
all'esportazione in Iran, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento
CE n. 428/2009.
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D) |
Su suggerimento del Ministero
degli Affari esteri Vengo ad inviarVi E-Mail con richiesta info in oggetto.
Gentili signori buongiorno, innanzitutto le presentazioni: sono uno
spedizioniere doganale che opera sul territorio di Busto Arsizio ed
annovero tra la clientela un'azienda che opera abitualmente con operazioni
doganali del tipo citato in oggetto, nelle quali compare in veste di
produttore e di esportatore.Nello specifico questa mia e' per
chiedere delucidazioni e parere a proposito di un'operazione non convenzionale
: l'azienda prima citata(Italiana) ha venduto un suo macchinario
(rettificatrice x cilindri soggetta a licenza duplice uso) ad un'azienda
austriaca che,senza portare la merce in Austria la spedisce a proprio
cliente Libico direttamente da porto d'imbarco Italiano. Si effettuera'un'operazione
doganale di esportazione in deroga intestando la bolletta all'austriaco
che emettera'propria fattura e verra' citata'in bolla la fattura dell'azienda
italiana emessa come non imponibile ai sensi dell'ART 8-DPR 622, e fin
qui nulla di particolare,la questione riguarda quale delle due aziende
dovra'e/o potra'presentare in Dogana la licenza per essere scaricata
, o meglio e'possibile presentare licenza intestata all'azienda italiana(con
bolletta intestata all'Austriaco) o dovra'essere presentata licenza
intestata all'azienda austriaca ed in questo secondo caso la Dogana
Italiana potra'e/o dovra'procedere al relativo scarico della stessa?
Il cliente vorrebbe optare per la seconda soluzione(presentazione di
licenza intestata all'Austriaco) per un problema di carattere commerciale
in quanto risulta evidente che la fattura emessa dall'Austriaco sara'di
importo superiore a quella emessa nei suoi confronti dall'Italiano e
che di conseguenza anche l'importo indicato nella licenza dovra' seguire
la medesima direzione.Considerato quanto sopra vi sarei grato se,considerata
la Vostra autorevole funzione,poteste darmi aiuto in merito.
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R) |
L'unito quesito riguarda
prevalentemente la materia doganale, non di competenza di questo Ufficio.
Si precisa, a margine, che l'intestatario dell'autorizzazione, ovvero
l'esportatore, non può che essere colui che ha i requisiti previsti
dall'art. 2, punto 3), del Reg. n.428/2009. Tale figura sembrerebbe
identificabile con l'azienda austriaca, la quale può spedire dall'Italia
la merce in Libia con autorizzazione rilasciata dal governo austriaco,
previa positiva consultazione tra Stati ex art. 11del citato regolamento,
in quanto la merce è giacente in Italia.
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