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DIREZIONE GENERALE
PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
Divisione IV
- COMPETENZE DELLA DIVISIONE -
- ORGANIGRAMMA -


AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE

ESPORTAZIONE PRODOTTI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO

- Avv. Pietro Maria PAOLUCCI -
Direttore

FAQ
(In questa sezione l'utente potrà trovare alcune delle domande più frequenti)

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D)

Nel corso della nostra usuale attività (istituto bancario) molto spesso siamo chiamati dai nostri clienti a supportarli per il regolamento, con diverse modalità e strumenti commerciali, di operazioni di export afferenti a paesi c.d. a rischio.

Nei confronti di tali paesi, tra i quali spicca sicuramente l'Iran, la nostra policy interna di compliance, anche in ottemperanza ai contenuti ed alle finalità del documento "Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa" che la Banca d'Italia ha diramato agli intermediari lo scorso mese di luglio, prevede l'adozione di particolari cautele che si esplicano nelle esecuzione di controlli c.d.rafforzati sulle controparti e sul sottostante merceologico della singola operazione, affinché, ferme le responsabilità in materia dell'esportatore, si possa trarre il ragionevole convincimento che la singola operazione sulla quale stiamo intervenendo non sia in violazione di regolamenti internazionali e/o comunitari.

In particolare ci riferiamo ai Regolamenti Comunitari:

423/2007/CE del 19 aprile 2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e successive modifiche;

428/2009/CE del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione dell'originario regolamento 1334/2000/CE e successivi aggiornamenti).

In relazione al sottostante merceologico i richiamati adempimenti di controllo si esplicano:

o nell'acquisizione da parte del cliente della tariffa doganale con la quale esporterà il bene oggetto della fornitura;

o nella analisi di detta tariffa previa interrogazione per paese nell'applicativo TARIC dell'Agenzia delle Dogane e/o della Commissione Europea;

o nella comunicazione al cliente dell'eventuale rilevazione di restrizioni all'export in relazione ai Regolamenti citati, cui segue l'invito a sottoporre l'operazione alla Vostra attenzione, invito che ci duole dirlo in larga parte viene disatteso;

o nell'informativa al cliente della circostanza per cui necessitiamo di prendere visione della Dichiarazione Doganale ad avvenuta esportazione prima di dare al corso regolamento dell'operazione, per verificare la presenza nel campo 44 (Menzioni Speciali / Documenti Presentati / Certificati ed Autorizzazioni) di tale documento dei codici che identificano i Certificati e/o le Autorizzazioni attinenti alle restrizioni rilevate dall'interrogazione in TARIC (cfr. Circolare Agenzia delle Dogane del 12 maggio 2008).

Tutto ciò premesso, alla luce dell'attuale situazione, siamo a richiederVi se la presentazione di Dichiarazioni Doganali, ovviamente riferite all'esportazione di beni elencati nell'allegato II al Regolamento 423/2007/CE, riportanti la condizione Y 920, denominata in TARIC come "Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura", possa costituire elemento valido e probante della regolarità dell'esportazione, oppure se in ogni caso tale regolarità possa essere esclusivamente attestata dall'avvenuta presentazione della Vostra autorizzazione, circostanza che in ogni caso dovrebbe essere certificata sulla dichiarazione doganale con apposita condizione censita in TARIC.

Proprio in relazione alla compilazione e completezza delle dichiarazioni doganali, non possiamo non rimarcare come in più di una occasione si sia riscontrato il caso di documenti riferiti a tariffe espresse su base 8 cifre, ma le cui declinazioni su base 10 indicavano restrizioni all'export, prive di qualsivoglia indicazione in ordine alla presentazione della licenza o della condizione di correlazione. Al presentarsi di tali situazioni si richiedono riscontri chiarificatori o correttivi da parte dell'esportatore.
 

R)

L'attività dell'Istituto è in linea con quelle che sono le normative vigenti sia nazionali che comunitarie. I controlli che l'Istituto pone in essere, però, non sono sufficienti ad individuare se un materiale cade nelle normative vigenti o è di libera esportazione, in quanto non esiste al momento nessuna tavola di correlazione tra la Nomenclatura Combinata ed il numero dell'elenco di controllo riportato nei Reg.ti CE 428/2009 ed in particolare nel Reg.CE 423/2007 agli allegati I e II. Pertanto saranno gli stessi esportatori a dover individuare se il loro prodotto, attraverso le specifiche tecniche, possa essere sottoposto ad autorizzazione oppure è di libera esportazione. Con riferimento alla presentazione della dichiarazione doganale, fermo restando la totale competenza delle dogane,si ricorda che si tratta di riportare nel campo 44 elementi contrassegnandoli con il codice invece che con la denominazione del documento, tutto questo dovrà avvenire sia per merce libera sia in presenza di un'autorizzazione. E' talmente palese che la presentazione in dogana di un'autorizzazione non comporta alcun rischio da parte dell'esportatore, al contrario, per merce libera, l'apposizione del codice dovuto all'atto della dichiarazione di esportazione ed una eventuale verifica doganale della merce,potrebbe essere difformi e quindi incorrere, eventualmente, nelle sanzioni previste. Si ribadisce che sarà necessario conoscere tecnicamente il materiale, assegnare sempre la dovuta classificazione e qualunque sia la sua NC (otto o dieci cifre). L'Ufficio resta sempre a disposizioni per eventuali chiarimenti per gli aspetti di competenza.
 



D)

Siamo in procinto di richiedere la licenza di esportazione del nostro prodotto per un nuovo Cliente in Bielorussia.
In questi mercati, stiamo subendo la concorrenza assai aggressiva dei produttori indiani, che ci stanno viepiù facendo perdere opportunità.
Per la richiesta di questa autorizzazione, procederemo con l’invio della solita documentazione richiesta (ordine di acquisto, end user statement e company profile del Cliente).
La mia richiesta, in questo caso, è precisa: l’ordine di acquisto che riceverò vorrei riportasse solamente le quantità e non anche il prezzo di vendita (in ogni caso modificabile su base trimestrale in base all’andamento di mercato).
Il motivo è che se il Cliente mi riporta il prezzo di acquisto reale, gli operatori indiani che dispongono di agganci operativi all’interno dell’ufficio acquisti del Cliente, verrebbero immediatamente a sapere quale sarebbe il mio prezzo di vendita ed offrirebbero di conseguenza un prezzo più basso, facendo sfumare ogni nostra possibilità di esportazione.
In un periodo assai travagliato per il made in Italy, come questo, stiamo cercando di fare l’impossibile per non perdere mercato.

 

R)

In riferimento al vostro quesito, si precisa che il valore dei beni da esportare è un dato che deve essere obbligatoriamente riportato nella Domanda/Autorizzazione di esportazione e nell'End user statement dell'utilizzatore finale (Art.4, punto 4, del D.Lgs n. 96/2003).
Tale dato viene riscontrato, in sede di istruttoria dell’istanza, con quanto riportato nel relativo contratto di vendita, da allegare all’istanza, al fine di verificarne la corrispondenza od eventuali scostamenti, per i quali l’esportatore è tenuto a fornire idonea giustificazione (es.: maggiorazione per costi di intermediazione, rapporti di cambio, ecc…).
Peraltro, tenuto conto degli invocati motivi di riservatezza commerciale e del rischio di pregiudizio economico derivante dalla formalizzazione del valore commerciale dell'operazione, la scrivente Autorità nazionale ritiene di poter accettare l'inoltro del relativo ordine di acquisto del cliente, pur privo del prezzo di acquisto convenuto tra le parti, a condizione che codesta Società s'impegni a fornire, sotto la propria responsabilità, una separata e motivata dichiarazione del legale rappresentante che ne quantifichi il valore.

 



D)

La nostra società deve mandare (quindi tecnicamente esportare) documentazione tecnica ai nostri ingegneri in USA. Tale documentazione e controllata e quindi soggetta a licenza di esportazione in base alla normativa europea 428/2009.

L'allegato II di tale direttiva riconosce che per l'esportazione di materiale o tecnologia verso alcune destinazioni incluso gli USA, si può utilizzare la suddetta autorizzazione.

In particolare l'allegato in oggetto dice che:

1- Gli esportatori che usano l'autorizzazione generale di esportazione della Comunità (EU001) notificano all'autorità competenti dello stato membro in cui sono stabiliti il propio primo uso dell'autorizzazione generale di esportazione della comunità entro 30 giorni successivi alla data in cui ha luogo la prima esportazione.

"Gli esportatori segnalano inoltre nel documento amministrativo unico che stanno usando tale autorizzazione EU001 tramite l'apposizione del riferimento X002 nella casella 24"

3- .............Uno Stato membro può chiedere agli esportatori stabiliti nel suo territorio di effettuare la registrazione precedentemente al primo uso dell'autorizzazione........La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza indugio e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione
.

Per utilizzare l'Autorizzazione Generale di esportazione della Comunità N.EU 001, dobbiamo inviarvi preventivamente all'esportazione il modello allegato debitamente compilato?

Nel caso in cui la stessa tecnologia è "esportata" in India, bisogna chiedere una licenza di esportazione al pari delle licenze di esportazione di materiali - Modello Parte A e Parte B e dichiarazione dell'end user?
 

R)

Spett.le Società,
confermiamo la possibilità di rilascio di una Autorizzazione generale di esportazione della comunità verso gli Stati Uniti d'America,limitatamente ai prodotti previsti dalla Parte 1 dell'Allegato II del Regolamento CE n.428/2009.
Per le esportazioni di tali prodotti verso altre destinazioni, quali l'India, non comprese nella Parte 3 del citato Allegato II, occorre invece richiedere a questa Autorità nazionale un'Autorizzazione di esportazione specifica.
Le modalità di rilascio di entrambe le Autorizzazioni sono dettate dal D. Lgs n. 96/2003, seppur in corso di modifica, e consultando il nostro sito www.mincomes.it / Esportazione beni a duplice uso è possibile reperire la normativa vigente, nonchè la modulistica e la documentazione necessaria per l'inoltro delle domande.

 



D)

Buongiorno
la presente per richiedere un riferimento che mi possa aiutare nella interpretazione del regolamento 428-09.
Siamo produttori di Polibutadiene idrossilato un materiale a doppio uso che rientra nell'elenco dei materiali dell'allegato 1 (1C111.b.2.) e vorremmo essere sicuri che le pratiche autorizzative per l'esportazione negli stati membri dlla CEE siano in regola
 

R)

Spett.le Società,
in riferimento alla vostra richiesta di esportazione di Polibutadiene idrossilato, prodotto a duplice uso con codice di controllo 1C111.b.2, si comunica che l'esportazione al di fuori del territorio doganale europeo del bene è soggetta alla preventiva autorizzazione della scrivente Autorità nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento CE n. 428/2009 e dal D.Lgs n. 96/2003.

Tale documentazione è consultabile nel nostro sito istituzionale  www.mincomes.it/ Esportazione beni a duplice uso - Normativa, unitamente alla modulistica da produrre per la presentazione dell'istanza di autorizzazione.



D)

Abbiamo necessità di esportare merce rientrante nel regime dual use negli Stati Uniti. Per disposizione del nostro cliente americano, la merce deve essere fisicamente consegnata in Qatar, anche se l'esportazione e la fatturazione viene eseguita nei confronti del cliente americano.
Chiedo se siamo noi a dover attivarci per chiedere l'autorizzazione ministeriale per l'invio della merce in Qatar, oppure se nei nostri confronti pende solamente l'obbligo di richiedere (nel nostro caso già l'abbiamo ottenuta) l'autorizzazione generale comunitaria Reg.CE 1334/2000 e success.modifiche e D.lgs. 96/2003 per l'esportazione di merce dual use negli Stati Uniti. In tal caso, dovrebbe competere al cliente americano l'obbligo di richiedere l'autorizzazione, dato che quast'ultimo emette fattura per la stessa merce al suo cliente del Qatar.
 

R)

Spett.le Società,
in riferimento al quesito avanzato, vi informiamo che l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'invio dei prodotti in Qatar, direttamente dall'Italia, compete alla persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario estero o la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità (art. 2 Reg. (CE) n.428/2009). Pertanto, se i vostri prodotti ( già coperti da Aut. Gen. Comunitaria per l'esportazione) verrano inviati prima negli Stati Uniti, la successiva esportazione degli stessi in Qatar ricadrà nella normativa americana, con oneri  di autorizzazione a carico del solo cliente americano.

Viceversa, la spedizione diretta dei prodotti duali dall'Italia in Qatar richiede l'apposita autorizzazione di questa Autorità nazionale, con obbligo di richiesta a carico di codesta Società, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.



D)

Le scrivo per ottenere il supporto del Ministero  competente in merito alla politica commerciale da seguire nei confronti di possibili esportazioni dirette verso l’IRAN. Rappresento una società ------- che ha in corso l’acquisizione di una piccola attività industriale dalla ---------, attualmente in liquidazione (per la quale sino al 2006 avevo gestito l’attività da Ginevra).

La società in liquidazione, con sede in Germania ha acquisto un ordine dalla Società -------- per la fornitura di 3 apparecchiature analitiche da laboratorio (analisi dei materiali con raggi X), per consegna a Giugno prossimo. Tali apparecchi hanno destinazione finale IRAN, in quanto già venduti in precedenza e dalla stessa Società tedesca ed installati in IRAN. Lo stato di liquidazione impedisce attualmente alla Società tedesca -----------di onorare tale ordine. La possibilità di prendere in carico tale ordine sarebbe vantaggioso per noi, a supporto della acquisizione della attività, in quanto potrebbe generare da subito un flusso di cassa positivo (il pagamento è ovviamente previsto anticipato). Il valore dell’ordine in questione dovrebbe essere di circa Euro 400.000. In questo quadro si inserisce la politica commerciale dei paesi Europei, ed in particolare dell’Italia, nei confronti delle esportazioni verso l’IRAN. Quindi il mio quesito è volto a conoscere eventuali limitazioni alle esportazioni di tali apparecchiature, od a ricevere suggerimenti sul modo di operare, sia ora che per il prossimo futuro. Per chiarire meglio di che trattasi, Le allego una brochure dello strumento.
 

R)

Spett.le Società, in riferimento a quanto richiesto nella e-mail del 24 febbraio u.s., si suggerisce, in via preliminare, di verificare l'appartenenza o meno delle "apparecchiature analitiche da laboratorio" agli elenchi di controllo dei prodotti a duplice uso, allegati ai Regolamenti CE n. 428/2009 e n.423/2007 e s.m.i., quest'ultimo concernente Misure restrittive nei confronti dell'Iran (tutta la normativa è consultabile nel sito www.mincomes.it/ Esportazione beni a duplice uso).

L'eventuale corrispondenza del vostro materiale ad un prodotto inserito in una categoria duale, comporta l'obbligo di richiedere a questa Autorità nazionale una preventiva autorizzazione per l'esportazione del materiale in Iran o altre destinazioni al di fuori del territorio doganale europeo, secondo le modalità riportate nel D. Lgs n. 96/2003.

Peraltro, considerate le attuali e note problematiche internazionali sui profili di rischio del governo iraniano per attività proliferanti, potrebbero sorgere ulteriori ostacoli o divieti, a livello comunitario, al rilascio dell'autorizzazione per esportare verso tale Paese.

Viceversa, qualora i vostri prodotti non appartengano a quelli indicati nei predetti elenchi di controllo, e quindi di libera esportazione, occorre tener presente che in caso di possibile rischio di diversione d'uso dei prodotti nel Paese di destinazione, potrebbe essere richiesta dalla scrivente Autorità una specifica autorizzazione all'esportazione in Iran,  ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE n. 428/2009.



D)

Su suggerimento del Ministero degli Affari esteri Vengo ad inviarVi E-Mail con richiesta info in oggetto.
Gentili signori buongiorno, innanzitutto le presentazioni: sono uno spedizioniere doganale che opera sul territorio di Busto Arsizio ed annovero tra la clientela un'azienda che opera abitualmente con operazioni doganali del tipo citato in oggetto, nelle quali compare in veste di produttore e di esportatore.Nello specifico questa mia  e' per chiedere delucidazioni e parere a proposito di un'operazione non convenzionale :  l'azienda prima citata(Italiana) ha venduto un suo macchinario (rettificatrice x cilindri soggetta a licenza duplice uso) ad un'azienda austriaca che,senza portare la merce in Austria la spedisce a proprio cliente Libico direttamente da porto d'imbarco Italiano. Si effettuera'un'operazione doganale di esportazione in deroga intestando la bolletta all'austriaco che emettera'propria fattura e verra' citata'in bolla la fattura dell'azienda italiana emessa come non imponibile ai sensi dell'ART 8-DPR 622, e fin qui nulla di particolare,la questione riguarda quale delle due aziende dovra'e/o potra'presentare in Dogana la licenza per essere scaricata , o meglio e'possibile presentare licenza intestata all'azienda italiana(con bolletta intestata all'Austriaco) o dovra'essere presentata licenza intestata all'azienda austriaca ed in questo secondo caso la Dogana Italiana potra'e/o dovra'procedere al relativo scarico della stessa?  Il cliente vorrebbe optare per la seconda soluzione(presentazione di licenza intestata all'Austriaco) per un problema di carattere commerciale in quanto risulta evidente che la fattura emessa dall'Austriaco sara'di importo superiore a quella emessa nei suoi confronti dall'Italiano e che di conseguenza anche l'importo indicato nella licenza dovra' seguire la medesima direzione.Considerato quanto sopra vi sarei grato se,considerata la Vostra autorevole funzione,poteste darmi aiuto in merito.
 

R)

L'unito quesito riguarda prevalentemente la materia doganale, non di competenza di questo Ufficio. Si precisa, a margine, che l'intestatario dell'autorizzazione, ovvero l'esportatore, non può che essere colui che ha i requisiti previsti dall'art. 2, punto 3), del Reg. n.428/2009. Tale figura sembrerebbe identificabile con l'azienda austriaca, la quale può spedire dall'Italia la merce in Libia con autorizzazione rilasciata dal governo austriaco, previa positiva consultazione tra Stati ex art. 11del citato regolamento, in quanto la merce è giacente in Italia.



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