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ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, contribuiranno a. stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Ai fini del presente Accordo: Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito prima sino al 30 maggio. 1990 o dopo l entrata in vigore di questo Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima Gli investimenti effettuati nel periodo anteriore al 30 maggio 1990 saranno protetti in base a questo Accordo a condizione che siano ancora esistenti ed operativi. Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:
Qualsiasi cambiamento della forma dellinvestimento, consentito in conformità alle disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente in cui l'investimento è stato effettuato, non. implica un cambiamento nella sua sostanza. 2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell' altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere, controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone. o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse, nonché qualsiasi pagamento in natura, come, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti o bestiame. 6. Per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità o esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione. 7. Per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un investitore dellaltra Parte Contraente circa un investimento. 8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione più favorita. 9. Per "diritto daccesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dellaltra Parte Contraente.
Articolo 2 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio ed ammetteranno tali investimenti in conformità alla disposizioni vigenti. 2. Gli investitori di una della Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1. 3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso lassolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.
Articolo 3 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di stati Terzi. 2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applicherà il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un Mercato Comune, un' Area di Libero Scambio, Accordi regionali o sub-regionali, un Accordo economico multilaterale internazionale, ovvero. in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.
Articolo 4 Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza. guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito offrirà adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.
Articolo 5 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, possesso,. controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione nazionale o locale, ovvero da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, del tutto o in parte nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il giusto risarcimento sarà equivalente al valore internazionale di mercato dellinvestimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e linvestitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verrà calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell 'investimento. Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sarà quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici. 4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o analogo evento sia una società a capitale straniero, alla valutazione della quota dell'investitore, effettuata nella valuta dell'investimento non inferiore al valore iniziale, verranno aggiunti gli aumenti di capitale e la rivalutazione degli utili dal capitale reinvestiti ed i fondi di riserva, e detratti il valore delle riduzioni e le perdite del capitale. 5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta è - o resta - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo, ed in. ogni caso entro tre mesi dal giorno in cui l'apposita domanda è stata inoltrata. 7. Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento e sarà liberamente trasferibile. 8. Linvestitore interessato avrà diritto, in base alla legislazione della Parte espropriante, all'immediato esame da parte delle Autorità giudiziarie od altre Autorità competenti di tale Parte. Contraente, al fine di stabilire se l'esproprio stesso, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi stabiliti nel presente Articolo. 9. Le disposizioni di cui l paragrafo 2 del presente Articolo 5 si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 10. Se, dopo l'espropriazione, il bene in questione non è stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.
Articolo 6 1. Ognuna delle Parti Contraenti nel cui territorio sono stati effettuati investimenti da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, permetterà che tali investitori possano trasferire all'estero - e senza ulteriori oneri i pagamenti relativi a detti investimenti e specificatamente:
2. Senza pregiudizio dei fini dell'Articolo 3, le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare ai trasferimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai trasferimenti effettuati da investitori di Stati Terzi.
Articolo 7 Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Articolo 8 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando linvestitore abbia adempiuto alle obbligazioni secondo le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale è stato effettuato l'investimento.
Articolo 9 1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicherà la procedura in esso prevista. 3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, linvestitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:
4. Il lodo arbitrale sarà fondato su:
5. Le decisioni arbitrali saranno definitive e vincolanti per le parti in conflitto. Ognuna delle Parti Contraenti si impegna ad eseguire tali decisioni in conformità con le proprie leggi. 6. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano concluse ed una delle parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.
Articolo 10 1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull interpretazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta dall'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità alla disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due arbitri provvederanno quindi alla designazione in qualità di Presidente di un cittadino di uno Stato Terzo, con il quale entrambe le Parti Contraenti mantengono relazioni diplomatiche. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Salvo diversamente disposto dall'e Parti Contraenti il Tribunale stabilirà le proprie procedure. Le decisioni del Tribunale verranno prese a maggioranza. 6. Le decisioni del Tribunale sono definitive e vincolanti per ciascuna delle Parti Contraenti. 7. Ciascuna Parte Contraente sopporterà le spese del proprio membro del Tribunale e della sua partecipazione ai procedimenti arbitrali; le spese del Presidente e quelle residuali saranno sopportate da entrambe le Parti Contraenti in misura eguale. Tuttavia, il Tribunale può disporre che una delle Parti Contraenti sopporti le spese in misura maggiore. Tale disposto vincolerà entrambe le Parti Contraenti. Articolo 11 1. Qualora una questione sia di disciplinata sia dal presente Accordo che da altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli. 2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero di altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole. Nel caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformità con quanto sopra specificato, e l'investitore di conseguenza ne subisca un danno, egli avrà diritto al risarcimento di detti danni, in base alle disposizioni dell'Articolo 4. 3. Qualora, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le leggi, i regolamenti, le norme o i provvedimenti di politica economica che, direttamente o indirettamente, vigono sugli investimenti dovessero subire modifiche, verrà applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui. è stato effettuato l'investimento.
Articolo 12 Il presente Accordo entra. in vigore all'ultima data in cui una Parte Contraente notifica allaltra l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Articolo 13 1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13, e resterà in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni a meno che, un anno prima dello scadere del periodo iniziale o di un ulteriore periodo, una Parte Contraente notifichi la sua intenzione di denunciare l'Accordo all'altra Parte Contraente. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Zagabria il 5 novembre 1996 in due versioni originali ed in tre lingue: italiana, croata ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede il testo inglese.
PROTOCOLLO Nel firmare lAccordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e la protezione degli .investimenti le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell' Accordo. Disposizioni generali Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "Investimenti" si applicano anche alle seguenti attività connesse: organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; conclusione, adempimento ed esecuzione di contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprietà di qualunque tipo ivi inclusi la proprietà intellettuale; presa in prestito di fondi; acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli; acquisto di valuta per importazioni. Le attività collegate comprendono, senza limitazioni, anche:
2. Con riferimento allart.2
3. Con riferimento allart.3
4. Con riferimento all art.5 Un investimento si considererà direttamente o indirettamente nazionalizzato o espropriato qualora le Autorità dell'altra Parte Contraente abbiano violato fondamentali diritti degli investitori, frapposto ostacoli al buon funzionamento del progetto di investimento provocando così un impatto sugli interessi dell'investitore comparabile a quello di un vero e proprio esproprio come, ad esempio eccessivi e discriminatori carichi fiscali, restrizioni allapprovvigionamento di materie prime o l'applicazione da parte delle locali autorità di misure discriminatorie. Tale esproprio può verificarsi anche sotto forma di uno specifico atteggiamento di taluni funzionari o soggetti privati che esercitino pubbliche funzioni o anche di comportamenti omissivi. Sarà considerata quale nazionalizzazione e espropriazione di un investitore di una delle Parti contraenti, così come previsto nel paragrafo 2 dell'Articolo 5, un provvedimento di nazionalizzazione o espropriazione di beni o diritti appartenenti a una compagnia controllata dell'investitore così come la sottrazione alla compagnia di risorse finanziarie o altri beni che creano ostacoli alle attività in altro modo pregiudicano sostanzialmente il valore degli stessi. 5. Disposizioni in materia fiscale.
FATTO a Zagabria il 5 novembre 1996 in due versioni originali, in lingua italiana, in lingua croata ed in lingua inglese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione farà fede il testo in lingua inglese.
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