LEGGE 26 febbraio 2004, n.64
Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli
investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art.
1.
1. Il Presidente della
Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla
reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27
settembre 2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera
esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data
della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 26 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2257):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 15 maggio 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 giugno
2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 1° ottobre 2003.
Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4351):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 ottobre
2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 22 ottobre 2003 e il 28
gennaio 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 4 febbraio 2004.
Allegato
Accordo (In corso di caricamento)
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TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI NIGERIA SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della
Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria (qui di
seguito definite "le Parti Contraenti") desiderando creare condizioni
favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due paesi, ed in
particolar modo per gli investimenti effettuati da cittadini di una Parte
Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e riconoscendo che
offrendo incoraggiamento e reciproca protezione a tali investimenti si
contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la
prosperita' delle due Parti Contraenti, concordano con il presente Accordo
quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai
fini del presente Accordo:
1. Il termine
"investimento" indica qualsiasi tipo di bene investito prima o dopo l'entrata
in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica di una Parte
Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi e i
regolamenti di quest'ultima senza limitare i concetti generali di quanto
precede, il termine "investimento" comprende:
(a) beni mobili e
immobili, e ogni altro diritto di proprieta', quale ipoteche, vincoli o pegni,
compresi i diritti di garanzia reale sui beni di una parte terza nella misura
in cui possono essere investiti;
(b) titoli azionari,
titoli obbligazionari, capitale sociale, quote di partecipazione ed altri
strumenti o documenti di credito negoziabili, nonche' titoli pubblici e di
Stato in generale;
(c) crediti per somme di
denaro, nonche' redditi reinvestiti, come definiti al successivo paragrafo 5;
(d) diritti d'autore,
marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di
proprieta' intellettuale e industriale, know-how, denominazioni commerciali ed
avviamento;
(e) ogni altro diritto di
natura economica derivante da legge o contratto ed ogni licenza, concessione e
franchigia rilasciata in conformita' con le disposizioni vigenti per
l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione,
coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
2. Per "investitore" si
intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che
effettui, stia effettuando o intenda effettuare investimenti nel territorio
dell'altra Parte Contraente.
3. Per "cittadino",
riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intende una persona fisica
avente la nazionalita' della Parte Contraente.
4. Per "societa'",
riferito all'una o all'altra Parte Contraente, si intendono enti, ditte,
associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private costituite in
societa' o istituite ai sensi della legislazione in vigore in qualunque parte
del territorio di ciascuna Parte Contraente.
5. Per "profitti" si
intendono i redditi derivanti da investimenti, compresi, in particolare,
utili, dividendi, interessi, utili da capitale, royalties, gestione e servizi
tecnici ed altre spettanze,
6. Per "territorio", oltre
alle zone racchiuse entro i confini terrestri, si intendono anche le aree
marittime adiacenti alla costa dello Stato in questione, nonche' le zone
marine e sottomarine, nella misura in cui lo Stato esercita diritti sovrani o
giurisdizione in dette aree, in conformita' con il diritto internazionale.
Articolo 2
Promozione e protezione degli investimenti
1. Ciascuna Parte
Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad
investire nel proprio territorio ed ammettera' tali investimenti, in
conformita' con la propria legislazione.
2. Per svolgere studi di
fattibilita', istituire, sviluppare, amministrare o effettuare consulenze
sulle operazioni relative ad un investimento, ai cittadini delle due Parti ed
ai loro familiari sara' consentito entrare e risiedere nel territorio
dell'altra Parte, in conformita' con le leggi ed i regolamenti di quella
Parte.
3. Ciascuna Parte
Contraente garantira' in ogni momento un trattamento giusto ed equo degli
investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e che la
gestione, il mantenimento, il godimento, l'uso, il trasferimento, la
trasformazione, la cessione e la liquidazione degli investimenti effettuati
sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le
societa' in cui sono stati effettuati tali investimenti non siano in alcun
modo oggetto di provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
4. Ciascuna Parte
Contraente si adoperera' per divulgare tutte le leggi, i regolamenti, le
prassi e le procedure amministrative relative agli investimenti.
Articolo 3
Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita
1. Ciascuna Parte
Contraente, nell'ambito dei proprio territorio, offrira' agli investimenti
effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ai redditi da essi
derivanti un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli
investimenti, e relativi redditi, dei propri investitori o di investitori di
Paesi Terzi.
2. Il trattamento
riservato ad ogni tipo di attivita' relativa agli investimenti di investitori
di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello concesso ad
attivita' analoghe relative ad investimenti effettuati dai propri investitori
o da investitori di Paesi Terzi.
3. Le disposizioni dei
paragrafi 1 e 2 del presente Articolo si applicheranno in particolare ai
trasferimenti di capitale, utili e redditi.
4. Le disposizioni dei
paragrafi 1 e 2 del presente Accordo non si applicheranno ai vantaggi o ai
privilegi che una Parte Contraente concede o potra' concedere in futuro a
Stati Terzi in virtu' della propria appartenenza ad unioni doganali o
economiche, associazioni di mercato comune, aree di libero scambio, accordi
regionali o subregionali, ne' si applicheranno ai vantaggi che ciascuna Parte
Contraente concede agli investitori di una Parte Terza in virtu' di un accordo
sulla doppia imposizione o di altri accordi stipulati su base di reciprocita'
in materia fiscale.
Articolo 4
Risarcimento per danni o perdite
Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite negli
investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di
guerre o altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolte,
insurrezioni, disordini o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente in
cui e' stato effettuato l'investimento offrira' agli investitori dell'altra
Parte Contraente un equo risarcimento ed un trattamento non meno favorevole di
quello riservato ai propri cittadini o ai cittadini di uno Stato Terzo come
risarcimento, indennizzo, restituzione o altra composizione.
Articolo 5
Nazionalizzazione o esproprio
1. Gli investimenti di cui
al presente Accordo non saranno oggetto di provvedimenti che potrebbero
limitare permanentemente o temporaneamente i relativi diritti di proprieta',
possesso, controllo o godimento, tranne nei casi appositamente previsti dalla
legislazione e in base a sentenze o ordinanze emanate da Corti o
Tribunali che ne abbiano
giurisdizione.
2. Gli investimenti di
investitori di una Parte Contraente non saranno direttamente o indirettamente
nazionalizzati, espropriati, requisiti o sottoposti a provvedimenti aventi
effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per motivi
di ordine pubblico o interesse nazionale, dietro immediato, totale ed
effettivo risarcimento e, in caso di adozione di tali provvedimenti, essi
dovrebbero essere adottati su base non discriminatoria ed in conformita' con
le disposizioni e le procedure previste dalla legge.
3. Il risarcimento sara'
adeguato ed equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente
prima del momento in cui e' stata annunciata o resa pubblica la decisione di
nazionalizzare o espropriare e sara' calcolato in base a parametri di
valutazione riconosciuti al livello internazionale. Qualora vi siano
difficolta' nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sara'
calcolato sulla base di un'equa stima degli elementi distintivi e costitutivi
dell'istituzione, nonche' delle sue attivita', componenti e risultati. Il
risarcimento comprendera' gli interessi, calcolati al tasso di interesse
commerciale applicabile sulla base del LIBOR semestrale, maturati dalla data
di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. Qualora non sia
possibile pervenire ad un accordo lira l'investitore e la Parte Contraente che
ne ha responsabilita', l'importo del risarcimento sara' calcolato in base alla
procedura di' composizione delle controversie prevista all'Articolo 8 del
presente Accordo. Una volta stabilito il risarcimento, esso sara' corrisposto
prontamente e sara' rilasciata l'autorizzazione al rimpatrio in valuta
convertibile.
4. Qualora i provvedimenti
di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non siano dichiarati
applicabili nel tempo prestabilito o quando detti provvedimenti sono stati
riconosciuti dalle Autorita' competenti come non piu' giustificabili con i
motivi di ordine pubblico o interessi nazionali, l'investitore interessato, su
sua richiesta e fermo restando il risarcimento dovute, potra' chiedere il
recupero dei beni o i suoi diritti di proprieta'.
Nel caso in cui gli investitori abbiano gia' ricevuto un risarcimento, alla
Parte Contraente interessata dovra' essere corrisposto l'effettivo valore di
mercato dei beni restituiti, determinato alla data della restituzione.
Qualora, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati a
tal fine, in tutto o in parte, il proprietario o i suoi incaricati sono
autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.
Articolo 6
Trasferimenti di capitali, utili e redditi
1. Ciascuna Parte
Contraente garantira' che, dopo che gli investitori hanno assolto tutti gli
obblighi fiscali, essi possano trasferire all'estero quanto segue, senza
indebito ritardo e in una valuta convertibile e al tasso di cambio applicabile
prevalente alla data dei trasferimento:
(a) i capitali ed i
capitali aggiuntivi utilizzati per mantenere e incrementare gli investimenti;
(b) profitti netti,
dividendi, royalties, pagamenti corrisposti per assistenza e servizi tecnici,
interessi ed altri utili;
(c) i redditi derivanti
dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
(d) fondi per restituire i
crediti relativi agli investimenti e relativi interessi;
(e) remunerazioni e
spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e
servizi subordinati prestati in relazione ad un investimento effettuato nel
suo territorio nella misura e secondo le modalita' prescritte dalla
legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti;
(f) versamenti derivanti
dalle disposizioni degli Articoli 4 e 5 del presente Accordo.
2. Ferme restando le
disposizioni dei paragrafo 1 dei presente Articolo, le due Parti potranno
mantenere le leggi e i regolamenti:
(a) che prescrivono le
procedure da servire per quanto riguarda i trasferimenti consentiti dal
presente Articolo, a condizione che tali procedure siano completate senza
indebito ritardo dalla Parte interessata e non pregiudichino la sostanza dei
diritti enunciati nel paragrafo 1 del presente Articolo;
(b) che richiedono
relazioni sui trasferimenti valutari.
Gli obblighi fiscali di
cui al paragrafo i dell'Articolo si considereranno adempiuti quando
l'investitore avra' espletato le procedure previste dalla legge della Parte
Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento.
Articolo 7
Surroga
Nel caso in cui una parte
Contraente o un suo ente abbia fornito una garanzia assicurativa rispetto ai
.rischi non commerciali per gli investimenti effettuati dai suoi investitori
nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti
sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la
cessione dei diritti dell'investitore assicurato al garante della Parte
Contraente e la sua surroga non eccedera' i diritti originari.
Per quanto riguarda il
trasferimento dei pagamenti effettuati alla Parte Contraente o al suo ente in
virtu' di tale surroga, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e
6.
Articolo 8
Composizione delle controversie in materia di investimenti
fra investitori e Parte Contraente
1. Tutte le controversie
che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra,
ivi comprese quelle relative al risarcimento per esproprio, nazionalizzazione,
requisizione o misure analoghe e le controversie relative all'ammontare dei
relativi pagamenti saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Qualora una
controversia non possa essere composta in via amichevole entro sei mesi dalla
data di una richiesta scritta, l'investitore in questione puo', a sua scelta,
sottoporre la controversia:
(a) Alla Corte della Parte
Contraente, di tutte le istanze, che abbia la giurisdizione territoriale;
(b) ad un Tribunale
Arbitrale, in conformita' con le Norme in materia di Arbitrato della
Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).
L'arbitrato dell'UNCITRAL si svolgera' in conformita' con i Criteri
sull'Arbitrato - della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale
Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione 31198 del 15
dicembre 1976 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;
(c) al "Centro
Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di
Investimenti" per l'applicazione delle procedure di arbitrato, previste dalla
Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle
Controversie in materia di investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati".
3. Le due Parti Contraenti
si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi
questione relativa ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari
eventualmente intentati fino a quando tali procedimenti non saranno conclusi,
e una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione dei
Tribunale Arbitrale .o alla sentenza della Corte entro i termini previsti
dalla decisione o dalla sentenza.
4. Una persona giuridica
che e' un investitore di una Parte Contraente e che, prima che insorga la
controversia, possieda quote azionarie di maggioranza controllate da cittadini
dell'altra Parte Contraente, sara' trattata come un investitore dell'altra
Parte Contraente, come previsto all'Articolo 25(2)(b) della Convenzione di
Washington dei 18 marzo 1965.
5. La Parte Contraente che
e' parte alla controversia non sollevera' quale obiezione, in qualunque fase
del procedimento o dell'esecuzione di un lodo, il fatto che un investitore che
e' l'altra parte alla controversia abbia ricevuto, in conformita' ad un
contratto di assicurazioni, un'indennita' per alcuni o tutti i danni o le
perdite subite.
Articolo 9
Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti
1. Tutte le controversie
che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione
o all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto
possibile, in via amichevole attraverso i canali diplomatici.
2. Qualora una
controversia fra le Parti Contraenti non possa essere composta entro sei mesi
dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne informa l'altra per iscritto,
la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sara' sottoposta
ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, come previsto nel pi esente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale
sara' costituito secondo le seguenti modalita': entro due mesi dalla ricezione
della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominera' un membro
del Tribunale Arbitrale. I due membri designeranno poi un cittadino di uno
Stato Terzo che fungera' da Presidente. Il Presidente sara' eletto entro tre
mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Qualora le nomine non
siano state concordate entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente
Articolo, le due Parti Contraenti, in assenza di altre intese, potranno
chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere
alle nomine entro tre mesi.
Qualora il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di
una delle due Parti' Contraenti o, per altro motivo, non possa espletare
l'incarico, la richiesta dovra' essere rivolta al Vice Presidente della Corte.
Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti
Contraenti o, per altro motivo, anch'egli non possa espletare l'incarico,
sara' invitato a procedere alle nomine il membro piu' anziano della Corte
Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti
Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale
decidera' a maggioranza e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Le
due Parti Contraenti sosterranno entrambe le spese relative al proprio arbitro
e quelle di propria competenza relative alle udienze. Le spese per il
Presidente e tutte le altre spese saranno divise equamente fra le Parti
Contraenti.
6. Il
Tribunale Arbitrale stesso determinera' le proprie procedure.
Articolo 10
Applicazione di altre disposizioni
1. Qualora una questione
sia disciplinata sia dal presente Accordo sia da altri Accordi Internazionali
di cui sono firmatarie entrambe le Parti Contraenti, ovvero da principi
generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti ed ai loro
investitori si applicheranno le disposizioni piu' favorevoli.
2. Ogni qualvolta, in base
a leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici, una delle Parti
Contraenti abbia adottato nei confronti degli investitori dell'altra Parte
Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente
Accordo, ad essi sara' accordato il trattamento piu' favorevole.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente Accordo
entrera' in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate
per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure legali richieste nei
rispettivi Paesi.
Articolo 12
Emendamenti o revisione
Le disposizioni dei
presente Accordo possono essere emendate con uno Scambio di Note fra le Parti
Contraenti.
Tali emendamenti
entreranno in vigore quando le Parti Contraenti si saranno notificate
l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata
in vigore.
Articolo 13
Durata e cessazione
1. Il presente Accordo
rimarra' in vigore per dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore e
sara' tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che
una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di
anticipo sulla data di scadenza.
2. In caso di investimenti
effettuati prima dalla data di scadenza dei presente. Accordo, come previsto
nel presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 10 resteranno in
vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data di cui sopra.
IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO
a Roma ii 27 settembre 2000 in due originali in lingua inglese, entrambi i
testi facenti ugualmente fede.
(F.to:
Rino SERRI) (F.to: Steven AKIGA)
Sottosegretario agli Affari Esteri On. Ministro dell'Industria
PER
IL GOVERNO PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PER
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI NIGERIA