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LEGGE 26 maggio 2000, n.166
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli
investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998.
(Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 22.06.2000)
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca
sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 2000
- CIAMPI
- Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
- Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
ALLEGATO
-
- ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
-
- Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica Slovacca (qui di seguito denominati "Parti Contraenti");
-
- desiderando creare condizioni favorevoli ad una migliore
cooperazione economica fra i due Paesi ed in special modo per quanto riguarda gli
investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra
Parte Contraente, e
-
- riconoscendo che la promozione e la protezione di tali
Investimenti, sulla base degli accordi internazionali, contribuiranno a stimolare le
attività imprenditoriali che accrescono la prosperità di entrambi gli Stati, hanno
convenuto quanto segue:
-
- Articolo 1 - Definizioni
- Ai fini del presente Accordo:
-
- 1. Per "investimento" si intende ogni bene
investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, dall'investitore di una
Parte Contraente nel territorio dell'altra, purché l'investimento sia stato effettuato in
conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima. Il termine investimento
comprenderà in particolare, a titolo di esempio:
- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di
proprietà in rem, quali ipoteche, pegni, vincoli e diritti analoghi;
- b) titoli azionari ed obbligazionari, nonché ogni altra forma
di partecipazione in imprese ed ogni altro strumento di credito;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altra prestazione avente un
valore economico connesso ad un: investimento;
- d) diritti di proprietà intellettuale; ivi compresi i diritti
d'autore ed i diritti di proprietà industriale;
- e) diritti economici derivanti per legge o per contratto ed
autorizzazioni e concessioni conferite in conformità alle disposizioni vigenti. sulle
attività economiche, ivi compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento
delle risorse naturali;
- f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento
originario.
-
- Qualsiasi modifica della forma in cui sono investiti o
reinvestiti i beni non avrà effetto sulla natura dell'investimento.
-
- 2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona
fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio
dell'altra Parte Contraente.
-
- a) Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona
fisica che abbia la nazionalità di una Parte Contraente in conformità alle sue leggi.
- b) Per "persona giuridica" si intende qualsiasi
entità costituita in conformità alla legislazione di una delle due Parti Contraenti ed
avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti e riconosciuta dalla sua
legislazione.
-
- 3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da
un investimento, ed in particolare, a titolo di esempio, profitti, interessi, utili da
capitale, royalties o compensi, nonché altre spettanze in natura.
-
- 4. Per "territorio" si intende:
-
- a) con riferimento alla Repubblica Italiana, il territorio e
le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine, adiacenti ai
confini esterni delle acque territoriali, sulle quali essa esercita la propria sovranità
ed i diritti di sovranità e di giurisdizione, in conformità al diritto internazionale.
- b) con riferimento alla Repubblica Slovacca, il territorio su
cui essa esercita la sua sovranità, i suoi diritti di sovranità o di giurisdizione, in
conformità al diritto internazionale;
-
- 5. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno
altresì alle attività connesse agli investimenti.
-
- Queste attività comprenderanno in particolare, a titolo di
esempio: l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la cessione di
società, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti od altre strutture per la gestione degli
affari; la stipula e la esecuzione di contratti; l'acquisizione, l'utilizzo, la protezione
e la cessione di proprietà di qualsiasi tipo, ivi compresa la proprietà intellettuale;
l'assunzione di prestiti; l'acquisto, l'emissione e la vendita di partecipazioni azionarie
ed altri titoli; l'acquisto di valuta per le importazioni.
- Articolo 2 - Promozione e protezione degli investimenti
-
- 1. Ciascuna Parte Contraente dovrà promuovere, creare e
mantenere sul suo territorio le condizioni economiche e giuridiche per gli investimenti
effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammettere detti investimenti
in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti.
-
- 2. In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti,
ciascuna parte Contraente dovrà concedere le autorizzazioni necessarie in relazione a
detti investimenti ed all'esecuzione di accordi di concessione di licenza e di contratti
di assistenza tecnica., commerciale o amministrativa.
-
- 3. Agli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna
delle due Parti Contraenti dovrà essere comunque accordato un trattamento giusto ed equo
e tali investimenti dovranno godere di piena protezione e garanzia nel territorio
dell'altra Parte, Contraente.
-
- 4. Le persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o dei
regolamenti applicabili di ciascuna Parte Contraente, possedute o controllate da
investitori dell'altra Parte, dovranno poter impiegare personale direttivo e manageriale
di loro fiducia, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alla legislazione
della Parte Contraente ospite:
- Articolo 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione
più favorita
-
- 1. Ciascuna Parte Contraente dovrà accordare sul suo
territorio, un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati ed ai redditi
ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Questo trattamento dovrà essere
altrettanto favorevole rispetto a quello concesso da ciascuna Parte Contraente agli
investimenti effettuati ed ai redditi ricavati dai propri investitori o agli investimenti
ed ai redditi ricavati dagli investitori di un Paese terzo, qualora quest'ultimo sia più
favorevole.
-
- 2. Ciascuna Parte Contraente dovrà accordare sul suo
territorio un trattamento giusto ed equo agli investitori dell'altra Parte Contraente per
quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, il godimento o la cessione dei
loro investimenti. Questo trattamento dovrà essere altrettanto favorevole rispetto a
quello concesso da ciascuna Parte Contraente ai propri investitori o agli investitori di
un Paese terzo, qualora quest'ultimo sia più favorevole.
-
- 3. Le disposizioni del presente Accordo non si riferiscono ai
vantaggi ed ai privilegi che ciascuna delle due Parti Contraenti potrà concedere agli
investitori di Paesi terzi in virtù della loro appartenenza ad unioni economiche o
doganali, aree di libero scambio; accordi regionali o sub-regionali o accordi
multilaterali, accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o di facilitare
il commercio e la cooperazione transfrontaliera.
-
- 4. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno
entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti, contengano norme, siano
esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori
dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento più favorevole rispetto a quello
previsto dal presente Accordo, dette norme, nel caso in cui siano più favorevoli;
dovranno prevalere sul presente Accordo.
- Articolo 4 - Risarcimento per danni o perdite
-
- 1 . Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti
subiscano perdite o danni a causa di guerre, conflitti armati, stati di emergenza
nazionale, rivolte, insurrezioni, sommosse o altri eventi di natura analoga nel territorio
dell'altra Parte Contraente, quest'ultima Parte Contraente accorderà a detti investitori,
per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altra intesa, un
trattamento non meno favorevole di quella che detta Parte Contraente accorda ai propri
investitori o a quelli dei Paesi terzi.
-
- 2. Fatto salvo il comma 1 del presente Articolo, agli
investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti che a seguito di uno dei casi citati in
quel comma abbia subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte derivanti da:
- a) requisizione della sua proprietà da parte delle sue forze
o autorità;
- b) distruzione o danni alla sua proprietà da parte delle sue
forze o autorità non causate in azioni di combattimento o non richieste dalla necessità
della situazione, sarà accordato un giusto ed adeguato risarcimento per i danni o le
perdite subite durante il periodo della requisizione o a seguito di distruzione o danni
alla proprietà.
-
- 3. I risarcimenti derivanti dagli eventi di cui ai commi 1 e 2
del presente Articolo dovranno essere trasferibili in una valuta convertibile senza
indebito ritardo.
-
- Articolo 5 - Esproprio
-
- 1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna
delle due Parti Contraenti non dovranno essere espropriati o soggetti a misure aventi un
effetto analogo alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definito
"esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini
pubblici o di interesse nazionale.
- L'esproprio dovrà essere effettuato secondo la legge, su base
non discriminatoria e contro sollecito, adeguato ed effettivo risarcimento.
- Detto risarcimento dovrà essere equivalente al valore di
mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione
di esproprio sia stata annunciata.
-
- Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sarà
quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la decisione di
esproprio sia stata annunciata. Il risarcimento dovrà comprendere gli interessi calcolati
sulla base degli standard LIBOR maturati dalla data dell'esproprio fino alla data del
pagamento; dovrà essere corrisposto senza indebito ritardo ed in ogni caso entro tre
mesi; dovrà essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile in valuta
convertibile.
-
- 2. Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno
altresì nel caso in cui una Parte Contraente espropri i beni di una società costituita
ai sensi delle leggi vigenti nel territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte
Contraente possiedono azioni. Nel caso in cui oggetto di esproprio sia una persona
giuridica costituita congiuntamente dagli investitori italiani e slovacchi, la valutazione
della quota, dell'investitore sarà nella valuta dell'investimento, non inferiore al
valore iniziale, maggiorato degli incrementi di capitale, dividendi non distribuiti e
fondi di riserva e diminuito del valore delle riduzioni e delle perdite di capitale.
-
- 3. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che
asserisca che tutti o parte dei suoi investimenti siano stati espropriati avrà diritto ad
un sollecito riesame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative
dell'altra Parte al fine di determinare se detto esproprio si sia verificato e in caso
affermativo, se l'esproprio ed il relativo risarcimento che ne consegue siano in
conformità alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del diritto
internazionale.
-
- 4. Il risarcimento sarà considerato effettivo qualora sia
stato corrisposto nella stessa valuta convertibile o in qualsiasi altra valuta accettata
dall'investitore. Il risarcimento sarà trasferibile.
-
- 5. Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto
non sia stato utilizzato in tutto o in parte per quel fine, il proprietario o i suoi
aventi causa avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.
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- Articolo 6 - Surroga
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- 1. Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua istituzione
abbia effettuato dei pagamenti ai. suoi investitori sulla base di una garanzia
assicurativa contro rischi non commerciali un investimento effettuato nel territorio
dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere:
- a) la surroga - in base alla legge o ad, un negozio giuridico
di quel Paese - di ogni-diritto o pretesa dell'investitore nei confronti della prima Parte
Contraente o ad una sua Istituzione designata; e
- b) che la prima Parte Contraente o una sua Istituzione
designata è autorizzata, in virtù della surroga, ad esercitare i diritti ed a vantare le
pretese di quell'investitore e dovrà assumersi gli obblighi relativi all'investimento.
- 2. In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte
Contraente o a una sua istituzione designata in virtù di detta surroga, si. applicheranno
le disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo.
-
- Articolo 7 - Trasferimenti
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- 1. Le Parti Contraenti dovranno garantire il trasferimento dei
pagamenti connessi ad investimenti e redditi. I trasferimenti saranno effettuati in valuta
liberamente convertibile, senza alcuna restrizione ed indebito ritardo, dopo l'adempimento
di tutti gli obblighi fiscali Detti trasferimenti comprenderanno in particolare, a titolo
di esempio:
- a) capitale iniziale e quote aggiuntive di capitale, ivi
compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per mantenere ed accrescere l'investimento;
b) profitti, dividendi, royalties. compensi, interessi ed altri redditi;
- c) importi per il rimborso di debiti;
- d) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita, cessione
o liquidazione di un investimento;
- e) compensi ed indennità corrisposte a cittadini dell'altra
Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad investimenti effettuati
nel territorio dell'altra Parte Contraente;
f) corresponsione di risarcimenti ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente Accordo.
-
- 2. Tutti i trasferimenti di cui al comma 1 del presente
Articolo saranno effettuati al tasso di cambio applicabile alla data in cui l'investitore
fa richiesta del relativo trasferimento.
-
- 3. I trasferimenti di cui agli Articoli 4 e 5 ed al comma 1
del presente Articolo saranno considerati effettuati "senza indebito ritardo"
ove siano stati effettuati entro il periodo normalmente necessario per il completamento
delle procedure di trasferimento. Detto periodo non dovrà in ogni caso superare i tre
mesi.
-
- Articolo 8 - Composizione delle controversie tra una Parte
Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente
-
- 1. Le controversie che dovessero insorgere tra tuta Parte
Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi
comprese quelle relative all'importo del risarcimento, saranno risolte tramite
consultazioni e negoziati.
-
- 2. Qualora queste controversie non possano essere risolte in
via amichevole entro sei mesi dalla data in cui é stata ricevuta la richiesta di
composizione inviata per iscritto, l'investitore potrà; a sua scelta, sottoporre la
controversia;
- a) al tribunale competente della Parte Contraente; ovvero
- b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in Conformità al
regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale
Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il
ricorso a detto arbitrato;
- c) al Centro Internazionale per la Composizione delle
Controversie in, materia di Investimento per l'attuazione, delle procedure di arbitrato o
conciliazione ai sensi della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla
Composizione delle Controversie in materia di investimento tra Stati e Cittadini degli
altri Stati.
-
- 3. Con riferimento al comma 2 b) del presente articolo,
l'arbitrato sarà effettuato in conformità agli standard arbitrali della Commissione
delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) ed alle seguenti
disposizioni:,
- a) il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri;
qualora essi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, essi saranno cittadini
di stati che hanno relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
- La nomina degli arbitri, ove necessario ai sensi delle Regole
dell'UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di
Stoccolma, nella sua veste di autorità preposta alla nomina. L'arbitrato avverrà a
Stoccolma, salvo quanto diversamente disposto dalle due Parti oggetto dell'arbitrato.
- b) Nel decidere il Tribunale arbitrale dovrà in ogni caso
applicare anche le disposizioni contenute nel presente Accordo.
- Il riconoscimento e l'attuazione del lodo arbitrale nel
territorio delle Parti Contraenti sarà regolato dalle rispettive legislazioni nazionali,
in conformità alle relative convenzioni internazionali di cui fanno parte.
-
- Articolo 9 - Composizione delle controversie tra le Parti
Contraenti
-
- 1. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti
Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno
essere composte
- amichevolmente tramite consultazioni e negoziati.
-
- 2. Qualora le controversie non possano essere risolte entro
sei mesi dalla data in cui una delle due Parti Contraenti ne informa per iscritto l'altra
Parte, la controversia sarà, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sottoposta
ad un Tribunale Arbitrale come sancita nel presente articolo.
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- 3. Il tribunale arbitrale sarà costituito nel modo seguente
entro due mesi dalla data in cui é stata ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna
delle Parti Contraenti designerà un arbitro i due arbitri così designati nomineranno un
presidente che, sarà cittadino idi uno Stato terzo. Il presidente dovrà essere nominato
entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due arbitri.
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- 4. Qualora non si sia proceduto alle nomine entro il termine
di cui al comma 3 ciascuna delle Parti Contraenti potrà, in mancanza di altra intesa,
chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina.
Qualora il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle
due Parti Contraenti o, per un qualche motivo, non possa procedere alla nomina, ne verrà
fatta richiesta al Vice-Presidente. Qualora quest'ultimo, sia cittadino di una delle due
Parti Contraenti o, per un qualche motivo, non possa procedere alla nomina , sarà il
membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino delle
due Parti Contraenti,'a procedere alla designazione.
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- 5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le
sue decisioni saranno vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte
Contraente sosterrà le spese per il proprio arbitro e per i suoi rappresentanti alle
udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti
Contraenti in misura eguale.
- Il Tribunale arbitrale potrà, tuttavia, decidere che una
quota maggiore delle spese debba essere sostenuta da una delle due Parti Contraenti ed il
lodo sarà vincolante per entrambe le Parti Contraenti.
- Il Tribunale arbitrale stabilirà le sue procedure.
-
- Articolo 10 - Applicabilità di altre norme ed impegni
speciali
-
- 1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo
che da altro accordo internazionale di cui entrambe le Parti sono firmatarie, o da
disposizioni generali di diritto internazionale, si applicheranno le disposizioni più
favorevoli alle Parti Contraenti ed ai loro investitori.
-
- 2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente
agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alla sua legislazione o ai
suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti, autorizzazioni
d'investimento o accordi, sia più favorevole di quello concesso ai sensi del presente
Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.
-
- 3. Qualora, successivamente alla data in cui è stato,
effettuato l'investimento, intervengano modifiche nella legislazione delle Parti
Contraenti che regolano direttamente o indirettamente l'investimento, esse non si
applicheranno retroattivamente e pertanto saranno protetti gli investimenti effettuati ai
sensi del presente Accordo.
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- Articolo 11 - Applicabilità del presente Accordo
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- Il presente Accordo si applicherà agli investimenti
effettuati nel territorio di una Parte . Contraente in conformità alle leggi ed ai
regolamenti degli investitori dell'altra Parte Contraente prima e dopo l'entrata in vigore
del presente Accordo. Tuttavia, l'Accordo non si applicherà alle controversie in materia
di investimenti insorte prima della sua entrata in vigore o alle richieste definite prima
della sua entrata in vigore.
-
- Articolo 12 -Entrata in vigore durata e scadenza
-
- 1. Il presente Accordo entrerà in vigore quando sarà stata
ricevuta l'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si sono notificate l'avvenuto
espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
-
- 2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di
dieci (10) anni a partire dalla data della sua entrata in vigore e resterà in vigore per
ulteriori periodi di cinque (5) anni, salto che una delle Parti Contraenti non lo denunci
per iscritto entro un anno dalla scadenza.
-
- 3. In caso di investimenti effettuati prima della data di
scadenza ai sensi del comma 1 del presente Articolo, resteranno in vigore le disposizioni
degli articoli 1-11 per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dalla data di
scadenza.
- IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai loro
rispettivi Governi; hanno firmato il presente Accordo.
- FATTO a il Bratislava il 30-07-1998 in duplice copia,
in lingua italiana. slovacca ed inglese, tutte facenti egualmente fede.
In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo inglese.
PER IL
GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA |
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA SLOVACCA |
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3944):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 9
aprile 1999.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 aprile 1999 con
pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a e 10a.
Esaminato dalla 3a commissione il 26 maggio 1999.
Relazione scritta annunciata il 15 giugno 1999 (atto n. 3944/A) relatore sen. Volcici.
Esaminato in aula ed approvato il 13 luglio 1999.
Camera dei deputati (atto n. 6228):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 luglio 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII e X.
Esaminato dalla III commissione l'8 febbraio 2000.
Relazione scritta annunciata il 18 aprile 2000 (atto n. 6228/A) - relatore on. Rivolta.
Esaminato in aula il 20 marzo 2000 e approvato il 10 maggio
2000.
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