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LEGGE 26 maggio 2000, n.166
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998.

(
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22.06.2000)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 maggio 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Fassino


ALLEGATO

 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
 
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Slovacca (qui di seguito denominati "Parti Contraenti");
 
desiderando creare condizioni favorevoli ad una migliore cooperazione economica fra i due Paesi ed in special modo per quanto riguarda gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e
 
riconoscendo che la promozione e la protezione di tali Investimenti, sulla base degli accordi internazionali, contribuiranno a stimolare le attività imprenditoriali che accrescono la prosperità di entrambi gli Stati, hanno convenuto quanto segue:
 
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
 
1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, dall'investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, purché l'investimento sia stato effettuato in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima. Il termine investimento comprenderà in particolare, a titolo di esempio:
a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, quali ipoteche, pegni, vincoli e diritti analoghi;
b) titoli azionari ed obbligazionari, nonché ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro strumento di credito;
c) crediti finanziari o qualsiasi altra prestazione avente un valore economico connesso ad un: investimento;
d) diritti di proprietà intellettuale; ivi compresi i diritti d'autore ed i diritti di proprietà industriale;
e) diritti economici derivanti per legge o per contratto ed autorizzazioni e concessioni conferite in conformità alle disposizioni vigenti. sulle attività economiche, ivi compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;
f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario.
 
Qualsiasi modifica della forma in cui sono investiti o reinvestiti i beni non avrà effetto sulla natura dell'investimento.
 
2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
 
a) Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di una Parte Contraente in conformità alle sue leggi.
b) Per "persona giuridica" si intende qualsiasi entità costituita in conformità alla legislazione di una delle due Parti Contraenti ed avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti e riconosciuta dalla sua legislazione.
 
3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ed in particolare, a titolo di esempio, profitti, interessi, utili da capitale, royalties o compensi, nonché altre spettanze in natura.
 
4. Per "territorio" si intende:
 
a) con riferimento alla Repubblica Italiana, il territorio e le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine, adiacenti ai confini esterni delle acque territoriali, sulle quali essa esercita la propria sovranità ed i diritti di sovranità e di giurisdizione, in conformità al diritto internazionale.
b) con riferimento alla Repubblica Slovacca, il territorio su cui essa esercita la sua sovranità, i suoi diritti di sovranità o di giurisdizione, in conformità al diritto internazionale;
 
5. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresì alle attività connesse agli investimenti.
 
Queste attività comprenderanno in particolare, a titolo di esempio: l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti od altre strutture per la gestione degli affari; la stipula e la esecuzione di contratti; l'acquisizione, l'utilizzo, la protezione e la cessione di proprietà di qualsiasi tipo, ivi compresa la proprietà intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, l'emissione e la vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli; l'acquisto di valuta per le importazioni.

 

Articolo 2 - Promozione e protezione degli investimenti
 
1. Ciascuna Parte Contraente dovrà promuovere, creare e mantenere sul suo territorio le condizioni economiche e giuridiche per gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammettere detti investimenti in conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti.
 
2. In conformità alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna parte Contraente dovrà concedere le autorizzazioni necessarie in relazione a detti investimenti ed all'esecuzione di accordi di concessione di licenza e di contratti di assistenza tecnica., commerciale o amministrativa.
 
3. Agli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti dovrà essere comunque accordato un trattamento giusto ed equo e tali investimenti dovranno godere di piena protezione e garanzia nel territorio dell'altra Parte, Contraente.
 
4. Le persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o dei regolamenti applicabili di ciascuna Parte Contraente, possedute o controllate da investitori dell'altra Parte, dovranno poter impiegare personale direttivo e manageriale di loro fiducia, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospite:

 

Articolo 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita
 
1. Ciascuna Parte Contraente dovrà accordare sul suo territorio, un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati ed ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Questo trattamento dovrà essere altrettanto favorevole rispetto a quello concesso da ciascuna Parte Contraente agli investimenti effettuati ed ai redditi ricavati dai propri investitori o agli investimenti ed ai redditi ricavati dagli investitori di un Paese terzo, qualora quest'ultimo sia più favorevole.
 
2. Ciascuna Parte Contraente dovrà accordare sul suo territorio un trattamento giusto ed equo agli investitori dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, il godimento o la cessione dei loro investimenti. Questo trattamento dovrà essere altrettanto favorevole rispetto a quello concesso da ciascuna Parte Contraente ai propri investitori o agli investitori di un Paese terzo, qualora quest'ultimo sia più favorevole.
 
3. Le disposizioni del presente Accordo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che ciascuna delle due Parti Contraenti potrà concedere agli investitori di Paesi terzi in virtù della loro appartenenza ad unioni economiche o doganali, aree di libero scambio; accordi regionali o sub-regionali o accordi multilaterali, accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o di facilitare il commercio e la cooperazione transfrontaliera.
 
4. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti, contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dal presente Accordo, dette norme, nel caso in cui siano più favorevoli; dovranno prevalere sul presente Accordo.

 

Articolo 4 - Risarcimento per danni o perdite
 
1 . Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni a causa di guerre, conflitti armati, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, sommosse o altri eventi di natura analoga nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima Parte Contraente accorderà a detti investitori, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altra intesa, un trattamento non meno favorevole di quella che detta Parte Contraente accorda ai propri investitori o a quelli dei Paesi terzi.
 
2. Fatto salvo il comma 1 del presente Articolo, agli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti che a seguito di uno dei casi citati in quel comma abbia subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte derivanti da:
a) requisizione della sua proprietà da parte delle sue forze o autorità;
b) distruzione o danni alla sua proprietà da parte delle sue forze o autorità non causate in azioni di combattimento o non richieste dalla necessità della situazione, sarà accordato un giusto ed adeguato risarcimento per i danni o le perdite subite durante il periodo della requisizione o a seguito di distruzione o danni alla proprietà.
 
3. I risarcimenti derivanti dagli eventi di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo dovranno essere trasferibili in una valuta convertibile senza indebito ritardo.
 
Articolo 5 - Esproprio
 
1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere espropriati o soggetti a misure aventi un effetto analogo alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definito "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale.
L'esproprio dovrà essere effettuato secondo la legge, su base non discriminatoria e contro sollecito, adeguato ed effettivo risarcimento.
Detto risarcimento dovrà essere equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.
 
Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata. Il risarcimento dovrà comprendere gli interessi calcolati sulla base degli standard LIBOR maturati dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento; dovrà essere corrisposto senza indebito ritardo ed in ogni caso entro tre mesi; dovrà essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile in valuta convertibile.
 
2. Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno altresì nel caso in cui una Parte Contraente espropri i beni di una società costituita ai sensi delle leggi vigenti nel territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedono azioni. Nel caso in cui oggetto di esproprio sia una persona giuridica costituita congiuntamente dagli investitori italiani e slovacchi, la valutazione della quota, dell'investitore sarà nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore iniziale, maggiorato degli incrementi di capitale, dividendi non distribuiti e fondi di riserva e diminuito del valore delle riduzioni e delle perdite di capitale.
 
3. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutti o parte dei suoi investimenti siano stati espropriati avrà diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte al fine di determinare se detto esproprio si sia verificato e in caso affermativo, se l'esproprio ed il relativo risarcimento che ne consegue siano in conformità alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del diritto internazionale.
 
4. Il risarcimento sarà considerato effettivo qualora sia stato corrisposto nella stessa valuta convertibile o in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento sarà trasferibile.
 
5. Qualora, a seguito dell'esproprio,  il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte per quel fine, il proprietario o i suoi aventi causa avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.
 
Articolo 6 - Surroga
 
1. Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua istituzione abbia effettuato dei pagamenti ai. suoi investitori sulla base di una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere:
a) la surroga - in base alla legge o ad, un negozio giuridico di quel Paese - di ogni-diritto o pretesa dell'investitore nei confronti della prima Parte Contraente o ad una sua Istituzione designata; e
b) che la prima Parte Contraente o una sua Istituzione designata è autorizzata, in virtù della surroga, ad esercitare i diritti ed a vantare le pretese di quell'investitore e dovrà assumersi gli obblighi relativi all'investimento.
2. In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o a una sua istituzione designata in virtù di detta surroga, si. applicheranno le disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo.
 
Articolo 7 - Trasferimenti
 
1. Le Parti Contraenti dovranno garantire il trasferimento dei pagamenti connessi ad investimenti e redditi. I trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, senza alcuna restrizione ed indebito ritardo, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali Detti trasferimenti comprenderanno in particolare, a titolo di esempio:
a) capitale iniziale e quote aggiuntive di capitale, ivi compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per mantenere ed accrescere l'investimento;
b) profitti, dividendi, royalties. compensi, interessi ed altri redditi;
c) importi per il rimborso di debiti;
d) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita, cessione o liquidazione di un investimento;
e) compensi ed indennità corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente;
f) corresponsione di risarcimenti ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente Accordo.
 
2. Tutti i trasferimenti di cui al comma 1 del presente Articolo saranno effettuati al tasso di cambio applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.
 
3. I trasferimenti di cui agli Articoli 4 e 5 ed al comma 1 del presente Articolo saranno considerati effettuati "senza indebito ritardo" ove siano stati effettuati entro il periodo normalmente necessario per il completamento delle procedure di trasferimento. Detto periodo non dovrà in ogni caso superare i tre mesi.
 
Articolo 8 - Composizione delle controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente
 
1. Le controversie che dovessero insorgere tra tuta Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'importo del risarcimento, saranno risolte tramite consultazioni e negoziati.
 
2. Qualora queste controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi dalla data in cui é stata ricevuta la richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore potrà; a sua scelta, sottoporre la controversia;
a) al tribunale competente della Parte Contraente; ovvero
b) ad un  Tribunale Arbitrale ad hoc, in Conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il ricorso a detto arbitrato;
c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in, materia di Investimento per l'attuazione, delle procedure di arbitrato o conciliazione ai sensi della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla Composizione delle Controversie in materia di investimento tra Stati e Cittadini degli altri Stati.
 
3. Con riferimento al comma 2 b) del presente articolo, l'arbitrato sarà effettuato in conformità agli standard arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) ed alle seguenti disposizioni:,
a) il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, essi saranno cittadini di stati che hanno relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
La nomina degli arbitri, ove necessario ai sensi delle Regole dell'UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di Stoccolma, nella sua veste di autorità preposta alla nomina. L'arbitrato avverrà a Stoccolma, salvo quanto diversamente disposto dalle due Parti oggetto dell'arbitrato.
b) Nel decidere il Tribunale arbitrale dovrà in ogni caso applicare anche le disposizioni contenute nel presente Accordo.
Il riconoscimento e l'attuazione del lodo arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà regolato dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformità alle relative convenzioni internazionali di cui fanno parte.
 
Articolo 9 - Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti
 
1. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte
amichevolmente tramite consultazioni e negoziati.
 
2. Qualora le controversie non possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una delle due Parti Contraenti ne informa per iscritto l'altra Parte, la controversia sarà, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale come sancita nel presente articolo.
 
3. Il tribunale arbitrale sarà costituito nel modo seguente entro due mesi dalla data in cui é stata ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti Contraenti designerà un arbitro i due arbitri così designati nomineranno un presidente che, sarà cittadino idi uno Stato terzo. Il presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due arbitri.
 
4. Qualora non si sia proceduto alle nomine entro il termine di cui al comma 3 ciascuna delle Parti Contraenti potrà, in mancanza di altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o, per un qualche motivo, non possa procedere alla nomina, ne verrà fatta richiesta al Vice-Presidente. Qualora quest'ultimo, sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o, per un qualche motivo, non possa procedere alla nomina , sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino delle due Parti Contraenti,'a procedere alla designazione.
 
5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per il proprio arbitro e per i suoi rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale.
Il Tribunale arbitrale potrà, tuttavia, decidere che una quota maggiore delle spese debba essere sostenuta da una delle due Parti Contraenti ed il lodo sarà vincolante per entrambe le Parti Contraenti.
Il Tribunale arbitrale stabilirà le sue procedure.
 
Articolo 10 - Applicabilità di altre norme ed impegni speciali
 
1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da altro accordo internazionale di cui entrambe le Parti sono firmatarie, o da disposizioni generali di diritto internazionale, si applicheranno le disposizioni più favorevoli alle Parti Contraenti ed ai loro investitori.
 
2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alla sua legislazione o ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti, autorizzazioni d'investimento o accordi, sia più favorevole di quello concesso ai sensi del presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.
 
3. Qualora, successivamente alla data in cui è stato, effettuato l'investimento, intervengano modifiche nella legislazione delle Parti Contraenti che regolano direttamente o indirettamente l'investimento, esse non si applicheranno retroattivamente e pertanto saranno protetti gli investimenti effettuati ai sensi del presente Accordo.
 
Articolo 11 - Applicabilità del presente Accordo
 
Il presente Accordo si applicherà agli investimenti effettuati nel territorio di una Parte . Contraente in conformità alle leggi ed ai regolamenti degli investitori dell'altra Parte Contraente prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tuttavia, l'Accordo non si applicherà alle controversie in materia di investimenti insorte prima della sua entrata in vigore o alle richieste definite prima della sua entrata in vigore.
 
Articolo 12 -Entrata in vigore durata e scadenza
 
1. Il presente Accordo entrerà in vigore quando sarà stata ricevuta l'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
 
2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla data della sua entrata in vigore e resterà in vigore per ulteriori periodi di cinque (5) anni, salto che una delle Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.
 
3. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza ai sensi del comma 1 del presente Articolo, resteranno in vigore le disposizioni degli articoli 1-11 per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dalla data di scadenza.

 

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi; hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a il Bratislava il 30-07-1998 in duplice copia, in lingua italiana. slovacca ed inglese, tutte facenti egualmente fede.
In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA SLOVACCA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3944):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 9 aprile 1999.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 aprile 1999 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a e 10a.
Esaminato dalla 3a commissione il 26 maggio 1999.
Relazione scritta annunciata il 15 giugno 1999 (atto n. 3944/A) relatore sen. Volcici.
Esaminato in aula ed approvato il 13 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6228):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 luglio 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII e X.
Esaminato dalla III commissione l'8 febbraio 2000.
Relazione scritta annunciata il 18 aprile 2000 (atto n. 6228/A) - relatore on. Rivolta.

Esaminato in aula il 20 marzo 2000 e approvato il 10 maggio 2000.