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L. 24 aprile 1990, n. 100.
Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. (3) (4)

1.  Il  Ministro  del  commercio  con  l'estero  e'  autorizzato  a promuovere  la  costituzione  di una Societa' finanziaria per azioni, denominata  "Societa'  italiana  per  le  imprese  (...) all'estero SIMEST   S.p.a.",   con   sede   in   Roma,  avente  per  oggetto  la partecipazione  ad  imprese  e societa' (. . .) all'estero promosse o partecipate  da  imprese  italiane  ovvero  da imprese aventi stabile  organizzazione  in  uno  Stato  dell'Unione  europea,  controllate da imprese  italiane,  nonche' la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico   ed  organizzativo  di  specifiche  iniziative  di investimento   e   di   collaborazione   commerciale  ed  industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole  e  medie  dimensioni,  anche  in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.
2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Isituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di società (...) all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'articolo 3, comma 1, a società ed imprese (...) all'estero, anche già costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese (...) all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese (...), nel rispetto del limite di cui alla lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, anche miste, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese (...) all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.
h-bis) a concedere finanziamento, di durata non superiore ad otto anni  alle  imprese  o  societa' estere di cui alla lettera b), anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la Banca Europea per gli  investimenti  (BEI),  la  International  financial  corporation (I.F.C.) ovvero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanzario previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera;
h-ter)  a  partecipare  a  societa' italiane o estere che abbiano finalita'  strumentali  correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione  e  di  sviluppo  delle  iniziative di imprese italiane di investimento   e   di   collaborazione   commerciale  ed  industriale all'estero, quali societa' finanziarie, assicurative, di leasing (( di factoring e di general trading )).

3. Le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e società consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non può essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, ((da regioni nonchè dalle province autonome di Trento e Bolzano e da società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome,)) da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società a partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.
6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Il collegio sindacale della SISMEST S.p.a. è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.
8. La SIMEST S.p.a. è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni.

Art. 2.

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato intermimisteriale per la politica economica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate e non possono riguardare Paesi membri delle Comunità economiche europee.
2. Gli interventi della SIMEST S.p.a. devono, per i primi due anni, riguardare in via prioritaria iniziative da realizzare in Polonia e Ungheria e in altri Paesi dell'Europa centrale e orientale.
3. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonché, annualmente, al Parlamento.

Art. 3. (1) (3)

((1. Le partecipazioni acquisite dalla SIMEST S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono  superare di norma la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa  e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, de bilancio e della programmazione economica stabilisce:

    a) le  ipotesi  in  cui  il  limite  del  25  per   cento  della partecipazione puo' essere aumentato;
    b) le  ipotesi  in  cui  il  temine  per la  cessione puo' essere prorogato;
    c) le  ipotesi in cui, in  ragione  dell'uso di  fondi  specifici destinati  allo  scopo,  non  si 
       applicano  il  limite   massimo  di partecipazione o l'obbligo di cessione;
    d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. puo'  essere  autorizzata a partecipare ad aumenti del
       capitale  sociale di  societa' di  diritto italiano  interamente  destinati  a   realizzare
       l'acquisizione  di partecipazioni di imprese o societa' all'estero.

2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. e' subordinata all'impegno degli   altri   azionisti  o  di  terzi  a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1.))
3. (soppresso)
4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota è determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
((5. Gli  utili  conseguiti  dalla  Simest S.p.a., anche per la parte degli   stessi   determinati   da   plusvalenze  sulle  cessioni  di partecipazioni effettuate,  possono essere  distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  contestualmente  riassegnata ad un  apposito capitolo di spesa del Minstero del commercio con l'estero per le finalita' di cui alla presente legge.))
6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio è ripartito tra i soci. La quota di proprietà dello Stato è riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4. (3) (4)

((1.  Il  soggetto  gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge  28  maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o  imprese  all'estero  partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalita', condizioni  ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, di concerto con  il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi  1,  2  e  5,  della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri  sono  a  carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295. ))
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa (...), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.
3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese (...) all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 Data a Roma, addi' 24 aprile 1990

                                COSSIGA

                                ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

                                RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI