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L. 29 ottobre 1954, n. 1083
Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane.

 

Art. 1. Il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato a concedere contributi ad istituti, enti e associazioni per l'organizzazione di mostre all'estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere, per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero nonché per la redazione e la stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero.

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 saranno concessi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero entro i limiti dei fondi assegnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Agli istituti ed enti interessati potrà essere corrisposta immediatamente una somma pari ai due terzi del contributo concesso, mentre l'altro terzo sarà corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo.