Art. 1. Il Ministero del commercio con
l'estero è autorizzato a concedere contributi ad istituti, enti e associazioni per
l'organizzazione di mostre all'estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed
esposizioni estere, per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei
traffici e dei rapporti commerciali con l'estero nonché per la redazione e la stampa di
pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero.
Art. 2. I contributi di cui al precedente
art. 1 saranno concessi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero entro i
limiti dei fondi assegnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero. Agli istituti ed enti interessati potrà essere corrisposta immediatamente una
somma pari ai due terzi del contributo concesso, mentre l'altro terzo sarà corrisposto
previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle
iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo.