1. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», sono enti autonomi di diritto
pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza,
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo
nell'ambito delle economie locali.
2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro
circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area
metropolitana di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a
maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni
territoriali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, è istituita la camera
di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso
decreto sono disciplinati le modalità e i criteri per la successione nei rapporti
giuridici esistenti.
2. Attribuzioni.
1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli
interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla
Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni,
funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le
camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle
regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e
gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale,
regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del
codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad
enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti
secondo le norme del diritto privato.
3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia
le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai
sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:
a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e
conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori
ed utenti;
b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni
di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.
5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile
nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.
Possono altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi
dell'articolo 2601 del codice civile.
6. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello
Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese
della circoscrizione territoriale di competenza.
3. Potestà statutaria.
1. In conformità ai princìpi della presente legge, ad
ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con
riferimento alle caratteristiche del territorio:
a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di
commercio;
b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
d) le forme di partecipazione.
2. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei
due terzi dei rispettivi componenti e sono approvati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Vigilanza.
1. La vigilanza sull'attività delle camere di commercio e
delle loro unioni spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che
ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di
commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai
programmi attuati.
2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della
dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e
di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione
patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.
4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del
bilancio preventivo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne
disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni competenti,
l'annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio alla camera di commercio per il
riesame.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può sospendere i termini
di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.
6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette unicamente al controllo
di legittimità, limitatamente alle parti modificate.
5. Scioglimento dei consigli.
1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o
per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono
essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina un commissario con il
compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e
comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio
preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla giunta, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il
quale dispone lo scioglimento del consiglio.
3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
6. Unioni regionali.
1. Le camere di commercio possono associarsi, ai sensi
dell'articolo 36 del codice civile, in unioni regionali per lo sviluppo di attività che
interessano, nell'ambito della regione, più di una circoscrizione territoriale e per il
coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti.
2. L'attività delle unioni regionali delle camere di commercio è disciplinata da uno
statuto deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea dei
rappresentanti delle camere di commercio associate, sentito il parere della regione. 3. Il
finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da
un'aliquota delle entrate delle camere di commercio associate.
7. Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta gli interessi generali delle
camere di commercio; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di
proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche
associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi
e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.
2. Lo statuto dell'Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti,
dall'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate
delle camere di commercio.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, per quanto riguarda il personale dell'Unioncamere.
Capo II - Registro delle imprese.
Registro delle imprese.
1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli
2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al
regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice
delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del
segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli
di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale
del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di
pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche
informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati
in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese
soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il
territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione
entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle
ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo
che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso
il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative,
previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia
richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la
mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale
siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle
norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle
sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a
carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra
notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini
dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso
duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti
iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della
presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di
commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito
nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo
del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte
e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento
di cui al comma 8.
Capo III - Organi
9. Organi.
1. Sono organi delle camere di commercio:
a) il consiglio;
b) la giunta;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
10. Consiglio.
1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in
base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle
ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri
secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in
rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del
commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e
spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della
circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la
rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente
articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore
aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura,
dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei
componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui
al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una
rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni.
11. Funzioni del consiglio.
1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza
previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) predispone e delibera lo statuto e le relative
modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e
nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della
camera di commercio;
d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio, in
conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro e fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 1° agosto 1988, n. 340.
12. Costituzione del consiglio.
1. I componenti del consiglio sono designati dalle
organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo
10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di
tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo,
per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto
proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al
comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle
modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle
modalità per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività
delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché all'elezione dei
membri della giunta.
4. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.
5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto
disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei
componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei
titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui
all'articolo 8.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo
in particolare:
a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o
attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza
del voto medesimo;
b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare
del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.
13. Requisiti per la nomina e cause
ostative.
1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che
abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di
imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e
professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 12, comma 3, e che esercitino la loro attività nell'ambito della
circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini
italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei
suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri
regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri
provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti;
b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i
dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della
camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in
tutto o in parte facoltativa;
c) i dipendenti della camera di commercio;
d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il
patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede
pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo,
a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;
e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio,
siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non
abbiano estinto il debito;
f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per
la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la
sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano
la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è
adottato dall'autorità competente per la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2,
lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.
14. Giunta.
1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di
commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e
non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore,
secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere
eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere
un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il
mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o
impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri,
con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo,
le sue variazioni e il conto consuntivo:
a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione
del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti
riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del
segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme
di attuazione;
b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società,
associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di
aziende speciali;
c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione
territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento
delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non
rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al
presidente. 7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza
del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica
nella prima riunione successiva.
15. Riunioni e deliberazioni.
1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due
sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese
di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria
quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del
consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza
dei componenti.
3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti.
Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in
quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.
16. Presidente.
1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla
nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si
raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i
successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la
maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata
raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio
tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza
assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita
le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di
emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la
giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di
competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'articolo 4. In
tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione
successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e
può essere rieletto una sola volta.
17. Collegio dei revisori dei conti.
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal
consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal
presidente della giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi
e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla
pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che
sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro
presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun
interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati
devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di
commercio.
4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni
della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella
sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la
corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una
relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il
collegio dei revisori dei conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e
sulle relative variazioni.
5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione.
6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono
ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella
gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile
relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.
Capo IV - Disposizioni sul
finanziamento e sul personale
18. Finanziamento delle camere di
commercio.
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale
corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della
pubblica amministrazione;
b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;
c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e
quelli di natura patrimoniale;
d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da
convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in
ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e
privati;
g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui
alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi. 3. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio
decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura
del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità
di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere
inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in
misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto
applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione,
accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel
rispetto dei princìpi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire
sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche
di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad
un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento
delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o
annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di
diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del
20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una
quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso
l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di
commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento
delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio.
6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il
miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza,
le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del
diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento.
19. Personale delle camere di
commercio.
1. Al personale delle camere di commercio si applicano le
disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29
2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad
essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.
20. Segretario generale.
1. Al segretario generale, ferme restando le competenze
attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione
delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovraintende altresì
al personale delle camere di commercio.
2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco.
3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda: a) i dirigenti delle
camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che,
oltre ad essere in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al
comma 4 del presente articolo, siano iscritti all'albo di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in
materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei
requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da
imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in
qualifiche dirigenziali.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità
ai princìpi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
2), sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del
presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo.
5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla
carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o
degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di
provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i
dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla è
innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive
modificazioni.
21. Disposizioni in materia di
responsabilità.
1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere
di commercio e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di
responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La
responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio e
dell'Unioncamere è personale e non si estende agli eredi.
Capo V - Disposizioni finali e
transitorie
22. Uso della denominazione «camera
di commercio».
1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge,
possono assumere nel territorio nazionale la denominazione «camera di commercio» le
associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo
Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per
reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in
possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e
abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano
iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con
l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione
separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri
organismi che usino la denominazione «camera di commercio» e che non risultino
disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso
di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire
cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al
mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con
decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli
amministratori.
23. Riordinamento di uffici.
1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite norme per:
a) determinare, secondo i criteri di cui all'articolo 1
della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della
fede pubblica, le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali, nell'ambito delle
competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del quale
curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti;
b) prevedere l'applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a
domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le
modalità di cui al comma 2 dell'articolo 18;
c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attività e delle strutture delle
stazioni sperimentali per l'industria con le analoghe attività e strutture delle camere
di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di
certificazione.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio con
l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a garantire il
coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attività di promozione di cui
all'articolo 2 della presente legge svolte dal sistema delle camere di commercio e
dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n.
106, sulla base dei seguenti criteri:
a) evitare la compresenza nello stesso territorio di
organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando
contestualmente un'adeguata diffusione dell'informazione e dei servizi in materia di
promozione delle attività di esportazione;
b) coordinare le attività di certificazione di qualità di prodotti agricoli di
competenza dell'ICE con il sistema nazionale di certificazione.
24. Disposizioni finali e
transitorie.
1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di
cui all'articolo 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
2. Gli organi delle camere di commercio in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza e comunque fino
all'approvazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di
cui all'articolo 10, comma 2. 3. In sede di prima applicazione dell'articolo 14, il numero
minimo dei componenti della giunta è elevato a sei.