- Il testo del primo comma. numeri 1), 2),
3) e 5), dell'art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione) del codice civile è il
seguente:
"Sono soggetti allobbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) unattività industriale diretta
alla produzione di beni o di servizi;
2) unattività intermediaria nella
circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per
acqua o per aria;
(omissis)
5) altre attività ausiliarie delle
precedenti".
- La legge n.443/1985 è la legge quadro
per l'artigianato.
- Il testo dell'art. 2. secondo comma,
lettera f), della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica
industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è il
seguente:
"Il CIPI provvede:
(omissis)
f) a determinare i limiti ed i
criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al
numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito ai fini dell'applicazione
della presente legge".
- Il testo dell'art.2359 del codice civile
è il seguente:
"Art. 2359 (Società controllate e
società collegate). - Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società, in
virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le
deliberazioni dellassemblea ordinaria;
2) le società che sono sotto l'influenza
dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di
particolari vincoli contrattuali con essa;
3) le società controllate da un'altra
società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.
Sono considerate collegate le società
nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura
superiore a! ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa".
Note allart. 2.
- L'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:
"Art.1 (Sfera territoriale di
applicazione): - Il presente testo unico si applica, qualora non prescritto
diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai
comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai
comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della
provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, allIsola
dElba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia
Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di
bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione
superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, lapplicazione del testo
unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori
medesimi.
Gli interventi comunque previsti da
leggi in favore del Mezzogiorno dItalia, escluse quelle che hanno specifico
riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i
territori indicati nel presente articolo".
- il testo dellart.6 della legge n.
443/1985 è il seguente:
Art.6 (Consorzi, società consortili e
associazioni tra imprese artigiane): - I consorzi e le società consortili, anche in forma
di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione
dellalbo di cui al precedente art.5.
Ai consorzi ed alle società consortili,
anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dellalbo sono estese
le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente
riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente
con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno
dellattività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse
leggi statali.
In conformità agli indirizzi della
programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e
società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese
artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI
purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di
ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano
la maggioranza negli organi deliberanti.
Le imprese artigiane, anche di diverso
settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento
in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo
svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla
stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori
dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente
articolo.
Ai fini assicurativi e previdenziali i
titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi procedenti, hanno
titolo alliscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n.463 e
successive modificazioni ed integrazioni".
- La legge n.240/1981 reca
"Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie
imprese nonché delle società consortili miste".
Note allart.3:
Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dall'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n.897, e dall'art. 6 del
D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793, è il seguente:
"Art.9 (Servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali): - Costituiscono servizi internazionali o connessi
agli scambi internazionali:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte
nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico
contratto;
2) i trasporti relativi a beni in
esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a
beni di importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo
comma dell'art.69;
3) i noleggi e le locazioni di navi,
aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine letto, containers e carrelli, adibiti
ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito
o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i
corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del
primo comma dellart.69;
4) i servizi di spedizione relativi ai
trasporti di cui al precedente articolo n. 1, ai trasporti di beni in esportazione, in
transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione
sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati allimposta a
norma del primo comma dellart.69, i servizi relativi alle operazioni doganali;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo,
manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione,
magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito
o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i
corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma
dell'art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti,
aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento
e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto nonché
quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a
beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone
o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n.3; le cessioni di licenze
allesportazione;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei
depositi doganali a norma dellart. 152, primo comma del testo unico approvato con
D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43;
9) i trattamenti di cui allart. 176
del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora
definitivamente importati, nonché su beni nazionali o nazionalizzati destinati ad essere
esportati o per conto del prestatore di servizio o del committente non residente nel
territorio dello stato;
10) i servizi relativi alle
telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in
partenza dallo Stato;
11) il transito nei trafori internazionali;
12) le operazioni di cui ai numeri da 1 a 4
dellart. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori della Comunità
economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità
stessa.
Le disposizioni dellultimo comma
dellart.7 e quelle del secondo e terzo comma dellart. 8 si applicano, con
riferimento allammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel
precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai
soggetti che effettuano le operazioni stesse nellesercizio dellattività
propria dellimpresa".
Nota allart. 4:
Per il testo del primo comma, numero 1
dellart. 2195 del codice civile si veda nelle note allart. 1.
Nota allart.5:
Per il testo dellart.1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno si veda nelle note allart.2.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 788):
Presentato dal Sen. Vettori ed altri il 21
gennaio 1988. Assegnato alla 10° Commissione Industria, in sede deliberante, il 22 aprile
1988, con pareri delle Commissioni 1°, 5° e 6°.
Esaminato dalla 10° Commissione il 2
agosto 1988, 20 e 27 ottobre 1988; 9 novembre 1988 e approvato il 10 novembre 1988.
Camera dei Deputati (atto n. 3365):
Assegnato alla III° Commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 30 novembre
1988, con pareri delle Commissioni I, II, V, VI, X e XI. Esaminato dalla III Commissione
approvato l8 febbraio 1989.