Art. 10
(testo unificato)
"Ai consorzi
aventi come scopo esclusivo l’esportazione di prodotti agroalimentari,
costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della
Regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di
commercializzazione e di trasformazione, anche con la partecipazione di enti
pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del
commercio con l’estero, sentito il Ministro dell’agricoltura e delle foreste,
contributi finanziari annuali, purchè non diretti a sovvenzionare
l’esportazione.
Con decreto
del Ministro del commercio con l’estero, sentito il Ministro del turismo e dello
spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi
anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle
attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.
Ai fini della
determinazione dell’ammontare dei contributi annuali si applicano l’art. 5 della
legge 21 febbraio 1989, n. 83 e le relative norme di attuazione.
I fondi
occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno
annualmente quantificati dalla legge finanziaria e stanziati in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l’estero, da
istituirsi a decorrere dall’esercizio 1982.
Per favorire
una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell’art. 22 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono
essere concessi contributi d’intesa con i Ministri competenti a progetti
promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra
piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e
turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell’attrazione della domanda
estera."