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Art.10 LEGGE 29 luglio 1981 – n. 394
 

Art. 10 (testo unificato)

"Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l’esportazione di prodotti agroalimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della Regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione, anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l’estero, sentito il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purchè non diretti a sovvenzionare l’esportazione.

Con decreto del Ministro del commercio con l’estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

Ai fini della determinazione dell’ammontare dei contributi annuali si applicano l’art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 e le relative norme di attuazione.

I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l’estero, da istituirsi a decorrere dall’esercizio 1982.

Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d’intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell’attrazione della domanda estera."