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D.M. 25 marzo 1992.
Nuove direttive e nuovi criteri di valutazione delle domande di contributo a consorzi export

 

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83;

Visto l'ordine del giorno, accolto dal Governo, della terza commissione permanente della Camera dei deputati, dell'8 febbraio 1989;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1989), come modificato ed integrato con i decreti ministeriali 28 novembre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1989), 12 febbraio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1990) e 18 marzo 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1991) con cui sono state stabilite le direttive e i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario dei consorzi per il commercio estero inoltrate ai sensi dell'art. 4 della legge n. 83/1989, provvedendosi altresì in applicazione di quanto previsto dalla citata legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di pubblicità dei procedimenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1990) concernente i settori merceologici specializzati;
Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche al citato decreto 5 giugno 1989 nonché di riformulare lo stesso in un'unica stesura che comprenda ogni successiva modifica ed integrazione apportata, al fine di assicurare una più agile consultazione delle relative norme;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti.

1. Devono intendersi quali consorzi artigiani, quelli iscritti alle separate sezioni dell'albo di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Devono intendersi ubicati nel Mezzogiorno quei consorzi aventi sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e le cui aziende associate abbiano sede, per almeno 4/5, nei territori richiamati.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma quinto, della legge 83/1989 e del successivo art. 3, lettera b), del presente decreto, i consorzi per il commercio estero costituiti a partire dall'entrata in vigore della legge n. 83/1989 devono raggruppare in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi per il commercio estero che abbiano usufruito di contributi finanziari annuali erogati dallo Stato.

4. Il possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché degli elementi preferenziali di cui all'art. 3 del presente decreto, sarà autocertificato dal legale rappresentante del consorzio, in conformità con la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con la circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 26779 del 20 dicembre 1988.

5. Apposita dichiarazione del legale rappresentante del consorzio dovrà certificare che le imprese partecipanti non siano contemporaneamente associate a più di due consorzi per il commercio estero, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 e n. 240/1981, restando salva la possibilità per le imprese di partecipare anche ad ulteriori consorzi costituiti con lo scopo esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero per la penetrazione commerciale in Paesi extra comunitari.

 

Art. 2.

Spese ammissibili.

1. Ai fini della determinazione del totale delle spese ammesse a contributo, saranno prese in considerazione le spese ordinarie di gestione e le spese promozionali, così articolate:

spese di gestione: personale, consulenze e corrispettivi a terzi, sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio, quote annuali di ammortamento nei termini di legge, organi sociali, imposte, contributi ad organismi connessi con l'attività consortile; spese promozionali: viaggi e missioni, partecipazione a fiere, indagini di mercato, pubblicità e pubbliche relazioni, traduzioni e interpretariato; attività di formazione connesse con l'export.

2. Resta salva la possibilità di esaminare l'ammissibilità a contributo di ulteriori voci di spesa indicate dal consorzio in relazione all'attività ordinaria consortile (di gestione e promozionale).

3. Il legale rappresentante del consorzio dovrà produrre una specifica elencazione delle spese, con riferimento a quanto sopra indicato, che saranno prese in considerazione per il calcolo dei contributi. Detta elencazione farà diretto riferimento alle rispettive voci di spesa esposte nel bilancio consortile, regolarmente depositato in tribunale ai sensi di legge. Non sono ammesse a contributo voci di spesa relative a progetti-pilota per la commercializzazione di prodotti agro-alimentari italiani che usufruiscano di contribuzione del Ministero ai sensi della legge 20 ottobre 1990 n. 304 , e del successivo decreto ministeriale 20 giugno 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1991).

4. Qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi i 300 milioni di lire dovrà essere prodotta per dette spese apposita certificazione rilasciata da società di revisione bilanci. E', inoltre, facoltà dell'ufficio richiedere comunque la certificazione del bilancio consortile nei casi di incerte prospettazioni contabili.

 

Art. 3.

Criteri preferenziali.

1. Nell'azione pubblica di intervento in favore dei consorzi all'esportazione è riconosciuto un carattere preferenziale a:

  1. consorzi e società consortili che siano composti in maggioranza da soci che svolgono le attività di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 2195 del codice civile;

  2. consorzi e società consortili di nuova formazione nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ;

  3. consorzi e società consortili caratterizzati dalla disponibilità in Paesi extra CEE di stabili strutture per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate;

  4. consorzi e società consortili che abbiano svolto attività "promozionale" all'estero per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo;

  5. consorzi e società consortili dotati di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi);

  6. consorzi e società consortili composti da soci aventi natura di imprese artigiane, i quali raggiungano la maggioranza anche unitamente a quelli di cui alla precedente lettera a).

 

Art. 4.

Quantificazione dei contributi.

1. La quantificazione dei contributi, in relazione ai massimali previsti dalla citata legge n. 83/1989 e tenuto conto dei criteri preferenziali indicati al precedente art. 3, avverrà sulla base delle percentuali di cui alla tabella allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge n. 83/1989 sono esclusi dal contributo ministeriale i consorzi che hanno beneficiato di contributi da parte di regioni, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, non finalizzati a singole iniziative, ma erogati sulla generalità delle spese del consorzio.

3. In presenza di contributi erogati a fronte di specifiche iniziative da Ministeri ed enti pubblici, regioni, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni nonché in presenza di contributi erogati da province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali, l'importo totale di tali contributi sarà tenuto presente ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo ministeriale, allo scopo di assicurare che l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi comunque l'80 % delle spese ammesse a contributo.

4. Ai fini di cui sopra, nella domanda di contributo andrà indicato il totale delle contribuzioni ricevute a qualsiasi titolo dai seguenti organismi: Ministeri ed enti pubblici, regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali.

 

Art. 5.

Intervento delle regioni.

1. Copia della domanda di contributo, con la documentazione allegata, sarà contestualmente inoltrata dal consorzio alla regione di appartenenza, allo scopo di porre in grado gli uffici regionali di esprimersi sulla richiesta stessa con un motivato parere non vincolante che, decorsi trenta giorni dall'inoltro della domanda, si intende favorevole.

 

Art. 6.

Abbattimento per insufficienza di disponibilità di bilancio.

1. Nel caso in cui lo stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio ministeriale risulta insufficiente per erogare ai consorzi i contributi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla tabella allegata sarà operata una riduzione percentuale lineare su tutti i predetti contributi, in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

Art. 7.

Ufficio competente e termini della procedura.

1. Le richieste di contributo vanno indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Viale America, 341 - 00144 Roma, competente per materia, e devono pervenire entro il termine del 15 maggio di ciascun anno.

2. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, fa fede la data di presentazione all'ufficio postale.

3. Le domande ritardatarie, comunque pervenute non oltre il 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità residue di bilancio.

4. L'avvio dell'istruttoria delle singole domande coinciderà con l'arrivo delle stesse al Ministero e si completerà entro il 20 novembre di ciascun anno. Funzionario responsabile del procedimento è il primo dirigente della divisione I della suddetta Direzione generale per lo sviluppo degli scambi.

5. La documentazione dovrà essere corredata della certificazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

6. La concessione del contributo sarà disposta con decreto ministeriale. Del mancato accoglimento della richiesta sarà data comunicazione per iscritto.

7. Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o dalla avvenuta conoscenza, al tribunale amministrativo regionale competente.

 

Art. 8.

Abrogazione di precedenti decreti.

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 5 giugno 1989, 28 novembre 1989, 12 febbraio 1990 e 18 marzo 1991.

 

Art. 9.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


TABELLA DEI PARAMETRI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI AI CONSORZI EXPORT

1. Per i consorzi costituiti da più di cinque anni e per i quali ricorrano almeno due dei seguenti requisiti preferenziali.

  • che rispondano ai requisiti previsti dalla lettera a) o dalla lettera f) dell’art. 3 del presente decreto;

  • che dispongano di stabili strutture in Paesi extra CEE per la commercialìzzazione dei prodotti delle imprese consorziate;

  • che abbiano svolto attività "promozionale" all’estero per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle spese messe a contributo;

il contributo è quantificabile fino alla percentuale e limiti seguenti:

40% delle spese ammissibili, nei limiti di milioni:

  • 150, fino a 24 imprese

  • 200, da 25 a 74 imprese;

  • 300, oltre 74 imprese

a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da Regioni, Associazioni imprenditoriali, Camere di Commercio o Società di servizi emanazione dei predetti organismi). Nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile, è disposto l’abbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili.

 

2. Per i consorzi costituiti da più di cinque anni ed ubicati nel Mezzogiorno e per i quali ricorra almeno uno dei requisiti preferenziali sopra indicati, il contributo è quantificabile fino alla percentuale e limiti seguenti:

60% delle spese ammissibili nei limiti di milioni:

  • 150, fino a 24 imprese

  • 200, da 25 a 74 imprese

  • 300, oltre 74 imprese

a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da Regioni, Associazioni imprenditoriali, Camere di commercio o Società di servizi emanazione dei predetti organismi). Nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile, è disposto l’abbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili.

 

3. Per i consorzi di cui ai precedenti punti 1 e 2, ma che al momento della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo è quantificabile fino alla percentuale e entro i limiti seguenti:

70% delle spese ammissibili, nei limiti di milioni:

  • 150, fino a 24 imprese

  • 200 da 25 a 74 imprese

  • 300, oltre 74 imprese

a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da Regioni, Associazioni imprenditoriali, Camere di commercio o Società di servizi emanazione dei predetti organismi). Nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile, è disposto l’abbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili.

 

4. Per i consorzi individuati ai punti precedenti rispondenti ad uno solo dei requisiti preferenziali indicati al punto 1, ovvero alcun requisito preferenziale per quelli ubicati nel Mezzogiorno, è disposto l’abbattimento del 30% sulle percentuali ed importi massimi erogabili sopra indicati, a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da Regioni, Associazioni imprenditoriali, Camere di commercio o Società di servizi emanazione dei predetti organismi). Tale abbattimento sale al 50% nel caso che il consorzio sia sprovvisto di struttura stabile come in precedenza indicato.

 

5. Ove non ricorra alcuno dei requisiti preferenziali indicati nel punto 1, ma il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da Regioni, Associazioni imprenditoriali, Camere di commercio o Società di servizi emanazione dei predetti organismi), è disposto l’abbattimento del 50% sulle percentuali ed importi massimi erogabili. Tale abbattimento sale al 70% nel caso che il consorzio sia sprovvisto di strutture stabili come in precedenza indicato.

 

6. Per i consorzi di nuova formazione nel Mezzogiorno, ossia costituiti successivamente all’entrata in vigore della legge 83/’89, il contributo è quantificabile nella percentuale e nei limiti di cui al punto 3, anche in assenza di requisiti preferenziali, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che il consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da Regioni, Associazioni imprenditoriali, Camere di commercio o Società di Servizi emanazione dei predetti organismi): nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile, è disposto l’abbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili.