Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83;
Visto l'ordine del giorno, accolto dal Governo, della terza
commissione permanente della Camera dei deputati, dell'8 febbraio 1989;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
151 del 30 giugno 1989), come modificato ed integrato con i decreti ministeriali 28
novembre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1989), 12
febbraio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1990) e 18 marzo
1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1991) con cui sono state
stabilite le direttive e i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario
dei consorzi per il commercio estero inoltrate ai sensi dell'art. 4 della legge n.
83/1989, provvedendosi altresì in applicazione di quanto previsto dalla citata legge 7
agosto 1990, n. 241, in materia di pubblicità dei procedimenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
23 febbraio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1990) concernente
i settori merceologici specializzati;
Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche al citato decreto 5 giugno 1989
nonché di riformulare lo stesso in un'unica stesura che comprenda ogni successiva
modifica ed integrazione apportata, al fine di assicurare una più agile consultazione
delle relative norme;
Decreta:
Art. 1.
Requisiti.
1. Devono intendersi quali consorzi
artigiani, quelli iscritti alle separate sezioni dell'albo di cui all'art. 5 della legge 8
agosto 1985, n. 443.
2. Devono intendersi ubicati nel Mezzogiorno
quei consorzi aventi sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e le cui aziende associate abbiano sede, per almeno 4/5, nei territori
richiamati.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5,
comma quinto, della legge 83/1989 e del successivo art. 3, lettera b), del presente
decreto, i consorzi per il commercio estero costituiti a partire dall'entrata in vigore
della legge n. 83/1989 devono raggruppare in maggioranza imprese non associate in
precedenza ad altri consorzi per il commercio estero che abbiano usufruito di contributi
finanziari annuali erogati dallo Stato.
4. Il possesso dei requisiti previsti dalla
legge nonché degli elementi preferenziali di cui all'art. 3 del presente decreto, sarà
autocertificato dal legale rappresentante del consorzio, in conformità con la legge 4
gennaio 1968, n. 15, e con la circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 26779 del
20 dicembre 1988.
5. Apposita dichiarazione del legale
rappresentante del consorzio dovrà certificare che le imprese partecipanti non siano
contemporaneamente associate a più di due consorzi per il commercio estero, di cui uno
promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui
alla legge n. 83/1989 e n. 240/1981, restando salva la possibilità per le imprese di
partecipare anche ad ulteriori consorzi costituiti con lo scopo esclusivo di gestire una
struttura stabile all'estero per la penetrazione commerciale in Paesi extra comunitari.
Art. 2.
Spese ammissibili.
1. Ai fini della determinazione del totale
delle spese ammesse a contributo, saranno prese in considerazione le spese ordinarie di
gestione e le spese promozionali, così articolate:
spese di gestione: personale, consulenze e
corrispettivi a terzi, sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio, quote
annuali di ammortamento nei termini di legge, organi sociali, imposte, contributi ad
organismi connessi con l'attività consortile; spese promozionali: viaggi e missioni,
partecipazione a fiere, indagini di mercato, pubblicità e pubbliche relazioni, traduzioni
e interpretariato; attività di formazione connesse con l'export.
2. Resta salva la possibilità di esaminare
l'ammissibilità a contributo di ulteriori voci di spesa indicate dal consorzio in
relazione all'attività ordinaria consortile (di gestione e promozionale).
3. Il legale rappresentante del consorzio
dovrà produrre una specifica elencazione delle spese, con riferimento a quanto sopra
indicato, che saranno prese in considerazione per il calcolo dei contributi. Detta
elencazione farà diretto riferimento alle rispettive voci di spesa esposte nel bilancio
consortile, regolarmente depositato in tribunale ai sensi di legge. Non sono ammesse a
contributo voci di spesa relative a progetti-pilota per la commercializzazione di prodotti
agro-alimentari italiani che usufruiscano di contribuzione del Ministero ai sensi della
legge 20 ottobre 1990 n. 304 , e del successivo decreto ministeriale 20 giugno 1991
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1991).
4. Qualora il totale delle spese ammissibili
a contributo superi i 300 milioni di lire dovrà essere prodotta per dette spese apposita
certificazione rilasciata da società di revisione bilanci. E', inoltre, facoltà
dell'ufficio richiedere comunque la certificazione del bilancio consortile nei casi di
incerte prospettazioni contabili.
Art. 3.
Criteri preferenziali.
1. Nell'azione pubblica di intervento in
favore dei consorzi all'esportazione è riconosciuto un carattere preferenziale a:
-
consorzi e società consortili che siano composti in
maggioranza da soci che svolgono le attività di cui al n. 1 del primo comma dell'art.
2195 del codice civile;
-
consorzi e società consortili di nuova formazione nei
territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ;
-
consorzi e società consortili caratterizzati dalla
disponibilità in Paesi extra CEE di stabili strutture per la commercializzazione dei
prodotti delle imprese consorziate;
-
consorzi e società consortili che abbiano svolto attività
"promozionale" all'estero per un importo di spesa non inferiore al 30% del
totale delle spese ammesse a contributo;
-
consorzi e società consortili dotati di una struttura stabile
(sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro
corrispettivo, da regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di
servizi emanazione dei predetti organismi);
-
consorzi e società consortili composti da soci aventi natura
di imprese artigiane, i quali raggiungano la maggioranza anche unitamente a quelli di cui
alla precedente lettera a).
Art. 4.
Quantificazione dei contributi.
1. La quantificazione dei contributi, in
relazione ai massimali previsti dalla citata legge n. 83/1989 e tenuto conto dei criteri
preferenziali indicati al precedente art. 3, avverrà sulla base delle percentuali di cui
alla tabella allegata al presente decreto (allegato 1).
2. In relazione a quanto previsto dal comma 6
dell'art. 5 della legge n. 83/1989 sono esclusi dal contributo ministeriale i consorzi che
hanno beneficiato di contributi da parte di regioni, finanziarie regionali od organismi
con partecipazione maggioritaria delle regioni, non finalizzati a singole iniziative, ma
erogati sulla generalità delle spese del consorzio.
3. In presenza di contributi erogati a fronte
di specifiche iniziative da Ministeri ed enti pubblici, regioni, finanziarie regionali od
organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni nonché in presenza di contributi
erogati da province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali, l'importo
totale di tali contributi sarà tenuto presente ai fini della determinazione
dell'ammontare del contributo ministeriale, allo scopo di assicurare che l'insieme dei
contributi di fonte pubblica non superi comunque l'80 % delle spese ammesse a contributo.
4. Ai fini di cui sopra, nella domanda di
contributo andrà indicato il totale delle contribuzioni ricevute a qualsiasi titolo dai
seguenti organismi: Ministeri ed enti pubblici, regioni, finanziarie regionali ed
organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di
commercio, centri esteri regionali.
Art. 5.
Intervento delle regioni.
1. Copia della domanda di contributo, con la
documentazione allegata, sarà contestualmente inoltrata dal consorzio alla regione di
appartenenza, allo scopo di porre in grado gli uffici regionali di esprimersi sulla
richiesta stessa con un motivato parere non vincolante che, decorsi trenta giorni
dall'inoltro della domanda, si intende favorevole.
Art. 6.
Abbattimento per insufficienza di
disponibilità di bilancio.
1. Nel caso in cui lo stanziamento iscritto
nell'apposito capitolo del bilancio ministeriale risulta insufficiente per erogare ai
consorzi i contributi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla
tabella allegata sarà operata una riduzione percentuale lineare su tutti i predetti
contributi, in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Art. 7.
Ufficio competente e termini della procedura.
1. Le richieste di contributo vanno
indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo
degli scambi - Viale America, 341 - 00144 Roma, competente per materia, e devono pervenire
entro il termine del 15 maggio di ciascun anno.
2. Nel caso di domande inviate mediante
raccomandata postale, fa fede la data di presentazione all'ufficio postale.
3. Le domande ritardatarie, comunque
pervenute non oltre il 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali
disponibilità residue di bilancio.
4. L'avvio dell'istruttoria delle singole
domande coinciderà con l'arrivo delle stesse al Ministero e si completerà entro il 20
novembre di ciascun anno. Funzionario responsabile del procedimento è il primo dirigente
della divisione I della suddetta Direzione generale per lo sviluppo degli scambi.
5. La documentazione dovrà essere corredata
della certificazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni.
6. La concessione del contributo sarà
disposta con decreto ministeriale. Del mancato accoglimento della richiesta sarà data
comunicazione per iscritto.
7. Contro il provvedimento conclusivo del
procedimento può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
dalla avvenuta conoscenza, al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 8.
Abrogazione di precedenti decreti.
1. Sono abrogati i decreti ministeriali 5
giugno 1989, 28 novembre 1989, 12 febbraio 1990 e 18 marzo 1991.
Art. 9.
Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
TABELLA DEI PARAMETRI PER LA QUANTIFICAZIONE
DEI CONTRIBUTI AI CONSORZI EXPORT
1. Per i consorzi costituiti da più di cinque anni e per
i quali ricorrano almeno due dei seguenti requisiti preferenziali.
-
che rispondano ai requisiti previsti dalla lettera a) o dalla
lettera f) dellart. 3 del presente decreto;
-
che dispongano di stabili strutture in Paesi extra CEE per la
commercialìzzazione dei prodotti delle imprese consorziate;
-
che abbiano svolto attività "promozionale"
allestero per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle spese messe
a contributo;
il contributo è quantificabile fino alla
percentuale e limiti seguenti:
40% delle spese ammissibili, nei
limiti di milioni:
-
150, fino a 24 imprese
-
200, da 25 a 74 imprese;
-
300, oltre 74 imprese
a condizione che il consorzio sia dotato di
una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente
o dietro corrispettivo, da Regioni, Associazioni imprenditoriali, Camere di Commercio o
Società di servizi emanazione dei predetti organismi). Nel caso che il consorzio, invece,
non abbia tale struttura stabile, è disposto labbattimento del 40% sulle
percentuali ed importi massimi erogabili.
2. Per i consorzi costituiti da più di cinque anni ed
ubicati nel Mezzogiorno e per i quali ricorra almeno uno dei requisiti preferenziali sopra
indicati, il contributo è quantificabile fino alla percentuale e limiti seguenti:
60% delle spese ammissibili nei limiti
di milioni:
-
150, fino a 24 imprese
-
200, da 25 a 74 imprese
-
300, oltre 74 imprese
a condizione che il consorzio sia dotato di
una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente
o dietro corrispettivo, da Regioni, Associazioni imprenditoriali, Camere di commercio o
Società di servizi emanazione dei predetti organismi). Nel caso che il consorzio, invece,
non abbia tale struttura stabile, è disposto labbattimento del 40% sulle
percentuali ed importi massimi erogabili.
3. Per i consorzi di cui ai precedenti punti 1 e 2, ma che
al momento della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il
contributo è quantificabile fino alla percentuale e entro i limiti seguenti:
70% delle spese ammissibili, nei
limiti di milioni:
-
150, fino a 24 imprese
-
200 da 25 a 74 imprese
-
300, oltre 74 imprese
a condizione che il consorzio sia dotato di
una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente
o dietro corrispettivo, da Regioni, Associazioni imprenditoriali, Camere di commercio o
Società di servizi emanazione dei predetti organismi). Nel caso che il consorzio, invece,
non abbia tale struttura stabile, è disposto labbattimento del 40% sulle
percentuali ed importi massimi erogabili.
4. Per i consorzi individuati ai punti precedenti
rispondenti ad uno solo dei requisiti preferenziali indicati al punto 1, ovvero alcun
requisito preferenziale per quelli ubicati nel Mezzogiorno, è disposto
labbattimento del 30% sulle percentuali ed importi massimi erogabili sopra indicati,
a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale
propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da Regioni,
Associazioni imprenditoriali, Camere di commercio o Società di servizi emanazione dei
predetti organismi). Tale abbattimento sale al 50% nel caso che il consorzio sia
sprovvisto di struttura stabile come in precedenza indicato.
5. Ove non ricorra alcuno dei requisiti preferenziali
indicati nel punto 1, ma il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e
personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da
Regioni, Associazioni imprenditoriali, Camere di commercio o Società di servizi
emanazione dei predetti organismi), è disposto labbattimento del 50% sulle
percentuali ed importi massimi erogabili. Tale abbattimento sale al 70% nel caso che il
consorzio sia sprovvisto di strutture stabili come in precedenza indicato.
6. Per i consorzi di nuova formazione nel Mezzogiorno,
ossia costituiti successivamente allentrata in vigore della legge 83/89, il
contributo è quantificabile nella percentuale e nei limiti di cui al punto 3, anche in
assenza di requisiti preferenziali, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione
che il consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a
disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da Regioni, Associazioni
imprenditoriali, Camere di commercio o Società di Servizi emanazione dei predetti
organismi): nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile, è
disposto labbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili.