Art. 1.
1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a fronte di programmi di
penetrazione commerciale all'estero, il fondo rotativo istituito presso il Mediocredito
centrale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementato di 42.350 milioni
per il 1991 e di 92.350 milioni per il 1992.
2. I programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato del
fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese
sui mercati esteri.
Art. 2.
1. Al fine di promuovere la commercializzazione nei mercati esteri dei prodotti
agro-alimentari italiani, il Ministero del commercio con l'estero, anche nel quadro di
apposite convenzioni con i soggetti beneficiari, può concedere contributi, tramite
l'Istituto nazionale per il commercio estero, alla realizzazione di progetti-pilota per la
commercializzazione integrata, dal produttore italiano al distributore estero, di
determinati prodotti.
2. I settori produttivi interessati, i beneficiari, i criteri, le modalità ed i limiti
dei finanziamenti saranno stabiliti, tenuto anche conto degli obblighi derivanti dalla
partecipazione italiana alle comunità europee, con decreto del Ministro del commercio con
l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
3. Per il finanziamento dei contributi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 9
miliardi, in ragione di lire 4,5 miliardi annui, nel periodo 1991-1992. Tale
disponibilità verrà iscritta al capitolo 1603 dello stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero.
Art. 3.
1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere
utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti
agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la
partecipazione all'estero a gare internazionali.
2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli
interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato articolo del
decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981,
le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state
sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state
escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme
riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.
3. I settori beneficiari, nonché i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e
restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del
Ministro dei tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle
richieste di finanziamento delibererà ll comitato per la gestione del fondo previsto dal
citato articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 394 del 1981.
Art. 4.
1. I titoli di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio
1977, n. 227, non sono soggetti all'obbligo di integrazione di bollo di cui al secondo
comma dello stesso articolo 32 e sono ammessi ai benefici di cui al titolo IV del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ancorché non formino oggetto di
assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e
sempreché attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento
superiore ai diciotto mesi.
2. I benefici di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24
maggio 1977, n. 227 nonché di cui ai commi terzo e quarto dello stesso articolo 32
competono anche relativamente agli effetti e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito
centrale.
3 Il terzo comma dellarticolo 10 del Decreto-Legge 28 maggio 1981, n 251.
Art. 5.
1. Al fine di agevolare la costituzione delle società miste di cui alla legge 24 aprile
1990, n. 100, nonché la costituzione in Paesi in via di sviluppo di società miste con la
partecipazione di imprese italiane e locali, per la produzione in detti Paesi di beni o
servizi destinati al mercato locale o al mercato di Paesi non appartenenti alle Comunità
europee, la quota di imposta netta italiana risultante dalle dichiarazioni dei redditi e
corrispondente al rapporto tra gli utili distribuiti da dette società miste ed il reddito
complessivo dell'impresa italiana, computata al netto del credito di imposta di cui
all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o spettante a seguito di
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, è riscossa, in deroga agli
articoli 3 e 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ,
e successive modificazioni, mediante iscrizione in ruolo principale in dieci rate senza
interessi a decorrere dalla seconda rata successiva alla presentazione delle
dichiarazioni. Alle iscrizioni gli uffici provvedono in sede di liquidazione delle imposte
dovute in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano per i periodi d'imposta che
hanno inizio dal 1° gennaio 1990 e alle società miste costituite tra tale data ed il 31
dicembre 1995.
3. Con decreti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle
finanze e con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i requisiti dei soggetti
beneficiari e le modalità della loro partecipazione alle società di cui al comma 1, in
relazione anche ad aree geografiche e settori produttivi, e sono fissati i criteri e le
modalità per la concessione delle dilazioni.
Art. 6.
1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito l'Osservatorio economico
per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero,
distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per
aree geo-economiche.
2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di
indirizzo di competenza del Ministero; può compiere studi e controlli sull'efficacia
delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti
all'estero. L'Osservatorio sarà, a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con
organismi nazionali ed internazionali.
3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attività connessa all'Osservatorio,
può avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonché di
esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La
segreteria dell'Osservatorio è composta da quattro unità scelte tra i dipendenti del
Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima è preposto un funzionario con
qualifica non inferiore a primo dirigente.
4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono
determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il
Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere,
stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare
l'esportazione di prodotti».
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 pari a lire 46.850 milioni per
l'anno 1991 e lire 96.850 milioni per l'anno 1992 si provvede:
a) quanto a lire 46.810 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo
delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Interventi rivolti ad
incentivare l'esportazione di prodotti» iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1990;
b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo della proiezione per
l'anno medesimo dell'accantonamento «Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394
del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero» iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1990.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.