La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(3) (4)
1. Il
Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato a promuovere la
costituzione di una Societa' finanziaria per azioni, denominata "Societa'
italiana per le imprese (...) all'estero SIMEST S.p.a.", con
sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e
societa' (. . .) all'estero promosse o partecipate da imprese italiane
ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato
dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonche' la
promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo
di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione
commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con
preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma
cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.
2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi
dell'Isituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in
particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di società (...) all'estero da parte di società ed
imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti
pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'articolo 3, comma 1, a
società ed imprese (...) all'estero, anche già costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di
sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui
alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione
tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di
assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante
apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese
(...)
all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per
finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed
imprese (...), nel rispetto del limite di cui alla lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, anche
miste, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali
a favore di imprese (...) all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre
agevolazioni del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.
h-bis) a concedere
finanziamento, di durata non superiore ad otto anni alle imprese o
societa' estere di cui alla lettera b), anche nell'ambito di operazioni di
cofinanziamento con la Banca Europea per gli investimenti (BEI), la
International financial corporation (I.F.C.) ovvero altri enti
sovranazionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno
finanzario previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera;
h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che abbiano finalita'
strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di
sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di
collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali societa'
finanziarie, assicurative, di leasing (( di factoring e di general trading )).
3. Le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche
avvalendosi dei consorzi e società consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2
e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali
casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa
italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento
di utili di esercizio dell'impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non può essere superiore a lire 98
miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed
è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un
suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere
sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo
capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, ((da regioni nonchè
dalle province autonome di Trento e Bolzano e da società finanziarie di
sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome,)) da istituti ed aziende di
credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della
relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle
imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società a partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992
sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati
allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri
soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione
rispettivamente detenute.
6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da nove membri. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con
l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il presidente: tre di questi sono
designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
7. Il collegio sindacale della SISMEST S.p.a. è formato da tre membri effettivi e due
supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i
funzionari della Ragioneria generale dello Stato.
8. La SIMEST S.p.a. è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle
società per azioni.
Art. 2.
1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione
speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale
del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio
estero e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato intermimisteriale per
la politica economica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni
statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale,
formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a., con particolare
riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli
interventi, e ne verifica il rispetto. In ogni caso gli interventi della società devono
essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate e
non possono riguardare Paesi membri delle Comunità economiche europee.
2. Gli interventi della SIMEST S.p.a. devono, per i primi due anni, riguardare in via
prioritaria iniziative da realizzare in Polonia e Ungheria e in altri Paesi dell'Europa
centrale e orientale.
3. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce al Comitato interministeriale per la
politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonché, annualmente, al
Parlamento.
Art. 3. (1) (3)
((1. Le partecipazioni acquisite dalla SIMEST S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono superare
di norma la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni
dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta
del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del
tesoro, de bilancio e della programmazione economica
stabilisce:
a) le
ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione puo'
essere aumentato;
b) le ipotesi in cui il temine per la cessione puo' essere
prorogato;
c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici
destinati allo scopo, non si
applicano il limite massimo di
partecipazione o l'obbligo di cessione;
d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. puo' essere autorizzata a partecipare
ad aumenti del
capitale sociale di societa' di diritto
italiano interamente destinati a realizzare
l'acquisizione di partecipazioni di imprese o
societa' all'estero.
2. L'acquisizione di
partecipazioni da parte della Simest S.p.a. e' subordinata all'impegno degli
altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei
termini e al prezzo indicato al comma 1.))
3. (soppresso)
4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante
il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota è
determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore
generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE),
il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto
nazionale per il commercio estero.
((5. Gli utili
conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi
determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni
effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La
quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce
all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata
ad un apposito capitolo di spesa del Minstero del commercio con l'estero per
le finalita' di cui alla presente legge.))
6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio è ripartito tra i soci.
La quota di proprietà dello Stato è riversata ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 4. (3) (4)
((1. Il soggetto gestore
del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di
operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale
di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST
Spa, alle modalita', condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3,
commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri
sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295. ))
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di
rischio nella società o impresa (...), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.
3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese (...) all'estero
partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di
partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del
credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti
dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione
non imputabile all'operatore nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo
determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per
l'anno 1990 ed a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento
dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste
all'estero».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a
Roma, addi' 24 aprile 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero
Visto,
il Guardasigilli: VASSALLI