Art. 1.
1. Al fine di dotare la regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della speciale
collocazione geopolitica del suo territorio quale regione frontaliera della Comunità
economica europea, degli strumenti che le permettano di sviluppare la cooperazione
economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché
con l'Unione Sovietica, sono stabiliti gli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1, nonché per valorizzare
l'«Iniziativa Pentagonale» di cui alla riunione dei Capi di Governo di Austria,
Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia e Ungheria, svoltasi a Venezia il 1° agosto 1990, ed i
rapporti delle regioni italiane nord-orientali con le comunità di lavoro previste dalla
predetta «Iniziativa Pentagonale» alle quali esse partecipano, predispone, d'intesa con
le regioni interessate, un programma nazionale di interventi coerenti con gli interessi
della Comunità economica europea.
3. Per la realizzazione degli accordi relativi all'esecuzione delle opere previste dal
programma di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il
Sottosegretario di Stato da lui delegato in relazione alle competenze convoca, d'intesa
con le regioni interessate, i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, degli enti
pubblici, delle regioni e degli enti locali interessati in una apposita conferenza di
servizi.
Tali accordi, che si considerano conclusi con l'adesione di tutti i soggetti partecipanti,
sostituiscono ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le
approvazioni ed i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, fatta eccezione per le
procedure di variazione degli strumenti urbanistici e per le concessioni edilizie, nonché
per le procedure relative alla valutazione dell'impatto ambientale, come disciplinate
dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dai relativi decreti attuativi del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 2.
1. Per il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme
di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1,
promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione
Friuli-Venezia Giulia e nella regione Veneto, limitatamente al territorio delle province
di Venezia e di Treviso ad est del fiume Piave, nonché alla provincia di Belluno, la
regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a promuovere la costituzione di una società
finanziaria per azioni, con sede a Pordenone. La regione Veneto è autorizzata a
partecipare, direttamente o indirettamente, alla società stessa.
2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della società finanziaria con
l'attività della Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il
Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. La somma
di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione
di quote del capitale sociale della società finanziaria. Si applica l'articolo 2458 del
codice civile.
3. Alla società finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti
privati.
4. L'attività della società finanziaria dovrà essere coerente con gli indirizzi
generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la
politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificità dell'intervento
regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1.
5. Le partecipazioni e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare
complessivamente il 25 per cento del capitale dell'impresa o società mista o dell'impegno
finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute entro
sei anni e i finanziamenti non possono superare la durata di sei anni.
6. Gli interventi della società finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste
dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente
organizzazione nei territori di cui al comma 1, in misura proporzionale all'ammontare dei
contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla
regione Veneto, ai sensi del comma 10.
7. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può partecipare, per quote
aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è
elevato al 30 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società
finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100.
8. Può essere istituita, nell'ambito della società finanziaria, una speciale sezione
autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse
o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della
regione Veneto non compresa nel territorio indicato al comma 1, nei limiti delle risorse
conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con
propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge.
9. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed
assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalità della presente legge, è
istituito un Centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attività
di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del Centro
provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della regione Veneto, e
l'Istituto nazionale per il commercio estero, al quale è assegnato allo scopo un
contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi, di cui lire 3
miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al
Centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di
commercio stesse. Per le proprie attività il Centro può avvalersi della collaborazione
delle Università degli studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e
documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri
istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate.
10. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato alla regione Friuli-Venezia
Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire
30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per
l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, è assegnato per le medesime
finalità un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno
1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
11. La localizzazione del Centro di cui al comma 9 sarà decisa con legge della regione
Friuli-Venezia Giulia.
Art. 3.
1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei Paesi di cui
all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari
internazionali, nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro
di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di
istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie,
di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui
mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio
dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società estere
di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre
attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la
negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi
assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel
Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini
valutari e bancari; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte
italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15,
come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti
dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di
criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.
2. Presso le borse valori di Trieste e di Venezia sono quotati di diritto, oltre allo
scellino austriaco, le valute degli altri Paesi indicati all'articolo 1, comma 1. Il
Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede all'istituzione di detto mercato,
indicando i termini e le condizioni.
3. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con i Ministri
degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, sentite, per le rispettive competenze, gli istituti di cui al
comma 6, sono indicati i criteri per l'autorizzazione ad operare nell'ambito del Centro di
cui al comma 1, in modo da garantire in via prioritaria le finalità richiamate nel
medesimo comma 1, con particolare riferimento: alla verifica della modalità di provvista
e di impiego dei fondi; agli strumenti utilizzati e alle controparti ammesse; alle
modalità relative alla, redazione e tenuta delle registrazioni e delle evidenze
contabili; alla vigilanza prudenziale, che dovrà attenersi a criteri compatibili con il
funzionamento delle aree franche finanziarie internazionali.
4. I redditi prodotti nel Centro di cui al comma 1, dai soggetti autorizzati ai sensi del
comma 3, sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono
assoggettati ad imposta locale sui redditi con aliquota ridotta del 50 per cento. Da tale
imposta sono esclusi, per i primi dieci anni dall'inizio di operatività del Centro, i
redditi prodotti dai soggetti provenienti dai Paesi in fase di transizione dall'economia
di comando all'economia di mercato e le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali
ed investimenti di medio e lungo termine negli stessi Paesi. Le imposte indirette sugli
affari relative alle attività di cui al comma 3 sono applicate con aliquota fissa.
L'onere derivante dalle disposizioni del presente comma è valutato in lire 65 miliardi,
di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
5. Sovrintende al Centro di cui al comma 1 un comitato composto da dodici membri, di cui
nove in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero
del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, della Banca d'Italia, della
regione Friuli-Venezia Giulia, della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trieste, dell'Ente porto di Trieste, e tre esperti di finanza e di
commercio internazionale, di cui uno nominato dall'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e due nominati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri tra i quali, con decreto del Ministro del tesoro, è nominato il
presidente del comitato. In particolare, il comitato indirizza l'azione di promozione del
Centro, concede le autorizzazioni di cui al comma 3, controlla l'ottemperanza agli
obblighi dei decreti di cui allo stesso comma 3, attraverso gli istituti di cui al comma
6, secondo le rispettive competenze, e revoca le autorizzazioni in caso di gravi e
ripetute violazioni degli obblighi stessi, ovvero di accertate gravi irregolarità
nell'esercizio dell'attività, nonché in caso di soggetti che svolgano la loro attività
nel Centro favorendo evasioni fiscali da parte di soggetti residenti in Italia. Il
comitato approva, nell'ambito dei compiti indicati nel presente comma, le norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio finanziamento, nonché quelle dirette
a disciplinare la gestione delle proprie spese, che sono poste a carico dei soggetti che
usufruiscono dei vantaggi dell'area.
6. La vigilanza sulla banche, sugli intermediari finanziari e sulle società ed enti di
assicurazione è esercitata dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB) e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base delle rispettive competenze istituzionali e
dei decreti di cui al comma 3, attraverso funzionari delegati presso il comitato di cui al
comma 5.
Art. 4.
1. Cessano di avere applicazione le procedure di cui al decreto n. 116 del 21 aprile 1956
del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, pubblicato nel
Bollettino ufficiale del commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste
n. 13 del 2 maggio 1956, con cui furono recepite le disposizioni dell'articolo 11
dell'ordine n. 104 del 23 maggio 1950 del Governo militare alleato, e della legge 7
febbraio 1956, n. 43, relative agli investimenti nel territorio di Trieste di capitali in
valuta estera effettuati da stranieri e cittadini italiani residenti all'estero.
Art. 5.
1. E' autorizzato il trasferimento del punto franco istituito nel porto di Venezia con
decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, modificato dalla legge 12 febbraio 1955, n.
41, e ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, nella zona del porto commerciale di
Porto Marghera. Alla relativa delimitazione si provvede, su proposta del provveditorato al
porto di Venezia, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei
lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero.
2. Per la realizzazione delle opere di trasferimento, nonché per l'acquisizione e
l'attrezzatura di aree funzionali allo scopo, è concesso al provveditorato al porto di
Venezia un contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1991 e 2 miliardi per
l'anno 1992.
Art. 6.
1. Il Governo è tenuto a sentire la regione Veneto e il comune di Venezia prima di
proporre città italiane per le designazioni che avverranno nel decennio 1991-2000 quale
sede o ufficio italiano di organismi di carattere internazionale da istituire, o ai quali
dare nuova sede, al fine di privilegiare la candidatura di Venezia.
Art. 7.
1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di
rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione
di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle
aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse
a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi,
sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle
leggi statali vigenti in materia.
2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione
Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il
periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 1992 e 1993.
Art. 8.
1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per
concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo
dell'occupazione e delle attività economico-produttive, sono assegnati alla regione
Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle
imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in
ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50
miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'esercizio 1992, lire 10 miliardi per l'esercizio
1993 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995, in favore delle imprese
delle zone montane della provincia di Belluno. Per tali ultime finalità è altresì
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995;
al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i
medesimi anni, dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1993.
Art. 9.
1. Allo scopo di garantire parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui
all'articolo 1, alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane di
produzione, localizzate o che andranno a localizzarsi nelle zone montane della provincia
di Belluno, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo per piccola e media impresa industriale si intende quella
avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di
ammortamenti e rivalutazioni monetarie, e che non si configuri appartenente ad un gruppo
imprenditoriale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna,
con proprio decreto, il limite del capitale investito, in base ai criteri fissati nella
deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione industriale
(CIPI) in data 11 giugno 1979.
3. Per l'acquisto di macchinari, sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico
può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 25 per cento
degli investimenti ammissibili, al netto dell'IVA, alle imprese fino a 100 dipendenti e
del 20 per cento alle imprese aventi da 101 a 200 dipendenti. La misura massima del
contributo concedibile a ciascuna impresa è di lire 450 milioni e gli investimenti
agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o
di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'articolo 1523 del codice civile
o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329. Il contributo di cui al presente comma
non è cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi statali o regionali e non è
concedibile per ordini di acquisto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge. Il 30 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi è
riservato alle attività artigianali di cui al comma 1.
4. Le domande di contributo, indirizzate al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono presentate per l'esame istruttorio alla provincia di Belluno, che
provvede al successivo inoltro, con le proprie motivate proposte, per le definitive
determinazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro e d'intesa con la regione Veneto, determina, con proprio decreto da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e
le modalità di concessione, nonché i tempi e le procedure per la presentazione delle
domande e per la erogazione dei contributi.
6. Per gli scopi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi
per il periodo 1991-1995, di cui lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 10.
1. A ciascuna delle università degli studi di Trieste e di Udine è concesso un
contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 4 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo
per anno, da destinare all'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi
di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche,
linguistiche, agroalimentari o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie,
nonché all'acquisto di attrezzature tecniche necessarie allo sviluppo di corsi nelle
stesse materie, con specifico riferimento all'apprendimento delle lingue dei Paesi di cui
all'articolo 1, comma 1.
2. Per la realizzazione delle finalità indicate nell'articolo 26 della legge 8 agosto
1977, n. 546, e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 102, l'Università di Udine è autorizzata a costituire un centro internazionale sul
plurilinguismo, a cui è assegnato un finanziamento, per le spese di primo impianto, da
parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di lire 3
miliardi per l'anno 1991. I relativi oneri sono posti a carico dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le università degli studi esistenti nelle regioni interessate dal programma di cui
all'articolo 1, comma 2, sono autorizzate a stipulare convenzioni con le università dei
Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, per il reciproco conferimento e riconoscimento di
titoli di studio.
4. All'Università degli studi di Venezia è concesso un contributo, per il periodo
1991-1994, di lire 2 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo per l'anno 1991 e lire
500 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per l'istituzione di borse di
studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano
frequentare corsi in materie economiche, linguistiche o ambientali e partecipare a
ricerche nelle stesse materie. All'Università degli studi di Padova è concesso un
contributo nella stessa misura e ripartizione annuale, per l'istituzione di borse di
studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano
frequentare corsi e partecipare a ricerche in materie sanitarie, agroalimentari,
ambientali ed economiche.
5. Al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico è assegnato un contributo straordinario di
lire 4 miliardi per il periodo 1991-1994, in ragione di lire 1 miliardo per ciascun anno,
al fine di sviluppare i rapporti di cooperazione culturale e didattica e di incrementare
la presenza di studenti e docenti provenienti dai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1,
nonché di stipulare convenzioni con scuole superiori di tali Paesi, per l'adozione dei
programmi di studio finalizzati al rilascio del diploma di cui alla legge 30 ottobre 1986,
n. 738. Il Collegio del Mondo unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministro della
pubblica istruzione ed al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato dei
rapporti intercorrenti con istituzioni scolastiche dei Paesi di cui all'articolo 1, comma
1.
6. Per l'anno 1991 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, da destinare alla
realizzazione di un programma di valorizzazione del parco archeologico di Aquileia e per
ogni occorrenza connessa.
Art. 11.
1. Al fine di raccordare le finalità di cui all'articolo 1 con le forme di collaborazione
avviate dallo Stato italiano nell'area danubiano-adriatica nel quadro della «Iniziativa
Pentagonale, con Austria, Cecoslovacchia, Jugoslavia ed Ungheria, è autorizzata la spesa
di lire 3 miliardi per l'anno 1991, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri, per il finanziamento della delegazione per
l'organizzazione della presidenza italiana della predetta «Iniziativa Pentagonale», per
il periodo 1° luglio 1990-30 giugno 1991, istituita per assolvere a tutti gli adempimenti
connessi alla presidenza stessa, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 5
giugno 1984, n. 208.
2. Alla delegazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
citata legge 5 giugno 1984, n. 208.
3. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato altresì alle spese necessarie per
l'elaborazione di studi e progetti finalizzati allo sviluppo della cooperazione nel quadro
dell'«Iniziativa Pentagonale».
Art. 12.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia
un contributo speciale di lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6
miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno
1993, per concorrere al finanziamento, anche attraverso società di gestione cui essa
partecipa e comunque d'intesa con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato,
delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di
Trieste-Fernetti e Gorizia-S. Andrea con la rete autostradale jugoslava.
Art. 13.
1. Per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine, previsto dalla
convenzione firmata a Trieste il 6 aprile 1982 tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia, è concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un
contributo speciale, per il periodo 1991-1993, di lire 6 miliardi, in ragione di lire 2
miliardi per ciascun anno.
Art. 14.
1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in
Italia, alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per il periodo 1991-1993, un
contributo speciale di lire 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno,
per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in
Italia. A tal fine, la regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa, della
minoranza slovena.
2. In attesa dell'approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni
italiane in Jugoslavia, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per il periodo
1991-1993, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun anno, da iscrivere in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le attività in
favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la
regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti.
3. I contributi di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
in favore di quotidiani in lingua slovena sono aumentati del 50 per cento, nei limiti
delle disponibilità finanziarie della legge stessa.
Art. 15.
1. Per le provvidenze che, ai sensi della presente legge, sono concesse dalle regioni, le
modalità e le procedure di erogazione sono stabilite con legge regionale.
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, anche sulla base dei
programmi formulati e comunicati al Ministro stesso dalle regioni interessate, presenta al
Parlamento, entro il 30 giugno 1994, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle
provvidenze previste dalla presente legge.
Art. 16.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1991-1993, pari
a lire 112 miliardi annui, si provvede:
a) quanto a lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1991 1992 e 1993, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Provvidenze per la minoranza
slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia»;
b) quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Incentivi per lo sviluppo della
cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale.
2. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.