VISTA la legge 29 luglio 1981, n. 394;
VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41;
VISTA la legge 28 febbraio 1987, n. 49;
VISTA la legge 20 ottobre 1990, n. 304,
VISTA la legge 24 aprile 1990, n. 100;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 19;
VISTA la legge 26 febbraio 1992, n. 212;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il decreto ministeriale 23 marzo 2000, n. 136;
VISTA la legge 21 marzo 2001, n. 84;
VISTO il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171;
VISTO il decreto del Dirigente generale del Servizio strumenti e studi del 31
gennaio 2001;
VISTA la deliberazione del 5 luglio 2002 del Comitato dei Ministri, previsto
dalla citata legge n. 84 del 2001 con la quale, sulla base di quanto previsto,
in particolare, dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 84, il Comitato
stesso ha emanato la Direttiva relativa all’applicazione della legge nonché ha
provveduto alla ripartizione delle disponibilità finanziarie del Fondo per la
partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei
Balcani, di cui all’art. 3, comma 1, della legge stessa;
DECRETA
Art.1
(Ripartizione fondi)
1. La quota del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 84
assegnata al Ministero delle Attività Produttive per la realizzazione delle
attività di promozione e sviluppo alle imprese ed iscritta al capitolo 7521
U.P.B. 4.2.3.13. denominato “accordi ed organismi internazionali” dello Stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari ad Euro
22.207.646,66 in conto residui 2001 e ad Euro 22.207.646,66 in conto
competenza 2002, è ripartita come di seguito indicato:
a) per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lettera a), della legge
21/03/2001, n. 84, è attribuita alla SIMEST la somma complessiva di Euro
2.691.840,00 di cui Euro 1.345.920,00 in conto residui 2001 e Euro
1.345.920,00 in conto competenza 2002;
b) per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lettera b), della legge
21/03/2001, n. 84, è attribuita alla SIMEST la somma complessiva di Euro
1.345.920,00, di cui Euro 672.960,00 in conto residui 2001 e Euro 672.960,00
in conto competenza 2002;
c) per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lettera c), della legge
21/03/2001, n. 84, è attribuita alla SIMEST la somma complessiva di Euro
11.067.073,32 di cui Euro 5.533.536,66 in conto residui 2001 e Euro
5.533.536,66 in conto competenza 2002;
d) per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lettera g), della legge
21/03/2001, n. 84, è attribuita alla FINEST la somma complessiva di Euro
5.083.980,00 di cui Euro 2.541.990,00 in conto residui 2001 e Euro
2.541.990,00 in conto competenza 2002;
e) per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lettera d), della legge
21/03/2001, n. 84, è attribuita all’ICE la somma complessiva di Euro
6.077.540,00 di cui Euro 3.038.770,00 in conto residui 2001 e Euro
3.038.770,00 in conto competenza 2002;
f) per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lettera e), della legge
21/03/2001, n. 84, è attribuita ad INFORMEST la somma complessiva di Euro
2.344.900,00 di cui Euro 1.172.450,00 in conto residui 2001 e Euro
1.172.450,00 in conto competenza 2002;
g) per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lettera e), della legge
21/03/2001, n. 84, è attribuita ad FDL servizi la somma complessiva di Euro
2.344.900,00 di cui Euro 1.172.450,00 in conto residui 2001 e Euro
1.172.450,00 in conto competenza 2002;
h) per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lettera f), della legge
21/03/2001, n. 84, è attribuita ad UNIONCAMERE la somma complessiva di Euro
5.383.680,00 di cui Euro 2.691.840,00 in conto residui 2001 e Euro
2.691.840,00 in conto competenza 2002;
i) per le finalità di cui all’art. 5, comma 3, lettera a), della legge
21/03/2001, n. 84, il fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è
incrementato di Euro 2.691.840,00 di cui Euro 1.345.920,00 in conto residui
2001 e Euro 1.345.920,00 in conto competenza 2002. L’eventuale quota delle
risorse finanziarie, incrementate ai sensi della presente lettera, che residua
dopo l’utilizzazione delle medesime è versata all’entrata del bilancio dello
Stato;
j) per le finalità di cui all’art. 5, comma 3, lettera b), della legge
21/03/2001, n. 84, è costituito un fondo interamente destinato ad attività di
microcredito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e
cooperativistiche locali, anche con finalità sociali, con uno stanziamento di
una somma complessiva di Euro 5.383.620,00 di cui Euro 2.691.810,00 in conto
residui 2001 e Euro 2.691.810,00 in conto competenza 2002. Detto fondo, che
potrà operare nei Paesi non oggetto di analoghi interventi da parte della
Cooperazione italiana allo sviluppo, ovvero in modo complementare alla stessa,
sarà affidato, con successivo Decreto ministeriale, ad un Istituto
finanziario, individuato mediante gara, operante nei Paesi beneficiari,
eventualmente anche in collegamento con altri Istituti finanziari dell’Unione
Europea. L’eventuale quota delle risorse finanziarie che residua dopo
l’utilizzazione delle medesime è versata all’entrata del bilancio dello Stato.
Art.2
(Principi operativi e meccanismo di consultazione)
1. Al fine di garantire il rispetto dei principi generali stabiliti con la
Delibera del Comitato dei Ministri del 5 luglio 2002 ed assicurare il
perseguimento degli obiettivi strategici ivi fissati, nel rispetto delle
priorità geografiche e settoriali da questa indicate, gli interventi devono
essere ispirati e quindi privilegiare criteri di concentrazione su specifiche
aree di interesse nonché la realizzazione di programmi integrati ad impatto
multisettoriale negli ambiti di attuazione della legge.
2. Per le finalità di garanzia di cui al comma 1, è costituita, presso il
Ministero delle Attività Produttive, senza alcun onere a carico del bilancio
dello Stato, un’unità di coordinamento Balcani - MAP presieduta dal
rappresentante del Ministero delle Attività Produttive presso la UTO -
Presidenza del Consiglio. I membri di tale unità saranno nominati con
successivo decreto ministeriale ed avranno il compito di esaminare, in via
preliminare, sulla base di schede sintetiche contenenti necessari elementi di
identificazione, le proposte progettuali che gli enti attuatori, di cui
all’art.1, intendono valutare ai fini del finanziamento.
Art.3
(Monitoraggio)
1. Gli enti attuatori di cui all’articolo 1
sono tenuti ad inviare alla predetta unità di coordinamento Balcani - MAP, su
base semestrale, relazioni sullo stato di attuazione degli interventi
finanziati a valere sulla legge 84 del 2001 e sui risultati conseguiti.
|
Antonio Marzano |
|
31 Ottobre 2002 |
|