LEGGE 21 marzo 2001, n.84
Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla
ricostruzione e allo
sviluppo di Paesi dell'area balcanica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e
allo sviluppo dei Balcani)
1. La presente legge disciplina le forme di partecipazione
italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area
balcanica, anche al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte
in sede comunitaria e multilaterale.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 e' istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di Ministri, di seguito denominato
"Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo
delegato, e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze,
della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche
comunitarie. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri competenti nelle materie cui
si riferiscono gli argomenti di volta in volta sottoposti all'esame del Comitato medesimo.
3. Il Comitato, con riferimento alle finalita' di cui al
comma 1:
a) definisce le linee generali e gli indirizzi strategici,
nonche' le priorita' per aree geografiche e settoriali, per la realizzazione coordinata di
interventi di cooperazione allo sviluppo e di promozione e assistenza alle imprese,
realizzati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero del commercio con l'estero,
dalle regioni e dagli enti locali;
b) provvede alla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie di cui all'articolo 3;
c) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi adottati.
4. I Ministri e gli altri enti attuatori trasmettono al
Comitato una relazione semestrale sullo stato di realizzazione dei rispettivi interventi.
5. Il presidente del Comitato invia semestralmente alle
Camere una relazione sugli indirizzi strategici nonche' sulle priorita' per aree
geografiche e settoriali. A conclusione delle attivita' previste dalla presente legge il
Comitato invia una relazione alle Camere sui risultati ottenuti, con specifica attenzione
a quanto delineato nel Patto di stabilita', adottato a Colonia il 10 giugno 1999, e a
quanto previsto nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata a Sarajevo il
30 luglio 1999. La relazione semestrale deve indicare se le risorse di cui all'articolo 3,
utilizzate ai sensi dell'articolo 5, siano connesse a flussi di delocalizzazione nei Paesi
balcanici di unita' produttive gia' insediate in Italia.
Art. 2.
(Unita' tecnico-operativa)
1. Il Comitato e' assistito da una unita' tecnico-operativa,
di seguito denominata "unita'", istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e coordinata da un rappresentante speciale per le iniziative di
ricostruzione dell'area balcanica, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'unita' e' composta da:
a) esperti, entro un contingente massimo di cinque unita',
tre dei quali scelti tra estranei alle pubbliche amministrazioni, con contratto di diritto
privato a tempo determinato, e due tra dipendenti di dette amministrazioni; questi ultimi
sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo per la durata dell'incarico; i
criteri di selezione degli esperti di cui alla presente lettera sono stabiliti con il
medesimo decreto di cui al comma 1, ovvero con altro decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri; i posti occupati da dipendenti collocati fuori ruolo non possono essere
coperti mediante nuove assunzioni;
b) tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad una
equilibrata presenza territoriale, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e uno
del Ministero del commercio con l'estero.
3. Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed
ausiliario sono assicurate dal personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
4. L'unita', nell'ambito delle attivita' di supporto, ha in
particolare il compito di:
a) formulare proposte al Comitato per la definizione delle
linee generali e degli indirizzi strategici;
b) curare il raccordo tra le pubbliche amministrazioni
interessate e, per i profili informativi, tra queste e il sistema delle imprese;
c) svolgere attivita' di monitoraggio in ordine alla
realizzazione degli indirizzi approvati dal Comitato;
d) sostenere la cooperazione decentrata, attraverso forme di
partenariato tra istituzioni locali e regionali e soggetti espressione della societa'
civile di Paesi dell'area balcanica;
e) curare l'istituzione di un tavolo di confronto sui Balcani
al quale partecipino rappresentanti del mondo delle imprese e rappresentanti del mondo
dell'associazionismo e del volontariato impegnati in quell'area.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, si provvede alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti
dell'unita', nonche' al personale di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 4.
6. Per il funzionamento dell'unita' e' autorizzata la spesa
massima di lire 1.408 milioni annue.
Art. 3.
(Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e
allo sviluppo dei Balcani)
1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' istituito, per le finalita' di cui
all'articolo 1, il Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla
ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani, di seguito denominato "Fondo", con
una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire nel 2001 e 100 miliardi di lire nel 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il rifinanziamento annuale delle dotazioni del Fondo e'
disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Attivita' di cooperazione allo sviluppo)
1. Per le finalita' della presente legge sono destinati 120
miliardi di lire per il triennio 2001-2003 per attivita' di cooperazione del Ministero
degli affari esteri a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 6
della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, puo'
essere destinata per la realizzazione delle attivita' di cooperazione allo sviluppo, a
seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). Essa e' affidata
alla gestione del Ministero degli affari esteri. Le somme non impegnate nell'esercizio di
competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
3. Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, il
Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad avvalersi, con contratto di diritto
privato a tempo determinato, di esperti in numero non superiore a cinque unita', in
aggiunta ai contingenti fissati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. A supporto delle
attivita' di carattere istruttorio, contrattuale ed operativo, il Ministero degli affari
esteri puo', altresi', avvalersi di servizi di consulenza da parte di professionisti e
societa' pubbliche e private.
I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con
decreto del Ministro degli affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Art. 5.
(Utilizzazione delle risorse attribuite al Ministero del commercio con l'estero)
1. La quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1,
destinata alla realizzazione delle attivita' di promozione e di sviluppo alle imprese, a
seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), e' affidata alla
gestione del Ministero del commercio con l'estero ed e' iscritta nello stato di previsione
dello stesso Ministero. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere
impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
2. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero e'
definita, tenendo conto degli indirizzi del Comitato, la ripartizione delle risorse
finanziarie di cui al comma 1, tra le seguenti finalita':
a) concessione, da parte del soggetto gestore degli
interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo
nazionale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
di finanziamenti agevolati senza interessi per spese relative alla partecipazione a gare
internazionali, a programmi di penetrazione commerciale, con particolare riguardo alle
piccole e medie imprese, a studi di prefattibilita' e fattibilita' connessi
all'aggiudicazione di commesse, alla realizzazione di investimenti, a programmi di
assistenza tecnica e di formazione del personale. Le modalita', i criteri e i limiti di
concessione e di restituzione dei finanziamenti di cui alla presente lettera sono
previamente stabiliti dal Comitato per la gestione degli interventi di sostegno
finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, previsto dalle convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143. Il rimborso dei costi sostenuti dal soggetto gestore e' determinato ai sensi delle
stesse convenzioni;
b) concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di
cui alla lettera a), di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore all'80 per
cento dell'ammontare del finanziamento, con le modalita' stabilite dall'articolo 11, comma
4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
c) istituzione presso la SIMEST Spa di un fondo autonomo e
distinto dal patrimonio della societa' medesima con finalita' di capitale di rischio
(venture capital), per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni
societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle societa' o imprese
partecipate.
Ciascun intervento di cui alla presente lettera non puo' essere superiore ad 1
miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non
inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro
del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi standard
internazionali, le modalita' di remunerazione da riconoscere alla SIMEST Spa a valere
sulle disponibilita' finanziarie del fondo stesso. Per le finalita' di cui alla presente
lettera, la SIMEST Spa puo' stipulare apposite convenzioni con finanziarie regionali o
interregionali;
d) attivita', da parte dell'Istituto nazionale per il
commercio estero, di promozione e di assistenza alle imprese nonche' di costituzione di
centri di monitoraggio e informazione in Italia e nei Balcani e di formazione nel
commercio estero e nei processi di internazionalizzazione di giovani laureati, personale
tecnico e manageriale di imprese italiane e dei Paesi dell'area dei Balcani, anche
attraverso l'attivazione dell'Antenna Adriatica e di eventuali altre strutture analoghe
nei propri uffici situati nelle regioni adriatiche;
e) attivita' di promozione e di assistenza alle imprese da
parte del Centro di servizi INFORMEST e di FDL Servizi srl;
f) promozione e finanziamento da parte dell'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito di una
sezione speciale dei finanziamenti previsti per progetti del sistema camerale dal proprio
fondo di perequazione, di progetti presentati da enti del sistema camerale italiano di
provata esperienza e qualificazione;
g) acquisizione, da parte della FINEST Spa, con finalita' di
capitale di rischio (venture capital), e per interventi nell'area dei Balcani, di
partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale di piccole e
medie imprese, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19. A tale scopo e' istituito un fondo
autonomo e distinto dal patrimonio della societa'. Ciascun intervento di cui alla presente
lettera non puo' essere superiore a 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni
devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni
dall'acquisizione.
Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base
dei relativi standard internazionali, le modalita' di remunerazione da riconoscere alla
FINEST Spa a valere sulle diponibilita' finanziarie del fondo stesso.
3. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere, altresi',
parzialmente destinato dal Ministro del commercio con l'estero all'istituzione di appositi
fondi di garanzia per l'erogazione di mutui agevolati a medio e lungo termine e per il
microcredito con le seguenti finalita':
a) incremento, per l'anno 2000, delle disponibilita'
finanziarie del fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione, a titolo
gratuito e in misura non superiore all'85 per cento dell'importo di finanziamento, di
garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate da
mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in
Jugoslavia del 1999. Il fondo e' progressivamente ridotto sulla base del piano di
ammortamento dei mutui e ad ogni eventuale pagamento da parte delle aziende jugoslave
debitrici.
L'eventuale quota delle risorse finanziarie, incrementate ai sensi della presente
lettera, che residua dopo l'utilizzazione delle medesime e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato;
b) costituzione di un fondo interamente destinato
all'attivita' di microcredito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme
associative e cooperativistiche locali anche con finalita' sociali, eventualmente
integrato con la partecipazione di altre istituzioni bancarie dell'Unione europea, per
interventi creditizi di importo non superiore a lire 200 milioni, gestito da un istituto
di credito individuato mediante gara dal Ministero del commercio con l'estero.
L'eventuale quota del predetto fondo, che residua dopo l'utilizzazione delle
relative disponibilita', e' versata all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Per lo svolgimento delle attivita' connesse a quanto
previsto dal comma 2, il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato ad assumere,
con contratto di diritto privato, fino a tre unita' di esperti. I criteri di selezione
degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del
commercio con l'estero.
Art. 6.
(Assicurazione alle esportazioni)
1. Le imprese italiane che partecipano a societa' o imprese
partecipate dalla SIMEST Spa o dalla FINEST Spa, mediante utilizzo delle disponibilita'
finanziarie di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e g), sono considerate
prioritariamente ammissibili, per le rispettive quote di partecipazione, alla garanzia
assicurativa dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE).
Art. 7.
(Fondo rotativo)
1. Per il finanziamento dei progetti rispondenti alle
finalita' della presente legge, proposti e gestiti dalle regioni, dalle province e dai
comuni, e' istituita, nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, un'apposita sezione per l'erogazione di contributi anche in conto
interessi. A detta sezione e' assegnato l'importo di lire 14 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1.
2. I progetti di cui al comma 1 sono individuati e
selezionati, d'intesa con i Ministeri rispettivamente competenti, secondo le modalita'
stabilite negli accordi di programma stipulati tra gli stessi Ministeri e le regioni e le
province autonome. Ai fini dell'applicazione del presente comma, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalita' per il coordinamento delle
proposte formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.
Art. 8.
(Monitoraggio ambientale)
1. E' istituito un fondo per le attivita' di monitoraggio
dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative di
cui alla presente legge. Il Ministro dell'ambiente dispone le attivita' di monitoraggio
avvalendosi del sistema ANPA-ARPA e di altri istituti pubblici di ricerca. Il piano di
monitoraggio e' curato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri, al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede
comunitaria e multilaterale.
2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni a
decorrere dall'anno 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 9.
(Norma di copertura)
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4,
comma 3, e 5, comma 4, pari a lire 3 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001 e fino al
raggiungimento delle finalita' previste dalla presente legge, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 2001
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CIAMPI |
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Amato, Presidente del Consiglio
dei Ministri |
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Dini, Ministro degli affari
esteri |
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Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica |
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Letta, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato |
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6466):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema), dal Ministro del commercio con l'estero (Fassino), dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (Amato), dal Ministro degli affari esteri (Dini)
il 19 ottobre 1999.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 26 ottobre 1999 con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, X, XI e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25
novembre 1999; il 1o dicembre 1999; il 26 gennaio 2000;
il 10 e 16 febbraio 2000.
Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede
legislativa, il 27 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, X, XI e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione, in sede legislativa, il 27
febbraio 2001 e approvato il 28 febbraio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 5030):
Assegnato alla 3a commissione (Esteri), in sede deliberante,
il 6 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a, 6a, 10a, 13a e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3a commissione il 7 marzo 2001 e approvato
l'8 marzo 2001.
N O T E:
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampiamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" e' il
seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno
parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
recante: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio" e' il seguente:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di
legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui
al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla
regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o
di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in
particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e
del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse
specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli
scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della
prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore,
con effetto, di norma, dal 1o gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le
correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che
dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno
degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le
leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione
e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni
legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il
rifina'nziamento, per non piu' di un anno, di nonne vigenti classificate tra le spese in
conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di
competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu'
degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di nonne vigenti che prevedono interventi
di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e
le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massima destinato, in ciascuno degli
anni compresi nel bilancia pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a
norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento
economico e normativa del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso
nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla
legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata a riduzioni di
spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che
esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla
lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa a riduzioni di
entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio
dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle
nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo'
essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre per ciascuna degli anni compresi nel
bilancia pluriennale, nuove a maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove
finalizzaziani nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle
riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di
cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in
conto capitale, incompatibili con le regale determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2,
lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal
Parlamento".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo" e' il seguente:
"Art. 6 (Fondo rotativo presso il Mediocredito
centrale). - 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro
degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio
con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di
sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativa costituito presso di
esso.
2. In estensione a quanto previsto dall'art. 13, secondo
comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge
25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del
commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato art. 13, primo comma, lettera
d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o
con crediti misti.
3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri
strumenti fmanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di
mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo
rispondenti alle finalita' della presente legge. Nel predetto fondo rotativa confluiscono
gli stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge
9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.
4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di
sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a piu'
basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in
paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della
cooperazione tra Paesi in via di sviluppo".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il
seguente:
"Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di sostegno
finanziario). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la gestione degli interventi di
sostegno finanziario all'intemazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24
maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, a legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla
legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene
attribuita alla SIMEST S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi
di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla FINEST S.p.a. Con apposita
convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra SIMEST S.p.a. e FINEST
S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la
SIMEST S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al
fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque,
essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi
interventi.".
- Il testo dell'art. 11, comma 4, della legge 28 febbraio
1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancia annuale e pluriennale dello Stato
- legge finanziaria 1986) e' il seguente:
"4. Le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio
1981, n. 394, possono essere utilizzate nel limite di 37,5 miliardi ed in conformita' a
criteri, modalita' e limiti stabiliti dal Comitato previsto dall'art. 2 del citato
decreto-legge, per la concessione, ai soggetti beneficiari dei flnanziamenti non in grado
di fornire integralmente idonee o garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non
superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento".
- Il titolo della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' il
seguente: "Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle
aree limitrofe".
- Il titolo del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il seguente:
"Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.".
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 6 della citata legge 26 febbraio
1987, n. 49, si veda in nota all'art. 4.