Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente
l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica,
nonchè le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso
comitato;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro,
l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di
commercio estero ed in particolare l'art. 24, par. 1, che costituisce presso il CIPE una
commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica
commerciale e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano
sottoposte all'esame di questo comitato;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, con il quale è
stato previsto che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE sono
definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica su
proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministero del commercio con l'estero;
Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle
sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo
5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni
contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lett. a), b) e c);
Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE,
di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il
coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale, alle specifiche
disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998;
Vista la successiva delibera CIPE n. 79 del 5 agosto 1998 che ha istituito e
regolamentato, in seno al CIPE, le commissioni già previste dalla predetta delibera del 9
luglio 1998;
Tenuto conto della comunicazione 97/c 281/03 della commissione delle Comunità europee
agli Stati membri, a norma dell'art. 93, paragrafo 1 del trattato CE, sull'applicazione
degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve
termine;
Tenuto conto della direttiva 98/29/CE del Consiglio dell'Unione europea del 7 maggio 1998
relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei
crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine;
Vista la delibera concernente le operazioni e le categorie dei rischi assicurabili dalla
SACE, adottata dalla V Commissione permanente il 2 giugno 1999;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero;
Delibera:
Art. 1.
Rischi assicurabili
1.1 L'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) è autorizzato ad assumere in assicurazione e in riassicurazione,
ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, i seguenti
rischi:
1.1.1 rischio di produzione (rischio di mancato recupero dei costi di produzione); il
rischio di produzione si realizza quando l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali
dell'assicurato, o la produzione dei prodotti ordinati, è interrotta, di norma, per un
periodo di sei mesi consecutivi, purchè tale interruzione sia causata direttamente ed
esclusivamente dal verificarsi di uno o più degli eventi generatori di sinistro (EGS)
coperti elencati all'art. 2;
1.1.2 rischio del credito; il rischio del credito si realizza quando l'assicurato non può
ottenere il pagamento, parziale o totale, degli importi o dei corrispettivi dovutigli
entro tre mesi dopo la scadenza, a condizione che il mancato pagamento sia causato
direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di uno o più degli eventi generatori di
sinistro (EGS) coperti elencati all'art. 2;
1.1.3 rischio di mancata o ritardata restituzione parziale o totale delle cauzioni,
depositi o anticipazioni indicati al punto 3.1.8 dell'art. 3, in dipendenza degli EGS
previsti per il rischio del credito;
1.1.4 rischio di escussione, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali degli
operatori nazionali, delle fidejussioni indicate al punto 3.1.7 dell'art. 3;
1.1.5 rischio di distruzione o danneggiamento di beni connessi all'operazione assicurata,
in dipendenza dell'EGS previsto alla lettera i) dell'art. 2;
1.1.6 rischio di requisizione, di confisca o di altro comportamento e/o atto autoritativo
ed arbitrario da parte di uno Stato estero che impedisca la riesportazione o la libera
disponibilità di beni connessi all'operazione assicurata;
1.1.7 rischio degli investimenti all'estero dell'operatore o dell'impresa nazionale (anche
costituita senza fini di lucro) che costituisca un'impresa all'estero oppure controlli o
partecipi anche indirettamente mediante società costituite all'estero controllate
dall'impresa nazionale medesima - a società e imprese all'estero; il rischio si articola
in:
(i) rischio di perdite del capitale investito all'estero a causa di perdite patrimoniali
da parte dell'impresa costituita, controllata o partecipata all'estero o di definitiva
impossibilità della prosecuzione della sua attività in dipendenza degli EGS di cui alle
lettere d) ed i) dell'art. 2;
(ii) rischio di perdite da parte dell'operatore o dell'impresa nazionale riguardo a somme
a qualsiasi titolo ad essa spettanti - incluso, pertanto, anche il reddito - in relazione
all'investimento all'estero (anche per finanziamenti effettuati o garantiti in favore
dell'impresa costituita all'estero oppure rinvenienti dalla cessione dell'investimento),
in dipendenza del verificarsi degli EGS previsti alle lettere d), e), f), g) ed i)
dell'art. 2;
1.1.8 rischio di variazione del corso dei cambi per contratti stipulati in valute estere e
per offerte formulate dagli operatori nazionali al fine di partecipare ad aste o appalti
indetti da committenti esteri;
1.1.9 rischio di variazione dei prezzi internazionali delle merci ottenute a seguito di
operazioni di countertrade, limitatamente alle merci che siano quotate nelle borse merci;
1.1.10 rischio di mancato rimborso di finanziamenti concessi da banche ad operatori
nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi, esecuzioni di
lavori, studi e progettazioni, nonchè a fronte di acquisti di materie prime o
semilavorati necessari all'approntamento di beni destinati all'esportazione.
Art. 2.
Eventi generatori di sinistro (EGS)
2.1 Gli eventi generatori di sinistro (EGS) che
concorrono alla delimitazione causale dei rischi di cui all'art. 1 sono:
a) insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato e, se del caso, del suo garante;
b) inadempimento del debitore e, se del caso, del garante intendendosi con tale locuzione
non solo il mancato adempimento dell'obbligazione del debitore/garante di pagare il
creditore, ma anche il mancato adempimento di tutte le restanti obbligazioni connesse allo
svolgimento dell'operazione assicurata, siano esse pecuniarie o meno, compreso il caso di
mancato rispetto di impegni contrattuali di enti pubblici o privati che costituiscano
garanzie collaterali di finanziamenti strutturati;
c) risoluzione o rifiuto arbitrari intendendosi con tale locuzione la decisione
dell'acquirente in un'operazione sia di credito fornitore, sia di credito acquirente, di
sospendere o revocare il contratto commerciale o di rifiutare l'accettazione delle merci
e/o dei servizi, senza averne la facoltà giuridica nell'ambito dell'ordinamento normativo
vigente al momento della stipula del contratto stesso;
d) decisione di un Paese estero intendendosi con tale locuzione ogni atto, comportamento o
decisione del governo di un Paese diverso dal Paese dell'assicuratore, compresi atti
comportamenti o decisioni di enti pubblici equiparati ad interventi del governo, che:
(i) ostacolino l'esecuzione della convenzione di credito acquirente o del contratto
commerciale oppure
(ii) conducano alla nazionalizzazione, espropriazione, senza adeguato indennizzo,
confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, all'assunzione di altri
comportamenti o provvedimenti lesivi posti in essere dalla stessa autorità a danno
dell'impresa italiana o dell'impresa costituita, posseduta o partecipata all'estero oppure
(iii) incidano sugli investimenti all'estero modificando in modo unilaterale accordi
generali o particolari di protezione o realizzazione di detti investimenti oppure
(iv) modifichino gli impegni contrattuali sottoscritti da autorità governative nel
contesto di finanziamenti strutturati oppure
(v) determinino cambiamenti del quadro normativo/regolamentare nell'ambito del quale era
stato specificamente progettato il finanziamento strutturato;
e) moratoria generale disposta dal governo del Paese del debitore; da quello di un
eventuale Paese terzo per il cui tramite dovesse essere effettuato il pagamento a norma
della convenzione di credito acquirente o del contratto commerciale oppure dal governo del
Paese nel quale è stato effettuato l'investimento all'estero o è stata costituita la
società o impresa all'estero;
f) mancato trasferimento valutario causato da eventi politici o problemi economici
sopraggiunti fuori dall'Italia, oppure da disposizioni legislative o amministrative
adottate all'estero che impediscano o ritardino il trasferimento delle somme versate a
titolo della convenzione di credito acquirente, del contratto commerciale o ad altro
titolo discendente dall'esecuzione dell'operazione assicurata;
g) disposizioni legali adottate nel Paese del debitore o nel Paese nel quale è stato
effettuato l'investimento all'estero che conferiscano efficacia liberatoria ai versamenti
effettuati dai debitori del Paese stesso anche se tali versamenti, convertiti nella valuta
del contratto commerciale, della convenzione di credito acquirente o delle obbligazioni
derivanti dall'investimento all'estero, non raggiungono più, a causa delle fluttuazioni
dei tassi di cambio, l'importo del debito al momento del trasferimento;
h) nel caso di credito fornitore, o di contratto commerciale sottostante un credito
acquirente, decisioni dell'Italia o di organismi internazionali (Unione europea,
Organizzazione delle nazioni unite etc.), concernenti gli scambi commerciali tra uno Stato
membro e Paesi terzi - ad esempio, un divieto di esportazione - sempre che il Governo
italiano non si faccia carico dei relativi effetti;
i) circostanze di forza maggiore che si verifichino fuori dall'Italia, quali guerra,
guerra civile, rivoluzione, sommossa, tumulti civili, terrorismo, sabotaggio, ciclone,
inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, maremoto o incidente nucleare, purchè i
relativi effetti non siano altrimenti assicurati.
Art. 3.
Operazioni assicurabili
3.1 Le operazioni assicurabili sono le seguenti:
3.1.1 esportazioni di merci e prestazioni di servizi, esecuzioni di studi e progettazioni,
relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.8 e 1.1.9
dell'art. 1;
3.1.2 esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti,
relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 e 1.1.8 e
1.1.9 dell'art. 1;
3.1.3 crediti, a breve e a mediolungo termine, concessi da istituti bancari italiani od
esteri a Stati e banche centrali esteri, a banche, ad enti o imprese pubblici o privati di
Paesi esteri - compresi enti e imprese costituiti per la realizzazione all'estero di uno
specifico progetto alimentato da finanziamenti strutturati che basano il rimborso anche su
garanzie collaterali, come la cessione in garanzia di crediti derivanti da contratti di
vendita di prodotti o servizi - destinati al finanziamento di esportazioni italiane o
attività ad esse collegate, prestazione di servizi, esecuzioni di lavori, studi e
progettazioni all'estero da parte di imprese nazionali relativamente ai rischi di cui ai
punti 1.1.2 e 1.1.8 dell'art. 1;
3.1.4 conferme o impegni similari caratterizzati da autonomia e irrevocabilità da parte
di istituti bancari italiani od esteri di aperture di credito legate ad esportazioni
italiane o attività ad esse collegate, prestazioni di servizi, esecuzione di lavori,
studi e progettazioni all'estero da parte di imprese nazionali relativamente ai rischi di
cui ai punti 1.1.2 e 1.1.8 dell'art. 1;
3.1.5 crediti finanziari concessi da istituti bancari italiani ed esteri a Stati e banche
centrali esteri o a mandatari di questi ultimi destinati al rifinanziamento dei debiti di
detti Stati nei confronti di soggetti italiani, relativamente ai rischi di cui ai punti
1.1.2 e 1.1.8 dell'articolo 1;
3.1.6 finanziamenti accordati da istituti bancari italiani ed esteri ad operatori
nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi, esecuzioni di
lavori, studi e progettazioni nonchè a fronte di acquisti di materie prime o semilavorati
necessari all'approntamento di beni destinati all'esportazione, a condizione che le
operazioni di esportazione risultino coperte da garanzie ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.10 dell'art. 1;
3.1.7 prestazioni di fidejussioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare onde
(i) poter concorrere ad aste o appalti indetti da committenti esteri ovvero
(ii) a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero
(iii) al fine di garantire la buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione
di servizi, di esecuzione di lavori o di altre prestazioni connesse al contratto stesso
ovvero
(iv) in sostituzione di trattenute a garanzia ovvero
(v) per l'effettuazione di investimenti all'estero a garanzia dell'adempimento di
obbligazioni dell'impresa nazionale, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.4
dell'art. 1;
3.1.8 cauzioni, depositi o anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a
prestare o costituire all'estero onde
(i) poter concorrere ad aste o appalti indetti da committenti esteri ovvero
(ii) a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero
(iii) al fine di garantire la buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione
di servizi o di esecuzione di lavori o di prestazioni connesse al contratto medesimo
ovvero
(iv) in sostituzione di trattenute a garanzia ovvero
(v) per l'effettuazione di investimenti all'estero a garanzia dell'adempimento di
obbligazioni dell'impresa nazionale, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.3 e 1.1.8
dell'art. 1;
3.1.9 investimenti all'estero costituiti da apporti di capitali, di beni strumentali, di
tecnologie, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di
assistenza, gestione e commercializzazione ovvero effettuati mediante la concessione di
finanziamenti con carattere di partecipazione o di garanzie a sostegno dei finanziamenti
medesimi, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.7 dell'art. 1; tali investimenti -
siano essi diretti alla costituzione di una nuova impresa, all'acquisto o allo sviluppo
dell'attività di una impresa esistente privata o in corso di privatizzazione - debbono
essere caratterizzati dalla fondata previsione di effetti positivi non solo per il Paese
che ospita l'investimento, ma anche per l'economia italiana;
3.1.10 locazioni anche finanziarie, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.8 e 1.1.9 dell'art. 1;
3.1.11 depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e
mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.5 e 1.1.6 dell'art. 1;
3.1.12 crediti derivanti da prestiti obbligazionari collegati anche ad operazioni di
cartolarizzazione di crediti acquirente, relativamente al rischio di cui al punto 1.1.2
dell'art. 1.
3.2 Nel caso di cui al punto 3.1.12 del precedente comma e nel caso in cui i crediti
previsti ai punti 3.1.3 e 3.1.5 del precedente comma vengano concessi sotto forma di
collocamento di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa
esteri beneficiari del credito, l'assicurazione - contratta, nel primo caso, dagli
Istituti finanziari che curino la cartolarizzazione e, nel secondo caso, dagli istituti
bancari - garantisce i portatori dei titoli o il veicolo fiduciario che li rappresenta
relativamente al rischio di cui al punto 1.1.2 dell'art. 1.
3.3 Nel caso di lavori all'estero, la garanzia assicurativa può essere concessa
all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato
da imprese aventi personalità giuridica di diritto estero, a condizione che in queste
ultime imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o
indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà
commisurata all'entità della partecipazione dell'impresa italiana all'impresa avente
personalità giuridica non italiana, salvo che si accerti una maggiore effettiva
partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle
progettazioni, anche mediante trasferimento di conoscenza.
3.4 Nel caso di partecipazione di imprese italiane a programmi di collaborazione
internazionale che prevedano la commercializzazione del prodotto finale o di parti dello
stesso ad opera di imprese o enti aventi personalità giuridica di diritto estero, la
copertura assicurativa può essere concessa all'impresa o ente estero. In tal caso, la
copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione dell'impresa
italiana al programma di collaborazione internazionale, salvo che si accerti una maggiore
effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione del prodotto finale, degli
studi e delle progettazioni, anche mediante trasferimento di conoscenza.
Art. 4.
Rischio commerciale e rischio politico
4.1 Il rischio commerciale per i debitori privati comprende l'area dei possibili sinistri
causati dagli EGS indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 2.
4.2 Il rischio politico comprende l'area dei possibili sinistri causati:
a) per i debitori privati, dagli EGS indicati alle lettere da d) ad i) dell'art. 2;
b) per i debitori pubblici, dagli EGS indicati alle lettere da b) ad i) dell'art. 2.
Art. 5.
Garanzie
5.1 L'Istituto, in relazione ai rischi elencati all'articolo 1 e alle operazioni elencate
all'art. 3, è autorizzato, nei casi in cui sia tecnicamente possibile, a rilasciare, in
luogo di coperture assicurative, garanzie fidejussorie.
Art. 6.
Crediti ceduti pro soluto
6.1 L'Istituto, nel caso che i crediti assicurati, siano essi del tipo
"fornitore" o "acquirente", siano ceduti pro soluto, anche in parte,
ad una banca nazionale od estera, è autorizzato, previo accertamento della sussistenza di
condizioni di tutela della gestione assicurativa, a proseguire il rapporto assicurativo
con la banca cessionaria.
Roma, 9 giugno 1999
Il Presidente delegato: AMATO