DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1999, n.170
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in
materia di commercio con l'estero.
in vigore dal: 3 - 6-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo11, comma 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
31 marzo 1999;
Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della
citata legge n. 59 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio
1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio
estero, di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri,
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente:
"1-bis. In particolare l'Istituto puo' stipulare accordi o convenzioni con le
finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e
medie imprese e agli operatori.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione
legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17
marzo 1997 - supplemento ordinario n. 56/L. Il testo dell'art. 11, comma 3, cosi' recita:
"3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere
emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore".
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 reca:
"Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si riporta il testo vigente
dell'art. 3 come modificato dal presente decreto:
"Art. 3 (Organizzazione) - 1. L'Istituto puo' stipulare accordi o convenzioni con
soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente
all'assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed all'espletamento
delle prime fasi istruttorie.
1-bis. In particolare l'Istituto puo' stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie
delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e
agli operatori".
Art. 2.
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
sono sostituiti dai seguenti:
" 4. Il presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nominato
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il
vice presidente dell'Istituto e' un
rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nominato con decreto del Ministro
del commercio con l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono essere effettuate
anche in deroga all'articolo 7, lettere b) e c), della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e
successive modificazioni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca
e presiede il consiglio di amministrazione,
vigila sull'esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attivita' di
interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente e da
sette membri, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con
l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il
commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice
presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su designazione rispettivamente dei Ministri competenti e del
presidente dell'ICE.
Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti di ciascun membro
effettivo.".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, come modificato dal presente decreto:
"Art. 4 - 1. L'ordinamento dell'Istituto e' disciplinato dallo statuto che ne
determina i principi generali di organizzazione e di funzionamento.
2. Lo statuto e' emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per il commercio estero.
3. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori;
e) il comitato consultivo;
f) il direttore generale.
4. Il Presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il vice presidente dell'Istituto e' un
rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nominato con decreto del Ministro
del commercio con l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono essere effettuate
anche in deroga all'art. 7, lettere b) e c), della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e
successive modificazioni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca
e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue delibere e
svolge le specifiche funzioni ed attivita' di interesse generale dell'Istituto ad esso
delegate dal consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente e da
sette membri, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, uno dalMinistro degli affari esteri, uno dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con
l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il
commercio estero. l componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice
presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su designazione rispettivamente dei
Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la stessa procedura sono nominati i
membri supplenti di ciascun membro effettivo.
6. Il consiglio di amministrazione:
a) emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'Istituto;
b) determina, in particolare, le condizioni generali di ammissibilita' alla garanzia e
alla copertura assicurativa;
c) procede alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese, sulla base delle
direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi degli impegni
assicurativi assumibili per ciascun Paese;
d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie nonche' di assicurazione e
riassicurazione, e le condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi;
e) approva i bilanci dell'Istituto;
f) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Istituto,
conformandosi, quanto alle norme sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in
materia di impresa;
g) formula proposte di modifica della delibera di cui all'art. 2, comma 3, e dello
statuto;
h) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti;
i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero
degli indennizzi erogati;
l) delibera sugli altri argomenti che il presente decreto e lo statuto attribuiscono alla
sua competenza.
7. Le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i) sono soggette all'approvazione
del Ministero vigilante. Il Ministero vigilante approva le delibere di cui al comma 6,
lettere e), f), h) ed i) o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro dieci
giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si
intendono approvate.
8. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente del consiglio di amministrazione e da
tre membri scelti dal consiglio stesso. Nel rispetto degli indirizzi, direttive e
determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo:
a) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine alle singole richieste di
concessione della promessa di garanzia o di assunzione della garanzia e di liquidazione
degli indennizzi;
b) svolge ogni altra attivita' e funzione ad esso attribuita dal consiglio di
amministrazione.
9. Il comitato esecutivo puo' delegare le competenze proprie al direttore generale ed a
dirigenti dell'Istituto.
10. Il comitato consultivo e' composto da undici membri di comprovata esperienza nelle
materie attinenti alle attivita' dell'Istituto,
rappresentanti degli operatori economici dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del credito e delle altre categorie interessate. I componenti del comitato consultivo sono
nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri
degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, commercio ed artigianato. Il comitato consultivo esprime pareri sugli
argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione e puo' formulare proposte.
11. Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti iscritti
all'albo dei revisori contabili, svolge i compiti previsti dal codice civile per i
sindaci. Il presidente ed i membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del
Ministro per il tesoro. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro effettivo ed uno supplente
sono designati dal Ministero del commercio con l'estero.
12. Il direttore generale dell'Istituto, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con
l'estero, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo,
vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato stesso e sulla gestione
complessiva dell'Istituto. Il direttore generale e' preposto ai servizi ed agli uffici
dell'Istituto e cura la gestione del personale. Svolge, inoltre, le funzioni a lui
attribuite dallo statuto e quelle delegate dal comitato esecutivo".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante "Norme
per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici":
"Art. 7. - Fatte salve le incompatibilita' sancite da leggi speciali, le nomine alle
cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono incompatibili con le
funzioni di:
a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;
b) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio,
del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali;
c) dipendente dello Stato che comunque assolve mansioni inerenti all'esercizio della
vigilanza sugli enti ed istituti;
d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri
su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;
e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali,
della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione ufficiale;
f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo".
Art. 3.
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' determinato in via provvisoria, sulla base del patrimonio netto della sezione
speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale
dell'Istituto. Entro la data fissata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica nel predetto decreto il consiglio di amministrazione propone allo
stesso Ministro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, attestando che i
valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di
cui all'articolo 2, comma 2, dellalegge 29 dicembre 1990, n. 408. Sulla base della
predetta proposta, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
modifica, con proprio decreto, la consistenza del fondo di dotazione iniziale determinato
in via provvisoria. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono
disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
1-bis. Dalla data di soppressione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione, e' soppresso il fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 1983, n.
730, e successive modificazioni, con contestuale estinzione dei rapporti di credito e
debito tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la
Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione. Le disponibilita'
finanziarie giacenti alla data di soppressione del fondo rotativo nel conto 23634 presso
la Tesoreria centrale dello Stato sono imputate al fondo di dotazione iniziale
dell'Istituto.
2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso
sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'articolo 8, comma 1.".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, come modificato dal presente decreto:
"Art. 6. - 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' determinato in via provvisoria, sulla base del patrimonio
netto della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il fondo di
dotazione iniziale dell'Istituto. Entro la data fissata dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica nel predetto decreto il consiglio di
amministrazione propone allo stesso Ministro una rettifica dei valori dell'attivo e del
passivo, attestando che i valori
proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui
all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Sulla base della predetta
proposta il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica modifica,
con proprio decreto, la consistenza del fondo di dotazione iniziale determinato in via
provvisoria. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono disposte con
legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
1-bis. Dalla data di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione e' soppresso il fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 1983, n.
730, e successive modificazioni, con contestuale estinzione dei rapporti di credito e
debito
tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la sezione
speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione. Le disponibilita' finanziarie
giacenti alla data di soppressione del fondo rotativo nel conto 23634 presso la
Tesoreria centrale dello Stato sono imputate al fondo di dotazione iniziale dell'Istituto.
2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso
sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'art. 8, comma 1.
3. Per le proprie necessita' operative, l'Istituto puo' essere autorizzato a contrarre
mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o
estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con proprio decreto di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero, da destinare alle necessita' operative d'Istituto. Il netto ricavo
e' versato in apposito conto di tesoreria intestato all'Istituto. Le rate di ammortamento
per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate all'Istituto dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a carico della
relativa assegnazione.
4. Le liquidita' dell'Istituto sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in uno
o piu' conti correnti infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento
dell'attivita' corrente che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere tenuti presso
banche".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, recante
"Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di
smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento
tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle
agevolazioni tributarie":
"2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non
possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo
alla loro consistenza, alla loro capacita' produttiva, alla effettiva possibilita' di
economica utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e alle quotazioni di
borsa".
- La legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1984)", e' pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 1983, n. 354.
Art. 4.
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' sostituito
dal seguente:
" 1. Dalla data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel rapporto assicurato o
garantito nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato l'indennizzo od onorata
la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, l'Istituto
e' altresi' costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante
quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai
crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo
dell'Istituto di
fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni
opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di
loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri
indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate.".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del gia' citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 7. - 1. Dalla data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel rapporto
assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato l'indennizzo
od onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito
l'Istituto e' altresi'
costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni
altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i
quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di
fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni
opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le sommerecuperate, per le quote di
loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri
indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate.
2. A decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi bilaterali intergovernativi di
ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica diviene cessionario dei crediti
indennizzati dall'Istituto inseriti negli accordi medesimi. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' altresi' surrogato nei diritti dei creditori
verso il debitore, in conseguenza dell'attivazione della garanzia statale di cui all'art.
6, comma 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica puo' delegare all'Istituto la gestione del recupero dei crediti
di cui al presente comma, inclusi quelli derivanti dalla precedente gestione della
sezione.
2-bis. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al precedente comma 2, detratta la
quota spettante agli operatori economici indennizzati, affluiscono ad apposito conto
corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro. Per le
esigenze dell'Istituto SACE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica puo' autorizzare il prelevamento da tale conto delle somme necessarie ai fini
dell'ulteriore accreditamento al conto corrente intestato all'Istituto SACE, anch'esso
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3. L'Istituto e' autorizzato, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, a concludere transazioni o
cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dall'Istituto, anche a
valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da
garanzia l'Istituto provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori
economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla
quota suddetta.
4. I ricavi delle operazioni di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli operatori
economici indennizzati dall'Istituto, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato".
Art. 5.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e' inserito il seguente:
"2-bis. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al precedente comma 2,
detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati, affluiscono ad apposito
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro. Per le
esigenze dell'Istituto SACE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica puo' autorizzare il prelevamento da tale conto delle somme necessarie ai fini
dell'ulteriore accreditamento al conto corrente intestato all'Istituto SACE,
anch'esso acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.".
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, come modificato
dal presente decreto, si veda in nota all'art. 4.
Art. 6.
1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e'
sostituito dal seguente:
" 3. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1 gennaio 1999, l'Istituto,
a fronte dei nuovi impegni assicurativi e fidejussori costituisce un fondo di riserva,
mediante un accantonamento prudenziale da depositare presso un apposito conto intestato a
suo nome presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti dai premi
assicurativi, dagli importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al
comma 2, che verranno commisurati al piano previsionale degli impegni di cui al comma 1 e
dai proventi delle transazioni di cui all'articolo 7. Su proposta dei Ministri del
commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
CIPE puo' integrare il fondo di riserva con le disponibilita' di cui all'articolo 6, comma
1. L'accantonamento e' commisurato all'ammontare e alla vita media dell'impegno
assicurativo che di volta in volta viene assunto, nonche' al coefficiente di rischio
preventivamente attribuito a ciascun Paese o categoria di Paesi dal consiglio di
amministrazione. Gli accantonamenti al fondo di riserva sono assimilati, a tutti gli
effetti, a quelli previsti all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In caso di sinistro, i
relativi indennizzi saranno erogati facendo ricorso, in via prioritaria, agli
accantonamenti effettuati.".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, come modificato dal presente decreto:
"Art. 8. - 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero, delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo
conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della
rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato. La legge di
approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili
in garanzia ai sensi
dell'art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro
mesi.
2. Gli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti dai proventi
netti derivanti dall'attivita' assicurativa dell'Istituto e per incrementare il fondo di
riserva di cui al comma 3, sono determinati dalla legge finanziaria ed iscritti nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1 gennaio 1999, l'Istituto, a
fronte dei nuovi impegni assicurativi e fidejussori costituisce un fondo di riserva,
mediante un accantonamento prudenziale da depositare presso un apposito conto intestato a
suo nome presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti dai premi
assicurativi, dagli importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al
comma 2, che verranno commisurati al piano previsionale degli impegni di cui al comma 1 e
dai proventi delle transazioni di cui all'art. 7. Su proposta dei Ministri del commercio
con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il CIPE puo'
integrare il fondo di riserva con le disponibilita' di cui all'art. 6, comma 1.
L'accantonamento e' commisurato all'ammontare e alla vita media dell'impegno assicurativo
che di volta in volta viene assunto, nonche' al coefficiente di rischio preventivamente
attribuito a ciascun Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministrazione. Gli
accantonamenti al fondo di riserva sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli previsti
all'art. 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni. In caso di sinistro, i relativi indennizzi saranno
erogati facendo ricorso, in via prioritaria, agli accantonamenti effettuati.
4. Il consiglio di amministrazione disciplina con propria delibera, da sottoporre
all'approvazione del Ministro vigilante, il funzionamento del fondo di riserva di cui al
comma 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
proprio decreto, disciplina i relativi rapporti finanziari tra il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e l'Istituto".
- Si riporta il testo dell'art. 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi":
"Art. 103. - 1. Nella determinazione del reddito delle societa' e degli enti che
esercitano attivita' assicurative sono deducibili, oltre quelli previsti nel capo VI del
titolo I, gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche
obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge".
Art. 7.
1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e'
sostituito dal seguente:
" 2. La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituita
con legge 24 maggio 1977, n. 227, e' soppressa a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. Gli organi dell'Istituto
svolgono tutte le attivita' e gli adempimenti connessi alla soppressione della
Sezione.".
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 13. - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo si provvede alla nomina dei componenti degli organi; gli organi preesistenti
sono prorogati sino alla data della predetta nomina. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla emanazione dello statuto.
2. La sezione speciale per l'assicurazione del
credito all'esportazione, istituita con la legge 24 maggio 1977, n. 227, e' soppressa a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del
presente decreto. Gli organi dell'Istituto svolgono tutte le attivita' e gli adempimenti
connessi alla soppressione della sezione.
3. L'Istituto subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla sezione. Gli atti
relativi sono esenti da imposte e tasse.
4. Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n.
635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, restano regolate dalle leggi
medesime.
5. Sino all'entrata in vigore della delibera del CIPE prevista dall'art. 2, comma 3, le
operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono quelle previste dagli articoli dal
14 al 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 17
della legge 24 maggio 1977, n. 227".
- La legge 24 maggio 1977, n. 227, recante:
"Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle
esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla
cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143.
Art. 8.
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo il comma 6 e'
aggiunto il seguente:
"6-bis. Al fine di meglio radicare l'attivita' della SACE nell'ambito territoriale
previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potra'
avvalersi - tramite accordo o convenzione - della FINEST come sportello di sviluppo locale
e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le
imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle
agevolazioni previste in materia, cosi' come indicato dal comma 3 dell'articolo 24 del
presente decreto.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 21. - 1. All'art. 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 1 e'
sostituito dal seguente: ''Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e societa'
estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui
all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente
organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione
Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o societa' aventi stabile organizzazione in uno
Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, e'
costituita la societa' finanziaria Finest''.
2. All'art. 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' aggiunto il seguente
periodo:
''L'operativita' della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma
1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita
convenzione tra le due societa'; tale convenzione deve valorizzare il ruolo della Finest
quale interlocutore privilegiato per gli interventi di cui al comma 1''.
3. All'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
''Di norma le partecipazioni della societa' finanziaria non possono superare il 25 per
cento del capitale dell'impresa o societa' estera; e i finanziamenti della societa'
finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento
dell'impresa o societa' o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione.
Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione,
a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma
la durata di otto anni''. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano
le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), sub hter) e lettere d) , e) ed
f), e commi 2 e 3, del presente decreto legislativo.
4. All'art. 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: ''in misura
proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione
Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10'' sono sostituite dal
seguente periodo: ''La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo
avra' luogo tenendo conto dell'operativita' su tutto il territorio di cui al comma 1
avendo presente come criterio di priorita' l'ammontare dei contributi speciali assegnati
dallo Stato alle regioni''. Al medesimo comma e' inoltre aggiunto il seguente periodo:
''La societa' finanziaria puo', inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi
carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle
singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi
congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre
organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale''.
5. All'art. 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: ''30 per cento''
sono sostituite dalle parole: ''40 per cento'' e dopo le parole:
''Sono estese alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria le disposizioni
dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100'' sono aggiunte le seguenti parole:
"Il coordinamento tra la Finest e la Simest sara' effettuato, in base all'art. 2458
del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo''.
6. All'art. 2, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole: ''non
compresa nel territorio indicato al comma 1''. Sempre al medesimo comma 8 viene aggiunto
il seguente periodo: ''Potra' altresi' essere istituita una speciale sezione autonoma per
la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le
province autonome di Trento e di Bolzano.''.
6-bis. Al fine di meglio radicare l'attivita' della SACE nell'ambito territoriale previsto
dall'art. 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potra' avvalersi -
tramite accordo o convenzione - della Finest come sportello di sviluppo locale e di
assistenza
tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli
operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in
materia, cosi' come indicato dal comma 3 dell'art. 24 del presente decreto".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante:
"Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale
della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree
limitrofe":
"Art. 2. - 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e societa' estere ed
altre forme di collaborazione commerciale ed industriale nei Paesi di cui all'art. 1,
comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione
nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto
Adige ovvero da imprese o societa' aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione
europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, e' costituita la
societa' finanziaria Finest".
Dato a Roma, addi' 27 maggio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro del commercio con l'estero
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Dini, Ministro degli affari esteri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto