VISTA la
legge 29
ottobre 1954, n.1083, concernente la concessione di contributi per lo sviluppo delle
esportazioni italiane;
VISTO lart. 12 della
legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la trasparenza
dellazione amministrativa;
VISTO il
Decreto del Ministro del commercio con lestero 15
marzo 1999, n.104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
21 aprile 1999, n. 92, che stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi
ai sensi della legge 29 otto bre 1954, n.1083 e dellarticolo 22, comma 1, del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.143, di seguito
denominato regolamento;
CONSIDERATO che, ai sensi
dellarticolo 6 del citato regolamento occorre definire per lanno 2003
il modello per la domanda di ammissione al contributo e lo schema per la relazione
sullesecuzione del programma di attività promozionale;
RITENUTO di dover impartire le
istruzioni per la corretta presentazione dei progetti;
DECRETA:
Art. 1
Finalità dei contributi
Secondo quanto previsto dallart. 22
comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di
commercio con lestero), i contributi concessi dal Ministero delle attività
Produttive sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività
promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in
particolare, linternazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
Art. 2
Soggetti ammissibili
Possono richiedere il contributo ai sensi
della L. 1083/54 gli istituti, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, nonché le
camere italo-estere in Italia, iscritte allalbo di cui alla L.580/93, articolo 22,
comma 1. Deve intendersi senza scopo di lucro lorganizzazione che non prevede la
distribuzione di utili ai soci, neppure in caso di scioglimento.
Sono ammissibili al contributo le domande
avanzate da imprese che agiscono su mandato di soggetti ammissibili, a condizione che
questi ultimi dimostrino limpossibilità di provvedere direttamente, che partecipino
alla proprietà dellimpresa e che sia provato il rapporto di mandato. In tal caso la
spesa promozionale da presentare a contributo deve essere limitata al solo costo dei
servizi resi.
Art. 3
Modalità di inoltro dellistanza di ammissione al contributo
La domanda di contributo in bollo, redatta
secondo lo schema allegato (Allegato A) deve essere
inviata al Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per la
Promozione degli Scambi e lInternazionalizzazione delle Imprese DIV. III
viale Boston, 25 00144 Roma, via posta raccomandata o corriere, entro e non
oltre la data del 30 settembre 2002.
Le istanze inviate successivamente a tale
data non saranno prese in considerazione. Nel caso di inoltro per via postale fa fede la
data del timbro postale, mentre per via corriere fa fede la data di consegna allo stesso
o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta.
Le domande devono essere firmate dal legale
rappresentante, il quale, con la propria firma, attesta di essere a conoscenza delle
conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci. Nelle domande deve essere
specificato il nominativo delleventuale referente, incaricato di intrattenere
rapporti con il Ministero.
Art.4
Presentazione del programma promozionale
Alla domanda è allegato il programma delle
attività promozionali da svolgere nel 2003 articolato in progetti, ciascuno dei quali è
descritto secondo la scheda allegata (Allegato B),
in modo da presentare analiticamente:
Scelta del mercato estero, con
indicazione del settore merceologico interessato;
obiettivo di ciascun progetto;
predeterminazione dei relativi indicatori
e standard da applicare alla misurazione dei risultati che saranno verificati a
consuntivo;
azioni promozionali che compongono il
progetto (con lindicazione delle fasi, dei modi, dei tempi e dei luoghi);
ammontare e tipologia della spesa
indicata in euro al netto di IVA da sostenere per ogni azione;
riepilogo dei costi di ogni progetto in
euro al netto di IVA;
piano finanziario con indicazione dei
costi e della loro copertura prevista, distinta in risorse proprie, risorse acquisite da
soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici;
Ad ogni scheda sono allegati i preventivi
di spesa in originale, firmati dallerogatore dei servizi e/o prestatore
dopera. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di
spesa e non comportano lobbligo a fa eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove
per giustificati motivi non sia possibile ottenere un preventivo di spesa, può essere
prodotta una dichiarazione con previsione di costo firmata dal legale
rappresentante.
Art. 5
Ammissibilità del programma promozionale
Per essere ritenuto ammissibile al
contributo, il programma promozionale deve:
avere validità tecnico-economica;
risultare coerente con le linee
dindirizzo per lattività promozionale emanate dal Ministro delle attività
produttive;
contenere azioni di rilievo nazionale o
relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale;
riguardare progetti di natura
esclusivamente promozionale;
risultare conforme ai criteri definiti
nel presente decreto.
Viene considerata attività promozionale
quella volta a favorire la conoscenza allestero della produzione italiana. A titolo
esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:
a) Partecipazione a Fiere Estere;
b) Partecipazione a Fiere Internazionali in
Italia (le spese relative alle manifestazioni che
si svolgono in Italia devono riguardare eventi
a carattere internazionale, secondo il
riconoscimento effettuato dal Ministero);
c) Servizi di assistenza e consulenza alle
imprese che partecipano agli eventi
promozionali (partecipazione di non più di due
funzionari);
d) Realizzazione, stampa e distribuzione di
cataloghi, repertori, depliant, materiale
informatico, ecc., redatti in lingua estera;
e) Pubblicità effettuata allestero
su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;
f) Workshop, conferenze e incontri con
operatori e giornalisti esteri;
g) Viaggio e soggiorno di operatori esteri
in Italia;
h) Ricerche di mercato effettuate da
agenzie specializzate;
i) Corsi professionali ed educationals per
operatori esteri;
j) Apertura sito internet.
Al fine di unefficace uso delle
risorse destinate al sostegno dellattività promozionale, non si approvano i
progetti che riproducono quelli che sono realizzati su base pubblica dallICE.
Conformemente al principio
dellannualità del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che
hanno esecuzione totalmente o prevalentemente nel 2003.
Art. 6
Scelta degli indicatori e degli standard per la misurazione dei risultati
Il programma dovrà illustrare con
precisione i risultati che si intende raggiungere e dovrà specificare gli indicatori e
gli standard da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:
a) per INDICATORE una variabile
quantitativa o parametro qualitativo in grado di rappresentare lefficacia di
unazione promozionale, misurandone i risultati conseguiti
mediante:
- la registrazione degli atti che
manifestano un apprezzamento, quali, ad esempio,la frequenza di accesso
al sito WEB, lafflusso di visitatori ad uno stand fieristico, ecc.;
- la raccolta di giudizi espressi
secondo scale ordinali (da "0" a "10" ovvero da
"insufficiente" a "ottimo"),
quali, ad esempio, le risposte ad un questionario appositamente predisposto.
b) per STANDARD il valore atteso
di un certo indicatore (ad esempio: numero atteso di accessi al sito
WEB, posizione attesa sulla scala di valori del questionario, ecc.).
Con la presentazione del programma, si
avrà cura di precisare lobiettività dei metodi di rilevazione, specificando, ad
esempio, lampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo che sarà
utilizzato per la loro selezione, fornendo il facsimile del questionario di intervista
ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle
interviste ecc. dovrà essere conservata per consentire al Ministero di effettuare le
proprie verifiche.
Art. 7
Approvazione del programma
Il Ministero provvede a comunicare
lapprovazione del programma entro il 31 marzo 2003. Qualora si renda necessario
completare il programma con elementi integrativi, il termine è interrotto sino al momento
dellintegrazione inviata dal soggetto richiedente il contributo. Le
integrazioni devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 8
Modifiche al programma
La presentazione del programma promozionale
comporta limpegno alla sua effettiva esecuzione; leventuale rinuncia deve
essere motivata e comunicata senza indugio.
Il Programma già presentato potrà essere
successivamente integrato con nuovi progetti solo se sussistono giustificazioni
sostanziali ed obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati almeno 60 giorni prima
della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2003. Le integrazioni
presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.
Art. 9
Presentazione della rendicontazione
Ai sensi dellart. 3 del regolamento
la rendicontazione deve essere presentata entro 3 mesi dalla realizzazione dei singoli
progetti, salvo proroghe in caso di ritardi nellinvio delle fatture da parte di
fornitori esteri.
La rendicontazione deve essere accompagnata
da una relazione illustrativa delle modalità di esecuzione del programma. La relazione si
compone di una parte descrittiva generale (Allegato C)
e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (Allegato D).
La rendicontazione dovrà essere redatta
seguendo lordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma,
utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando
accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei
preventivi e quelli dei consuntivi. Il legale rappresentante dovrà rilasciare una
dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata (Allegato E).
Il rendiconto dovrà specificare
leventuale partecipazione ai costi da parte di altri enti pubblici, nonché
lammontare degli introiti derivanti da pubblicità, abbonamenti, quote di
partecipazione od altro.
Le spese di viaggio e soggiorno del
personale dellente sono ammesse quando sono strettamente connesse con le
manifestazioni promozionali e sono proporzionate allimportanza della manifestazione.
Al fine di semplificare la procedura di
rendicontazione, lente trasmetterà al Ministero solo un elenco delle fatture
relative alle spese effettivamente sostenute per le azioni, calcolate al netto di IVA,
firmato dal legale rappresentante (Allegato F).
Le fatture saranno tenute a disposizione del Ministero per eventuali verifiche.
Le fatture devono essere intestate
allente destinatario e da questo saldate. Sono ammesse le spese fatturate
dallICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi
organizzati direttamente dallIstituto con i fondi pubblici.
La rendicontazione, non firmata o carente
degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al contributo. Allo scopo di
contenere al massimo i tempi procedurali, gli enti devono trasmettere le integrazioni
richieste dal Ministero entro il termine di 30 giorni dalla data della relativa nota, che
sarà inviata anche via fax.
Art. 10
Natura promozionale delle spese
Possono essere rendicontate solo le spese
riferite ad azioni di natura promozionale. Le spese relative ad azioni commerciali non
sono prese in considerazione ai fini del contributo; sono considerate tali le spese
destinate ad istituire e mantenere le reti di vendita, nonché i magazzini ed i depositi
per la distribuzione dei prodotti.
Art.11
Concessione e misura del contributo
Il Ministero procede alla emanazione del
decreto di concessione del contributo in base al programma approvato dal Ministero ed alla
effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
Ai sensi dellart. 4, comma 5 del
regolamento, la misura del contributo non può eccedere il limite del 50% delle spese
ammesse (70% qualora le imprese beneficiarie delle azioni promozionali abbiano sede nei
territori dellObiettivo 1). Il calcolo del contributo spettante a ciascun organismo
è effettuato a conclusione dellistruttoria di tutte le domande pervenute.
Se lintero programma o i singoli
progetti sono finanziati da enti pubblici, i finanziamenti saranno computati nella
determinazione del contributo affinché il contributo complessivo non superi i suddetti
limiti-percentuali.
Se lintero programma o i singoli
progetti sono finanziati da sponsor privati ovvero producono introiti derivanti da
pubblicità, abbonamenti, quote di partecipazione od altro, gli introiti in questione
saranno computati affinché il contributo erogato non risulti eccedente rispetto al costo
complessivo.
Art. 12
Liquidazione ed erogazione del contributo
La liquidazione dei contributi avviene in
base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti
promozionali. A questo fine, il Ministero:
esamina i risultati conseguiti dalle azioni
applicando gli indicatori e gli standard predeterminati in sede di presentazione del
programma;
valuta la conformità dellattività
svolta rispetto al programma approvato;
esclude le spese non ammissibili;
Lerogazione del contributo, riferita
allintero programma promozionale, avviene in ununica soluzione. Per una
sollecita erogazione del contributo i richiedenti devono indicare con la massima
precisione gli estremi bancari ove operare laccreditamento.
Art. 13
Ispezioni e verifiche
La documentazione relativa alle azioni
realizzate deve essere trattenuta presso la sede dellente per essere messa a
disposizione del Ministero in occasione di eventuali controlli.
Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le istanze possono essere corredate da
autocertificazioni. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e
verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, sulla conformità alloriginale delle fotocopie trasmesse,
sulla corrispondenza dellelenco delle fatture agli originali e sulla sussistenza dei
requisiti di idoneità a ricevere il contributo.
In caso di dichiarazione mendace il
soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato
dallarticolo 76 del menzionato DPR 445/2000; inoltre, questa Amministrazione si
riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere
successive domande di contributo.
Art. 14
Reperimento delle fonti normative e dei modelli
I testi delle fonti normative, i moduli di
domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili
sul sito del Ministero allindirizzo:
www.mincomes.it
seguendo il percorso "Finanziamenti al
commercio estero" "Strumenti di sostegno allinternazionalizzazione
delle imprese"; sullo stesso sito sono reperibili le informazioni concernenti gli
indicatori di risultato.
Su richiesta degli interessati,
lUfficio provvede ad inviare direttamente, tramite fax o e-mail, copia della
disciplina e della modulistica.
Art. 15
Come contattare il Ministero
LUfficio incaricato della gestione
dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si
rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la
corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti.
In particolare, gli operatori che vogliono conoscere lo stato dellistruttoria
possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome è riportato in ogni comunicazione
scritta.
Indirizzo: Ministero delle Attività Produttive
Direzione generale per la Promozione degli Scambi
Divisione III
Viale Boston, 25 00144 Roma
Dirigente: Dott. Claudio Borghese
el. 06-59647548 06-59932460
Fax: 06-59932454
e-mail: promo3@mincomes.it
Incaricati dellistruttoria: Sig. Antonio TREROTOLA
coordinatore
Tel. 06-59932621
Sig.ra Roberta FARELLI tel. 06-59932622
Sig.ra Francesca DI MARCO tel. 06-59932556
Sig.ra Simonetta BIANCONI tel. 06-59932570
Sig.ra Carla ANDREOZZI tel. 06-59932544
Art. 16
Pubblicazione
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.