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FLESSIBILITA'

Tutti gli accordi tra l'U.E. ed i Paesi Terzi prevedono strumenti di flessibilità per modificare, entro determinati limiti, le quote annuali.

Per quanto riguarda la Cina le disposizioni sulla flessibilità sono previste dal Memorandum d'intesa e dall'art. 1 punto 3) del Regolamento 1478/05.

 

IMPORTAZIONI ADDIZIONALI

Qualora in circostanze particolari si dovessero manifestare esigenze di importazioni supplementari rispetto alle quote annuali stabilite, la Commissione (come previsto dall'art. 8 del Reg. 3030/93) può accordare ulteriori quantitativi nel corso dell'anno di contingentamento in base alle procedure stabilite dall'art. 17 dello stesso Regolamento.

 

MISURE DI SALVAGUARDIA - USCITA DAL PANIERE

Il processo di liberalizzazione degli scambi nel settore del Tessile/Abbigliamento non preclude la possibilità per l'U.E. di interventi correttivi dei flussi commerciali qualora l'incremento nell'importazione di un determinato prodotto da un dato paese sia tale da configurare un danno o una minaccia di danno per la produzione comunitaria.

Esistono tre tipi di salvaguardia:

- le salvaguardie generali previste dall'OMC e recepite dai Regolamenti Comunitari 3285/94 e 519/94;
- la salvaguardia speciale temporanea nei confronti di alcuni prodotti provenienti dalla Cina recepita dal
  Regolamento Comunitario n.427/03;
- la salvaguardia speciale temporanea per i prodotti tessili originari della Cina prevista dal protocollo di
  adesione della Cina all'OMC e recepita dal'art.10/a del Reg.3030/93.

 

MISURE DI SALVAGUARDIA SPECIALI - CINA

PERCHE’ LA CLAUSOLA SPECIALE DI SALVAGUARDIA SPECIALE PER I PRODOTTI TESSILI E PER I CAPI D’ABBIGLIAMENTO?

Tra i requisiti e le condizioni dell’adesione della Cina all’OMC vi è anche una clausola di salvaguardia specifica, valida fino al 31 dicembre 2008, concernente le importazioni dalla Cina verso un Paese membro dell’OMC di prodotti tessili e capi di abbigliamento disciplinati dall’Accordo sui Tessili e l’Abbigliamento (ATA).

COME FUNZIONA LA CLAUSOLA SPECIALE DI SALVAGUARDIA?

a)                  Avvio della procedura di consultazioni

Se le importazioni nella Comunità di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Cina rischiano di pregiudicare l’andamento stabile degli scambi di questi prodotti, a causa di distorsioni di mercato, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, avvia consultazioni con la Cina, al fine di risolvere o prevenire tali distorsioni.

Nella richiesta di consultazioni viene fornita alla Cina una dichiarazione dettagliata sui motivi e le giustificazioni di tale richiesta, contenente i dati aggiornati, comprovanti l’esistenza o il rischio di distorsioni del mercato ed il ruolo svolto in tale circostanza dai prodotti cinesi.

b)                  Durata delle consultazioni

Le consultazioni devono essere avviate entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e non possono durare più di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

c)                  Effetti dell’avvio della procedura di consultazione

Una volta ricevuta la richiesta di consultazioni, la Cina provvede a mantenere le spedizioni  dei prodotti oggetto di consultazioni ad un livello non superiore del 7,5% (6% per le categorie di prodotti di lana) rispetto alle importazioni effettuate nei primi 12 mesi dell’ultimo periodo di 14 mesi precedenti il mese in cui è effettuata la richiesta di consultazioni.

d)         Misure adottate

Se nel  periodo di consultazione di 90 giorni le parti non raggiungono una soluzione soddisfacente, la Commissione ha il diritto di istituire un limite quantitativo per la categoria o le categorie oggetto di consultazioni.

Il limite quantitativo è fissato sulla base del livello al quale la Cina ha sospeso le spedizioni, alla data di ricezione della richiesta di consultazioni da parte della Comunità.

I limiti quantitativi restano in vigore fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata richiesta la consultazione o, se alla fine dell’anno mancano tre mesi o meno, per un periodo di 12 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni.

e)                  Rinnovo delle misure

Salvo diverso accordo tra la Comunità e la Cina, le misure adottate non possono restare in vigore per più di un anno, ma devono essere nuovamente richieste.

f)                    Deroghe

I limiti quantitativi non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità, purchè questi siano stati spediti prima della richiesta di consultazioni.

g)                  Ruolo del Comitato Tessili

L’avvio di consultazioni e le misure di salvaguardia sono adottate ed applicate con il concorso del Comitato Tessili, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.