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FLESSIBILITA'
Tutti gli accordi tra l'U.E. ed i
Paesi Terzi prevedono strumenti di flessibilità per modificare, entro determinati
limiti, le quote annuali.
Per quanto riguarda la Cina le disposizioni
sulla flessibilità sono previste dal Memorandum d'intesa e dall'art. 1 punto 3)
del Regolamento 1478/05.
IMPORTAZIONI ADDIZIONALI
Qualora in circostanze particolari
si dovessero manifestare esigenze di importazioni supplementari rispetto alle
quote annuali stabilite, la Commissione (come previsto dall'art. 8 del Reg. 3030/93)
può accordare ulteriori quantitativi nel corso dell'anno di contingentamento in
base alle procedure stabilite dall'art. 17 dello stesso Regolamento.
MISURE
DI SALVAGUARDIA - USCITA DAL PANIERE
Il processo di liberalizzazione degli scambi nel settore del Tessile/Abbigliamento
non preclude la possibilità per l'U.E. di interventi correttivi dei flussi commerciali
qualora l'incremento nell'importazione di un determinato prodotto da un dato paese
sia tale da configurare un danno o una minaccia di danno per la produzione comunitaria.
Esistono tre tipi di salvaguardia:
- le salvaguardie generali previste dall'OMC e
recepite dai Regolamenti Comunitari 3285/94 e 519/94;
- la salvaguardia speciale temporanea nei confronti di alcuni prodotti
provenienti dalla Cina recepita dal
Regolamento Comunitario n.427/03;
- la salvaguardia speciale temporanea per i prodotti tessili originari della
Cina prevista dal protocollo di
adesione della Cina all'OMC e recepita dal'art.10/a del Reg.3030/93.
MISURE
DI SALVAGUARDIA SPECIALI - CINA
PERCHE’ LA CLAUSOLA SPECIALE DI SALVAGUARDIA SPECIALE
PER I PRODOTTI TESSILI E PER I CAPI D’ABBIGLIAMENTO?
Tra i requisiti e le condizioni
dell’adesione della Cina all’OMC vi è anche una clausola
di salvaguardia specifica, valida fino al 31 dicembre 2008, concernente le importazioni
dalla Cina verso un Paese membro dell’OMC di prodotti tessili e capi di abbigliamento
disciplinati dall’Accordo sui Tessili e l’Abbigliamento (ATA).
COME FUNZIONA LA CLAUSOLA SPECIALE
DI SALVAGUARDIA?
a)
Avvio della procedura
di consultazioni
Se le importazioni nella Comunità
di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari
della Cina rischiano di pregiudicare l’andamento stabile degli scambi di questi
prodotti, a causa di distorsioni di mercato, la Commissione, su richiesta di uno
Stato membro o di propria iniziativa, avvia consultazioni con la Cina, al fine
di risolvere o prevenire tali distorsioni.
Nella richiesta di consultazioni
viene fornita alla Cina una dichiarazione dettagliata
sui motivi e le giustificazioni di tale richiesta, contenente i dati aggiornati,
comprovanti l’esistenza o il rischio di distorsioni del mercato ed il ruolo svolto
in tale circostanza dai prodotti cinesi.
b)
Durata delle
consultazioni
Le consultazioni devono essere
avviate entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e non possono durare più
di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.
c)
Effetti
dell’avvio della procedura di consultazione
Una volta ricevuta la richiesta
di consultazioni, la Cina provvede a mantenere le spedizioni
dei prodotti oggetto di consultazioni ad un livello non superiore del 7,5% (6%
per le categorie di prodotti di lana) rispetto alle importazioni effettuate nei
primi 12 mesi dell’ultimo periodo di 14 mesi precedenti il mese in cui è effettuata
la richiesta di consultazioni.
d)
Misure adottate
Se
nel periodo di consultazione di 90 giorni le parti non raggiungono una soluzione
soddisfacente, la Commissione ha il diritto di istituire un limite quantitativo
per la categoria o le categorie oggetto di consultazioni.
Il limite quantitativo è fissato
sulla base del livello al quale la Cina ha sospeso
le spedizioni, alla data di ricezione della richiesta di consultazioni da parte
della Comunità.
I limiti quantitativi restano
in vigore fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata richiesta la consultazione
o, se alla fine dell’anno mancano tre mesi o meno, per un periodo di 12 mesi dalla
data di richiesta delle consultazioni.
e)
Rinnovo
delle misure
Salvo diverso accordo tra la
Comunità e la Cina, le misure adottate non possono
restare in vigore per più di un anno, ma devono essere nuovamente richieste.
f)
Deroghe
I limiti quantitativi non si
applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità,
purchè questi siano stati spediti prima della richiesta
di consultazioni.
g)
Ruolo del Comitato Tessili
L’avvio di consultazioni e le
misure di salvaguardia sono adottate ed applicate con
il concorso del Comitato Tessili, composto da rappresentanti degli Stati membri
e presieduto da un rappresentante della Commissione.
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